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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6086 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
RG 23145/2023
N. R.G. 23145/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa
Alessandra ZO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies primo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 23145/2023 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in TRIESTE, Parte_1 C.F._1
VIA CORONEO n°21, presso lo studio del difensore avvocato GREBLO FRANCESCA che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LA SPEZIA, Controparte_1 P.IVA_1
VIA FONTEVIVO 21/N, presso lo studio dei difensori e avvocati ZURLO RAFFAELE e ORNATI
DR che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in La Spezia, del giorno Persona_1
11 ottobre 2021, Repertorio n°12.175, Racc. n°5.624 allegata al ricorso monitorio.
CONVENUTO OPPOSTO
§§§
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso rispettivamente parte opponente come da foglio depositato nel fascicolo telematico nel primo termine ex art. 189 c.p.c., mentre per parte opposta, non
1 RG 23145/2023
avendo depositato foglio di precisazione delle conclusioni, si deve avere riguardo alle conclusioni di cui alla prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi al decreto ingiuntivo Parte_1
n°7623/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 13 aprile 2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 21.025,80# in favore di Controparte_1
cessionaria del credito vantato da in forza di tre prestiti al consumo
[...] Controparte_2
(precisamente il finanziamento n°8271859 denominato Credit Express Dynamic e stipulato il
20/01/2018 -doc 4 allegato alla comparsa di costituzione-, il finanziamento n°8422609 denominato Credit Express Compact e stipulato in data 23/03/2018 -doc 7 fascicolo monitorio- ed il finanziamento n°8864030 denominato Credit Express Dynamic e stipulato in data 6/11/2018 -doc 6 fascicolo monitorio-) ed uno scoperto del conto corrente n°40373735.
A sostegno dell'opposizione deduceva che il decreto ingiuntivo andava Parte_1 revocato e dichiarato nullo, in quanto l'opposta non aveva allegato né al ricorso monitorio né alla comparsa di costituzione il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto, a comprova del credito azionato in via monitoria;
deduceva, inoltre, la nullità parziale dei tre finanziamenti/prestiti al consumo in ragione del fatto che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” delle rate restitutorie dei finanziamenti determinerebbe sempre e necessariamente la maturazione di interessi anatocistici occulti, comportando maggiori costi rispetto ad un piano di ammortamento all'italiana, costi non indicati al momento della stipulazione del contratto né altrimenti in violazione tanto dell'art. 117 TUB quanto dell'art. 1283 cod. civ. e degli articoli 120 comma 2 TUB e dell'art. 6 della Delibera CICR 9/02/2000, oltre che dell'art. 821 comma 3 cod. civ.; con riguardo al solo finanziamento n°8864030 l'opponente evidenziava come l'interesse convenzionale effettivamente convenuto, considerata l'incidenza dell'effetto anatocistico contestato, fosse superiore al TEGM rilevato al momento della stipulazione del contratto e quindi il tasso di interesse convenzionale fosse usurario, con conseguente richiesta di dichiarare la nullità del contratto ex art. 1815 comma secondo cod. civ..
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2. Si costituiva tempestivamente la convenuta opposta, chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'opponente siccome infondate in fatto ed in diritto ed insistendo per la concessione della provvisoria esecutività dell'impugnato provvedimento monitorio, con conseguente integrale conferma dello stesso.
3. Alla prima udienza del 30 giugno 2025, il precedente assegnatario respingeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in quanto “risulta essere emesso sulla base di una perizia econometrica” ed assegnava a parte opposta termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, rinviando per l'ulteriore trattazione all'udienza del 25/06/2024. Successivamente, con ordinanza riservata datata 22/07/2024 venivano respinte le istanze istruttorie svolte da parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione senza procedere all'accertamento tecnico richiesto da parte opponente, veniva disposto rinvio all'udienza del 20/05/2025, successivamente differita all'udienza cartolare del
9/06/2025 per la remissione in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 189 c.p.c..
Nelle more e precisamente in data 12/02/2025 la presente causa è stata assegnata in via definitiva alla sottoscritta per la sua definizione. Quindi, con provvedimento del 24/06/2025 è stata trattenuta in decisione. Solo parte opponente ha depositato gli scritti difensivi finali.
4. L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che si vanno ad esporre.
L'ingiunzione di pagamento opposta si riferisce a quattro differenti rapporti bancari tra
[...]
e la cedente ovvero tre prestiti al consumo stipulati nel corso dell'anno Parte_1 CP_2
2018 ed un conto corrente.
Risulta documentato dalla creditrice come nel mese di dicembre 2021 sia intervenuto atto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D. Lgs. n°385/1993 e articoli 1 e 4 della Legge
n°130/1999 - il cui avviso è stato pubblicato nella GU seconda parte n°153 del 28 dicembre
2021 - per cui si è resa cessionaria a titolo oneroso e pro soluto di un Controparte_1 portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità di e nell'operazione di cessione in CP_2 blocco sono compresi anche i crediti derivanti dai predetti rapporti bancari.
Ciò premesso, vanno esaminate distintamente le contestazioni svolte dall'opponente in relazione al contratto di conto corrente e quelle relative ai tre contratti di finanziamento.
4.1. L'opponente assume che il credito derivante dal saldo debitorio del conto corrente n°40373735 non sia provato, in quanto l'opposta non ha allegato né al ricorso monitorio né successivamente alla comparsa di costituzione e risposta copia del contratto di conto corrente
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inter partes con tutte le relative pattuizioni nonché la serie completa degli estratti conto e si è limitata alla produzione di certificazione rilasciata dall'istituto di credito cedente ex art. 50
TUB.
La censura è fondata.
E' pacifico, oltre che ammesso dalla stessa difesa di parte opposta (si veda il verbale d'udienza del 25/06/2024), che non è stato depositato tra i documenti a sostegno della domanda monitoria né successivamente nel giudizio di opposizione il contratto di conto corrente sottoscritto dal sig. . La produzione degli estratti conto è parziale e riferita Parte_1
a soli primi tre trimestri dell'anno 2021.
Ora, costituisce orientamento pacifico e costante che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assuma la veste solo formale di attore. L'opposizione avverso un provvedimento monitorio, infatti, non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto).
Dunque, l'opposta, assumendo la veste di attore sostanziale e come tale gravata dell'onere previsto dall'art. 2697 cod. civ., deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in giudizio, prova che va soddisfatta con il deposito del contratto su cui si fonda il rapporto e degli estratti conto dall'inizio del rapporto per l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, così da documentare l'andamento dello stesso e fornire piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. n°14640/2018).
Perciò, non avendo parte opposta assolto all'onere probatorio su di lei incombente, il decreto ingiuntivo opposto va senz'altro revocato.
4.2. Passando all'esame delle contestazioni sollevate dalla difesa di parte opponente in relazione ai tre contratti di finanziamento, va evidenziato come l'opponente sostenga che il piano di ammortamento “alla francese” con capitalizzazione composta degli interessi adottato nella fattispecie de quo, comporterebbe l'indeterminatezza degli interessi applicati, generando un vero e proprio costo occulto e la produzione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e 120 TUB;
di più, l'imputazione prioritaria dei pagamenti ricevuti nel corso dell'esecuzione del contratto agli interessi piuttosto che al capitale avrebbe come
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conseguenza che gli interessi non maturano giorno per giorno sul capitale scaduto, ma immediatamente su quello a scadere in violazione degli artt. 820 e 821 cod. civ..
In relazione agli eccepiti profili di criticità del piano di ammortamento “alla francese” si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza n°15130/2024 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Dalla lettura della sentenza emerge come le Sezioni Unite abbiano preliminarmente evidenziato come il piano di ammortamento alla francese sia caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate costanti” composte comprensive di una quota capitale crescente nel tempo e di una quota interessi decrescente nel tempo.
In altri termini, quando viene concordato un piano di rimborso con ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi.
In tal modo, la composizione delle rate si forma attraverso lo sviluppo del piano nel quale il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota della rata ascrivibile agli interessi ed il corrispondente aumento della quota della rata ascrivibile al capitale.
La maggiore complessiva onerosità dei mutui o finanziamenti con ammortamento alla francese, rispetto a quelli con ammortamento all'italiana, deriva quindi dal fatto che il mutuatario restituisce più tardi nel tempo frazioni maggiori del capitale prestato.
Facendo riferimento ai piani di ammortamento alla francese standardizzati, in ordine alla questione se gli interessi (non scaduti) generino ulteriori interessi generando un prezzo o un
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costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria, le Sezioni Unite hanno riconosciuto come “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, condividendo i rilievi della Procura
Generale per cui “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” – come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. “all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo – “ma non prevede che sugli interessi scaduti è [e si potrebbe aggiungere non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine stabilito. E' perciò anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi…in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”
(sempre SSUU n°15130/2024 in motivazione punto 13).
Tra l'altro il fatto che nell'ammortamento alla francese la capitalizzazione avviene in regime composto è un'espressione descrittiva del fenomeno, per cui la quota di capitale è incrementata con gli interessi generati, però non necessariamente su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo né destinati necessariamente a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo, quantomeno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto.
Ancora la sentenza in esame ha escluso che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese comporti l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, quindi, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi degli artt. 1346 e 1418 comma 2 cod. civ., laddove “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss c.c.) cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Con riguardo all'asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto quale effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un costo o prezzo occulto che avrebbe dovuto
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essere indicato nel contratto ex art. 117 comma 4 TUB, le Sezioni Unite hanno ritenuto tale impostazione non condivisibile, in quanto “la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto”, quanto piuttosto, a valutazioni di convenienza del contratto facendo leva sulla maggiore onerosità e quindi sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento peraltro non concordati dalle parti, valutazioni del tutto estranee all'ambito applicativo dell'art. 1346 cod. civ..
Sempre le Sezioni Unite rilevano come “il maggior carico degli interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interesse su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”.
La Cassazione ha inoltre escluso che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento “alla francese” rispetto a quello “all'italiana” costituisca un prezzo ulteriore e occulto che renda il tasso di interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN)
e del TAEG dichiarati nel contratto, con conseguente nullità parziale per violazione dell'art. 117 comma 4 TUB: “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo su TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Anche con riguardo alla ritenuta violazione degli artt. 820 e 821 cod. civ. derivante dal calcolo degli interessi dovuti in relazione al contratto di mutuo sull'intero capitale ancora da restituire, benché non ancora esigibile in forza del beneficio del termine concordato con la rateizzazione
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del mutuo, le Sezioni Unite hanno rilevato che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante come dimostra proprio l'art. 821 comma 3 che prevede che gli interessi
“maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto” del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati “in ragione d'anno” (art. 1284 comma 1 c.c.) e parametrati – per accordo delle parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d.
“all'italiana”.
Nel contratto di mutuo “la natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale “anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile (art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo (“sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia art. 820, comma 3,
c.c.)”.
La Cassazione ha quindi confermato che “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”.
4.3. Per quanto concerne le contestazioni avanzate in merito all'usurarietà degli interessi in relazione al solo finanziamento n°8864030, le considerazioni che precedono inducono a ritenere che anche questa domanda sia infondata.
Secondo la prospettazione di parte opponente “è necessario andare a rilevare un tasso di interesse che tenga conto del maggior onere legato al regime composto” ovvero un TEG calcolato includendo i costi occulti dell'anatocismo. Ne conseguirebbe che, inserendo il costo
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occulto generato dall'applicazione di un piano di ammortamento alla francese al tasso di interesse corrispettivo, oltre agli oneri legati all'erogazione del credito, si giungerebbe a ritenere il contratto in usura contrattuale.
L'infondatezza della tesi emerge in considerazione dell'accertata assenza di un costo occulto derivante dall'applicazione di un regime di capitalizzazione composto, come sopra specificato.
5. Facendo applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie, si deve rilevare come i tre contratti di finanziamento intercorsi tra il ed stabilivano l'importo Parte_1 CP_2 finanziato, il numero di rate mensili posticipate da rimborsare mediante “piano di ammortamento alla francese ossia mediante un piano di ammortamento a rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quota decrescente di interessi” (art. 3 delle condizioni generali di contratto), il TAN e il TAEG.
Dall'esame dei contratti allegati dalla creditrice cessionaria, infatti,
a. il finanziamento n°8271859 del 20/01/2018 stabiliva che l'importo finanziato pari ad euro 3.000 dovesse essere rimborsato mediante versamento di 84 rate di euro 45,13 ciascuna al TAN del 6,90% e TAEG 7,51%;
b. il finanziamento n°8422609 del 23/03/2018 stabiliva che l'importo finanziato pari ad euro 20.672,61 dovesse essere rimborsato mediante versamento di 120 rate di euro
244,20 ciascuna al TAN del 7,50% e TAEG 12,27%;
c. il finanziamento n°8864030 del 6/11/2018 stabiliva che l'importo finanziato pari ad euro 4504 dovesse essere rimborsato mediante versamento di 84 rate di euro 72,92 ciascuna al TAN del 9,20% e TAEG 14,31%.
L'art. 3 denominato ”erogazione - modalità e termini di rimborso” delle condizioni generali di contratto di tutti e tre i finanziamenti chiarisce espressamente la tipologia di ammortamento utilizzata denominata “alla francese”, esplicitandone le caratteristiche “ossia mediante un piano di ammortamento a rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quota decrescente di interessi”.
Pertanto, anche in ragione della specifica approvazione e sottoscrizione della clausola 3 delle condizioni generali di contratto in esame da parte del , deve ritenersi che le parti si Parte_1 sono accordate, oltre che sugli elementi essenziali sopra riportati, durata, tasso di interesse e numero di rate mensili, anche sulle modalità di rimborso del finanziamento mediante piano di ammortamento alla francese con rate costanti.
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L'infondatezza dei censurati profili di invalidità dei finanziamenti consente di esaminare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla creditrice cessionaria.
Come già precisato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. SSUU n°13533/2001).
Tali conclusioni vanno poi coordinate con il principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. che assume rilievo nella fattispecie concreta, in particolare in ordine alla stipulazione dei tre finanziamenti, in ordine all'erogazione delle somme date in prestito, alla circostanza dell'inadempimento all'obbligo di corresponsione delle rate di finanziamento da parte del ed, infine, in ordine alla ricezione delle raccomandate di decadenza dal beneficio Parte_1 del termine, ricevute il 29/04/2021.
La società opposta ha prodotto i documenti posti a fondamento della sua pretesa (tre contratti di prestiti personali, estratti autentici delle scritture contabili nonché lettera di decadenza dal beneficio del termine) in tal modo dimostrando la fondatezza della domanda di condanna per tali titoli, mentre le doglianze avanzate dall'opponente - che per contrastare la pretesa creditoria azionata per i tre finanziamenti avrebbe dovuto allegare e provare i fatti estintivi o modificativi secondo i consolidati principi di ripartizione dell'onere probatorio in materia di adempimento contrattuale - non appaiono meritevoli di accoglimento.
Inoltre, parte opponente - che ha pacificamente dato parziale esecuzione ai tre finanziamenti con ciò fornendo di fatto la prova dell'erogazione - non ha contestato in modo specifico la quantificazione del credito che emerge dalla documentazione versata in atti, laddove il certificato di saldaconto allegato dall'opposta costituisce elemento ulteriore fornito a supporto della quantificazione della pretesa.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda monitoria di condanna del va Parte_1 parzialmente accolta con riguardo alle pretese relative ai tre contratti di finanziamento e quindi in relazione al finanziamento n°8271859 per la somma capitale di euro 2.286,78#, in relazione al finanziamento n°8422609 per la somma capitale di euro 8.169,46# ed infine in relazione al finanziamento n°8864030 per la somma capitale di euro 4.029,73#, per un totale di euro 14.485,97#a titolo di capitale, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284
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comma 4 cod. civ. dalla domanda (13/04/2023 data di deposito del ricorso monitorio) sino al saldo effettivo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Infine, quanto alle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda monitoria e considerato l'esito del giudizio, conclusosi con la condanna di
[...]
al pagamento in favore della parte opposta, sussistono ragioni per applicare un Parte_1 criterio di compensazione delle spese di lite, ponendosi a carico della parte soccombente opponente due terzi delle spese di lite sostenute dalla parte opposta per il presente giudizio.
Dette spese si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n°55/2014, così come recentemente aggiornato, tenuto conto della somma attribuita in concreto alla parte vincitrice
(art. 5 comma 1 DM n°55/2014), dell'attività effettivamente svolta e con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase istruttoria (che si è limitata alla sola predisposizione delle memorie integrative) e con esclusione della fase decisionale in considerazione del mancato deposito degli scritti difensivi finali da parte della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa
Alessandra ZO, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n°7623/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 13 aprile 2023;
b) accoglie parzialmente la domanda monitoria della parte opposta in relazione ai tre finanziamenti e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della Parte_1 società della somma capitale complessiva di euro 14.485,97#, oltre Controparte_1 interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda (13/04/2023 data di deposito del ricorso monitorio) sino al saldo effettivo;
c) compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna , Parte_1 soccombente, alla rifusione della restante parte in favore della parte convenuta opposta che liquida in complessivi euro 1.690,00# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
11 RG 23145/2023
Così deciso in Milano, il 21/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra ZO
12
N. R.G. 23145/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa
Alessandra ZO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies primo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 23145/2023 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in TRIESTE, Parte_1 C.F._1
VIA CORONEO n°21, presso lo studio del difensore avvocato GREBLO FRANCESCA che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LA SPEZIA, Controparte_1 P.IVA_1
VIA FONTEVIVO 21/N, presso lo studio dei difensori e avvocati ZURLO RAFFAELE e ORNATI
DR che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in La Spezia, del giorno Persona_1
11 ottobre 2021, Repertorio n°12.175, Racc. n°5.624 allegata al ricorso monitorio.
CONVENUTO OPPOSTO
§§§
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso rispettivamente parte opponente come da foglio depositato nel fascicolo telematico nel primo termine ex art. 189 c.p.c., mentre per parte opposta, non
1 RG 23145/2023
avendo depositato foglio di precisazione delle conclusioni, si deve avere riguardo alle conclusioni di cui alla prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi al decreto ingiuntivo Parte_1
n°7623/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 13 aprile 2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 21.025,80# in favore di Controparte_1
cessionaria del credito vantato da in forza di tre prestiti al consumo
[...] Controparte_2
(precisamente il finanziamento n°8271859 denominato Credit Express Dynamic e stipulato il
20/01/2018 -doc 4 allegato alla comparsa di costituzione-, il finanziamento n°8422609 denominato Credit Express Compact e stipulato in data 23/03/2018 -doc 7 fascicolo monitorio- ed il finanziamento n°8864030 denominato Credit Express Dynamic e stipulato in data 6/11/2018 -doc 6 fascicolo monitorio-) ed uno scoperto del conto corrente n°40373735.
A sostegno dell'opposizione deduceva che il decreto ingiuntivo andava Parte_1 revocato e dichiarato nullo, in quanto l'opposta non aveva allegato né al ricorso monitorio né alla comparsa di costituzione il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto, a comprova del credito azionato in via monitoria;
deduceva, inoltre, la nullità parziale dei tre finanziamenti/prestiti al consumo in ragione del fatto che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” delle rate restitutorie dei finanziamenti determinerebbe sempre e necessariamente la maturazione di interessi anatocistici occulti, comportando maggiori costi rispetto ad un piano di ammortamento all'italiana, costi non indicati al momento della stipulazione del contratto né altrimenti in violazione tanto dell'art. 117 TUB quanto dell'art. 1283 cod. civ. e degli articoli 120 comma 2 TUB e dell'art. 6 della Delibera CICR 9/02/2000, oltre che dell'art. 821 comma 3 cod. civ.; con riguardo al solo finanziamento n°8864030 l'opponente evidenziava come l'interesse convenzionale effettivamente convenuto, considerata l'incidenza dell'effetto anatocistico contestato, fosse superiore al TEGM rilevato al momento della stipulazione del contratto e quindi il tasso di interesse convenzionale fosse usurario, con conseguente richiesta di dichiarare la nullità del contratto ex art. 1815 comma secondo cod. civ..
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2. Si costituiva tempestivamente la convenuta opposta, chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'opponente siccome infondate in fatto ed in diritto ed insistendo per la concessione della provvisoria esecutività dell'impugnato provvedimento monitorio, con conseguente integrale conferma dello stesso.
3. Alla prima udienza del 30 giugno 2025, il precedente assegnatario respingeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in quanto “risulta essere emesso sulla base di una perizia econometrica” ed assegnava a parte opposta termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, rinviando per l'ulteriore trattazione all'udienza del 25/06/2024. Successivamente, con ordinanza riservata datata 22/07/2024 venivano respinte le istanze istruttorie svolte da parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione senza procedere all'accertamento tecnico richiesto da parte opponente, veniva disposto rinvio all'udienza del 20/05/2025, successivamente differita all'udienza cartolare del
9/06/2025 per la remissione in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 189 c.p.c..
Nelle more e precisamente in data 12/02/2025 la presente causa è stata assegnata in via definitiva alla sottoscritta per la sua definizione. Quindi, con provvedimento del 24/06/2025 è stata trattenuta in decisione. Solo parte opponente ha depositato gli scritti difensivi finali.
4. L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che si vanno ad esporre.
L'ingiunzione di pagamento opposta si riferisce a quattro differenti rapporti bancari tra
[...]
e la cedente ovvero tre prestiti al consumo stipulati nel corso dell'anno Parte_1 CP_2
2018 ed un conto corrente.
Risulta documentato dalla creditrice come nel mese di dicembre 2021 sia intervenuto atto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D. Lgs. n°385/1993 e articoli 1 e 4 della Legge
n°130/1999 - il cui avviso è stato pubblicato nella GU seconda parte n°153 del 28 dicembre
2021 - per cui si è resa cessionaria a titolo oneroso e pro soluto di un Controparte_1 portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità di e nell'operazione di cessione in CP_2 blocco sono compresi anche i crediti derivanti dai predetti rapporti bancari.
Ciò premesso, vanno esaminate distintamente le contestazioni svolte dall'opponente in relazione al contratto di conto corrente e quelle relative ai tre contratti di finanziamento.
4.1. L'opponente assume che il credito derivante dal saldo debitorio del conto corrente n°40373735 non sia provato, in quanto l'opposta non ha allegato né al ricorso monitorio né successivamente alla comparsa di costituzione e risposta copia del contratto di conto corrente
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inter partes con tutte le relative pattuizioni nonché la serie completa degli estratti conto e si è limitata alla produzione di certificazione rilasciata dall'istituto di credito cedente ex art. 50
TUB.
La censura è fondata.
E' pacifico, oltre che ammesso dalla stessa difesa di parte opposta (si veda il verbale d'udienza del 25/06/2024), che non è stato depositato tra i documenti a sostegno della domanda monitoria né successivamente nel giudizio di opposizione il contratto di conto corrente sottoscritto dal sig. . La produzione degli estratti conto è parziale e riferita Parte_1
a soli primi tre trimestri dell'anno 2021.
Ora, costituisce orientamento pacifico e costante che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assuma la veste solo formale di attore. L'opposizione avverso un provvedimento monitorio, infatti, non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto).
Dunque, l'opposta, assumendo la veste di attore sostanziale e come tale gravata dell'onere previsto dall'art. 2697 cod. civ., deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in giudizio, prova che va soddisfatta con il deposito del contratto su cui si fonda il rapporto e degli estratti conto dall'inizio del rapporto per l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, così da documentare l'andamento dello stesso e fornire piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. n°14640/2018).
Perciò, non avendo parte opposta assolto all'onere probatorio su di lei incombente, il decreto ingiuntivo opposto va senz'altro revocato.
4.2. Passando all'esame delle contestazioni sollevate dalla difesa di parte opponente in relazione ai tre contratti di finanziamento, va evidenziato come l'opponente sostenga che il piano di ammortamento “alla francese” con capitalizzazione composta degli interessi adottato nella fattispecie de quo, comporterebbe l'indeterminatezza degli interessi applicati, generando un vero e proprio costo occulto e la produzione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e 120 TUB;
di più, l'imputazione prioritaria dei pagamenti ricevuti nel corso dell'esecuzione del contratto agli interessi piuttosto che al capitale avrebbe come
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conseguenza che gli interessi non maturano giorno per giorno sul capitale scaduto, ma immediatamente su quello a scadere in violazione degli artt. 820 e 821 cod. civ..
In relazione agli eccepiti profili di criticità del piano di ammortamento “alla francese” si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza n°15130/2024 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Dalla lettura della sentenza emerge come le Sezioni Unite abbiano preliminarmente evidenziato come il piano di ammortamento alla francese sia caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate costanti” composte comprensive di una quota capitale crescente nel tempo e di una quota interessi decrescente nel tempo.
In altri termini, quando viene concordato un piano di rimborso con ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi.
In tal modo, la composizione delle rate si forma attraverso lo sviluppo del piano nel quale il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota della rata ascrivibile agli interessi ed il corrispondente aumento della quota della rata ascrivibile al capitale.
La maggiore complessiva onerosità dei mutui o finanziamenti con ammortamento alla francese, rispetto a quelli con ammortamento all'italiana, deriva quindi dal fatto che il mutuatario restituisce più tardi nel tempo frazioni maggiori del capitale prestato.
Facendo riferimento ai piani di ammortamento alla francese standardizzati, in ordine alla questione se gli interessi (non scaduti) generino ulteriori interessi generando un prezzo o un
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costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria, le Sezioni Unite hanno riconosciuto come “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, condividendo i rilievi della Procura
Generale per cui “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” – come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. “all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo – “ma non prevede che sugli interessi scaduti è [e si potrebbe aggiungere non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine stabilito. E' perciò anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi…in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”
(sempre SSUU n°15130/2024 in motivazione punto 13).
Tra l'altro il fatto che nell'ammortamento alla francese la capitalizzazione avviene in regime composto è un'espressione descrittiva del fenomeno, per cui la quota di capitale è incrementata con gli interessi generati, però non necessariamente su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo né destinati necessariamente a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo, quantomeno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto.
Ancora la sentenza in esame ha escluso che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese comporti l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, quindi, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi degli artt. 1346 e 1418 comma 2 cod. civ., laddove “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss c.c.) cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Con riguardo all'asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto quale effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un costo o prezzo occulto che avrebbe dovuto
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essere indicato nel contratto ex art. 117 comma 4 TUB, le Sezioni Unite hanno ritenuto tale impostazione non condivisibile, in quanto “la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto”, quanto piuttosto, a valutazioni di convenienza del contratto facendo leva sulla maggiore onerosità e quindi sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento peraltro non concordati dalle parti, valutazioni del tutto estranee all'ambito applicativo dell'art. 1346 cod. civ..
Sempre le Sezioni Unite rilevano come “il maggior carico degli interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interesse su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)”.
La Cassazione ha inoltre escluso che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento “alla francese” rispetto a quello “all'italiana” costituisca un prezzo ulteriore e occulto che renda il tasso di interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN)
e del TAEG dichiarati nel contratto, con conseguente nullità parziale per violazione dell'art. 117 comma 4 TUB: “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo su TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Anche con riguardo alla ritenuta violazione degli artt. 820 e 821 cod. civ. derivante dal calcolo degli interessi dovuti in relazione al contratto di mutuo sull'intero capitale ancora da restituire, benché non ancora esigibile in forza del beneficio del termine concordato con la rateizzazione
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del mutuo, le Sezioni Unite hanno rilevato che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante come dimostra proprio l'art. 821 comma 3 che prevede che gli interessi
“maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto” del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati “in ragione d'anno” (art. 1284 comma 1 c.c.) e parametrati – per accordo delle parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d.
“all'italiana”.
Nel contratto di mutuo “la natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale “anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile (art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo (“sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia art. 820, comma 3,
c.c.)”.
La Cassazione ha quindi confermato che “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”.
4.3. Per quanto concerne le contestazioni avanzate in merito all'usurarietà degli interessi in relazione al solo finanziamento n°8864030, le considerazioni che precedono inducono a ritenere che anche questa domanda sia infondata.
Secondo la prospettazione di parte opponente “è necessario andare a rilevare un tasso di interesse che tenga conto del maggior onere legato al regime composto” ovvero un TEG calcolato includendo i costi occulti dell'anatocismo. Ne conseguirebbe che, inserendo il costo
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occulto generato dall'applicazione di un piano di ammortamento alla francese al tasso di interesse corrispettivo, oltre agli oneri legati all'erogazione del credito, si giungerebbe a ritenere il contratto in usura contrattuale.
L'infondatezza della tesi emerge in considerazione dell'accertata assenza di un costo occulto derivante dall'applicazione di un regime di capitalizzazione composto, come sopra specificato.
5. Facendo applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie, si deve rilevare come i tre contratti di finanziamento intercorsi tra il ed stabilivano l'importo Parte_1 CP_2 finanziato, il numero di rate mensili posticipate da rimborsare mediante “piano di ammortamento alla francese ossia mediante un piano di ammortamento a rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quota decrescente di interessi” (art. 3 delle condizioni generali di contratto), il TAN e il TAEG.
Dall'esame dei contratti allegati dalla creditrice cessionaria, infatti,
a. il finanziamento n°8271859 del 20/01/2018 stabiliva che l'importo finanziato pari ad euro 3.000 dovesse essere rimborsato mediante versamento di 84 rate di euro 45,13 ciascuna al TAN del 6,90% e TAEG 7,51%;
b. il finanziamento n°8422609 del 23/03/2018 stabiliva che l'importo finanziato pari ad euro 20.672,61 dovesse essere rimborsato mediante versamento di 120 rate di euro
244,20 ciascuna al TAN del 7,50% e TAEG 12,27%;
c. il finanziamento n°8864030 del 6/11/2018 stabiliva che l'importo finanziato pari ad euro 4504 dovesse essere rimborsato mediante versamento di 84 rate di euro 72,92 ciascuna al TAN del 9,20% e TAEG 14,31%.
L'art. 3 denominato ”erogazione - modalità e termini di rimborso” delle condizioni generali di contratto di tutti e tre i finanziamenti chiarisce espressamente la tipologia di ammortamento utilizzata denominata “alla francese”, esplicitandone le caratteristiche “ossia mediante un piano di ammortamento a rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quota decrescente di interessi”.
Pertanto, anche in ragione della specifica approvazione e sottoscrizione della clausola 3 delle condizioni generali di contratto in esame da parte del , deve ritenersi che le parti si Parte_1 sono accordate, oltre che sugli elementi essenziali sopra riportati, durata, tasso di interesse e numero di rate mensili, anche sulle modalità di rimborso del finanziamento mediante piano di ammortamento alla francese con rate costanti.
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L'infondatezza dei censurati profili di invalidità dei finanziamenti consente di esaminare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla creditrice cessionaria.
Come già precisato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. SSUU n°13533/2001).
Tali conclusioni vanno poi coordinate con il principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. che assume rilievo nella fattispecie concreta, in particolare in ordine alla stipulazione dei tre finanziamenti, in ordine all'erogazione delle somme date in prestito, alla circostanza dell'inadempimento all'obbligo di corresponsione delle rate di finanziamento da parte del ed, infine, in ordine alla ricezione delle raccomandate di decadenza dal beneficio Parte_1 del termine, ricevute il 29/04/2021.
La società opposta ha prodotto i documenti posti a fondamento della sua pretesa (tre contratti di prestiti personali, estratti autentici delle scritture contabili nonché lettera di decadenza dal beneficio del termine) in tal modo dimostrando la fondatezza della domanda di condanna per tali titoli, mentre le doglianze avanzate dall'opponente - che per contrastare la pretesa creditoria azionata per i tre finanziamenti avrebbe dovuto allegare e provare i fatti estintivi o modificativi secondo i consolidati principi di ripartizione dell'onere probatorio in materia di adempimento contrattuale - non appaiono meritevoli di accoglimento.
Inoltre, parte opponente - che ha pacificamente dato parziale esecuzione ai tre finanziamenti con ciò fornendo di fatto la prova dell'erogazione - non ha contestato in modo specifico la quantificazione del credito che emerge dalla documentazione versata in atti, laddove il certificato di saldaconto allegato dall'opposta costituisce elemento ulteriore fornito a supporto della quantificazione della pretesa.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda monitoria di condanna del va Parte_1 parzialmente accolta con riguardo alle pretese relative ai tre contratti di finanziamento e quindi in relazione al finanziamento n°8271859 per la somma capitale di euro 2.286,78#, in relazione al finanziamento n°8422609 per la somma capitale di euro 8.169,46# ed infine in relazione al finanziamento n°8864030 per la somma capitale di euro 4.029,73#, per un totale di euro 14.485,97#a titolo di capitale, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284
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comma 4 cod. civ. dalla domanda (13/04/2023 data di deposito del ricorso monitorio) sino al saldo effettivo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Infine, quanto alle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda monitoria e considerato l'esito del giudizio, conclusosi con la condanna di
[...]
al pagamento in favore della parte opposta, sussistono ragioni per applicare un Parte_1 criterio di compensazione delle spese di lite, ponendosi a carico della parte soccombente opponente due terzi delle spese di lite sostenute dalla parte opposta per il presente giudizio.
Dette spese si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n°55/2014, così come recentemente aggiornato, tenuto conto della somma attribuita in concreto alla parte vincitrice
(art. 5 comma 1 DM n°55/2014), dell'attività effettivamente svolta e con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase istruttoria (che si è limitata alla sola predisposizione delle memorie integrative) e con esclusione della fase decisionale in considerazione del mancato deposito degli scritti difensivi finali da parte della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa
Alessandra ZO, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n°7623/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 13 aprile 2023;
b) accoglie parzialmente la domanda monitoria della parte opposta in relazione ai tre finanziamenti e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della Parte_1 società della somma capitale complessiva di euro 14.485,97#, oltre Controparte_1 interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda (13/04/2023 data di deposito del ricorso monitorio) sino al saldo effettivo;
c) compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna , Parte_1 soccombente, alla rifusione della restante parte in favore della parte convenuta opposta che liquida in complessivi euro 1.690,00# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
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Così deciso in Milano, il 21/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra ZO
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