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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/06/2024, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
G.O. AVV. COSIMO CALVI, HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3506 del Ruolo Generale dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza del 14.06.2024, tra
rappresentata e difesa dall' avv. Vincenza Villani Miglietta e dall' avv. Parte_1
Francesco Marti, in virtù di mandato alle liti in atti, opponente c o n t r o in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Iva Sigismondi e dall' avv. Anna Cinzia Maiorano in virtù di mandato alle liti in atti, opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3298/19 (n. 12079/19 R.G.)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti nella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
La causa è stata istruita con la produzione di documenti e con la prova per testi. Precisate le conclusioni, disposto il deposito di note conclusive, all'udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c. L' opposizione è infondata. In termini generali, si osserva che, in tema di ripartizione degli oneri probatori aventi ad oggetto l'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n.3996). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale, a dover provare il diritto per cui ha agito in via monitoria. Tanto in forza del principio dispositivo e di vicinanza della prova. Tanto premesso, nel caso di specie, l'opponente ha dato la prova di avere, sino dall' anno 2004, provveduto a comunicare via fax alla opposta la disdetta del contratto avente ad oggetto la fornitura di gas nell'immobile sito in Lecce alla via delle
Anime n. 28/A, PDR n. 01613840034704, che ha spiegato gli effetti di cui all' art. 1373 c.c. Risulta altresì provato che la opponente aveva trasferito la propria residenza dal febbraio 2024 in Bari, e che l'opposta - che pure ha dedotto che la richiesta di volturazione non era andata a buon fine – non aveva comunicato detta circostanza che questa alla che, conseguentemente, era convinta Pt_1 dell'avvenuta corretta volturazione;
e ciò sino alla richiesta, datata molti anni dopo, da parte della società erogatrice di pagamento dei consumi avvenuti dapprima sul mercato libero e successivamente (dal 1.04.2017 in poi) in regime di “default”. Né può ascriversi alla opponente alcuna negligenza in ordine alla esecuzione del contratto, risultando per tabulas, all' esito del giudizio ex art. 700 c.p.c., che la stessa è risultata sprovvista di legittimazione passiva in ordine alla richiesta avanzata dalla società di accesso all'immobile al fine di effettuare le operazioni di verifica e controllo del contatore del gas. Per queste ragioni, le richieste di pagamento delle bollette oggetto del procedimento monitorio avrebbero dovuto essere indirizzate al , il quale era il CP_2 subentrante nella citata volturazione, oltre ad essere l'unico detentore dell'impianto e del contatore.
Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai minimi tariffari, tenuto conto dell'esiguo valore della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Giudice Onorario avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l' opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, in applicazione del DM
55/2014, in Euro 2.540,00, oltre r.f.s.g., IVA e CPA come per legge.
Lecce 14.06.2024 Il Giudice Onorario