Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 29.01.2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4717 del Ruolo Generale dell'anno 2024
tra
Parte_1
Rappresentata e difesa in virtù del mandato a margine del ricorso dagli avv.ti Antonio Rianna,
e Isabella Maselli presso i quali è elettivamente domiciliata
Ricorrente
E
in persona del legale p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dall avv. Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle liti richiamata in memoria convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.02.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto che L' CP_1 con comunicazione del 5/1/2024 ha riconosciuto all'istante il trattamento di famiglia su pensione di reversibilità, certificato numero 003510520520645, con decorrenza dal
1.11.2023, e non dal quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa presentata il 23.10.2023, così come richiesto, trovandosi, a causa di infermità nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro fin da tale momento. Tanto
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto della domanda CP_1
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Nel caso di specie si è resa necessaria la verifica della sussistenza nel periodo in contestazione del requisito sanitario in contestazione.
L'inabilità a lavoro proficuo, al fine di conseguire la pensione indiretta o di riversibilità non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre però che sia di tale entità da procurare in concreto la inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e quindi a garantire un'esistenza libera e dignitosa;
essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacità lavorativa.
Infatti, la formulazione legislativa di "inabilità a qualsiasi proficuo lavoro" va intesa come un'inabilità tale da determinare un'incapacità di attendere ai normali e comuni lavori, di qualsiasi tipo e senza esclusioni di sorta. La valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di inabilità a svolgere un proficuo lavoro deve tener conto, oltre che dell'accertamento sanitario, anche del contesto socio - economico e culturale in cui si inserisce la vita dell'interessato; in relazione a tale complessiva valutazione, anche la semplice menomazione della capacità lavorativa può comportare la dichiarazione di inabilità quando sia di per sè sufficiente a procurare in concreto l'inidoneità del soggetto a svolgere un'attività effettivamente remunerativa, tale da fruttare in modo continuativo i mezzi bastevoli per normali bisogni della vita.
Nella fattispecie in esame non ricorre una siffatta condizione, per il periodo oggetto del presente giudizio. Ed infatti espletata la CTU medico legale l'ausiliario, dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetta la ricorrente analiticamente riportate e analizzate, ha concluso affermando che la ricorrente“… nel periodo indicato nel quesito dal Magistrato e cioè dal 1.10.2018 al 1.11.2023, NON si trovava nella condizione patologica e socio economico culturale tale da determinare l'assoluta impossibilità al proficuo lavoro…” . In particolare ben evidenzia il Consulente “le patologie rilevate, riferite al periodo indicato nelquesito, appartengono ad una categoria di patologie abbastanza frequenti nellapopolazione e che nel caso in specie, per le loro caratteristiche di moderata entitàclinica, non potevano essere causa di totale inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.
Per quanto attiene alla valutazione delle capacità di lavoro circa il contesto socio - economico e culturale in cui si inserisce la vita dell'interessato, ad avviso del sottoscritto, in piena scienza e coscienza è ragionevole affermare che non vi fossero elementi tali da determinare l'assoluta impossibilità della paziente a qualsiasi proficuo lavoro. Infatti, ella ad avviso dello scrivente poteva dedicarsi a semplici attività lavorative come per esempio assistenza agli anziani, dama di compagnia, operaia addetta alle pulizie, collaboratrice domestica, tanto per citarne alcuni in linea con il livello di scolarità, le competenze professionali ed il livello socioeconomico riferito dalla ricorrente. ( cfr CTU in atti)
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente in quanto correttamente motivate e supportate da documentazione allegata, vengono condivise e fatte proprie da questo giudicante, tenuto conto anche dell'assoluta assenza di alcuna contestazione.
In definitiva la domanda va rigettata.
La ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di giudizio, vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art 152 disp att cpc in atti
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio c) liquida le spese di CTU con separato decreto
Napoli 29.01.2025
Il giudice
(dott. Ada Bonfiglio)