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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Il giorno 27/02/2025, ore 9:15, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 1858/22 R.G.A.C., si dà atto che è presente l'Avv. Francesco Sciara in sostituzione dell'Avv. Riela per parte attrice he conclude come in citazione e note conclusive, discute brevemente la causa e chiede che venga decisa. Nessuno è presente per il Comune di Palermo.
IL G.O.P.
Dopo la camera di conIGlio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 15:00, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento iscritto al n. 1858/2022 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Riela C.F._1
( giusta procura in calce all'atto di citazione Email_1
ATTRICE
E
COMUNE DI PALERMO, C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Palermo, Piazza Marina
n. 39 “Palazzo Rostagno”, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Bellomo
( omune.palermo.it) per procura generale alle liti del 04.05.2021 Rep. Email_2
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CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 c.c.
………………
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore della IG.ra , della somma di € Parte_1
3.181,50, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
➢ compensa un terzo delle spese di lite e condanna il Comune di Palermo, in persona del pro-tempore, al pagamento della quota di due terzi, spese CP_1 che per l'intero vanno liquidate in € 2.795,00 di cui € 243,00 per esborsi ed €
2.552,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al
15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Carlo
Riela dichiaratosi antistatario;
➢ pone definitivamente a carico del Comune di Palermo le spese della CTU, come liquidata in atti.
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 03.02.2022, la IG.ra Parte_1
ha chiesto la condanna, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., del Comune di
[...]
Palermo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in €
19.873,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in Palermo il giorno 28.06.2018, alle ore 12:15 circa.
L'attrice ha esposto che quel giorno, dopo avere attraversato a piedi la carreggiata di
Viale Amedeo D'Aosta, servendosi delle strisce pedonali poste in corrispondenza dell'ingresso dell'Istituto Scolastico Nazario Sauro, nel momento in cui ha raggiunto il marciapiede opposto, in prossimità del civico n. 20, ha perso l'equilibrio ed è rovinata a terra a causa di una buca presente nel marciapiede delle dimensioni di 50 cm per 30 cm circa e di circa 6 cm. di profondità, non visibile e non segnalata, riportando lesioni per le quali è stata trasportata presso il Pronto Soccorso Buccheri La Ferla di Palermo ove le
è stato riscontrato “trauma cranico facciale con interessamento dell'ATM sx e frattura margine iniziale dell'incisivo centrale superiore di destra, trauma discorsivo rachide cervicale, trauma contusivo discorsivo caviglia e piede dx con infrazione dell'apofisi anteriore del calcagno destro”.
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice perché infondata e, in subordine, la riduzione del quantum debeatur in applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c.
Espletata l'istruttoria mediante prova per testi e C.T.U. medico-legale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.02.2026, poi anticipata all'udienza del 27/02/2025.
Negoziazione assistita
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita inviato a mezzo raccomandata ar, ricevuta il 14.10.2019, al
Comune di Palermo (cfr. doc. 1 allegata alla citazione).
Accertamento nesso causale
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In punto di diritto, va evidenziato che, secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697 c.c. applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 c.c.
In particolare, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danneggiato è tenuto a provare la riconducibilità dell'evento all'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo (cfr. Cass.
26/04/2013 n. 10096 e Cass. 5/08/2010 n. 18204).
Allorquando, invece, viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. tra le tante, Cass. 13/01/2015 n. 295 e Cass.
13/07/2011 n. 15389).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016 n.
12744).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass.
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21/10/2022 n. 31106; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass. 26/05/2014, n. 11661; Cass.
13/03/2013 n. 6306).
Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi
(che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima (qualora ometta le normali cautele eIGibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 20/11/2020 n. 26524;
Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 19/03/2018 n. 67035).
In altri termini “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eIGibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass.
18/06/2019 n. 16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato al suddetto onere probatorio alla luce delle deposizioni della teste, IG.ra , da considerarsi attendibile in quanto ha assistito all'evento Testimone_1
dannoso, non è legata da rapporti di parentela o dipendenza con le parti e le cui dichiarazioni sono precise e non contraddittorie con le altre risultanze probatorie.
Invero, la teste ha confermato che in data 28.06.2018, alle ore 12:15 circa, l'attrice ha attraversato a piedi la carreggiata di Viale Amedeo D'Aosta servendosi delle strisce
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pedonali poste in corrispondenza dell'ingresso dell'Istituto Scolastico Nazario Sauro e, raggiunto il marciapiede opposto, in prossimità del civico n. 20, a causa di una buca presente nel marciapiede, ha perso l'equilibrio ed è rovinata al suolo;
inoltre, ha riconosciuto il luogo del sinistro nelle foto che le sono state mostrate.
In particolare, la teste ha riferito: “…l'attrice è caduta nella buca che si vede nella prima foto allegata al rapporto della Polizia Municipale prodotto nel fascicolo della
l'attrice in quanto abitiamo nella stessa strada in via Giuseppe Parte_2
Cirrincione e non è vicino al luogo del sinistro. So che di solito l'attrice non frequentava la via Amedeo D'Aosta e preciso che la stessa camminava piano poiché sofferente in quanto cammina con il bastone ed è diabetica. Ricordo che non c'erano erbacce nel marciapiede…” (cfr. verbale udienza 27.04.2023).
È stata, pertanto, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità
CP_ causale ad un bene di proprietà dell' convenuto che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza a causa della presenza della buca nel marciapiede.
“In tema di responsabilità dell'Ente proprietario della strada da danno cagionato al pedone caduto in una buca a causa di una sua condotta negligente, è sempre onere della Pubblica Amministrazione dimostrare, da un lato, di essersi attivata per evitare le situazioni di pericolo ai fruitori della strada;
dall'altro lato, che il comportamento colposo della vittima, avendo i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, poteva assurgere a caso fortuito ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.” (cfr.
Cass. 20/11/2020 n. 26524).
Nella fattispecie, l'amministrazione convenuta per escludere la sua totale responsabilità avrebbe dovuto provare che la presenza della buca non era circostanza conoscibile o tempestivamente eliminabile o segnalabile ai passanti.
Tale prova non è stata fornita.
Dalla documentazione fotografica in atti, si evince, infatti, che la buca è il frutto del degrado del marciapiede risalente negli anni, dunque, tale anomalia costituiva uno stato di pericolo già da tempo.
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L'amministrazione proprietaria della strada non ha dimostrato, neanche, l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo al bene di sua proprietà avente i caratteri del “caso fortuito” idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ciò detto, va osservato che nelle pronunce più recenti della Suprema Corte, i giudici di legittimità hanno affermato che " In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede,
l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2
c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass.16/02/2021 n. 4035).
Invero, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito, trattandosi semmai di elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c.
“Stante la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia di cui all'art.
2051 c.c., la condotta del danneggiato rileva solo nella misura in cui costituisca un caso fortuito, con caratteri tali da costituire essa la causa del danno. Cosicché in caso di interazione tra la cosa e la condotta del danneggiato, quest'ultima affinché sia idonea ad escludere totalmente l'oggettività della responsabilità della cosa deve essere imprevedibile e non prevenibile tanto da essere causa stessa del danno. Tale situazione non può ritenersi ricorrente in caso di caduta del pedone in una buca stradale, in quanto l'evento caduta non è imprevedibile ed imprevenibile rispetto ad una buca del manto stradale” (cfr. Cass. 16/12/2022 n. 36901; Cass. SSUU 30/06/2022 n. 20943).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
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normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 12/11/2020 n.
25460; Cass. 03/04/2019 n. 9315).
La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata, pertanto, in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Nel caso in esame, l'attrice avrebbe potuto prevedere il pericolo tenuto conto che c'erano ottime condizioni di visibilità (l'occorso si è verificato alle ore 12:15 di una mattina di piena estate); questa, atteso che procedeva a piedi a passo lento utilizzando un bastone (come ha dichiarato la teste), avrebbe potuto avvistare in tempo, con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve, in ogni caso, essere richiesta all'utente della strada di uso pubblico, l'irregolarità presente nel piano di calpestio del marciapiede e di prevenire l'accaduto.
Pertanto, tali circostanze inducono a ritenere un concorso di responsabilità dell'attrice in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del 50%.
Quantificazione danni
Per quanto concerne la quantificazione dei danni risarcibili all'attrice, va precisato che le SSUU della Suprema Corte con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008 hanno affermato il principio secondo cui il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. ed ha una portata tendenzialmente onnicomprensiva.
Conseguentemente nella nozione di danno biologico sono compresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale conseguente all'evento lesivo.
“Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in
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cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili;
né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza
n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti “ (Cass. 20/05/2016 n. 10414).
Va evidenziato che il Supremo Collegio ha affermano che la voce di danno morale, sostanziandosi in uno stato d'animo di sofferenza interiore, è autonoma e non assimilabile al danno biologico stricto sensu, in quanto sofferenza interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
Pertanto, la Corte ha precisato che, qualora non sia accertata tale sofferenza, nell'applicare le tabelle si dovrà considerare la sola voce del danno biologico senza applicare l'aumento automatico previso dalle tabelle stesse (cfr. Cass. 10/11/2020 n.
25164; Cass. 27.03.2018 n. 7513; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 28989/2019).
Il danno morale va, quindi, liquidato qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.
In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica anche un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità. Così componendo il punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell'impatto di questo sulla psiche del danneggiato.
Nel caso in cui manchi la prova della sofferenza del danno morale, da valutarsi sempre in concreto, il quantum risarcitorio deve essere ridotto della relativa voce, ossia limitato al valore del solo danno biologico e, ove provato, a quello, in quest'ultimo ricompreso, del dinamico – relazionale (cfr. Cass. 10/11/2020 n. 25164).
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Va evidenziato, inoltre, che “L'accertamento e la liquidazione del danno morale
(sofferenza interiore) non deve essere confuso con il differente criterio di
"personalizzazione" del danno biologico : ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio tabellare di valutazione del danno biologico - destinato alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe - non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale essendo emerse dalle risultanze istruttorie
"specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale... di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 2788 del 31/01/2019): si tratta pertanto di circostanze peculiari che, qualificando in modo assolutamente non comune il vissuto del soggetto, vengono ad incidere -incrementandone la perdita- sulla capacità biologica, risultando dunque la
"personalizzazione" del tutto estranea all'autonoma voce di danno inerente la sofferenza interiore (danno morale)” (cfr. Cass. 26/05/2020 n. 9865).
In altre parole, la personalizzazione del danno deve mettere in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto, così che la valutazione dello stesso tenga conto non solo del danno che astrattamente ci si attende quale conseguenza di un dato evento lesivo, bensì anche del particolare nocumento che la persona del danneggiato concretamente può soffrire.
Per la Suprema Corte non può essere accordata alcuna personalizzazione del danno con conseguente aumento (o diminuzione) del valore tabellare di ristoro se non quando questa guardi esclusivamente alle specificità del caso concreto.
Alla luce delle superiori considerazioni è evidente che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e quindi dovrà essere il giudice a procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al complessivo ristoro del danno.
Orbene, nella liquidazione di tale voce di danno, avente natura essenzialmente equitativa e l'equità deve essere intesa come parità di trattamento, va applicato il criterio
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del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Nella fattispecie, le lesioni riportate dall'attrice nell'occorso (trauma cranico non commotivo in pz. con infrazione apofisi anteriore del calcagno) hanno provocato una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 75% di 20 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 50% di 15 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 25% di 30 giorni e, infine, un danno biologico permanente pari al 2% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo esaustivo dal C.T.U, le cui argomentazioni vanno condivise sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati;
argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, atte a renderle attendibili e rilevanti
(cfr. relazione della C.T.U., dott.ssa ). Persona_1
Pertanto, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. 22/11/2023 n. 32373; Cass.
7/7/2011 n. 12408; Cass. 30/6/2011 n. 14402), parte attrice ha subito un danno non patrimoniale di carattere permanente che, tenuto conto della invalidità del 2% e dell'età della stessa all'epoca del sinistro (62 anni), va quantificato in € 2.058,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 1.480,36 (senza considerare l'aumento del 25% per il danno morale).
Infatti, non va riconosciuto il danno morale in quanto non è stato provato, per la verità neanche prospettato, che la menomazione accertata abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali né va applicato alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea parziale, così come accertato dal
C.T.U., va riconosciuta – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di €
115,00 al giorno, per un totale di € 3.450,00 (1.725,00+862,00+862,00) in valori attuali.
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Va riconosciuta all'attrice la somma di € 250,00 relativa alla relazione medico-legale mentre non va riconosciuta la spesa per la fisioterapia stante che, come ha riferito il Ctu,
“la fisioterapia prescritta dal fisiatra riguardava soltanto la spalla dx e collo piede dx mentre è stata eseguita su altri distretti non coinvolti nel sinistro (rachide cervicale, rachide dorsale ed arti inferiori) e per un tempo eccessivo rispetto alle lesioni riportate”.
Inoltre, va condiviso quanto ha sostenuto il CTU ovvero che “Per ciò che concerne le spese odontoiatriche si precisa che la lesione dentaria non è stata riscontrata né in sede di PS né a breve tempo dal trauma, soltanto nel mese di Settembre, con decadenza del nesso di causa, pertanto anche le spese odontoiatriche non sono riconducibili al trauma occorso il 28.06.18”.
In proposito, va rilevato che la teste ha riferito soltanto che “le usciva un po' di sangue sotto il mento accanto alla bocca e le faceva male il ginocchio. Non ricordo se ha battuto il viso a terra”; pertanto, non sussiste agli atti alcuna prova circa l'avvenuta lesione dentaria che, peraltro, non è stata riscontrata in sede di PS.
Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'attrice per danno non patrimoniale ammonta ad € 5.508,00 e per danno patrimoniale € 250,00 sui cui importi occorre operare una riduzione nella misura del 50%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 2.754,00 per il danno non patrimoniale ed € 125,00 per danno patrimoniale.
Considerato, però, che i danni liquidati per il danno non patrimoniale sono espressi in valuta attuale e per il danno patrimoniale in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi.
Per tale ragione è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data in cui è sorto il danno e poi procedere alla rivalutazione applicando gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi (cioè l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al danneggiato
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l'equivalente in denaro del bene leso) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno, conformemente al noto principio enunciato dalle SSUU della Cassazione con sentenza 17/02/1995 n. 1712.
Sulla scorta di tali dati, all'attrice spetta la somma complessiva, espressa in valore attuale ed interessi calcolati ad oggi, di € 3.181,50 (di cui € 559,25 per interessi), il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
Spese processuali
In ultimo, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e del fatto che la domanda è stata accolta solo parzialmente (cfr. Cass. 10/12/2012 n. 22388 e
Cass. 06/12/2003 n. 18705), appare equo compensare in ragione di un terzo le spese processuali tra le parti e condannare l'amministrazione convenuta al pagamento dei due terzi di tali spese in favore dell'attrice.
La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal DM Giustizia n. 55/14, come modificato dal D.M. n.
147/22, facendo riferimento ai valori medi della tabella n. 2 per le cause di valore da €
1.101,00 fino ad € 5.200,00 avendo riguardo, ai sensi dell'art. 5 primo comma del detto decreto, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Così deciso in Palermo, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
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