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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al numero 16074 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 aventi ad oggetto: appello a sentenza Giudice di Pace di Barra in materia di pagamento corrispettivo buoni postali n. 199/2023 del 10/01/2023
TRA
c.f. P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosita Leone giusta procura generale alle liti per Notaio di Roma allegata in atti, elettivamente domiciliati presso la Persona_1
Direzione Affari Legali di in Napoli alla Piazza Matteotti n. 2 Parte_1
APPELLANTE
E
, C.F. , e , C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, C.F._2 dall'Avv. Maria Caputo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Giorgio a Cremano alla Via Salvator Rosa n. 11
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 marzo 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, previa raccolta della conclusione delle parti nelle note autorizzate, il Giudice assegnava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi il Giudice di Pace di Barra, i Sig.ri e CP_1 CP_2
convenivano in giudizio per ottenere il rimborso di due buoni fruttiferi postali Parte_1
della serie 18/L, emessi il 30/08/2006 e intestati ai medesimi per un importo complessivo di euro
5.000,00, oltre interessi maturati dalla sottoscrizione dei titoli. In subordine, gli attori chiedevano il risarcimento del danno per un importo pari a euro 5.000,00, lamentando la violazione dei principi di trasparenza e buona fede da parte dell'ente emittente.
Gli attori sostenevano che i buoni fossero stati sottoscritti dalla madre, Sig.ra al Controparte_3
fine di garantire ai figli la possibilità di incassarli una volta raggiunta la maggiore età. Tuttavia, nel febbraio 2021, divenuti maggiorenni rispettivamente nel 2015 e nel 2013, gli appellati si erano recati presso gli uffici postali competenti per ottenere il rimborso dei titoli, ma la riscossione veniva loro negata con la motivazione che i buoni risultavano prescritti.
A seguito del diniego, i sigg.ri per il tramite del loro procuratore, diffidavano CP_1 Parte_1
al pagamento delle somme dovute, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. Pertanto, avviavano
[...] una procedura di mediazione presso l'ente , la quale si concludeva Controparte_4 con esito negativo per l'omessa partecipazione dell'ente convenuto. Non ottenendo riscontro positivo, gli istanti proponevano ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Barra per il riconoscimento del loro diritto al rimborso.
Nel giudizio di primo grado, si costituiva contestando integralmente le pretese Parte_1 avversarie e opponendo l'eccezione di prescrizione dei titoli, sostenendo che gli stessi appartenessero alla serie “18 mesi - 18L” e che, secondo il D.M. del 19.12.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 300/2000, fossero soggetti a prescrizione decennale a decorrere dalla data di scadenza fissata al diciottesimo mese dalla loro emissione.
Il procedimento si svolgeva con l'escussione della madre degli appellati, la sig.ra Controparte_3
la quale dichiarava di non essere stata informata della durata limitata dei buoni, né di aver ricevuto alcuna documentazione aggiuntiva che specificasse la loro scadenza. Inoltre, affermava che nei locali dell'ufficio postale non risultavano affissi avvisi informativi riguardanti la durata e le condizioni di prescrizione dei titoli.
All'udienza successiva veniva concessa alle parti la possibilità di depositare memorie integrative e documentazione aggiuntiva. Dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, il Giudice di
Pace tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 199/2023, il Giudice di Pace accoglieva la domanda degli attori, ritenendo non provato l'adempimento, da parte di degli obblighi informativi previsti dalla Parte_1
normativa di settore, e condannava la convenuta al pagamento delle somme richieste, oltre interessi legali e spese di lite.
con il presente gravame, impugna la sentenza di primo grado lamentando Parte_1
l'errata interpretazione e applicazione delle norme di diritto da parte del Giudice a quo, ribadendo l'eccezione di prescrizione e negando ogni forma di responsabilità contrattuale o extracontrattuale nella vicenda. In particolare, l'appellante sostiene che:
1. il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto che l'ente fosse obbligato a fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, la quale stabilisce che le condizioni dei buoni fruttiferi postali, inclusi termini di scadenza e prescrizione, siano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, e che tale pubblicazione valga come presunzione assoluta di conoscenza per tutti i sottoscrittori;
2. i buoni fruttiferi in questione appartenevano alla serie “18 mesi - 18L”, con una durata massima di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione, e che la prescrizione decennale decorreva da tale termine di scadenza. Di conseguenza, al momento della richiesta di rimborso da parte degli appellati, il diritto risultava già estinto per prescrizione;
3. eccepiva inoltre che il collocamento e la gestione dei buoni fruttiferi avvengano in base a disposizioni ministeriali vincolanti, e che la responsabilità per la determinazione delle condizioni di emissione e rimborso spetti esclusivamente alla Cassa Depositi e Prestiti, quale ente emittente. , in qualità di intermediario, non avrebbe alcuna discrezionalità Parte_1
nella gestione dei titoli.
4. Infine, negava la sussistenza di un danno risarcibile, evidenziando che la mancata riscossione dei buoni entro i termini prescritti non può essere imputata a una condotta negligente dell'ente, bensì alla mancata diligenza degli appellati nel verificare la scadenza dei titoli. Secondo
l'appellante, gli intestatari avrebbero potuto agevolmente reperire le informazioni sui termini di rimborso consultando i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali e online.
Gli appellati, costituitisi nel presente giudizio, hanno contestato integralmente le doglianze avversarie, ribadendo che l'ente convenuto non aveva loro fornito le informazioni essenziali relative alla durata e prescrizione dei titoli, incorrendo così in una grave violazione degli obblighi di trasparenza e informazione.
Insisteva, pertanto, nella conferma della sentenza impugnata.
Letta la documentazione depositata da parte appellata e relativa alla prova espletata in primo grado, la controversia sulle conclusioni rassegnate con le note autorizzate secondo le modalità di trattazione scritta dell'udienza dell'11.03.2025, con ordinanza del 12.03.2025 veniva assunta in decisione.
In via del tutto preliminare va dato atto della tempestività dell'appello per essere lo stesso stato notificato entro il termine di mesi sei (10.07.23) dalla pubblicazione della sentenza impugnata
(10.01.23) nonché della sua procedibilità essendo la causa stata iscritta a ruolo nel successivo termine di giorni 10 (18.07.23).
In assenza di questioni preliminari di rito al fine di inquadrare correttamente la controversia ed in particolare l'eccezione di prescrizione avanzata da parte appellante tempestivamente in primo grado, valga dare atto in fatto che i buoni oggetto del presente giudizio, emessi in data 30/08/06, rientrano nella tipologia dei buoni fruttiferi postali “a termine” della serie “18L”.
In tal caso, trattasi di buoni nominativi a 18 mesi (emessi 01/08/2006 al 31/08/2006) liquidabili, come da foglio informativo pubblicato sul sito della Cassa Depositi e Prestiti, secondo cui “I buoni a 18 mesi hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese” e “I diritti dei titolari di buoni a 18 mesi rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell'Emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo”.
D'altronde, sui buoni fruttiferi in questione c'è un espresso rimando al decreto 19 dicembre 2000 del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 che reca la disciplina della prescrizione in 10 anni dalla scadenza del titolo.
Ebbene, risulta pacificamente che gli odierni attori hanno esercitato il proprio diritto di riscuotere i buoni solo nel febbraio 2021, ovvero quando era sicuramente decorso il termine di prescrizione
(ovvero oltre il termine di 10 anni dopo il 28/02/2018).
Ciò detto, la questione all'attenzione del Tribunale è se, a fronte dell'eccezione di prescrizione tempestivamente promossa da possa incidere la condotta di quest'ultima che Parte_1
nel compilare i buoni non ha indicato sugli stessi la data di scadenza e non ha consegnato il foglio informativo relativo alla tipologia di buono sottoscritto dai clienti, così impedendo la conoscenza dei termini di esercizio del diritto.
Invero, deve rammentarsi che secondo la ricostruzione più diffusa nella giurisprudenza anche dell'Arbitro Bancario e Finanziario, i buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da Cassa
Depositi e Prestiti, società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze, sono, quindi, garantiti direttamente dallo Stato (con certezza del rimborso del capitale versato) e vengono collocati presso gli uffici delle . Pt_1
La durata della prescrizione è stata determinata in 10 anni (il D.P.R. n. 153 del 1973, c.d. Codice
Postale, prevedeva la più breve prescrizione quinquennale) dal Decreto del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica del 19/12/2000, che ha modificato la precedente disciplina in materia di Buoni Fruttiferi Postali, il quale all'art. 8 ha previsto, appunto che "(...) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi" (...).
Con il recentissimo arresto della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 33631 del 20/12/2024) è stato confermato l'orientamento per cui i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c. e non configurabili quali veri e propri titoli di credito
(in tal senso anche Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. n. 27809/2005).
Ciò significa che agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito, considerato anche che “la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino Pt_1
al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle
[...]
rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario” come di recente affermato dal Pt_1
giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. 20 febbraio 2020, n. 26).
E proprio l'incontroversa qualificazione dei buoni postali come titoli di legittimazione ex art. 2002
c.c., privi dunque di letteralità e astrattezza, giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, e porta a ritenere che tale modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
In forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai la disciplina di tutela dei CP_5
consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (in tal senso Cass. Sez. Un. n.
3963/2019).
La circostanza è confermata dalle Disposizioni di Trasparenza della Banca D'Italia che, una volta sancita l'inclusione dei servizi di bancoposta nel proprio ambito applicativo, vi sottraggano per intero il risparmio postale, che di quei servizi costituisce una componente (pag. 1: “le presenti disposizioni si applicano inoltre ai servizi di bancoposta. Esse non si applicano alla raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata da per conto di Prestiti, attraverso libretti Parte_1 Parte_2
di risparmio postale e buoni fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato (per questi prodotti le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato in G.U. il 13 ottobre
2004)”).
La disciplina dei Buoni Fruttiferi Postali trova, pertanto, la propria regolamentazione (anche) in atti normativi e amministrativi che integrano il negozio ab externo.
Ciò osservato sulla natura di documenti di legittimazione (soggetti ad integrazione ad opera delle predette fonti normative e amministrative) e sulla previsione di un termine di validità (chiaramente risultante dai titoli consegnati agli attori essendo riportata nella parte antistante i titoli la dicitura
"Buono Postale Fruttifero a termine") sussisteva l'onere per i titolari di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi e, d'altra parte, tali informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e di o dal D.M. Ministero del Tesoro che Parte_1
aveva regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. in questi termini Trib. Savona sez. I, 22/02/2022, n.186), su ciò non incidendo l'eventuale mancata consegna del foglio informativo (cfr. anche ABF, Collegio di Bologna, 27 maggio 2022, n. 8369 che riproponendo il principio affermato dal Collegio di Coordinamento, ha affermato che «La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del non impedisce Parte_3 all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione»).
Come chiarisce il Collegio di Coordinamento (decisione n. 17814 del 18 luglio 2019) «per quante censure possano essere mosse all'intermediario, è indubbio che, nel momento dell'acquisto dei buoni, il buon investitore avrebbe dovuto necessariamente informarsi di un elemento fondamentale quale la durata dell'investimento. Le stesse sue argomentazioni dimostrano, invece, che egli non si è informato né all'epoca, né successivamente».
In forza di quanto sopra esposto non risultava alcun fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., il quale, nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già
a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c.,
n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti.
Invero, l'impossibilità di fatto di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione e, in particolare, il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ.
- costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione (cfr. Cass.,
Sez. I, 03/05/1999, n. 4389; in senso analogo, Cass., Sez. I, 07/05/1996, n. 4235).
Pertanto, il termine di prescrizione dei titoli in oggetto va individuato al 01/03/2018, ovvero 10 anni dopo la scadenza del buono, fissata al decorso di 18 mesi dall'emissione del titolo stesso (30/08/2006
– 29/02/2008).
L'eccezione di prescrizione formulata dalla parte appellante va, pertanto, accolta con riforma della sentenza impugnata.
Alla luce di quanto evidenziato, l'eventuale mancata consegna del foglio informativo non può ritenersi sufficiente a fondare una responsabilità per danno ingiusto in capo a Parte_1
con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla parte appellata. Invero, ha provato in atti la possibilità in capo agli odierni appellati (e prima Parte_1
ancora in capo alla sottoscrittrice) di apprendere a mezzo di numerose fonti la durata e la tempistica dei buoni oggetto di giudizio (consultazione della norma, ricerche su internet, etc. etc.) tanto da non potersi affermare provato il nesso causale ( rectius incidenza in senso assoluto) tra la presunta omissione dell'appellante e il decorso del tempo utile alla riscossione e, comunque, sotto altro profilo
– avendo già in primo grado formulato eccezione ex art. 1227 co. 2 c.c. – Parte_1
l'interruzione dell'eventuale nesso causale ove esso dovesse ritenersi provato.
Tenuto conto della natura della controversia e della presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione degli obblighi informativi gravanti su in relazione alla scadenza e Parte_1
prescrizione dei buoni fruttiferi, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Tale contrasto interpretativo, unitamente alla peculiarità della vicenda sottoposta all'esame di questo giudicante, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 199/2023 del Giudice di Pace di Barra depositata il 10/01/2023, proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e dichiara prescritto il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali nn. 40/447 05 – 0237 EBT e 40/447 05- 0238 EBT in capo a e;
CP_1 CP_2
2. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 03.04.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco