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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23765/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Volontaria Giurisdizione Sez. Minori
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente Rel.- Est. dott. Isabella Messina Giudice dott. Dameglio Chantal Giudice
ha pronunciato il seguente DECRETO (definitivo) nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis e segg. c.c. iscritto al n. 23765/2022 R.G. promosso da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. RETEUNA Parte_1
CONTIN BEATRICE e dell'avv. GIOVANNI PAPOTTI, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. COLASANTO PAOLA, che la CP_1 rappresenta e difende come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA nonché
AVV. nella qualità di curatrice speciale della minore Controparte_2
, nata a [...] il [...] Persona_1
CURATRICE SPECIALE relativo alla minore:
, nata a [...] il [...] Persona_1
e con l'intervento del P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La minore è nata dalla relazione tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1
Con ricorso depositato in data 04.08.2022 il sig. chiedeva al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita e alla previsione di
1 un contributo al mantenimento per la figlia. In particolare, chiedeva l'affidamento esclusivo rafforzato al padre, un contributo al mantenimento in capo alla madre ed un regime di visita madre-figlia in luogo neutro ovvero alla presenza del padre.
Il Giudice disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali.
All'udienza del 15.02.2023, parte convenuta non compariva e veniva dichiarata contumace. Parte ricorrente compariva e precisava come da ricorso. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza in data 17/05/2023, alla luce delle restituzioni dei servizi, veniva nominata una curatrice speciale della minore.
Si costituiva la curatrice speciale con memoria del 10.06.2023 chiedendo disporsi/confermarsi l'affidamento della minore alla famiglia cui al momento era collocata, disporsi la prosecuzione degli incontri padre/figlia. Nel caso di rientro della minore presso il padre, chiedeva affidamento esclusivo rafforzato ed in ogni caso la sospensione degli incontri madre-figlia con visite in luogo neutro alla presenza di un educatore ove stimato nell'interesse della minore.
Con verbale in data 20.06.2023 il giudice confermava la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale e di NPI/Psicologia al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti per valutare il rientro del minore presso il padre. Si disponeva altresì la ripresa degli incontri madre-figlia solo in luogo neutro ed alla presenza di un educatore.
Il giudice assegnava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di memorie contenenti le conclusioni.
Le parti depositavano le note scritte nel termine assegnato.
Si costituiva altresì parte convenuta che in data 11.03.2024 chiedeva la prosecuzione dell'istruttoria al fine di consentire ai servizi incaricati di appurare la serietà degli intenti della;
chiedeva inoltre CP_1 la presa in carico dell'assistita da parte di un servizio etno-psichiatrico e l'avvio degli incontri in luogo neutro tra la madre e la minore.
Il giudice con ordinanza in data 14.03.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con decreto provvisorio del 14.7.2024, il Tribunale confermava l'affidamento della minore PE
, nata a [...] il [...], alla famiglia in cui è attualmente collocata, per il periodo che
[...] si riterrà opportuno;
disponeva la prosecuzione degli incontri tra il padre e la minore e la madre e la minore secondo i tempi e le modalità in atto disposte dal Servizio Sociale, in modo da tutelare il benessere psico-fisico ed affettivo della minore, prevedendo, incontri madre-figlia in luogo neutro, qualora sia collaborativa e partecipi attivamente e la sua condotta non sia pregiudizievole per la minore, sempre ed in ogni caso per gli incontri del padre e della madre, tenendo conto delle necessità dei genitori affidatari;
confermava la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali e del Servizio di Psicologia Infantile / NPI. Veniva fissata una successiva udienza per la prosecuzione della causa. Da ultimo all'udienza del 6.5.2025 le parti, davano atto di essere ritornate a convivere stabilmente insieme presso l'abitazione del IG e precisavano, rispettivamente, Pt_1 parte ricorrente rappresentando che le domande introduttive, stante la ripresa della convivenza delle parti e il buon percorso della madre alla luce delle relazioni, erano venute meno e l'unica questione attiene il rientro della minore presso la famiglia di origine della minore, con un supporto da parte dei
Servizi per un rientro graduale. La parte convenuta si associava alla domanda di parte ricorrente.
Curatore speciale precisa come da foglio di Pc depositato in data 5/5/2025. Tutte le parti hanno rinunciato alle memorie ex art. 190 c.p.c.
Il Pm nulla ha apposto.
2
***** §§§§§ *****
Preso atto che le parti hanno confermato che hanno ripreso una stabile convivenza sono venute meno tutte le questioni relative, fatta eccezione per quelle relative all'affidamento ed al rientro della minore presso l'abitazione dei propri genitori.
Invero, alla luce delle relazioni di aggiornamento pervenute e delle conclusioni della curatrice speciale
- che si condividono in pieno - si osserva quanto segue.
Dalla relazione dell'ASL del 29.2.2024, e confermato personalmente nel corso dell'udienza del 6 maggio 2025, emerge che la parte convenuta ha fatto stabile rientro presso l'abitazione del ricorrente.
Il curatore speciale ha sempre correttamente e condivisibilmente evidenziato che la ripresa della convivenza tra i genitori necessita di un nuovo ed ulteriore approfondimento volto a valutare, oltre le capacità genitoriali, anche le dinamiche relazionali tra i due e con la bambina. E ciò in un'ottica di un futuro, se possibile, rientro della piccola nel contesto familiare…AI ha raggiunto un'adeguata serenità nel nuovo contesto familiare;
appare fortemente legata agli affidatari con cui ha sviluppato un rapporto di fiducia. L'attuale progetto di affido le garantisce stabilità e continuità nella relazione con il padre, unica figura genitoriale di fatto da lei conosciuta, e nello stesso tempo consente di procedere a tutti gli approfondimenti necessari anche rispetto alla madre in un'ottica di eventuale ripresa dei rapporti.
Quanto all'attuale situazione della minore e della sua relazione con i genitori, la recente relazione dell'ASL del 5.5.2025, evidenzia che “Da quanto riferito gli incontri tra la madre e la bambina sono proseguiti in modo regolare e positivo, con una buona partecipazione, sia da parte della mamma che di . La bambina, osservata in un'occasione in presenza della mamma affidataria e in un altro PE momento con la mamma naturale, si mostra adeguata nelle tappe di sviluppo, assertiva e direttiva nei confronti di entrambe, apparentemente disinvolta e libera nella relazione in tutte due le situazioni.
Da quanto riferito dall'educatrice, il rapporto con la madre naturale si sta consolidando attraverso una reciproca conoscenza e vicinanza emotiva.
Durante il colloquio ricerca il contatto con la mamma e si pone in dialogo con lei PE sottolineando l'appartenenza familiare e la somiglianza con entrambi i genitori.
Essi richiedono il rientro a casa della figlia e sottolineano, soprattutto il IG , l'opportunità Pt_1 che la bambina sia educata secondo le tradizioni africane.
All'interno della coppia, si osserva una delega di accudimento e di cura alla funzione materna, mentre il IG nel suo ruolo paterno è stato meno presente nell'ultimo periodo ritenendo di dover Pt_1 intervenire per “risolvere i problemi della famiglia”.
La IGa appare una persona timida e riservata, a tratti esitante e poco assertiva, ma rispetto CP_1 ai mesi precedenti, si mostra più decisa e convinta nell'assumere un proprio ruolo genitoriale, mostrando maggiore fiducia nei confronti dei servizi e richiedendone il supporto. Pur condividendo
l'opportunità di un riavvicinamento alla famiglia d'origine, tenendo conto della difficoltà di PE nell'accettare il cambiamento, si ritiene necessario che ciò avvenga con gradualità, prevedendo continuità dell'intervento educativo, a supporto della relazione madre-bambina, e del monitoraggio da parte dei servizi”. La relazione dei Servizi sociali del 30.4.2025, inoltre, evidenzia che “in base alle
3 valutazioni effettuate con il Servizio di Psicologia, in vista del futuro rientro della minore in famiglia, si sono introdotti dei pernottamenti presso la famiglia di origine. Pertanto, in data 16 aprile u.s., si è svolto il primo pernottamento della minore a casa dei genitori naturali. Il progetto attualmente prevede quanto già stabilito fino ad ora, con l'aggiunta di graduali rientri, che includono pernottamenti ogni due settimane durante il weekend”.
Quanto, infine, al percorso posto in essere dalle parti, con particolare riferimento alle capacità genitoriali, la relazione dei Servizi del 30.4.2025, così letteralmente riferisce “ In conclusione, la IGa si mostra collaborativa e riconosce la funzione delle risorse attualmente in atto, come
l'educatrice e la famiglia affidataria. Rispetta le decisioni prese e si dimostra costantemente presente per la bambina. Secondo quanto riferito dall'educatrice e dalla psicologa, e in base a quanto appurato dalla scrivente, la IGa ha bisogno di un ulteriore supporto per ricoprire un ruolo più assertivo nei confronti della minore e del sig. Complessivamente, tuttavia, si riconosce che la IGa è Pt_1 determinata a costruire una vita con la minore nel territorio, stabilizzandosi sia dal punto di vista lavorativo che abitativo. Il sig. attualmente, ricopre un ruolo più passivo, ritenendo che i Pt_1 padri debbano limitarsi a sostenere economicamente la famiglia. Tuttavia, nonostante ciò, egli ha sempre partecipato attivamente agli incontri con la scrivente e la psicologa, mostrando rispetto e dichiarando che, a suo avviso, lui e la sig.ra sono dei bravi genitori e che è giunto il momento di CP_1 riavere la bambina. Ha anche dichiarato che, se avesse saputo che i tempi sarebbero stati così lunghi, non si sarebbe mai rivolto al Servizio Sociale”.
Alla luce dell'attuale situazione, quindi, è opportuno e maggiormente tutelante per la minore la prosecuzione dell'affido etero familiare in atto, presso la famiglia già individuata, per il periodo ritenuto congruo secondo le indicazioni dei Servizi stessi (settembre 2025), per consentire ai genitori, da un lato, di continuare il percorso di supporto e sostegno volto al raggiungimento della piena consapevolezza e della maturazione adeguata delle loro capacità genitoriali e dall'altro, per garantire alla minore un contesto di stabilità idoneo a favorirne uno sviluppo psico/fisico adeguato;
nonché per comprendere la tenuta della loro relazione.
Si ritiene, altresì, opportuna la prosecuzione della presa in carico dei Servizi sociali e di NPI e di tutti i progetti previsti a tutela del nucleo, così come meglio specificato in dispositivo, al fine di supportare le parti e favorire il graduale e definitivo rientro della minore presso l'abitazione dei genitori, avendo come principale priorità il benessere psico-fisico ed affettivo della minore.
Le spese processuali sono compensate tra le parti tra le parti trattandosi di provvedimenti che sono stati assunti nel superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge n. 219/12, 337 bis e segg. c.c., 737 segg. c.p.c., provvedendo in via definitiva,
Dato atto del rientro della madre e dell'attuale convivenza tra i genitori: Conferma l'affidamento della minore , nata a [...] il [...], alla famiglia in Persona_1 cui è attualmente collocata, fino al mese di settembre 2025;
Dispone la prosecuzione degli incontri tra i genitori e la minore secondo i tempi e le modalità in atto disposte dal Servizio Sociale e dalla NPI, allo stato alla presenza di un educatore, con previsione di una progressiva liberalizzazione, sempre che ciò corrisponda all'interesse della minore e, comunque, solo nell'ipotesi in cui entrambi continuino a collaborare con il Servizio Sociale anche partecipando
4 attivamente ad un percorso di sostegno alla genitorialità;
Conferma la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di
Psicologia Infantile / NPI, per la prosecuzione della valutazione delle capacità genitoriali di entrambi, come singoli e come coppia, al fine di attuare il progetto di graduale rientro della minore presso di loro secondo tempi e modalità indicate dai servizi e sempre che ciò corrisponda all'effettivo interesse della piccola;
PE
Conferma la prosecuzione dell'educativa domiciliare in atto;
Dispone che gli operatori del servizio sociale, del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'educativa domiciliare in atto, in caso di pregiudizio per la minore, vengano immediatamente segnalate alla Procura presso il tribunale per i minorenni, per quanto di competenza.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, 6 giugno 2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Volontaria Giurisdizione Sez. Minori
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente Rel.- Est. dott. Isabella Messina Giudice dott. Dameglio Chantal Giudice
ha pronunciato il seguente DECRETO (definitivo) nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis e segg. c.c. iscritto al n. 23765/2022 R.G. promosso da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. RETEUNA Parte_1
CONTIN BEATRICE e dell'avv. GIOVANNI PAPOTTI, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. COLASANTO PAOLA, che la CP_1 rappresenta e difende come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA nonché
AVV. nella qualità di curatrice speciale della minore Controparte_2
, nata a [...] il [...] Persona_1
CURATRICE SPECIALE relativo alla minore:
, nata a [...] il [...] Persona_1
e con l'intervento del P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La minore è nata dalla relazione tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1
Con ricorso depositato in data 04.08.2022 il sig. chiedeva al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita e alla previsione di
1 un contributo al mantenimento per la figlia. In particolare, chiedeva l'affidamento esclusivo rafforzato al padre, un contributo al mantenimento in capo alla madre ed un regime di visita madre-figlia in luogo neutro ovvero alla presenza del padre.
Il Giudice disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali.
All'udienza del 15.02.2023, parte convenuta non compariva e veniva dichiarata contumace. Parte ricorrente compariva e precisava come da ricorso. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza in data 17/05/2023, alla luce delle restituzioni dei servizi, veniva nominata una curatrice speciale della minore.
Si costituiva la curatrice speciale con memoria del 10.06.2023 chiedendo disporsi/confermarsi l'affidamento della minore alla famiglia cui al momento era collocata, disporsi la prosecuzione degli incontri padre/figlia. Nel caso di rientro della minore presso il padre, chiedeva affidamento esclusivo rafforzato ed in ogni caso la sospensione degli incontri madre-figlia con visite in luogo neutro alla presenza di un educatore ove stimato nell'interesse della minore.
Con verbale in data 20.06.2023 il giudice confermava la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale e di NPI/Psicologia al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti per valutare il rientro del minore presso il padre. Si disponeva altresì la ripresa degli incontri madre-figlia solo in luogo neutro ed alla presenza di un educatore.
Il giudice assegnava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di memorie contenenti le conclusioni.
Le parti depositavano le note scritte nel termine assegnato.
Si costituiva altresì parte convenuta che in data 11.03.2024 chiedeva la prosecuzione dell'istruttoria al fine di consentire ai servizi incaricati di appurare la serietà degli intenti della;
chiedeva inoltre CP_1 la presa in carico dell'assistita da parte di un servizio etno-psichiatrico e l'avvio degli incontri in luogo neutro tra la madre e la minore.
Il giudice con ordinanza in data 14.03.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con decreto provvisorio del 14.7.2024, il Tribunale confermava l'affidamento della minore PE
, nata a [...] il [...], alla famiglia in cui è attualmente collocata, per il periodo che
[...] si riterrà opportuno;
disponeva la prosecuzione degli incontri tra il padre e la minore e la madre e la minore secondo i tempi e le modalità in atto disposte dal Servizio Sociale, in modo da tutelare il benessere psico-fisico ed affettivo della minore, prevedendo, incontri madre-figlia in luogo neutro, qualora sia collaborativa e partecipi attivamente e la sua condotta non sia pregiudizievole per la minore, sempre ed in ogni caso per gli incontri del padre e della madre, tenendo conto delle necessità dei genitori affidatari;
confermava la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali e del Servizio di Psicologia Infantile / NPI. Veniva fissata una successiva udienza per la prosecuzione della causa. Da ultimo all'udienza del 6.5.2025 le parti, davano atto di essere ritornate a convivere stabilmente insieme presso l'abitazione del IG e precisavano, rispettivamente, Pt_1 parte ricorrente rappresentando che le domande introduttive, stante la ripresa della convivenza delle parti e il buon percorso della madre alla luce delle relazioni, erano venute meno e l'unica questione attiene il rientro della minore presso la famiglia di origine della minore, con un supporto da parte dei
Servizi per un rientro graduale. La parte convenuta si associava alla domanda di parte ricorrente.
Curatore speciale precisa come da foglio di Pc depositato in data 5/5/2025. Tutte le parti hanno rinunciato alle memorie ex art. 190 c.p.c.
Il Pm nulla ha apposto.
2
***** §§§§§ *****
Preso atto che le parti hanno confermato che hanno ripreso una stabile convivenza sono venute meno tutte le questioni relative, fatta eccezione per quelle relative all'affidamento ed al rientro della minore presso l'abitazione dei propri genitori.
Invero, alla luce delle relazioni di aggiornamento pervenute e delle conclusioni della curatrice speciale
- che si condividono in pieno - si osserva quanto segue.
Dalla relazione dell'ASL del 29.2.2024, e confermato personalmente nel corso dell'udienza del 6 maggio 2025, emerge che la parte convenuta ha fatto stabile rientro presso l'abitazione del ricorrente.
Il curatore speciale ha sempre correttamente e condivisibilmente evidenziato che la ripresa della convivenza tra i genitori necessita di un nuovo ed ulteriore approfondimento volto a valutare, oltre le capacità genitoriali, anche le dinamiche relazionali tra i due e con la bambina. E ciò in un'ottica di un futuro, se possibile, rientro della piccola nel contesto familiare…AI ha raggiunto un'adeguata serenità nel nuovo contesto familiare;
appare fortemente legata agli affidatari con cui ha sviluppato un rapporto di fiducia. L'attuale progetto di affido le garantisce stabilità e continuità nella relazione con il padre, unica figura genitoriale di fatto da lei conosciuta, e nello stesso tempo consente di procedere a tutti gli approfondimenti necessari anche rispetto alla madre in un'ottica di eventuale ripresa dei rapporti.
Quanto all'attuale situazione della minore e della sua relazione con i genitori, la recente relazione dell'ASL del 5.5.2025, evidenzia che “Da quanto riferito gli incontri tra la madre e la bambina sono proseguiti in modo regolare e positivo, con una buona partecipazione, sia da parte della mamma che di . La bambina, osservata in un'occasione in presenza della mamma affidataria e in un altro PE momento con la mamma naturale, si mostra adeguata nelle tappe di sviluppo, assertiva e direttiva nei confronti di entrambe, apparentemente disinvolta e libera nella relazione in tutte due le situazioni.
Da quanto riferito dall'educatrice, il rapporto con la madre naturale si sta consolidando attraverso una reciproca conoscenza e vicinanza emotiva.
Durante il colloquio ricerca il contatto con la mamma e si pone in dialogo con lei PE sottolineando l'appartenenza familiare e la somiglianza con entrambi i genitori.
Essi richiedono il rientro a casa della figlia e sottolineano, soprattutto il IG , l'opportunità Pt_1 che la bambina sia educata secondo le tradizioni africane.
All'interno della coppia, si osserva una delega di accudimento e di cura alla funzione materna, mentre il IG nel suo ruolo paterno è stato meno presente nell'ultimo periodo ritenendo di dover Pt_1 intervenire per “risolvere i problemi della famiglia”.
La IGa appare una persona timida e riservata, a tratti esitante e poco assertiva, ma rispetto CP_1 ai mesi precedenti, si mostra più decisa e convinta nell'assumere un proprio ruolo genitoriale, mostrando maggiore fiducia nei confronti dei servizi e richiedendone il supporto. Pur condividendo
l'opportunità di un riavvicinamento alla famiglia d'origine, tenendo conto della difficoltà di PE nell'accettare il cambiamento, si ritiene necessario che ciò avvenga con gradualità, prevedendo continuità dell'intervento educativo, a supporto della relazione madre-bambina, e del monitoraggio da parte dei servizi”. La relazione dei Servizi sociali del 30.4.2025, inoltre, evidenzia che “in base alle
3 valutazioni effettuate con il Servizio di Psicologia, in vista del futuro rientro della minore in famiglia, si sono introdotti dei pernottamenti presso la famiglia di origine. Pertanto, in data 16 aprile u.s., si è svolto il primo pernottamento della minore a casa dei genitori naturali. Il progetto attualmente prevede quanto già stabilito fino ad ora, con l'aggiunta di graduali rientri, che includono pernottamenti ogni due settimane durante il weekend”.
Quanto, infine, al percorso posto in essere dalle parti, con particolare riferimento alle capacità genitoriali, la relazione dei Servizi del 30.4.2025, così letteralmente riferisce “ In conclusione, la IGa si mostra collaborativa e riconosce la funzione delle risorse attualmente in atto, come
l'educatrice e la famiglia affidataria. Rispetta le decisioni prese e si dimostra costantemente presente per la bambina. Secondo quanto riferito dall'educatrice e dalla psicologa, e in base a quanto appurato dalla scrivente, la IGa ha bisogno di un ulteriore supporto per ricoprire un ruolo più assertivo nei confronti della minore e del sig. Complessivamente, tuttavia, si riconosce che la IGa è Pt_1 determinata a costruire una vita con la minore nel territorio, stabilizzandosi sia dal punto di vista lavorativo che abitativo. Il sig. attualmente, ricopre un ruolo più passivo, ritenendo che i Pt_1 padri debbano limitarsi a sostenere economicamente la famiglia. Tuttavia, nonostante ciò, egli ha sempre partecipato attivamente agli incontri con la scrivente e la psicologa, mostrando rispetto e dichiarando che, a suo avviso, lui e la sig.ra sono dei bravi genitori e che è giunto il momento di CP_1 riavere la bambina. Ha anche dichiarato che, se avesse saputo che i tempi sarebbero stati così lunghi, non si sarebbe mai rivolto al Servizio Sociale”.
Alla luce dell'attuale situazione, quindi, è opportuno e maggiormente tutelante per la minore la prosecuzione dell'affido etero familiare in atto, presso la famiglia già individuata, per il periodo ritenuto congruo secondo le indicazioni dei Servizi stessi (settembre 2025), per consentire ai genitori, da un lato, di continuare il percorso di supporto e sostegno volto al raggiungimento della piena consapevolezza e della maturazione adeguata delle loro capacità genitoriali e dall'altro, per garantire alla minore un contesto di stabilità idoneo a favorirne uno sviluppo psico/fisico adeguato;
nonché per comprendere la tenuta della loro relazione.
Si ritiene, altresì, opportuna la prosecuzione della presa in carico dei Servizi sociali e di NPI e di tutti i progetti previsti a tutela del nucleo, così come meglio specificato in dispositivo, al fine di supportare le parti e favorire il graduale e definitivo rientro della minore presso l'abitazione dei genitori, avendo come principale priorità il benessere psico-fisico ed affettivo della minore.
Le spese processuali sono compensate tra le parti tra le parti trattandosi di provvedimenti che sono stati assunti nel superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge n. 219/12, 337 bis e segg. c.c., 737 segg. c.p.c., provvedendo in via definitiva,
Dato atto del rientro della madre e dell'attuale convivenza tra i genitori: Conferma l'affidamento della minore , nata a [...] il [...], alla famiglia in Persona_1 cui è attualmente collocata, fino al mese di settembre 2025;
Dispone la prosecuzione degli incontri tra i genitori e la minore secondo i tempi e le modalità in atto disposte dal Servizio Sociale e dalla NPI, allo stato alla presenza di un educatore, con previsione di una progressiva liberalizzazione, sempre che ciò corrisponda all'interesse della minore e, comunque, solo nell'ipotesi in cui entrambi continuino a collaborare con il Servizio Sociale anche partecipando
4 attivamente ad un percorso di sostegno alla genitorialità;
Conferma la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di
Psicologia Infantile / NPI, per la prosecuzione della valutazione delle capacità genitoriali di entrambi, come singoli e come coppia, al fine di attuare il progetto di graduale rientro della minore presso di loro secondo tempi e modalità indicate dai servizi e sempre che ciò corrisponda all'effettivo interesse della piccola;
PE
Conferma la prosecuzione dell'educativa domiciliare in atto;
Dispone che gli operatori del servizio sociale, del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'educativa domiciliare in atto, in caso di pregiudizio per la minore, vengano immediatamente segnalate alla Procura presso il tribunale per i minorenni, per quanto di competenza.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, 6 giugno 2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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