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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/10/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3676/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Ferdinando Palumbo, opponente;
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Osvaldo A. Rocca, opposta;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/07/2025, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla lavoratrice in data 9 luglio CP_1
2025, fondato su una diffida accertativa emessa dall' di in data Controparte_2 CP_3
8 maggio 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di giugno e luglio 2024, ore di straordinario prestate nel mese di marzo 2024, nonché il TFR e i ratei di mensilità maturati. La società deduce la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e, in subordine, l'inefficacia dello stesso per la mancata impugnazione da parte della lavoratrice di una sanzione disciplinare che avrebbe comportato la trattenuta delle somme dovute, in compensazione con presunti danni arrecati all'azienda.
La resistente si è costituita eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società, posta in liquidazione dal 23 aprile 2025, e nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione, evidenziando che la diffida accertativa ha acquisito efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 124/2004, per effetto del decorso infruttuoso del termine di trenta giorni dalla notifica al datore di lavoro, senza che quest'ultimo abbia proposto opposizione o tentativo di conciliazione.
1 La resistente ha inoltre allegato una complessa vicenda personale e familiare: in particolare, ha rappresentato di aver convissuto con il legale rappresentante della società, , da cui CP_4 ha avuto un figlio, e di essere stata allontanata sia dall'abitazione familiare che dal posto di lavoro in data 19 luglio 2024, senza ricevere alcuna comunicazione formale di contestazione disciplinare o licenziamento. Ha dedotto che la contestazione e il licenziamento sono stati prodotti solo in sede giudiziale, e che la mancata impugnazione è dipesa dalla mancata conoscenza degli atti, nonostante la convivenza con il datore di lavoro. Ha inoltre evidenziato una strategia di elusione delle obbligazioni lavorative, culminata nella messa in liquidazione della società e nella costituzione di una nuova impresa, Nexlab Solutions S.r.l., operante nello stesso settore e nella medesima sede.
2. La resistente ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della società opponente, evidenziando che la risulta posta in liquidazione sin dal 23 aprile Parte_1
2025, come da verbale assembleare e visura camerale allegati. Tale eccezione, tuttavia, non può essere accolta. La messa in liquidazione della società non comporta la perdita della capacità processuale, né incide sulla legittimazione ad agire o resistere in giudizio, che permane in capo alla società in liquidazione, rappresentata dal liquidatore. Nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta in data 15 luglio 2025, successivamente alla messa in liquidazione, ma non risulta che il difensore fosse privo di mandato da parte del liquidatore, né che la società fosse priva di rappresentanza. Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
3. Dall'esame degli atti emerge che la diffida accertativa è stata regolarmente notificata alla società in data 8 maggio 2025 e che, in assenza di opposizione, ha acquisito Parte_1 efficacia esecutiva. La notifica del precetto è avvenuta successivamente, in data 9 luglio 2025.
Quanto alla contestazione disciplinare e al licenziamento, non risulta prova della loro effettiva notifica alla lavoratrice, né della conoscenza degli stessi, circostanza che rende inefficace la pretesa compensazione delle somme dovute.
La società non ha fornito prova documentale idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza e quantificazione dei danni lamentati, né risulta che siano stati accertati in sede giudiziaria o amministrativa. La compensazione invocata appare pertanto arbitraria e priva di fondamento giuridico.
L'opposizione deve essere quindi rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte resistente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
2 - rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto notificato da Parte_1 CP_1 in data 9 luglio 2025;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.620,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte resistente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Castrovillari, 28/10/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Ferdinando Palumbo, opponente;
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Osvaldo A. Rocca, opposta;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/07/2025, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla lavoratrice in data 9 luglio CP_1
2025, fondato su una diffida accertativa emessa dall' di in data Controparte_2 CP_3
8 maggio 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di giugno e luglio 2024, ore di straordinario prestate nel mese di marzo 2024, nonché il TFR e i ratei di mensilità maturati. La società deduce la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e, in subordine, l'inefficacia dello stesso per la mancata impugnazione da parte della lavoratrice di una sanzione disciplinare che avrebbe comportato la trattenuta delle somme dovute, in compensazione con presunti danni arrecati all'azienda.
La resistente si è costituita eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società, posta in liquidazione dal 23 aprile 2025, e nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione, evidenziando che la diffida accertativa ha acquisito efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 124/2004, per effetto del decorso infruttuoso del termine di trenta giorni dalla notifica al datore di lavoro, senza che quest'ultimo abbia proposto opposizione o tentativo di conciliazione.
1 La resistente ha inoltre allegato una complessa vicenda personale e familiare: in particolare, ha rappresentato di aver convissuto con il legale rappresentante della società, , da cui CP_4 ha avuto un figlio, e di essere stata allontanata sia dall'abitazione familiare che dal posto di lavoro in data 19 luglio 2024, senza ricevere alcuna comunicazione formale di contestazione disciplinare o licenziamento. Ha dedotto che la contestazione e il licenziamento sono stati prodotti solo in sede giudiziale, e che la mancata impugnazione è dipesa dalla mancata conoscenza degli atti, nonostante la convivenza con il datore di lavoro. Ha inoltre evidenziato una strategia di elusione delle obbligazioni lavorative, culminata nella messa in liquidazione della società e nella costituzione di una nuova impresa, Nexlab Solutions S.r.l., operante nello stesso settore e nella medesima sede.
2. La resistente ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della società opponente, evidenziando che la risulta posta in liquidazione sin dal 23 aprile Parte_1
2025, come da verbale assembleare e visura camerale allegati. Tale eccezione, tuttavia, non può essere accolta. La messa in liquidazione della società non comporta la perdita della capacità processuale, né incide sulla legittimazione ad agire o resistere in giudizio, che permane in capo alla società in liquidazione, rappresentata dal liquidatore. Nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta in data 15 luglio 2025, successivamente alla messa in liquidazione, ma non risulta che il difensore fosse privo di mandato da parte del liquidatore, né che la società fosse priva di rappresentanza. Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
3. Dall'esame degli atti emerge che la diffida accertativa è stata regolarmente notificata alla società in data 8 maggio 2025 e che, in assenza di opposizione, ha acquisito Parte_1 efficacia esecutiva. La notifica del precetto è avvenuta successivamente, in data 9 luglio 2025.
Quanto alla contestazione disciplinare e al licenziamento, non risulta prova della loro effettiva notifica alla lavoratrice, né della conoscenza degli stessi, circostanza che rende inefficace la pretesa compensazione delle somme dovute.
La società non ha fornito prova documentale idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza e quantificazione dei danni lamentati, né risulta che siano stati accertati in sede giudiziaria o amministrativa. La compensazione invocata appare pertanto arbitraria e priva di fondamento giuridico.
L'opposizione deve essere quindi rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte resistente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
2 - rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto notificato da Parte_1 CP_1 in data 9 luglio 2025;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.620,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte resistente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Castrovillari, 28/10/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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