TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.RG. 3817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3817 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIUSEPPE Parte_1
SE e IO GE
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
RI IS OD
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.06.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
22.07.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 a decorrere dal
1.12.2022, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei relativi ratei, quantificati, fino al 17.07.2024, in € 10.040,64, oltre accessori di legge, in forza del decreto di omologa n.rg. 2219/2023 pubblicato il 17.01.2024, notificato alle sedi competenti in data 19.01.2024 e seguìto dalla trasmissione, il successivo 16.02.2024, del modello AP70.
Con memoria del 3.02.2025 si è costituito in giudizio l' , rappresentando che CP_1
“i ratei in favore di parte ricorrente sono stati liquidati in data 16/9/2024
(Prestazione n°07695998) e disposto il pagamenti per il 2/10/2024 presso
l'Istituto di Credito indicato dalla ricorrente” e chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
17.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, i procuratori del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, hanno CP_1
aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come la liquidazione sia intervenuta ben oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., nonché successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(modello Te08 del 16.09.2024), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Tuttavia, non è possibile condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite, non essendogli imputabile il ritardo nel pagamento della prestazione.
Al riguardo, giova osservare che, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Occorre poi richiamare l'art. 10, comma 6, del d.l. 203/2005, il quale ha previsto che “A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell' delle CP_1
funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all' La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell' . CP_1 CP_1
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla rituale notifica del decreto di omologa alla competente sede provinciale dell' , essendo rinvenibili in atti le sole ricevute di accettazione e consegna di CP_1
una PEC indirizzata unicamente alla sede zonale di Guidonia-Tivoli (peraltro prodotte in formato .pdf e non nel corretto formato .eml, necessario al fine di consentire al giudice un effettivo controllo in ordine al contenuto della PEC).
Per tale motivo, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- compensa le spese di lite.
Tivoli, 18.06.2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3817 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIUSEPPE Parte_1
SE e IO GE
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
RI IS OD
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.06.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
22.07.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 a decorrere dal
1.12.2022, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei relativi ratei, quantificati, fino al 17.07.2024, in € 10.040,64, oltre accessori di legge, in forza del decreto di omologa n.rg. 2219/2023 pubblicato il 17.01.2024, notificato alle sedi competenti in data 19.01.2024 e seguìto dalla trasmissione, il successivo 16.02.2024, del modello AP70.
Con memoria del 3.02.2025 si è costituito in giudizio l' , rappresentando che CP_1
“i ratei in favore di parte ricorrente sono stati liquidati in data 16/9/2024
(Prestazione n°07695998) e disposto il pagamenti per il 2/10/2024 presso
l'Istituto di Credito indicato dalla ricorrente” e chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
17.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, i procuratori del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, hanno CP_1
aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come la liquidazione sia intervenuta ben oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., nonché successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(modello Te08 del 16.09.2024), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Tuttavia, non è possibile condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite, non essendogli imputabile il ritardo nel pagamento della prestazione.
Al riguardo, giova osservare che, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Occorre poi richiamare l'art. 10, comma 6, del d.l. 203/2005, il quale ha previsto che “A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell' delle CP_1
funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all' La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell' . CP_1 CP_1
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla rituale notifica del decreto di omologa alla competente sede provinciale dell' , essendo rinvenibili in atti le sole ricevute di accettazione e consegna di CP_1
una PEC indirizzata unicamente alla sede zonale di Guidonia-Tivoli (peraltro prodotte in formato .pdf e non nel corretto formato .eml, necessario al fine di consentire al giudice un effettivo controllo in ordine al contenuto della PEC).
Per tale motivo, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da;
Parte_1
- compensa le spese di lite.
Tivoli, 18.06.2025
Il Giudice
GI Busoli