Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9382/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9382/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
ASSAROTTI, 20/10 16122 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“La signora come sopra domiciliata, difesa e rappresentata insta affinchè il Tribunale di Parte_1
Genova, ex art 473 bis- 29 cod. proc. civ., voglia modificare le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della figlia nata il [...] disposte nell'ambito Persona_1
(LU) il 24.12.1972.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.09.2024 la signora allegava che nel 1995 aveva Parte_1 intrapreso una relazione sentimentale con il signor con il quale instaurava una Controparte_1 convivenza more uxorio; che dall'unione, in data 05.01.2005 era nata la figlia Persona_1
che con rogito a firma Notaio in data 06.07.1999 i signori e
[...] Persona_2 Pt_1
acquistavano l'immobile sito in Genova, via Archimede 47 int. 1 sc. A. al fine di CP adibirlo a casa familiare;
che contestualmente i predetti stipulavano contratto di mutuo ventennale con piano di ammortamento che prevedeva l'erogazione di 240 rate mensili;
che nel 2007 terminava la convivenza tra le parti, le quali adivano il TM per regolamentare il regime di affidamento della figlia, in allora minore ed ottenere i conseguenti provvedimenti;
che il TM con provvedimento provvisorio in data 20.11.2008 aveva disposto l'affidamento condiviso della minore ai genitori con collocazione presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare, disponendo che il padre contribuisse al mantenimento della minore facendosi carico totalmente della rata del mutuo gravante sulla casa familiare;
che detto provvedimento veniva successivamente confermato in via definitiva con Decreto del 08.11.2010; che l'assegnazione della casa familiare veniva trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari di cui alla Nota di trascrizione Registro generale n. 38017 Registro particolare n. 25666 Presentazione n. 229 del 24/11/2009, eseguita in favore della signora contro il signor;
che in esito a Pt_1 CP successivo procedimento sempre nanti il TM, azionato a seguito del trasferimento della madre e della figlia in Svizzera, il contributo economico a carico del padre veniva confermato e la figlia veniva affidata in via esclusiva alla madre;
che dal dicembre 2008 il convenuto ha omesso totalmente di provvedere al pagamento della quota a suo carico delle rate di mutuo e delle spese di amministrazione relative all'immobile e si è reso altresì inadempiente anche con riguardo all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia minore, limitandosi a versare da dicembre 2021 al maggio 2013 la cifra di € 50 mensili, mentre dal giugno 2013 ha cessato ogni contribuzione;
che la ricorrente nell'anno 2013 ha chiesto ed ottenuto pronuncia di sequestro ex art. 156 VI comma c.c. sulla quota pari al 50% della proprietà dell'immobile sito in Via Archimede 47/1 scala A , iscritto al Catasto Fabbricati Sez. Urb. GED foglio 50 Particella 52 sub 39 (oggi 149) zona cens. 1 categoria A/3 classe 4 fino alla concorrenza di € 100.00,00; che tale sequestro in data 22.1.2014 è stato trascritto nei Registri Immobiliari presso la Conservatoria di Genova con nota n. 974Registro Particolare e n. 1242 Registro Generale;
che nel 2014 il signor ha trasferito CP formalmente la propria residenza in Brasile continuando nella propria condotta inadempiente agli obblighi di mantenimento della figlia;
che con atto di precetto notificato in data 8.1.2020 la signora ha intimato e fatto precetto al convenuto di pagare il complessivo importo di € 26.111,14 Pt_3
a titolo di arretrati non pagati per il mantenimento della figlia in forza del citato provvedimento del TM del 08.11.2010, munito di formula esecutiva in data 30.5.2017; che, poiché il convenuto risultava nullatenente e disoccupato, per poter realizzare il proprio credito, con atto di pignoramento immobiliare notificato il 6.3.2020, iscritto a ruolo del Tribunale di Genova al n. RGE 225/2020 la signora ha pignorato l'unità immobiliare di proprietà del predetto per la Pt_1 quota del 50% sita in Genova, Via Archimede 47 interno 1 scala A , iscritto al Catasto Fabbricati Sez. Urb. GED foglio 50 Particella 52 sub 149 zona cens. 1 categoria A/3, classe 4, Consistenza 5 vani, superficie catastale totale mq 93 Rendita 839,24 ed, all'esito del procedimento, la quota dell'immobile pignorato di proprietà del signor è stata assegnata alla signora CP
, già, come visto, comproprietaria dello stesso, con decreto di trasferimento in data Pt_1
7.6.2021 integrato in data 10.6.2021; che la ricorrente all'esito del procedimento di esecuzione forzata è ad oggi piena proprietaria dell'intero immobile costituente ex casa coniugale e che le era stato assegnato in forza del decreto del TM del 8.11.2010; che tale immobile, peraltro, ha perso ogni funzione di casa familiare poiché la ricorrente e la figlia dal 2011 risiedono in Svizzera ove la prima lavora e la seconda studia presso l'ECG Jean-Piaget di Ginevra;
che la ex casa familiare è vuota ed inutilizzata dal 2011; che la figlia, nel frattempo divenuta maggiorenne, convive con la madre ed è da quest'ultima integralmente mantenuta in quanto il padre continua a non corrispondere nulla;
che la ricorrente ha intenzione di alienare l'immobile di via Archimede, oggi sfitto e produttivo solo di oneri;
che tale immobile è tuttavia, ancora gravato dalla trascrizione del provvedimento di assegnazione in favore della signora per la cui cancellazione il Pt_1
Conservatore dei Registri Immobiliari richiede la pronuncia di un provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa familiare da parte del Tribunale con ordine di Cancellazione della relativa trascrizione.
Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, la signora ha Pt_1 chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare con ordine di cancellazione della trascrizione.
Il convenuto non si costituiva e non partecipava al procedimento nonostante rituale notifica onde ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 10.01.2025 veniva sentita la ricorrente la quale rendeva le seguenti dichiarazioni: “con il mio ex compagno non ho contatti da molti anni ora non saprei neanche dire quanti. Quando la figlia era minore ad un certo punto la vedeva in forma protetta. Quindi ci siamo incrociati in quella occasione. Lui non ha quasi mai pagato l'assegno per la figlia ha versato euro 50,00 proprio per non andare nel penale. Mia figlia l'ho mantenuta integralmente io ora ci siamo trasferite in Svizzera nel 2011 ed abbiamo quindi lasciato la ex casa familiare di via Archimede che è intestata totalmente a me. Il mutuo che c'era sopra è stato poi estinto, dal 2007 ho pagato io le rate. con l'aiuto di mio padre. Adesso mia figlia è maggiorenne ha 20 anni e come detto viviamo in Svizzera e non abbiamo più interesse a mantenere la proprietà di questa casa. Per cui insisto nella domanda. Mia figlia intende proseguire gli studi Ginevra.”
All'esito, il GD tratteneva la causa in decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta, essendo pacifico che la ricorrente con la figlia maggiorenne risiedano in Svizzera da diversi anni con la conseguenza che la casa di via Archimede ha, di fatto, ormai la sua funzione di casa familiare. Si veda ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3030 del 13/02/2006: “In materia di divorzio, l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario prevista dall'art. 6, comma sesto, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia - indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario - , viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione, e, in particolare, dall'art. 1102 cod. civ.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo
***
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrarissi reiectis, così provvede:
REVOCA l'assegnazione della casa familiare in favore della signora e per Parte_1
l'effetto,
ORDINA la cancellazione della trascrizione di tale assegnazione della casa familiare così individuata: Comune D969 Q - GENOVA (GE) Catasto FABBRICATI, Sezione urbana GED Foglio 50 Particella 52 Subalterno 39 Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO Consistenza - Indirizzo VIA ARCHIMEDE N. civico 47 Scala A Interno 1 Piano 1) effettuata con Nota di trascrizione Registro generale n. 38017 Registro particolare n. 25666 Presentazione n. 229 del 24/11/2009, in favore della signora nata a [...] il [...] contro il signor Parte_1
nato a [...] il [...].” Controparte_1
CONDANNA il signor al pagamento, in favore della signora Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite nella misura che liquida in euro 2.905,00, oltre 15% per spese generali,
[...] oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova il 28.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni