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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4189 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6035/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Silvia Orani in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6035 del Registro Generale Contenzioso 2024;
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LICITRA Parte_1 C.F._1
LE (CF. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Ragusa, Via Cavaliere De Stefano n. 128;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
OGGETTO: Diritti della cittadinanza CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che l'odierna ricorrente è diretta discendente di cittadino italiano, accogliere la domanda, e per l'effetto, dichiarare Pt_1
, nata a [...]-SP (Brasile) il 30.08.1997, c.f. cittadina italiana
[...] C.F._1 dalla nascita secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 91/92,
2) Ordinare al di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge Controparte_1 nei registri dello stato civile della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 21/05/2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo che le venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, Controparte_1 per essere discendente diretta di nata il [...] in [...], Persona_1 cittadina italiana, deducendo:
⎯ di essere discendente diretta di nata in [...] il Persona_1
12.04.1973 e dichiarata cittadina italiana iure sanguinis con provvedimento del Consolato
Italiano di San Paolo, trascritto nel Comune di Camaiore in data 26.02.2007 (doc. 1-2);
⎯ che, in data 08.07.1995, aveva contratto matrimonio in Tatuì Persona_1
(Brasile) con (doc. 3); Parte_2
⎯ di essere nata da tale unione in data 30.08.1997 (doc. 4);
⎯ che la propria madre, avendo contratto matrimonio in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione, non ha mai perso la cittadinanza italiana;
⎯ che, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, aveva tentato il ricorso in via amministrativa ai sensi dell'art. 7 l. 91/1992, senza tuttavia riuscire a fissare un appuntamento, attesa l'impossibilità di accedere all'agenda di prenotazioni del Consolato italiano;
⎯ che l'eccessiva durata del procedimento dinnanzi all'Autorità consolare per la definizione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana, integrando di fatto un diniego del diritto, legittimava il ricorso alla tutela giurisdizionale. Con decreto del 24.09.2024 veniva fissata udienza di trattazione cartolare per il giorno 5.12.2025, che nel prosieguo, avvenuta l'assegnazione a questo Giudice con decreto del Presidente del Tribunale
n. 157/2025, veniva anticipata al giorno 4.12.2025.
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, essendo in atti prova della notifica CP_1 CP_1 del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 22.10.2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, non si è costituito in giudizio rimanendo così contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che ha apposto il visto e non ha precisato le conclusioni.
A seguito di un differimento per permettere la regolarizzazione della procura alle liti non munita di apostille, all'esito dell'udienza del 18.12.2025 viene emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiederne sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deriva dalla nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America, che provoca l'assoluta incertezza in ordine alla definizione delle richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Sul punto, la ricorrente ha dedotto l'impossibilità di ottenere l'esame della propria domanda nel termine di legge da parte dell'Autorità amministrativa competente, ossia il Consolato Generale
d'Italia in San Paolo (Brasile), a causa dell'impossibilità di inoltrare la richiesta sul portale telematico denominato Prenot@mi per mancanza di posti disponibili e ha depositato screenshot del portale (doc.
5).
Pertanto, è notorio e comunque desumibile dai documenti allegati al ricorso che la lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana è estremamente lunga, ed il suo smaltimento risulta già ex ante incompatibile con i tempi previsti per la conclusione del procedimento e che, segnatamente, al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
2. Nel merito
Ciò detto, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
È opportuno premettere che, in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Inoltre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Conseguentemente, trovando applicazione il nuovo assetto determinato dalle pronunce appena richiamate, ai figli nati da madre italiana dopo il 1948, come nel caso di specie, è riconosciuta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per linea materna, in virtù della dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Pertanto, deve darsi atto che dalla documentazione prodotta risulta che Persona_1 nata il [...] in [...] e madre dell'odierna ricorrente, è cittadina italiana. Tale circostanza è attestata dalla trascrizione del suo atto di nascita nei registri dello Stato civile del
Comune di Camaiore (LU), avvenuta in data 26.02.2007 su richiesta del Consolato Generale d'Italia in Curitiba (Brasile) (doc. 1-2). Successivamente, dal matrimonio contratto l'8.07.1995, con Pt_2
(doc. 3), è nata l'odierna ricorrente il 30.08.1997 Parte_2 Parte_1
(doc. 4).
Come riassunto dallo schema prodotto da parte ricorrente: È dunque provata la discendenza diretta per linea materna della ricorrente da cittadina italiana.
Tutto ciò premesso, atteso che la continuità della linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione depositata in atti, munita di apostille e traduzione, deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato atto che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912
e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass.
Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza, secondo il principio generale di cui all'art. art. 91 cpc, e vanno poste a carico del , non rinvenendosi i presupposti di cui all'art. 92 cpc per la compensazione CP_1
e attesa altresì la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, che ha imposto ai ricorrenti il ricorso all'Autorità
Giudiziaria.
I compensi vengono liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore indeterminabile – complessità bassa), parametri minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è cittadina italiana;
Parte_1
B) Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 22.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Orani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Silvia Orani in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6035 del Registro Generale Contenzioso 2024;
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LICITRA Parte_1 C.F._1
LE (CF. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Ragusa, Via Cavaliere De Stefano n. 128;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
OGGETTO: Diritti della cittadinanza CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che l'odierna ricorrente è diretta discendente di cittadino italiano, accogliere la domanda, e per l'effetto, dichiarare Pt_1
, nata a [...]-SP (Brasile) il 30.08.1997, c.f. cittadina italiana
[...] C.F._1 dalla nascita secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 91/92,
2) Ordinare al di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge Controparte_1 nei registri dello stato civile della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 21/05/2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo che le venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, Controparte_1 per essere discendente diretta di nata il [...] in [...], Persona_1 cittadina italiana, deducendo:
⎯ di essere discendente diretta di nata in [...] il Persona_1
12.04.1973 e dichiarata cittadina italiana iure sanguinis con provvedimento del Consolato
Italiano di San Paolo, trascritto nel Comune di Camaiore in data 26.02.2007 (doc. 1-2);
⎯ che, in data 08.07.1995, aveva contratto matrimonio in Tatuì Persona_1
(Brasile) con (doc. 3); Parte_2
⎯ di essere nata da tale unione in data 30.08.1997 (doc. 4);
⎯ che la propria madre, avendo contratto matrimonio in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione, non ha mai perso la cittadinanza italiana;
⎯ che, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, aveva tentato il ricorso in via amministrativa ai sensi dell'art. 7 l. 91/1992, senza tuttavia riuscire a fissare un appuntamento, attesa l'impossibilità di accedere all'agenda di prenotazioni del Consolato italiano;
⎯ che l'eccessiva durata del procedimento dinnanzi all'Autorità consolare per la definizione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana, integrando di fatto un diniego del diritto, legittimava il ricorso alla tutela giurisdizionale. Con decreto del 24.09.2024 veniva fissata udienza di trattazione cartolare per il giorno 5.12.2025, che nel prosieguo, avvenuta l'assegnazione a questo Giudice con decreto del Presidente del Tribunale
n. 157/2025, veniva anticipata al giorno 4.12.2025.
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, essendo in atti prova della notifica CP_1 CP_1 del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 22.10.2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, non si è costituito in giudizio rimanendo così contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che ha apposto il visto e non ha precisato le conclusioni.
A seguito di un differimento per permettere la regolarizzazione della procura alle liti non munita di apostille, all'esito dell'udienza del 18.12.2025 viene emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiederne sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, ricorrendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deriva dalla nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America, che provoca l'assoluta incertezza in ordine alla definizione delle richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Sul punto, la ricorrente ha dedotto l'impossibilità di ottenere l'esame della propria domanda nel termine di legge da parte dell'Autorità amministrativa competente, ossia il Consolato Generale
d'Italia in San Paolo (Brasile), a causa dell'impossibilità di inoltrare la richiesta sul portale telematico denominato Prenot@mi per mancanza di posti disponibili e ha depositato screenshot del portale (doc.
5).
Pertanto, è notorio e comunque desumibile dai documenti allegati al ricorso che la lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana è estremamente lunga, ed il suo smaltimento risulta già ex ante incompatibile con i tempi previsti per la conclusione del procedimento e che, segnatamente, al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
2. Nel merito
Ciò detto, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
È opportuno premettere che, in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Inoltre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Conseguentemente, trovando applicazione il nuovo assetto determinato dalle pronunce appena richiamate, ai figli nati da madre italiana dopo il 1948, come nel caso di specie, è riconosciuta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per linea materna, in virtù della dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Pertanto, deve darsi atto che dalla documentazione prodotta risulta che Persona_1 nata il [...] in [...] e madre dell'odierna ricorrente, è cittadina italiana. Tale circostanza è attestata dalla trascrizione del suo atto di nascita nei registri dello Stato civile del
Comune di Camaiore (LU), avvenuta in data 26.02.2007 su richiesta del Consolato Generale d'Italia in Curitiba (Brasile) (doc. 1-2). Successivamente, dal matrimonio contratto l'8.07.1995, con Pt_2
(doc. 3), è nata l'odierna ricorrente il 30.08.1997 Parte_2 Parte_1
(doc. 4).
Come riassunto dallo schema prodotto da parte ricorrente: È dunque provata la discendenza diretta per linea materna della ricorrente da cittadina italiana.
Tutto ciò premesso, atteso che la continuità della linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione depositata in atti, munita di apostille e traduzione, deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato atto che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912
e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass.
Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza, secondo il principio generale di cui all'art. art. 91 cpc, e vanno poste a carico del , non rinvenendosi i presupposti di cui all'art. 92 cpc per la compensazione CP_1
e attesa altresì la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, che ha imposto ai ricorrenti il ricorso all'Autorità
Giudiziaria.
I compensi vengono liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore indeterminabile – complessità bassa), parametri minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è cittadina italiana;
Parte_1
B) Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 22.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Orani