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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. n. 866/2019 r.g., vertente tra
(CF: ), e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati, difesi dell'avv. Fabiano Pezzani che li rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti con domicilio eletto in Reggio Calabria presso lo studio legale dell'avv. Giovanni
Milasi, sito in via N. Bixio
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA: Controparte_1
), corrente in Milano, alla via Benigno Crespi n° 23, in persona del proprio procuratore P.IVA_1
e legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo ed Parte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Antonio Germanò a Palmi (RC) in via Sen. Marazzita n° 63, giusta procura speciale alle liti rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado
APPELLATA
E CONTRO
c.f.: , c.f.: CP_2 CodiceFiscale_3 Parte_4
rappresentate e difese dall'avv. Carmela Spagnolo con domicilio eletto in CodiceFiscale_4
Taurianova (RC) via XXIV Maggio ang. Via Marconi n.4
APPELLATE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 610/19.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la condanna di , Controparte_3 Parte_4
e di al risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_4 CP_2 patrimoniali occorsi al proprio veicolo ed alla propria persona in conseguenza dello scontro verificatosi in data 06.04.2016 in Rizziconi, allorché alla guida del proprio il motoveicolo SP
IA, TG. X25LPX, dopo essersi fermato ad un segnale di STOP in via Bellini ed assicuratosi che alcun veicolo provenisse dalla strada traversa (via Aldo Moro), ivi si immetteva, ma veniva violentemente colpito dalla vettura Fiat NT, TG. ED187ZN, condotta da Parte_4
, di proprietà di ed assicurata con la società
[...] CP_2 [...]
(nel prosieguo ) che proveniva dalla via Aldo Moro. Controparte_1 CP_1
Ha evidenziato la sussistenza nel caso di specie del concorso di colpa della , per aver Pt_4 tenuto la stessa una velocità elevata.
Costituendosi in giudizio, la società ha chiesto il rigetto della domanda, ritenendo l'attore CP_1 unico responsabile del sinistro verificatosi per non aver rispettato il segnale di STOP.
Costituendosi in giudizio, e Parte_4 CP_2 hanno chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attore, evidenziando anch'esse la responsabilità esclusiva del conducente del motoveicolo
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 610/2019 pubbl. il 18/06/2019 così statuiva:” RIGETTA le domande di parte attrice;
- PONE in capo a parte attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in favore di CP_1 in complessivi euro 2.738,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
- PONE in capo a parte attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in favore di
[...]
e di in complessivi euro 2.738,00 a titolo di Parte_4 CP_2 compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione
a favore del procuratore antistatario”.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponevano appello, e Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel Parte_2
detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del /24, svoltasi con le modalità
2 di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa
Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione:
-dei fatti di causa;
- degli esiti dell'istruttoria; - delle prove in violazione dell'art. 115 c.p.c.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Gli appellanti contestano l'efficacia probatoria del rapporto di incidente redatto dalla Polizia
Municipale di Rizziconi, nel quale risulta che le Autorità intervenute hanno comminato nei confronti di , conducente del ciclomotore SP 50 IA TGX25LPX, la contravvenzione Parte_1 di omessa precedenza per mancato arresto allo STOP, in quanto la detta contravvenzione è stata, poi annullata dal GdP di Palmi che ha ritenuto non potere desumere, dal suddetto rapporto elementi a suffragio della contestazione avanzata.
Giova osservare, che le considerazioni rese dal G.d.P. di Palmi, non possono acquisire alcuna valenza nel presente giudizio, sia perché non effettuate nel contraddittorio delle odierne parti in causa, nonché per il fatto che il GdP si è soffermato, esclusivamente, sull'aspetto formale della contestazione, all'esito della valutazione di fatti a cui gli agenti non avevano direttamente assistito.
Al di là delle valutazioni effettuate dagli agenti intervenuti, dalle fotografie prodotte nel suddetto rapporto, ritraenti i due mezzi antagonisti post urto, è possibile trarre conclusioni in merito alla dinamica del sinistro in oggetto.
Infatti, l'autovettura Fiat NT targata ED187ZN, di proprietà di e, nell'occasione, CP_2 condotta da ha riportato danni che hanno interessato la parte Parte_4 centrale della fiancata laterale destra della vettura, ovvero lo sportello anteriore che posteriore.
Di contra, lo scooter IA SP ha riportato evidenti danni alla parte anteriore (forcella, faro, manubrio).
Nessuna traccia di frenata è rimasta impressa sull'asfalto dagli pneumatici dello scooter.
Tali evidenze si indirizzano al fine di poter affermare, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, che sia stato lo scooter a impattare con l'autovettura in ragione del mancato rispetto del segnale di stop, e non viceversa;
infatti, la diversa ricostruzione del sinistro, per come prospettata dall'appellante, non si attaglia con i danni rinvenuti ai mezzi, laddove, nell'ipotesi di un arresto allo
“Stop” del ed una successiva sua ripartenza, lungo la propria traiettoria, tanto da essere Parte_1 investito ad attraversamento ultimato dell'incrocio, la Fiat NT avrebbe travolto e/o speronato la
SP sulla parte laterale sinistra, con i conseguenziali danni, che invece sono allocati solo sulla parte della ruota anteriore .
Le dianzi motivazioni rendono poco credibile la deposizione resa dal teste , unico Testimone_1
3 testimone oculare del sinistro, il quale ha dichiarato di avere visto la moto ferma e che, alla ripartenza, veniva urtata sul lato sinistro, dal lato anteriore destro dell'autovettura.
Né alcuna valenza, ai fini che ci occupano può avere il fatto che la visuale del fosse ostruita Parte_1 da un furgone parcheggiato sull'incrocio, in quanto tale circostanza avrebbe dovuto far assumere allo stesso una maggiore prudenza nell'occupare l'incrocio.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria espletata, provata risulta essere la dinamica del sinistro in oggetto, la quale non lascia alcun margine ad un concorso di colpa da parte della . Pt_4
Sull'argomento, infatti, la Suprema Corte ha, costantemente ritenuto che “in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicché, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (C.
18631/2015; nello stesso senso si vedano C. 9550/2009; C. 29883/2008; C. 5226/2006).
Per quanto sopra corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il conseguenziale rigetto dell'appello.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.201,00 a 26.000,00, valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale
(€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del
4 giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Palmi n. 610/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; conferma la sentenza n. 610/19; condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di e CP_2 che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per Parte_4 legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di
[...] che liquida in complessivi €.4.888,00, spese generali, IVA e CPA come per legge;
Controparte_3
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. n. 866/2019 r.g., vertente tra
(CF: ), e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati, difesi dell'avv. Fabiano Pezzani che li rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti con domicilio eletto in Reggio Calabria presso lo studio legale dell'avv. Giovanni
Milasi, sito in via N. Bixio
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA: Controparte_1
), corrente in Milano, alla via Benigno Crespi n° 23, in persona del proprio procuratore P.IVA_1
e legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo ed Parte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Antonio Germanò a Palmi (RC) in via Sen. Marazzita n° 63, giusta procura speciale alle liti rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado
APPELLATA
E CONTRO
c.f.: , c.f.: CP_2 CodiceFiscale_3 Parte_4
rappresentate e difese dall'avv. Carmela Spagnolo con domicilio eletto in CodiceFiscale_4
Taurianova (RC) via XXIV Maggio ang. Via Marconi n.4
APPELLATE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 610/19.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la condanna di , Controparte_3 Parte_4
e di al risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_4 CP_2 patrimoniali occorsi al proprio veicolo ed alla propria persona in conseguenza dello scontro verificatosi in data 06.04.2016 in Rizziconi, allorché alla guida del proprio il motoveicolo SP
IA, TG. X25LPX, dopo essersi fermato ad un segnale di STOP in via Bellini ed assicuratosi che alcun veicolo provenisse dalla strada traversa (via Aldo Moro), ivi si immetteva, ma veniva violentemente colpito dalla vettura Fiat NT, TG. ED187ZN, condotta da Parte_4
, di proprietà di ed assicurata con la società
[...] CP_2 [...]
(nel prosieguo ) che proveniva dalla via Aldo Moro. Controparte_1 CP_1
Ha evidenziato la sussistenza nel caso di specie del concorso di colpa della , per aver Pt_4 tenuto la stessa una velocità elevata.
Costituendosi in giudizio, la società ha chiesto il rigetto della domanda, ritenendo l'attore CP_1 unico responsabile del sinistro verificatosi per non aver rispettato il segnale di STOP.
Costituendosi in giudizio, e Parte_4 CP_2 hanno chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attore, evidenziando anch'esse la responsabilità esclusiva del conducente del motoveicolo
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 610/2019 pubbl. il 18/06/2019 così statuiva:” RIGETTA le domande di parte attrice;
- PONE in capo a parte attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in favore di CP_1 in complessivi euro 2.738,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
- PONE in capo a parte attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in favore di
[...]
e di in complessivi euro 2.738,00 a titolo di Parte_4 CP_2 compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione
a favore del procuratore antistatario”.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponevano appello, e Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel Parte_2
detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del /24, svoltasi con le modalità
2 di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa
Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione:
-dei fatti di causa;
- degli esiti dell'istruttoria; - delle prove in violazione dell'art. 115 c.p.c.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Gli appellanti contestano l'efficacia probatoria del rapporto di incidente redatto dalla Polizia
Municipale di Rizziconi, nel quale risulta che le Autorità intervenute hanno comminato nei confronti di , conducente del ciclomotore SP 50 IA TGX25LPX, la contravvenzione Parte_1 di omessa precedenza per mancato arresto allo STOP, in quanto la detta contravvenzione è stata, poi annullata dal GdP di Palmi che ha ritenuto non potere desumere, dal suddetto rapporto elementi a suffragio della contestazione avanzata.
Giova osservare, che le considerazioni rese dal G.d.P. di Palmi, non possono acquisire alcuna valenza nel presente giudizio, sia perché non effettuate nel contraddittorio delle odierne parti in causa, nonché per il fatto che il GdP si è soffermato, esclusivamente, sull'aspetto formale della contestazione, all'esito della valutazione di fatti a cui gli agenti non avevano direttamente assistito.
Al di là delle valutazioni effettuate dagli agenti intervenuti, dalle fotografie prodotte nel suddetto rapporto, ritraenti i due mezzi antagonisti post urto, è possibile trarre conclusioni in merito alla dinamica del sinistro in oggetto.
Infatti, l'autovettura Fiat NT targata ED187ZN, di proprietà di e, nell'occasione, CP_2 condotta da ha riportato danni che hanno interessato la parte Parte_4 centrale della fiancata laterale destra della vettura, ovvero lo sportello anteriore che posteriore.
Di contra, lo scooter IA SP ha riportato evidenti danni alla parte anteriore (forcella, faro, manubrio).
Nessuna traccia di frenata è rimasta impressa sull'asfalto dagli pneumatici dello scooter.
Tali evidenze si indirizzano al fine di poter affermare, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, che sia stato lo scooter a impattare con l'autovettura in ragione del mancato rispetto del segnale di stop, e non viceversa;
infatti, la diversa ricostruzione del sinistro, per come prospettata dall'appellante, non si attaglia con i danni rinvenuti ai mezzi, laddove, nell'ipotesi di un arresto allo
“Stop” del ed una successiva sua ripartenza, lungo la propria traiettoria, tanto da essere Parte_1 investito ad attraversamento ultimato dell'incrocio, la Fiat NT avrebbe travolto e/o speronato la
SP sulla parte laterale sinistra, con i conseguenziali danni, che invece sono allocati solo sulla parte della ruota anteriore .
Le dianzi motivazioni rendono poco credibile la deposizione resa dal teste , unico Testimone_1
3 testimone oculare del sinistro, il quale ha dichiarato di avere visto la moto ferma e che, alla ripartenza, veniva urtata sul lato sinistro, dal lato anteriore destro dell'autovettura.
Né alcuna valenza, ai fini che ci occupano può avere il fatto che la visuale del fosse ostruita Parte_1 da un furgone parcheggiato sull'incrocio, in quanto tale circostanza avrebbe dovuto far assumere allo stesso una maggiore prudenza nell'occupare l'incrocio.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria espletata, provata risulta essere la dinamica del sinistro in oggetto, la quale non lascia alcun margine ad un concorso di colpa da parte della . Pt_4
Sull'argomento, infatti, la Suprema Corte ha, costantemente ritenuto che “in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicché, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (C.
18631/2015; nello stesso senso si vedano C. 9550/2009; C. 29883/2008; C. 5226/2006).
Per quanto sopra corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il conseguenziale rigetto dell'appello.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.201,00 a 26.000,00, valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale
(€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del
4 giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Palmi n. 610/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; conferma la sentenza n. 610/19; condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di e CP_2 che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per Parte_4 legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di
[...] che liquida in complessivi €.4.888,00, spese generali, IVA e CPA come per legge;
Controparte_3
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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