Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 28154/2019 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 28154/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 3.11.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
, (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._3
(c.f. , nata a [...] il [...] (tutte in Parte_4 C.F._4 proprio e nella qualità di eredi del de cuius nato ad [...] il [...] e Persona_1 ivi deceduto l'1.5.2014), elettivamente domiciliate in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzucchiello e dell'avv. Giuseppe Colapietro, che le rappresentano e le difendono, in virtù di procura allegata in calce all'atto di citazione
- ATTRICI -
CONTRO
(P. IVA in persona del PA P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, dott. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), con sede legale sita in , alla via Unità Italiana n. 28, C.F._5 CP_1 elettivamente domiciliata in alla via Leonetti n.27/A, presso lo studio dell'Avv. CP_1
Franco Capasso, che la rappresenta e la difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA-
E
, Controparte_3 in persona del Direttore Generale, con sede in Napoli alla via Leonardo Bianchi, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Guglielmo Sanfelice, n. 24, presso lo studio dell'Avv.
Annabella Bianchi, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA –
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: all'udienza del 3.11.2024 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.3.2020, Parte_1 Parte_2
e in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4
deceduto in data 1.5.2014, proponevano domanda risarcitoria nei confronti Persona_1 dell' e dell' , per i danni CP_4 Controparte_5 patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del decesso del proprio familiare.
In particolare, a sostegno delle domande, le attrici deducevano che:
- in data 18.2.2014, a causa di forti dolori addominali, si recava presso il Persona_1
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Giuseppe Moscati” di Aversa, ove gli veniva effettuata una TAC, che evidenziava “aria libera in addome lungo il colon destro, anse distese con LIA e piccola ernia paraombelicale sinistra a contenuto intestinale”;
- poche ore dopo, il veniva trasferito nel reparto di Chirurgia Generale, ove, Per_1 senza sottoscrivere alcun consenso informato, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa;
- nel corso dell'intervento, si accertava la presenza di aderenze ed una quantità di liquido enterico, che fuoriusciva da un'ansa ileale perforata nel contesto di laparocele ombelicale intasato;
di talché, i sanitari effettuavano una adesiolisi delle anse intestinali, nel corso della quale avrebbero provocato una lesione, con conseguente sanguinamento a nappo;
- i sanitari procedevano, pertanto, ad una resezione del segmento intestinale perforato, con successiva anastomosi intestinale;
- successivamente, si riscontrava la presenza di tracce di materiale siero enterico dai drenaggi ed enterico dal SNG posizionato, un progressivo aumento della bilirubinemia, nonché la comparsa di un'insufficienza epatica ingravescente e segni di sepsi;
- in data 23.2.2014, in assenza di consenso informato, il paziente veniva sottoposto ad altro intervento chirurgico, consistente nell'aspirazione del liquido biliare misto a fibrina, nella resezione di un ulteriore tratto dell'intestino e nel confezionamento di un'ileostomia al fianco sinistro;
- ciononostante, lo stato di insufficienza epatica del paziente, già presente al momento del primo intervento chirurgico, peggiorava e gli esami colturali sulla punta del drenaggio
- 2 -
addominale evidenziavano la presenza di due germi patogeni: OB NN e
DA BR;
- pertanto, il paziente veniva trasferito al P.O. “Cotugno” di Napoli con la diagnosi di
“peritonite generalizzata da perforazione di ansa ileale in laparocele ombelicale intasato e sindrome aderenziale” e sottoposto, in assenza di consenso informato, a plurime trasfusioni di sangue;
- persistendo la grave insufficienza epatica post-operatoria, il veniva ricoverato Per_1 presso la VI divisione chirurgica, ove, in data 25.3.2014, veniva evidenziata “una ferita addominale mediana caratterizzata da multipli orifizi da deiscenza della ferita chirurgica”;
- ritornato a casa per sua scelta, decedeva in data 1.5.2014. Persona_1
Tanto premesso, le attrici, in qualità di figlie e di moglie del de cuius, lamentavano che il decesso del proprio congiunto fosse la conseguenza delle plurime condotte negligenti e/o imperite dei sanitari delle due strutture sanitarie convenute che lo avevano assistito e curato.
Pertanto, chiedevano la condanna in solido delle predette strutture al risarcimento dei danni non patrimoniali, iure hereditatis, a titolo di danno tanatologico, morale, esistenziale, per lesione della libertà di esplicazione della personalità, per la perdita di chances di guarigione, nonché per lesione del diritto al consenso informato. Chiedevano, altresì, il risarcimento dei danni non patrimoniali, iure proprio, da perdita del rapporto parentale, biologico, morale ed esistenziale, nonché per lesione del diritto alla salute connesso alla mancanza/inadeguatezza del consenso informato.
Infine, chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali patiti iure proprio, per le spese mediche e funerarie sostenute, per incapacità lavorativa, per la perdita del reddito e di chance lavorative delle attrici.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' PA
, contestando ogni pretesa attorea, in quanto inammissibile, improcedibile ed
[...] infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio altresì l' TE
, la quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alle
[...] attrici e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto.
In subordine, chiedeva la graduazione delle richieste risarcitorie, in ragione della natura e della gravità delle condotte poste in essere dai sanitari di ciascuna struttura convenuta.
Disposta CTU medico-legale e raccolta la prova testimoniale articolata da parte attrice, all'udienza del 3.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalle attrici è parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta, nei sensi di cui in motivazione.
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Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta , in ragione della qualità di Controparte_5 eredi di tutte le parti attrici, che può desumersi dalla documentazione allegata agli atti
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, certificato di matrimonio tra e Persona_1
certificati di nascita di e Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
).
[...]
Nel merito, la prospettazione delle attrici postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico dei sanitari dell' e dell' Controparte_4 Controparte_5
nel trattamento clinico- assistenziale del paziente
[...] Per_1
deceduto in data 1.5.2014.
[...]
In particolare, ai sanitari dell , le attrici Parte_5 hanno contestato che:
- in occasione dell'accesso al P.S. del 18.2.2014, non eseguivano un esame obiettivo né raccoglievano dati anamnestici, omettendo lo studio diagnostico del paziente;
- non effettuavano una preventiva valutazione dei diversi parametri prima di procedere alla scelta dell'intervento chirurgico da effettuare;
- durante il primo intervento chirurgico del 19.2.14, erravano nell'effettuare una anastomosi intestinale, omettendo il confezionamento di una stomia di protezione;
- non approfondivano la patogenesi della perforazione intestinale;
- non procedevano alla correzione del laparocele, né in sede di primo intervento, né in sede di secondo intervento chirurgico;
- nell'immediato post-operatorio, sottovalutavano le evidenze cliniche e strumentali di raccolte settiche intraddominali;
non adottavano una adeguata terapia antibiotica, né effettuavano un'ulteriore revisione chirurgica, ovvero un drenaggio eco o TC guidato delle suddette raccolte intraddominali;
- causavano e aggravavano l'insorgenza di infezioni nosocomiali, per mancata adozione delle misure di igiene e di sicurezza atte a prevenire le stesse;
- durante la degenza post-operatoria, non approfondivano l'etiopatogenesi del severo ittero colestatico progressivamente ingravescente, sottovalutando alcuni segnali di rischio per la predetta complicanza epatica;
- omettevano una approfondita diagnosi dello stato di insufficienza epatica ingravescente nonché una adeguata terapia per il trattamento della stessa;
- omettevano un'adeguata informazione al paziente circa le sue condizioni specifiche, nonché sui rischi e sulle alternative terapeutiche.
Ai sanitari dell' , invece, Controparte_5 hanno contestato che:
- non gestivano in maniera adeguata il paziente che presentava ittero sclerocutaneo marcato, eseguivano blande terapie e continue consulenze infettivologiche, omettendo di effettuare esami diagnostici specifici e approfonditi, nonché di approntare terapie più adeguate;
- omettevano di dare rilevanza a segnali di rischio, quali la fuoriuscita del drenaggio addominale di materiale similfecale e le risultanze della TAC del 24.3.2014;
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- nonostante la consulenza chirurgica del 25.3.2014 evidenziasse “ferita addominale mediana caratterizzata da multipli orifizi, da deiscenza della ferita chirurgica, gemente materiale purulento”, omettevano di effettuare una diagnosi più approfondita;
- sottovalutavano le condizioni del paziente, il quale lamentava ogni giorno episodi di vomito, nausea, epigastralgia, continuando a somministrare infusioni di kflebo;
- omettevano un'adeguata informazione al paziente circa le sue condizioni specifiche, nonché sui rischi e selle alternative terapeutiche.
Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito le condotte denunciate nell'atto introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento addebitato alle convenute strutture sanitarie, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare i danni come lamentati dalle attrici.
L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata al paziente dai sanitari delle Persona_1 strutture convenute può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CCTTUU, dott.
, specialista in medicina legale, e dott. specialista in Persona_2 Persona_3 chirurgia generale, che è stato depositato in data 6.10.2022.
Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“Al momento del ricovero presso il PO di Aversa, il sig. presentava un quadro di Per_1 addome acuto dovuto ad una perforazione del piccolo intestino su laparocele ombelicale, esito di un pregresso intervento chirurgico di laparotomia esplorativa resosi necessario per una occlusione intestinale su volvolo. I sanitari del PO di Aversa, correttamente riconobbero il quadro di addome acuto e prontamente sottoposero il paziente ad un intervento chirurgico in urgenza di laparotomia esplorativa così descritto in cartella clinica: incisione xifosottombelicale con escissione della vecchia cicatrice. Aperto il peritoneo presenza di quantità di liquido enterico che viene aspirato e che fuoriesce da un'ansa ileale perforata nel contesto di laparocele ombelicale intasato. Si rileva, altresì, tenace sindrome aderenziale viscero-viscerale e viscero-parietale interessante l'ileo terminale. Con cauta manovra si procede ad adesiolisi liberando l'intero intestino tenue che dà origine a sanguinamento a nappo. Si procede quindi a resezione intestinale dell'ansa perforata con successiva entero- enteroanastomosi L-L con GIA. Controllo emostasi. Lavaggio accurato e ripetuto della cavità addominale. ...Drenaggio tubulare..” Dalla descrizione dell'intervento chirurgico praticato si evince che il paziente fosse affetto da una peritonite fecale dovuta ad una perforazione ileale insorta in seguito a incarceramento dell'ansa all'interno di un laparocele ombelicale intasato. I chirurghi intervenuti effettuavano una resezione dell'ansa ileale interessata dalla soluzione di continuo ed eseguirono una anastomosi diretta latero-laterale con stapler (GIA).
Orbene, tale atteggiamento può essere considerato imprudente in quanto in presenza di un ambiente settico, con materiale enterico libero nella cavità peritoneale, sarebbe stato corretto effettuare o una esteriorizzazione dell'ansa intestinale perforata su bacchetta, andando a costituire una ileostomia a loop o in caso di anastomosi diretta, come in effetti
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accaduto, tale anastomosi andava comunque protetta da una ileostomia a monte di protezione.
(…) Un'altra criticità che emerge nei comportamenti degli operatori intervenuti è rappresentata dalla mancata riparazione del laparocele ombelicale che era stato il primum movens dell'incarceramento ileale e della conseguente perforazione. Tale affermazione scaturisce non tanto dalla mancata descrizione della riparazione sia nel primo che nel secondo report chirurgico (in effetti il paziente subiva in entrambe le occasioni una laparotomia mediana con necessaria incisione del difetto erniario), ma dalla successiva TC effettuata in data 4/3 (…) a dimostrazione non solo della persistenza del laparocele, ma anche dell'impegno di un'ansa intestinale nel suo interno”.
Con ciò non si vuole affatto affermare che tale difetto erniario necessitasse di una riparazione con protesi, controindicata in caso di peritonite e/o ambiente settico, ma che comunque poteva essere emendato mediante una preparazione dei muscoli ed una plastica diretta della parete addominale con punti.
Molto importante ai fini dell'evoluzione negativa del quadro clinico di cui si discute risulta essere invece l'iperbilirubinemia post-operatoria alla quale il sig. è andato Per_1 incontro, iperbilirubinemia difficilmente interpretabile dalla consultazione della documentazione in atti, ma comunque insorta nel post-operatorio.
(…). Quello che è certo è che il paziente nel post-operatorio presentava una marcatissima iperbilirubinemia (tra l'altro quasi esclusivamente diretta), ma in merito alla genesi di tale iperbilirubinemia non possono che essere espresse delle ipotesi non ulteriormente verificabili. A tal proposito, va detto che, in data 19/2/2014, dunque all'ingresso in ospedale, il Sig. presentava segni ematochimici di una infezione da virus dell'epatite B in Per_1 corso di risoluzione in quanto era HBsAg negativo, HBcAb positivo ed HBeAb positivo. È, dunque, probabile che vi sia stata una riattivazione della predetta epatite, evoluta in una insufficienza epatica molto severa, probabilmente derivata dalla infezione epatica, aggravata da una sovrainfezione batterica ospedaliera, che è andata progressivamente peggiorando fino a condurre il paziente ad un quadro di Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS) con insufficienza epato-renale.
Dalla storia clinica del paziente, difatti, scaturiscono ancora due elementi che possono essere oggetto di critica, vale a dire l'allestimento della ileostomia terminale, la contrazione di un'infezione nosocomiale da OB AU e da . Per quanto Persona_4 riguarda l'ileostomia, si rileva che essa al momento dell'ingresso presso il reparto di chirurgia del CTO (8/3/2014) viene descritta “…con necrosi cutanea ma la stomia appare estroflessa, esteriorizzata e ben fissata….” mentre due giorni dopo (10/3/2014) viene annotata come “…normotrofica, ma infossata nel piano muscolare senza segni di infiammazione o infiltrazione….”. Una ileostomia terminale (ileostomia sec. Brooke) per essere ben apparecchiata deve essere esteriorizzata di almeno una o due dita trasverse rispetto al piano cutaneo con estroflessione della mucosa, in modo tale da impedire alle feci acide di determinare stenosi dell'incisone cutanea e sofferenza mucosa dovuta all'introflessione. Questo aspetto, tuttavia, è solo relativo rispetto a quanto già discusso,
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anche perché tale errore nel confezionamento dell'ileostomia non ha di fatto determinato infiltrazione delle feci nel peritoneo. Ben più rilevante fu invece l'infezione da OB di chiara origine nosocomiale, che determinò una condizione d'infezione Per_5 addominale resistente alla antibioticoterapia somministrata, ed andò a peggiorare il quadro clinico locale, già minato dagli effetti della peritonite stercoracea e della grave insufficienza epatica.”
Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“In definitiva alla luce di quanto sopra esposto deve convenirsi che il decesso del Sig.
[...] sopraggiunse da un lato per delle complicanze correlate ad un'inadeguata Per_1 assistenza sanitaria ricevuta presso l'Ospedale di Aversa (quali erronea progettazione ed esecuzione tecnica dell'intervento di resezione ileale, omessa adeguata correzione del laparocele e contrazione di un'infezione nosocomiale da OB AUi) e dall'altro per l'intervento di una grave ed evolutiva insufficienza epatica (da probabile riattivazione di infezione da virus dell'epatite B) che, invece, rappresentò un evento endogeno non addebitabile alla qualità assistenziale che gli fu erogata. Più precisamente, può ritenersi che le prime cause, quelle ascrivibili a carenze e difetti di natura assistenziale abbiano concorso in misura lievemente prevalente, all'incirca del 60% nel determinismo del suo exitus, dovendo, altresì, riconoscersi, in tal senso, un ruolo causale comunque importante
(pari al restante 40%) agli effetti dell'insufficienza epatica insorta nell'immediatezza del post-operatorio”.
Per contro, secondo i CTU, “non emergono sostanziali ed incisivi profili di responsabilità professionale nell'operato dei Sanitari della che fornirono un'assistenza CP_7 adeguata (integrata da corretta antibioticoterapia) in relazione al grave quadro clinico che si trovarono ad affrontare, in una fase in cui lo stesso aveva oramai già imberciato un percorso difficilmente reversibile ed era improntato da una severa compromissione delle condizioni cliniche generali, essendo già in atto i segni di un'insufficienza multiorgano, che rappresentò la causa del decesso del paziente.”
Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico-argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai soli sanitari del P.O. sarebbero, Parte_5 dunque, consistite:
- nell'erronea progettazione ed esecuzione tecnica dell'intervento di resezione ileale;
- nell'omessa adeguata correzione del laparocele;
- nella omessa adozione di misure atte a prevenire la contrazione di un'infezione nosocomiale da OB AUi.
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Le predette condotte ascrivibili a carenze e difetti di natura assistenziale avrebbero concorso, solo nella misura del 60%, nel determinismo dell'exitus del paziente, dal momento che “un ruolo causale comunque importante (pari al restante 40%)” deve essere riconosciuto “agli effetti dell'insufficienza epatica insorta nell'immediatezza del post – operatorio” (cfr. pag. 12 dell'elaborato peritale).
Ne consegue che, per la decisione del caso in questione, occorre richiamare il seguente principio di diritto secondo cui: “qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta, a nulla rilevando l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26851 del 19.9.2023; nonché, nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. III, ordinanza n.
2635 del 4.2.2025)”.
Per le ragioni suesposte, quindi, deve ritenersi accertata la responsabilità dei sanitari dell . PA
Del resto, in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 c.p.c., i consulenti di parte convenuta ( ) hanno mosso critiche alla CTU che, PA tuttavia, hanno trovato precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale il quale, giova ripetere, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
Per quanto concerne, invece, l' , alla Controparte_8 luce delle condivisibili osservazioni dei CTU, deve escludersi una responsabilità professionale dei sanitari della stessa, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della struttura sanitaria convenuta.
Ciò acclarato, si ritiene che le attrici abbiano provato la responsabilità dell' PA
, sia quella contrattuale, rilevante ai fini del risarcimento del danno iure
[...] hereditatis, che quella extracontrattuale, per i danni fatti valere iure proprio dalle medesime.
Ne deriva che l' deve essere condannata al risarcimento PA dei danni che – per le ragioni espresse dai consulenti tecnici di ufficio – devono essere liquidati come di seguito, nella misura del 60%.
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Nulla può essere, invece, addebitato all' Controparte_3
per le motivazioni suesposte.
[...]
Sulla liquidazione dei danni “iure hereditatis”
In punto di danno risarcibile iure hereditatis, con la sentenza n. 15350 del 2015, le Sezioni
Unite hanno chiarito che, in caso di exitus del paziente, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili iure hereditatis, possono consistere:
- nel danno biologico cd. “terminale”, quale danno alla salute subito dal paziente tra l'evento lesivo e l'exitus, purché sia intercorso “un apprezzabile lasso temporale”, sopravvivendo il paziente per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea ed essendo, invece, irrilevante che sia rimasto cosciente (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 1877 del 30.1.2006; Cass., sez.
III, sentenza n. 15491 dell'8.7.2014; Cass., sez. III, sentenza n. 22228 del 20.10.2014;
Cass., sez. III, sentenza n. 23183 del 31.10.2014);
- nel danno morale cd. “catastrofale”, consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o patema d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine della vita, purché vi sia la prova della “cosciente e lucida percezione” dell'ineluttabilità della propria fine ed anche se sia intercorso un intervallo temporale brevissimo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n.
6754 del 24.3.2011; Cass., sez. III, sentenza n. 7126 del 21.3.2013; Cass., sez. III, sentenza n. 13537 del 13.6.2014);
- rimane, invece, esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita"
(cd. "danno tanatologico"), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (cfr., in tal senso, Cass., SS.UU., sentenza n. 15350 del 22.7.2015 che ha composto in tal modo il contrasto giurisprudenziale insorto dopo il precedente contrario di Cass., sez. III, sentenza n. 1361 del 23.1.2014).
Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso di specie, sussiste certamente un apprezzabile lasso temporale tra la data del 23.2.2014 (in cui, nel verbale operatorio, veniva segnalata la presenza in cavità addominale di “liquido biliare misto a fibrina che viene aspirato..” a seguito dell'intervento chirurgico del 19.2.2014) e la data dell'exitus del paziente, avvenuto il giorno 1.5.2014.
Si evidenzia, altresì, che dall'istruttoria espletata è emerso che il de cuius conservò senz'altro una lucidità agonica fino al giorno del decesso.
Invero, sul punto, il teste ex marito di escusso Testimone_1 Parte_3 all'udienza dell'8.5.2023, ha riferito di aver fatto spesso visita al suocero, durante i ricoveri presso entrambe le strutture sanitarie convenute, e che quest'ultimo “lamentava in particolare del dolore all'addome, e progressivamente si abbatteva sempre di più giorno dopo giorno”.
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Ha dichiarato ancora che: “Anche la notte non riusciva a riposare e si lamentava sempre per il dolore, in pratica facevamo le notti in bianco”.
Analogamente anche il teste , escusso alla medesima udienza, ha Testimone_2 riferito che il sig. iangeva in sua presenza e lamentava dolori alla pancia. Per_1
Pertanto, può riconoscersi il danno cd. “terminale” (nella sua componente biologica e catastrofale) per il periodo compreso dal giorno 23.2.2014 fino al giorno 1.5.2014, come sopra precisato, per un totale di 67 giorni.
Alla luce di quanto sopra, quindi, la struttura sanitaria convenuta deve essere condannata al risarcimento a tale titolo e in favore delle attrici, quali eredi del de cuius Persona_1 dell'importo pari a € 67.928,00 (€15.000,00 per i primi tre giorni e €52.928,00 per i restanti), che, ridotto nella misura del 60% sull'intero, risulta essere pari a € 40.756,80.
Per i primi tre giorni del periodo sopra individuato, non si ritiene di dover liquidare l'importo massimo previsto dalle tabelle di Milano 2024, pari a € 35.247,00, in quanto dalle testimonianze escusse è emerso chiaramente il peggioramento progressivo dello stato psicologico del paziente per il moltiplicarsi dei ricoveri in ospedali e per l'aumentare del dolore in zona addominale.
L'importo sopra quantificato si intende liquidato all'attualità, oltre al danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (maggio 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da maggio 2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Va, invece, respinta la richiesta risarcitoria relative all'altra voce di danno iure hereditatis, quale il danno da perdita di chance di guarigione del paziente.
Ed invero, in mancanza di imputabilità delle condotte dei sanitari della struttura sanitaria convenuta rispetto all'autonomo e distinto bene della vita, da qualificarsi come “chance di guarigione”, nessuna responsabilità può loro attribuirsi in relazione a tale voce di danno, mancando un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile tra il fatto e il danno.
Quanto, infine, al paventato danno da carente/omesso consenso informato, valgono le seguenti considerazioni.
La recente pronuncia della Suprema Corte sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi e consolidatisi ormai da tempo in argomento, per lo specifico caso in cui il paziente si dolga del concorso della violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, si è espressa nei seguenti termini:
“In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art.
1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si
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sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza”.
Ed ancora: “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico-paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicchè non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea
a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.”
Pertanto, la verifica che l'interprete è chiamato ad effettuare onde accertare la sussistenza o meno di un danno alla libera autodeterminazione del paziente, autonomo rispetto al danno alla salute cagionato dall'erroneo trattamento terapeutico, si estrinseca nei seguenti termini: “se il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili derivanti dal trattamento, avrebbe comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento
(avuto riguardo alla necessità dello stesso, alle proprie condizioni di salute, al tempo ed alle modalità di esecuzione), l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose, e pertanto detta omissione non solo non può concorrere ma neppure costituire mero presupposto del "danno biologico", essendo questo, invece, da imputare in via esclusiva quale conseguenza diretta della lesione del diritto alla salute determinata dalla - successiva - errata esecuzione della prestazione professionale: in tal caso, quindi, in assenza di altre specifiche tipologie di danni-conseguenza allegati e dimostrati dal danneggiato, all'accertamento della omissione informativa non consegue alcun
(ulteriore) obbligo risarcitorio, non inserendosi la violazione del diritto alla autodeterminazione nella serie causale originata, invece, esclusivamente dall'inesatto adempimento della prestazione professionale da cui è derivato il danno biologico: il corretto
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adempimento di tale obbligo informativo, infatti, non avrebbe comunque impedito o modificato la esecuzione di quel trattamento terapeutico (cfr. Cass., sez. III, sentenza n.
24074 del 13.10.2017; Cass., sez. III, ordinanza n. 19199 del 19.7.2018). Se il paziente, debitamente informato, avrebbe, invece, rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario, l'atto medico successivo viene a palesarsi come lesione personale arrecata "contra nolentem" e
l'effetto negativo per la salute scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione (danno biologico) viene a costituire danno-conseguenza riferibile "ab origine" alla violazione - derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo - del diritto di scelta contraria del paziente (scelta da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale), configurandosi la prestazione sanitaria inesatta come condotta illecita susseguente violativa, al tempo stesso, della presunta volontà contraria e del diritto alla salute: la originaria condotta omissiva si inserisce e dà origine, quindi, alla serie causale, in cui, anche l'atto lesivo della salute, concorre alla produzione del danno-conseguenza (danno biologico)”.
Così chiariti i canoni ermeneutici da applicare nelle ipotesi in cui si controverta in ordine all'assenza di consenso informato, deve dirsi che, nel caso di specie, la domanda relativa alla dedotta lesione dell'autodeterminazione deve essere rigettata.
Ed infatti, non risulta provata la circostanza secondo cui il paziente, se fosse stato debitamente informato dei rischi connessi all'intervento chirurgico effettuato dai sanitari presso il P.O.
“Moscati” di Aversa, in data 19.2.2014, avrebbe, ciononostante, deciso di non sottoporsi allo stesso ovvero rifiutato.
È per tale ragione che, anche in assenza di consenso, non può attribuirsi ai sanitari dell' CP_4
una responsabilità da omessa informazione del consenso informato.
[...]
Per le stesse motivazioni, va rigettata, altresì, la richiesta risarcitoria per danno da mancato/carente consenso informato nei confronti dell' Controparte_9
.
[...]
Sulla liquidazione dei danni “iure proprio”
In relazione ai danni subiti iure proprio dai familiari del paziente deceduto, va invece riconosciuta la sussistenza del danno da perdita del rapporto parentale che, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, si differenzia dai pregiudizi risarcibili “iure hereditatis”. Tali danni, in particolare, spettano “iure proprio” ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto ed è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione.
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art.
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2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione.
Sotto il profilo della liquidazione del danno parentale, occorre far riferimento alle Tabelle di
Milano 2024, come elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, il quale ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021, secondo cui
“In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “ sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caos non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tutela”.
Per la liquidazione di tale danno, quindi, devono adottarsi i valori monetari previsti dalla precedente formulazione a forbice della tabella milanese, edizione 2024, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita del coniuge ovvero del genitore in € 3.911,00, valutando, altresì, le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i parenti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto.
Ebbene, sulla scorta di tali argomentazioni, può ritenersi, in base alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al fascicolo attoreo, che conviveva con la Persona_1 moglie e con la figlia in Aversa (CE) alla via Toti n. 57. Parte_4 Parte_1
Ciò, del resto, è stato confermato anche dai testi - ex marito dell'attrice Testimone_1
- e , amico di famiglia, che sono stati entrambi Parte_3 Testimone_2 escussi nel presente giudizio all'udienza dell'8.5.2023.
Ne deriva che devono essere attribuiti 16 punti per convivenza a e 8 punti per Parte_4 convivenza a (in quanto non è stata provata se la convivenza con il de Parte_1 cuius fosse nello stesso appartamento, ovvero nello stesso stabile o complesso condominiale).
Nessun punto per convivenza va, invece, riconosciuto a favore delle altre due figlie,
e atteso che il teste ha riferito Parte_2 Parte_3 Testimone_1 che la prima, all'epoca dei fatti, viveva a Monza, mentre la seconda viveva a Carinaro.
Vanno inoltre riconosciuti altri 15 punti al coniuge per intensità e qualità Parte_4 della relazione affettiva con la vittima, considerata la sofferenza interiore patita e lo stravolgimento della vita della vittima secondaria.
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I testi e , infatti, hanno confermato la suddetta Testimone_1 Testimone_2 circostanza.
In particolare, il IT ha dichiarato che “la ha avuto problemi di tipo Pt_4 psicologico, una forte depressione e ricordo che l'accompagnammo a Pozzilli, dove vi è un centro apposito, perché la piangeva continuamente, non dormiva la notte e non Pt_4 mangiava, per il forte trauma della perdita del marito”. E inoltre, “La non si è di Pt_4 fatto mai ripresa, ha smesso di uscire di casa benché anche prima uscisse solo di rado, e riceve visite a casa solo di tanto in tanto”.
Sul punto, invece, il teste ha riferito quanto segue: “ho frequentato la casa della Tes_2 famiglia circa due mesi dopo, c'era la sig. , che ogni volta che mi vedeva scoppiava a Pt_4 piangere. Mi capitava di andare un paio di volte al mese e posso dire che la non si è Pt_4 mai ripresa del tutto. Ogni volta che andavo a trovarla mi parlava sempre del marito”. Solo de relato ha dichiarato “ mi ha poi raccontato che ha avuto un problema neurologico Pt_1 perché non dormiva era sempre depressa. Sempre mi ha riferito che il problema Pt_1 persiste ancora oggi”. Appare equo, inoltre, riconoscere 10 punti alla figlia per l'intensità e la Parte_3 qualità della relazione affettiva col padre defunto.
In proposito, infatti, il teste ha riferito che lui e la ex moglie, Testimone_1
frequentavano la casa dei sig.ri molto spesso, non solo nei Parte_3 Per_1 fine settimana ma anche durante la settimana per far loro visita.
Nessun punteggio va invece riconosciuto per la qualità/intensità del legame affettivo a favore delle altre figlie, per mancata prova sul punto.
Orbene, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
- (coniuge, di anni 66 al momento del decesso della vittima): 16 punti per Parte_4
l'età della vittima primaria, 16 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri tre superstiti del nucleo familiare primario, 15 punti per l'intensità e la qualità della relazione affettiva. Totale: 72 punti, pari a € 281.592,00, che, ridotto nella misura del 60% sull'intero, è pari a € 168.955,20;
- (figlia, di anni 36 al momento del decesso della vittima): 16 punti Parte_3 per l'età della vittima primaria, 22 punti per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di altri tre superstiti del nucleo familiare primario, 10 punti per l'intensità e la qualità della relazione affettiva. Totale: 57 punti, pari a € 222.927,00, che ridotto nella misura del 60% sull'intero, è pari a € 133.756,20;
- (figlia, di anni 40 al momento del decesso della vittima): 16 punti per Parte_2
l'età della vittima primaria, 22 punti per l'età della vittima secondaria, 9 punti per la sopravvivenza di altri tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 47 punti, pari a € 183.817,00, che ridotto nella misura del 60% sull'intero, è pari a € 110.290,20;
- (figlia, di anni 41 al momento del decesso della vittima): 16 punti per Parte_1
l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 8 punti per la
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convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri tre superstiti del nucleo familiare primario. Totale: 53 punti, pari a € 207.283,00, che, ridotto nella misura del 60% sull'intero, è pari a € 124.369,80.
Alla luce di quanto sopra, la deve essere condannata al risarcimento del CP_4 danno per la perdita del congiunto nei confronti delle parti attrici nella misura per ciascuno indicata all'attualità, oltre al danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (maggio 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da maggio 2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Infine, devono essere rigettate tutte le altre voci di danno non patrimoniale iure proprio, in quanto “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., ordinanza n. 8622/21)”.
Sulla liquidazione dei danni patrimoniali
Quanto agli ulteriori danni di natura patrimoniale, di cui le parti attrici hanno chiesto il risarcimento (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie) nulla è dovuto, in quanto, sul punto, non è stata fornita alcuna prova.
In particolare, per quanto concerne la perdita iure proprio della capacità lavorativa, del reddito e delle chance lavorative, non possono ritenersi sufficienti a provare tali danni né il prospetto riepilogativo della pensione del de cuius relativa all'anno 2012, né la certificazione unica dell'anno 2018 - entrambi allegati al fascicolo attoreo.
Le spese di lite
Il rigetto delle domande di risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione del paziente e del danno patrimoniale, nonché l'accoglimento parziale della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, riconosciuti nella misura del 60%, giustificano una compensazione parziale delle spese di lite, tra le attrici e la convenuta , CP_4 nella misura del 50%.
In ragione della oggettiva complessità tecnica della vicenda, che ha richiesto l'espletamento di una CTU per appurare compiutamente i fatti, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensare le spese di lite, tra le attrici e l' PA0
[...]
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Infine, quanto alle spese di CTU, le stesse, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda risarcitoria, devono essere poste definitivamente a carico delle attrici e della convenuta , in solido tra loro. PA
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda formulata dalle attrici, Parte_4
e in proprio e nella qualità di Parte_3 Parte_2 Parte_1 eredi del de cuius condanna la convenuta Persona_1 PA
al pagamento dei seguenti importi:
[...]
- € 168.955,20 in favore di Parte_4
- € 133.756,20 in favore di Parte_3
- € 110.290,20 in favore di Parte_2
- € 124.369,80 in favore di Parte_1
a titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale;
oltre ad € 40.756,80, a titolo di danno iure hereditatis, in favore delle attrici;
il tutto liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, da devalutarsi al mese di maggio 2014, e di anno in anno rivalutati secondo gli indici istat foi, da maggio 2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
2) rigetta le domande formulate dalle attrici nei confronti della
[...]
PA1
3) condanna l' al pagamento, in favore PA delle attrici, della metà delle spese di lite, che liquida nella somma di € 300,00 a titolo di esborsi, nonché € 27.733,35 per compensi professionali già maggiorati per il numero delle parti, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
4) dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra le attrici e l'
[...]
; PA
5) dichiara interamente compensate le spese di lite tra le attrici e l'
[...]
PA0
6) pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico delle attrici e della convenuta
[...]
, in solido tra loro. PA
Napoli, 2.3.2025.
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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