Articolo 10 della Legge 8 ottobre 1997, n. 344
Articolo 9
Versione
14 ottobre 1997
Art. 10. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1997