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Articolo 10 della Legge 8 ottobre 1997, n. 344
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Articolo 9
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Legge 8 ottobre 1997, n. 344
Articolo 10 della Legge 8 ottobre 1997, n. 344
Versione
14 ottobre 1997
Art. 10. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1997
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