Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1141 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), nata a Palermo, in [...] Parte_1 C.F._1
09/03/1970, elettivamente domiciliata in Palermo, via Ausonia n. 21,
presso lo studio dell'Avv. Alberto Maurici, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
(C.F. ), nato a [...]- Controparte_1 C.F._2
tana (PA) in data 26/09/1969, elettivamente domiciliato in Palermo, via
Agrigento n. 51, presso lo studio dell'Avv. Marta Barresi, che lo rappre-
senta e difende per mandato in atti;
– resistente –
Tribunale di Termini imerese sez. civile
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/02/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 19/12/2023, della sentenza non de-
finitiva n. 1434/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formu-
late dalle parti.
A tale proposito deve rilevarsi che all'udienza del 13/02/2025, i procu-
ratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno accettato la propo-
sta conciliativa formulata dal giudice in ordine alle condizioni della sepa-
razione e hanno precisato le proprie conclusioni, chiedendo congiunta-
mente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti in conformi-
tà all'ordinanza presidenziale dell'8/06/2023.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale di-
chiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della de-
terminazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti.
Va, dunque, posto a carico di l'obbligo di corrisponde- Parte_1
re in favore di , un assegno mensile di euro 350,00 a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia , nata a [...] Per_1
in data 16/12/2004, maggiorenne ma non economicamente autosuffi-
ciente, che dimora presso il padre, somma da versare entro il giorno 5 di
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ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prez-
zi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperta dal SSN, scolastiche, pa-
rascolastiche, ludiche e sportive).
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compen-
sazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenu-
te.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
, la complessiva somma di euro 350,00 mensili, a ti- Controparte_1
tolo di contributo al mantenimento della figlia , da versare entro Per_1
il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
ISTAT F.O.I.;
dichiara tenuta al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie sostenute in favore della figlia;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 04.03.2025.
Il Presidente
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Il Giudice Estensore
Daniele Salvatore Abbate
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R.G. n. 1141/2022
Giuseppe Rini
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