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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/11/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2184 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(già , con sede legale in Viale Mancini n. 2, CP_1 Controparte_2 CP_2
Codice Fiscale , in persona del Direttore Generale sig. P.IVA_1 CP_3
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede di rappresentata e CP_1
difesa dall'Avv. Paola Serra del foro di in forza di procura in atti, elettivamente CP_2
domiciliata presso il suo studio in via Roma n. 15;
appellante contro
(C.F. , residente in [...], ed CP_4 C.F._1
elettivamente domiciliato in nel viale Caprera, nc 1/o, presso lo studio dell'avv. CP_2
LO PI e dell'avv. Manuela Ladu, che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 5 conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello del 23.09.24;
nell'interesse della appellata: come da comparsa di risposta in appello del 24.04.25; tutte richiamate nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 126/2024, CP_1 CP_2
del 14.02.2024, emessa nel procedimento R.G. 23/2023, con la quale veniva accolta la domanda del sig. e dichiarate nulle le clausole contrattuali che prevedevano CP_4
commissioni e spese, prive di giustificazione causale, con condanna di alla CP_1
restituzione di €. 3.880,22 oltre interessi al tasso contrattuale ed €. 1.205,00 oltre accessori,
per spese di lite.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali.
In fatto esponeva che in data 30.03.2015. sottoscriveva il contratto di finanziamento CP_4
n. pratica 187343 prodotto in atti, rimborsabile con cessione del quinto, per l'importo lordo di €.
32.400,00 rimborsabile in 120 rate da €. 270,00 ciascuna (somma netta finanziata di €. 22.061,00). Al
contratto venivano applicate dalla finanziaria le seguenti commissioni: € 2.527,00 a titolo di spese di istruttoria, €. 1.360,00 per post erogazione ed €. 810,00 a titolo di commissioni di intermediazione. Il
contratto veniva concluso con l'intermediazione della società nella persona del Parte_1
mediatore creditizio sig.ra , alla quale la corrispondeva il compenso. Quanto Persona_1 CP_2
all'asserita assenza di giustificazione causale deduceva che la aveva effettivamente erogato le CP_2
prestazioni che le commissioni sono tese a remunerare;
quanto alla lamentata vessatorietà delle clausole deduceva che esse erano state frutto di trattativa individuale e che, pertanto, non vi sarebbe stato nessun effetto sorpresa in danno del consumatore. Rappresentava, inoltre, che il rapporto veniva pagina 2 di 5 estinto anticipatamente il 07.05.2020 e che in tale data la banca aveva decurtato parte delle commissioni originariamente pattuite con il contraente, come riconosciuto dal Giudice di primo grado che aveva condannato alla restituzione al sig. di una somma inferiore a quella richiesta. CP_1 CP_4
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto la ricostruzione dell'appellante, CP_4
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Lamentava l'illegittimità e l'assenza di giustificazione causale delle clausole istitutive di tali commissioni, oltre alla loro vessatorietà, e chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata che aveva disposto la restituzione delle somme indebitamente versate. Riproponeva inoltre le questioni assorbite,
sempre relative alla non chiarezza e intelligibilità delle clausole, della loro vessatorietà in relazione alla duplicazione ingiustificata di costi.
Il giudizio, senza ulteriore istruzione rispetto al primo grado, veniva trattenuto in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Colgono nel segno le censure mosse da parte appellante, in quanto, dalla lettura della documentazione in atti (contratto di finanziamento, informazioni precontrattuali, conferimento incarico all'intermediario, certificazione polizza assicurativa), emerge che le condizioni contrattuali sono chiaramente specificate e sono state sottoscritte espressamente dalla sig. così come le modalità CP_4
di pagamento e la convenzione per l'incarico di intermediazione. Si richiama, sul punto, la più recente giurisprudenza, anche dell'intestato Tribunale ed applicabile al caso di specie, per cui le commissioni e spese indicate in contratto sono tutte riferibili ad attività specificamente diverse tra loro e dotate ciascuna di giustificazione causale che devono ritenersi svolte, tenuto anche conto che parte appellata non ha specificamente provato come non dovute, se non con contestazioni generiche. Nell'indicazione dei costi del finanziamento non sono ravvisabili elementi non individuati in modo chiari e comprensibile e non emerge alcuno squilibrio riguardante la distribuzione di diritti e obblighi tra le pagina 3 di 5 parti, peraltro nemmeno questo analiticamente contestato dall'appellata. Anche l'importo delle commissioni di intermediazione è congruo rispetto all'attività svolta. Pertanto, la chiara indicazione delle condizioni di contratto, dei costi e delle spese e addirittura l'intervento di consulenza ed assistenza dell'intermediario, a cui si è rivolto l'attore, conducono ad escludere qualsivoglia violazione dei doveri di trasparenza e di correttezza in sede di conclusione ed esecuzione del contratto (cfr.
Tribunale Sassari n. 579/2023).
A tale stregua, l'appello deve essere accolto per le ragioni suesposte, tutte le altre questioni assorbite, e la sentenza di primo grado riformata, come indicato in parte motiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio,
secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di valore fino a €. 5.200, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di n. 126/2024, lo accoglie e riforma l'impugnata sentenza, come CP_2
indicato in parte motiva, rigettando le domande dell'attore CP_4
condanna alla restituzione a delle somme corrisposte CP_4 CP_1
dall'Istituto di credito in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna alla rifusione in favore di delle spese del doppio CP_4 CP_1
grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa e per il secondo grado in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Sassari, in data 17.11.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2184 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(già , con sede legale in Viale Mancini n. 2, CP_1 Controparte_2 CP_2
Codice Fiscale , in persona del Direttore Generale sig. P.IVA_1 CP_3
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede di rappresentata e CP_1
difesa dall'Avv. Paola Serra del foro di in forza di procura in atti, elettivamente CP_2
domiciliata presso il suo studio in via Roma n. 15;
appellante contro
(C.F. , residente in [...], ed CP_4 C.F._1
elettivamente domiciliato in nel viale Caprera, nc 1/o, presso lo studio dell'avv. CP_2
LO PI e dell'avv. Manuela Ladu, che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 5 conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello del 23.09.24;
nell'interesse della appellata: come da comparsa di risposta in appello del 24.04.25; tutte richiamate nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 126/2024, CP_1 CP_2
del 14.02.2024, emessa nel procedimento R.G. 23/2023, con la quale veniva accolta la domanda del sig. e dichiarate nulle le clausole contrattuali che prevedevano CP_4
commissioni e spese, prive di giustificazione causale, con condanna di alla CP_1
restituzione di €. 3.880,22 oltre interessi al tasso contrattuale ed €. 1.205,00 oltre accessori,
per spese di lite.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali.
In fatto esponeva che in data 30.03.2015. sottoscriveva il contratto di finanziamento CP_4
n. pratica 187343 prodotto in atti, rimborsabile con cessione del quinto, per l'importo lordo di €.
32.400,00 rimborsabile in 120 rate da €. 270,00 ciascuna (somma netta finanziata di €. 22.061,00). Al
contratto venivano applicate dalla finanziaria le seguenti commissioni: € 2.527,00 a titolo di spese di istruttoria, €. 1.360,00 per post erogazione ed €. 810,00 a titolo di commissioni di intermediazione. Il
contratto veniva concluso con l'intermediazione della società nella persona del Parte_1
mediatore creditizio sig.ra , alla quale la corrispondeva il compenso. Quanto Persona_1 CP_2
all'asserita assenza di giustificazione causale deduceva che la aveva effettivamente erogato le CP_2
prestazioni che le commissioni sono tese a remunerare;
quanto alla lamentata vessatorietà delle clausole deduceva che esse erano state frutto di trattativa individuale e che, pertanto, non vi sarebbe stato nessun effetto sorpresa in danno del consumatore. Rappresentava, inoltre, che il rapporto veniva pagina 2 di 5 estinto anticipatamente il 07.05.2020 e che in tale data la banca aveva decurtato parte delle commissioni originariamente pattuite con il contraente, come riconosciuto dal Giudice di primo grado che aveva condannato alla restituzione al sig. di una somma inferiore a quella richiesta. CP_1 CP_4
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto la ricostruzione dell'appellante, CP_4
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Lamentava l'illegittimità e l'assenza di giustificazione causale delle clausole istitutive di tali commissioni, oltre alla loro vessatorietà, e chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata che aveva disposto la restituzione delle somme indebitamente versate. Riproponeva inoltre le questioni assorbite,
sempre relative alla non chiarezza e intelligibilità delle clausole, della loro vessatorietà in relazione alla duplicazione ingiustificata di costi.
Il giudizio, senza ulteriore istruzione rispetto al primo grado, veniva trattenuto in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Colgono nel segno le censure mosse da parte appellante, in quanto, dalla lettura della documentazione in atti (contratto di finanziamento, informazioni precontrattuali, conferimento incarico all'intermediario, certificazione polizza assicurativa), emerge che le condizioni contrattuali sono chiaramente specificate e sono state sottoscritte espressamente dalla sig. così come le modalità CP_4
di pagamento e la convenzione per l'incarico di intermediazione. Si richiama, sul punto, la più recente giurisprudenza, anche dell'intestato Tribunale ed applicabile al caso di specie, per cui le commissioni e spese indicate in contratto sono tutte riferibili ad attività specificamente diverse tra loro e dotate ciascuna di giustificazione causale che devono ritenersi svolte, tenuto anche conto che parte appellata non ha specificamente provato come non dovute, se non con contestazioni generiche. Nell'indicazione dei costi del finanziamento non sono ravvisabili elementi non individuati in modo chiari e comprensibile e non emerge alcuno squilibrio riguardante la distribuzione di diritti e obblighi tra le pagina 3 di 5 parti, peraltro nemmeno questo analiticamente contestato dall'appellata. Anche l'importo delle commissioni di intermediazione è congruo rispetto all'attività svolta. Pertanto, la chiara indicazione delle condizioni di contratto, dei costi e delle spese e addirittura l'intervento di consulenza ed assistenza dell'intermediario, a cui si è rivolto l'attore, conducono ad escludere qualsivoglia violazione dei doveri di trasparenza e di correttezza in sede di conclusione ed esecuzione del contratto (cfr.
Tribunale Sassari n. 579/2023).
A tale stregua, l'appello deve essere accolto per le ragioni suesposte, tutte le altre questioni assorbite, e la sentenza di primo grado riformata, come indicato in parte motiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio,
secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di valore fino a €. 5.200, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di n. 126/2024, lo accoglie e riforma l'impugnata sentenza, come CP_2
indicato in parte motiva, rigettando le domande dell'attore CP_4
condanna alla restituzione a delle somme corrisposte CP_4 CP_1
dall'Istituto di credito in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna alla rifusione in favore di delle spese del doppio CP_4 CP_1
grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa e per il secondo grado in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Sassari, in data 17.11.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
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