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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/09/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 1348/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1348 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CRISTIANO SAVI ed Parte_1
ELISABETTA BAGLIVO
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CINZIA EUTIZI
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.03.2022, ritualmente notificato il 20.04.2022, la ricorrente in epigrafe indicata adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del
1 lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta - pervenutale dall' con comunicazioni del 02.10.2019 e del 17.01.2020 - di CP_2 restituzione l'importo di € 14.243,62 a titolo di somme indebitamente percepite sulla pensione di invalidità civile n. 077238440 dal 1.12.2014 al 31.10.2019, per asserito superamento dei limiti reddituali.
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva di essere titolare, oltre che di detta pensione di invalidità, di tre ulteriori trattamenti pensionistici (trattamento pensionistico ex L. 206/2004 Cat. SOCTPS n. 11325971; speciale assegno vitalizio n. 11339832 concessole con Decreto del Capo della Polizia del 26.10.2004; pensione per inabilità lavorativa cat. IOCTPS n. 17734215), tuttavia non assoggettabili ad IRPEF e dunque non concorrenti alla determinazione del reddito ai fini della pensione di invalidità civile.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, l' (già dichiarato contumace con CP_2 ordinanza del 17.02.2023, successivamente revocata in parte qua), rappresentava che l'indebito oggetto di causa “È STATO OGGETTO DI ANNULLAMENTO
TOTALE IN VIA DI AUTOTUTELA (doc. 4) in data 12/06/2023”, precisando ulteriormente che “Si è altresì PROVVEDUTO A RESTITUIRE LE SOMME
MEDIO TEMPORE RECUPERATE e pari complessivamente ad € 3.036,60 , come da allegato estratto pagamenti (doc. 5) da cui si evince l'accredito, materialmente avvenuto in data 29/06/2023. Conseguentemente l'indebito contestato con la nota
02.10.2019, e con la successiva nota del 17.01.2020 non risulta più esistente. La prestazione è stata altresì ricostituita e ripristinata senza ulteriori decurtazioni per il periodo successivo al 11/2019 con ricostituzione del 06/2023 (doc. 6)”.
Con successive note di trattazione scritta, la difesa di parte ricorrente confermava quanto dedotto dall' in ordine all'annullamento in autotutela dell'indebito CP_2 oggetto di causa, specificando che “l' nel luglio 2023 ha effettivamente CP_2
rimborsato una buona parte delle somme illegittimamente detratte (c.d. conguaglio per arretrati) e precisamente l'importo di € 14.503,77, per arretrati per trattenute dal 2019-2023”, con conseguente cessazione della materia del contendere “ almeno fino al mese di giugno 2023”. Peraltro, la stessa difesa
2 evidenziava come “nonostante l'avvenuto rimborso, le trattenute sulla pensione sono inspiegabilmente proseguite sino al mese di gennaio 2024”.
Sul punto, l' chiariva che dette trattenute “sono riferite al recupero del CP_2
residuo tuttora dovuto per un precedente indebito (pratica n.14120698) del tutto estraneo al presente oggetto del contendere (che riguarda - invece – la pratica indebito n. 15206702”).
Replicava ulteriormente la difesa di parte ricorrente evidenziando come tale ulteriore indebito - risultante dalla documentazione tardivamente prodotta dall' - riguardasse le annualità 2016 e 2017, ricomprese nell'indebito oggetto CP_2 di causa, concernente il periodo 2014 – 2019, con conseguente illegittima duplicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi richiesti in restituzione, comunque non dovuti dalla ricorrente ed in ogni caso irripetibili.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, è stata discussa all'udienza del 23.09.2025, sostituita da note di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Alla luce di quanto affermato dalle parti e della documentazione versata in atti, non può essere dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo, domanda che, com'è noto, definisce e limita l'ambito della tutela richiesta, su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi (artt. 99 c.p.c. e 112 c.p.c.).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha formulato la seguente domanda: “previo accertamento della circostanza che l'ammontare dei redditi personali della signora non ha mai superato i limiti reddituali della fascia di Parte_1
appartenenza e previa conseguente disapplicazione e/o dichiarazione di inefficacia – se del caso, ed in via meramente incidentale – della disposizione comunicata a mezzo RK2 n. 68964071809-0, in quanto illegittima e/o CP_2 nulla e/o annullabile, accertare e dichiarare illegittimo il ricalcolo operato dall' sulla pensione cat. INVCIV n. 07723840 della ricorrente;
per CP_2
l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla signora Parte_1
3 ad per la pretesa riscossione, Controparte_3
nel periodo 01.12.2014/31.10.2019, di rate di pensione non dovute;
come ulteriore conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare l'illegittimità dei prelievi/trattenute forzosi operati mensilmente (€ 337,40/mese) sin dal mese di maggio dell'anno 2020 sui trattamenti pensionistici della signora Parte_1
e condannare in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, a restituire alla signora le Parte_1 somme coattivamente trattenute (al tallone mensile di € 337,40) sui suoi trattamenti pensionistici, dal mese di maggio 2020 sino ad intervenuta cessazione delle illegittime trattenute di cui trattasi. In via subordinata…accertare e dichiarare, in ogni caso, l'irripetibilità della somma di € 14.243,625 per i motivi esposti nel presente ricorso e … per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della signora a ritenere la suddetta somma di € 14.243,62 indebitamente Parte_1 pretesa in restituzione dall' per mezzo della comunicazione RK2 n. CP_2
68964071809-0.”.
Ebbene, l'indebito contestato con nota del 02.10.2019 e del 17.01.2020, aventi ad oggetto la richiesta di restituzione, a titolo di indebito, dell'importo di € 14.243,62
- indebito di cui la ricorrente chiesto, in questa sede, accertarsi l'illegittimità - è stato pacificamente annullato dall'ente convenuto, in via di autotutela, in data
12/06/2023 (doc. 4 ), con conseguente riaccredito, in favore della sig.ra CP_2
, in data 29/06/2023, delle somme medio tempore trattenute (doc. 5 Pt_1
). CP_2
In particolare, a fronte della richiesta di restituzione dell'importo di € 14.243,62, contenuta nelle note impugnate in questa sede, è la stessa parte ricorrente ad CP_2
affermare che “l' nel luglio 2023 ha effettivamente rimborsato … l'importo CP_2 di € 14.503,77”.
È dunque interamente venuto meno l'oggetto del contendere, così come specificamente individuato e delineato nella domanda proposta dalla ricorrente.
La circostanza – dedotta dalla difesa di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 30.12.2024 - che l' , nonostante l'avvenuto annullamento CP_2
4 dell'indebito dedotto in lite ed il conseguente rimborso delle somme medio tempore recuperate a tale titolo, abbia continuato “inspiegabilmente” ad operare trattenute sulla pensione “sino al mese di gennaio 2024”, deve ritenersi del tutto estranea all'oggetto del presente giudizio.
Ed il fatto che l' , nel fornire chiarimenti in ordine a dette trattenute, abbia CP_2
evidenziato come le stesse siano state effettuate in virtù di un precedente indebito
(n. 14120698), non consente certamente un ampliamento del thema decidendum, così come individuato dalla domanda originaria.
Pertanto, del tutto inammissibili devono ritenersi le considerazioni svolte dalla difesa di parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, in ordine all'asserita duplicazione delle somme richieste alla sig.ra ed alla Pt_1 infondatezza ed irripetibilità anche dell'indebito n. 14120698 - il quale, si ripete, non costituisce oggetto della presente controversia - così come inammissibili si appalesano le nuove domande ivi formulate.
Ad ogni modo, per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art.91 c.p.c. ed in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'indebito dedotto in lite successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura ed al valore della controversia, con decurtazione della fase istruttoria (risultando l'annullamento in autotutela sin dalla costituzione in giudizio dell' ed essendo la successiva CP_2 attività difensiva espletata dai difensori della ricorrente imputabile esclusivamente all'inammissibile ampliamento, da parte dei medesimi, del thema decidendum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede 5 proposta da;
Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 24/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1348 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CRISTIANO SAVI ed Parte_1
ELISABETTA BAGLIVO
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CINZIA EUTIZI
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.03.2022, ritualmente notificato il 20.04.2022, la ricorrente in epigrafe indicata adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del
1 lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta - pervenutale dall' con comunicazioni del 02.10.2019 e del 17.01.2020 - di CP_2 restituzione l'importo di € 14.243,62 a titolo di somme indebitamente percepite sulla pensione di invalidità civile n. 077238440 dal 1.12.2014 al 31.10.2019, per asserito superamento dei limiti reddituali.
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva di essere titolare, oltre che di detta pensione di invalidità, di tre ulteriori trattamenti pensionistici (trattamento pensionistico ex L. 206/2004 Cat. SOCTPS n. 11325971; speciale assegno vitalizio n. 11339832 concessole con Decreto del Capo della Polizia del 26.10.2004; pensione per inabilità lavorativa cat. IOCTPS n. 17734215), tuttavia non assoggettabili ad IRPEF e dunque non concorrenti alla determinazione del reddito ai fini della pensione di invalidità civile.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, l' (già dichiarato contumace con CP_2 ordinanza del 17.02.2023, successivamente revocata in parte qua), rappresentava che l'indebito oggetto di causa “È STATO OGGETTO DI ANNULLAMENTO
TOTALE IN VIA DI AUTOTUTELA (doc. 4) in data 12/06/2023”, precisando ulteriormente che “Si è altresì PROVVEDUTO A RESTITUIRE LE SOMME
MEDIO TEMPORE RECUPERATE e pari complessivamente ad € 3.036,60 , come da allegato estratto pagamenti (doc. 5) da cui si evince l'accredito, materialmente avvenuto in data 29/06/2023. Conseguentemente l'indebito contestato con la nota
02.10.2019, e con la successiva nota del 17.01.2020 non risulta più esistente. La prestazione è stata altresì ricostituita e ripristinata senza ulteriori decurtazioni per il periodo successivo al 11/2019 con ricostituzione del 06/2023 (doc. 6)”.
Con successive note di trattazione scritta, la difesa di parte ricorrente confermava quanto dedotto dall' in ordine all'annullamento in autotutela dell'indebito CP_2 oggetto di causa, specificando che “l' nel luglio 2023 ha effettivamente CP_2
rimborsato una buona parte delle somme illegittimamente detratte (c.d. conguaglio per arretrati) e precisamente l'importo di € 14.503,77, per arretrati per trattenute dal 2019-2023”, con conseguente cessazione della materia del contendere “ almeno fino al mese di giugno 2023”. Peraltro, la stessa difesa
2 evidenziava come “nonostante l'avvenuto rimborso, le trattenute sulla pensione sono inspiegabilmente proseguite sino al mese di gennaio 2024”.
Sul punto, l' chiariva che dette trattenute “sono riferite al recupero del CP_2
residuo tuttora dovuto per un precedente indebito (pratica n.14120698) del tutto estraneo al presente oggetto del contendere (che riguarda - invece – la pratica indebito n. 15206702”).
Replicava ulteriormente la difesa di parte ricorrente evidenziando come tale ulteriore indebito - risultante dalla documentazione tardivamente prodotta dall' - riguardasse le annualità 2016 e 2017, ricomprese nell'indebito oggetto CP_2 di causa, concernente il periodo 2014 – 2019, con conseguente illegittima duplicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi richiesti in restituzione, comunque non dovuti dalla ricorrente ed in ogni caso irripetibili.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, è stata discussa all'udienza del 23.09.2025, sostituita da note di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Alla luce di quanto affermato dalle parti e della documentazione versata in atti, non può essere dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo, domanda che, com'è noto, definisce e limita l'ambito della tutela richiesta, su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi (artt. 99 c.p.c. e 112 c.p.c.).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha formulato la seguente domanda: “previo accertamento della circostanza che l'ammontare dei redditi personali della signora non ha mai superato i limiti reddituali della fascia di Parte_1
appartenenza e previa conseguente disapplicazione e/o dichiarazione di inefficacia – se del caso, ed in via meramente incidentale – della disposizione comunicata a mezzo RK2 n. 68964071809-0, in quanto illegittima e/o CP_2 nulla e/o annullabile, accertare e dichiarare illegittimo il ricalcolo operato dall' sulla pensione cat. INVCIV n. 07723840 della ricorrente;
per CP_2
l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla signora Parte_1
3 ad per la pretesa riscossione, Controparte_3
nel periodo 01.12.2014/31.10.2019, di rate di pensione non dovute;
come ulteriore conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare l'illegittimità dei prelievi/trattenute forzosi operati mensilmente (€ 337,40/mese) sin dal mese di maggio dell'anno 2020 sui trattamenti pensionistici della signora Parte_1
e condannare in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, a restituire alla signora le Parte_1 somme coattivamente trattenute (al tallone mensile di € 337,40) sui suoi trattamenti pensionistici, dal mese di maggio 2020 sino ad intervenuta cessazione delle illegittime trattenute di cui trattasi. In via subordinata…accertare e dichiarare, in ogni caso, l'irripetibilità della somma di € 14.243,625 per i motivi esposti nel presente ricorso e … per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della signora a ritenere la suddetta somma di € 14.243,62 indebitamente Parte_1 pretesa in restituzione dall' per mezzo della comunicazione RK2 n. CP_2
68964071809-0.”.
Ebbene, l'indebito contestato con nota del 02.10.2019 e del 17.01.2020, aventi ad oggetto la richiesta di restituzione, a titolo di indebito, dell'importo di € 14.243,62
- indebito di cui la ricorrente chiesto, in questa sede, accertarsi l'illegittimità - è stato pacificamente annullato dall'ente convenuto, in via di autotutela, in data
12/06/2023 (doc. 4 ), con conseguente riaccredito, in favore della sig.ra CP_2
, in data 29/06/2023, delle somme medio tempore trattenute (doc. 5 Pt_1
). CP_2
In particolare, a fronte della richiesta di restituzione dell'importo di € 14.243,62, contenuta nelle note impugnate in questa sede, è la stessa parte ricorrente ad CP_2
affermare che “l' nel luglio 2023 ha effettivamente rimborsato … l'importo CP_2 di € 14.503,77”.
È dunque interamente venuto meno l'oggetto del contendere, così come specificamente individuato e delineato nella domanda proposta dalla ricorrente.
La circostanza – dedotta dalla difesa di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 30.12.2024 - che l' , nonostante l'avvenuto annullamento CP_2
4 dell'indebito dedotto in lite ed il conseguente rimborso delle somme medio tempore recuperate a tale titolo, abbia continuato “inspiegabilmente” ad operare trattenute sulla pensione “sino al mese di gennaio 2024”, deve ritenersi del tutto estranea all'oggetto del presente giudizio.
Ed il fatto che l' , nel fornire chiarimenti in ordine a dette trattenute, abbia CP_2
evidenziato come le stesse siano state effettuate in virtù di un precedente indebito
(n. 14120698), non consente certamente un ampliamento del thema decidendum, così come individuato dalla domanda originaria.
Pertanto, del tutto inammissibili devono ritenersi le considerazioni svolte dalla difesa di parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, in ordine all'asserita duplicazione delle somme richieste alla sig.ra ed alla Pt_1 infondatezza ed irripetibilità anche dell'indebito n. 14120698 - il quale, si ripete, non costituisce oggetto della presente controversia - così come inammissibili si appalesano le nuove domande ivi formulate.
Ad ogni modo, per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art.91 c.p.c. ed in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'indebito dedotto in lite successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura ed al valore della controversia, con decurtazione della fase istruttoria (risultando l'annullamento in autotutela sin dalla costituzione in giudizio dell' ed essendo la successiva CP_2 attività difensiva espletata dai difensori della ricorrente imputabile esclusivamente all'inammissibile ampliamento, da parte dei medesimi, del thema decidendum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede 5 proposta da;
Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 24/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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