Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RRG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato l'8.3.2023, da ata a OD (VB) il05.04.1990, Codice Fiscale Parte_1
, residente in [...], rappresentata C.F._1
ed assistita, dall'avv. A. Pretta presso la quale è elett.te dom.ta come da procura in atti nei confronti di
nato a [...] il Controparte_1
20/11/1985, residente in [...], Codice Fiscale
, rappresentato, assistito e difeso, come da procura in CodiceFiscale_2
atti, dagli avv.ti M. T. Sapienza e F. Portiglia come da procura in atti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Contrariis reiectis, e previe le declaratorie tutte del caso, voglia il Tribunale di
Verbania emettere sentenza con la quale:
- affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre;
- porre a carico del di versare alla entro il giorno dieci di ogni CP_1 Pt_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, un assegno di euro 500,00
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo la programmazione che Per_1
di volta in volta verrà concordata con il mediatore familiare;
- per i mesi di febbraio e marzo 2025: Il sabato mattina, dalle 9:30 alle 12:00 per un tempo complessivo di 2,5 ore;
- per i mesi aprile, maggio e giugno 2025: Quindicinalmente, la domenica, alternando un incontro dalle 9:30 alle 12:00 ad uno dalle 10:00 alle 14:00;
- per i mesi di luglio e agosto 2025: Quindicinalmente, alternando un incontro il sabato dalle 17:00 alle 21:00 ad uno la domenica dalle 10:00 alle 14:00. Un giorno la settimana dalle 18:00 alle 21:00;
- per il mese di settembre 2025: Quindicinalmente, la domenica, alternando un incontro il dalle 9:30 alle 12:00 ad uno dalle 10:00 alle 14:00. Il venerdì sera dalle
18:00 alle 21:00;
- il e la si impegnano a mantenere attivi periodici momenti di CP_1 Pt_1
verifica con gli operatori del Servizio Sociale. Indicativamente con frequenza settimanale per i mesi di marzo e aprile e quindicinale dal mese di maggio;
- il e la si impegnano a programmare, entro il 30/9/2025, i periodi CP_1 Pt_1
nei quali il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio da ottobre 2025 a Per_1
dicembre 2025;
- il e la si impegnano a programmare, entro il 31/12/2025 i periodi CP_1 Pt_1
nei quali il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio da gennaio 2026 in avanti;
Per_1
- fatti salvi i diversi accordi che dovessero intervenire con l'aiuto del mediatore familiare;
Spese e compensi di giudizio compensati.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.3.2023 , premesso che dalla relazione Parte_1
di convivenza con nasceva in data 25.02.2022 il figlio , che Controparte_1 Per_1
dal dicembre 2022 la relazione con il resistente entrava in crisi a causa delle condotte violente e minacciose dal medesimo poste in essere che avevano portato alla presentazione da parte sua di denuncia querela per i reati di cui agli art.li 572 c.p., 612
e 582 c.p., che il primo episodio che l'aveva fatta allarmare era accaduto domenica 11 dicembre 2022, allorquando il nucleo famigliare si trovava in casa, che, nello specifico, lei era andata a fare la doccia, il padre doveva badare a ma, all'uscita dal bagno Per_1
trovava giocare da solo, mentre il compagno guardava la televisione che, di Per_1
fronte alle rimostranze da parte di essa ricorrente, il resistente iniziava ad urlare dicendo “non sono un coglione, sono in grado di badare a nostro figlio”, e rivolgendosi al figlio, gli rappresentava che il papà presto se ne sarebbe andato, che, dopo nemmeno una settimana, domenica 18 dicembre 2022, la situazione degenerava nuovamente, vi era un altro litigio, in occasione del quale, il resistente, in stato di ebbrezza alcolica, la apostrofava dandole della poco di buono e mentre erano in macchina la colpiva con un primo schiaffo violentissimo al volto e durante il tragitto per fare rientro a casa, completamente privo di lucidità, telefonava alla suocera rappresentandole che la coppia si stava lasciando e, poi, improvvisamente, nei presso della fabbrica Snam di Masera, fermava l'autovettura, scendeva lasciando la portiera del guidatore aperta, ed in preda ad un attacco di ira prendeva a spogliarsi urlando ''io sono pulito, non ho niente da nascondere mica come te che sei falsa e hai l'amante!”, che, nel tentativo da parte sua di recuperare le chiavi della macchina per mettersi alla guida, partiva una colluttazione, con il bambino che piangeva, che mentre lei teneva il figlio in braccio per calmarlo, il resistente le dava una seconda sberla, molto violenta, colpendo anche il piccolo, che dando uno spintone al compagno, riusciva a recuperare le chiavi, mettere in moto l'autovettura e ripartire, mentre il compagno, correndo riusciva ad entrare in auto e a sedersi sui sedili posteriori della macchina, dove si addormentava, che arrivata a casa, ancora terrorizzata, chiedeva aiuto alla sorella che abita sul medesimo Per_2 pianerottolo, la quale le consigliava di chiudersi in casa con il figlio e di non aprire finché il compagno non se ne fosse andato, che il resistente continuava ad inveire ed urlare fuori dalla porta, mentre lei addormentava ed allattava il figlio, che i propri genitori, allarmati dalla telefonata ricevuta prima dal resistente e poi dalla figlia Per_2
si recavano presso l'abitazione della coppia, cercando di riportare la pace nella coppia e capire cosa fosse realmente successo, trovando il resistente che neppure si reggeva in piedi per l'alcool ingerito, e continuava ad inveire contro la ricorrente e la sorella
, che solamente dopo alcune ore, riportato il resistente alla calma, nonni e zia Per_2
facevano rientro presso le rispettive abitazioni ma, rimasti soli, il resistente la minacciava di morte, dicendole “se vedo anche solo un uomo che si avvicina a , Per_1
io ammazzo te e , che il giorno successivo, poichè il compagno non era andato Per_1
al lavoro, lei per evitare contatti con lo stesso, si recava con il bimbo dai propri genitori, che il 25 dicembre, nonostante essa ricorrente avesse trovato il coraggio di rappresentare al compagno di non voler più stare con lui e di trovarsi una casa, ospitandolo finché non l'avesse trovata, veniva festeggiato il pranzo di Natale ed il primo Natale di a casa dei nonni materni, cercando almeno per un giorno di Per_1
trasmettere serenità al piccolo, che il 29 dicembre 2022, nonostante fosse stato organizzato da tempo un viaggio dai nonni paterni in Romania, essa ricorrente, ancora impaurita e scossa per gli episodi accaduti prima di , rimaneva in Italia e durante Per_3
la vacanza del padre in Romania, lasciava che lo stesso videochiamasse il bambino, che, al rientro del padre in Italia, la ricorrente gli consentiva di trascorrere l'epifania con , con i nonni materni, cercando di dare una parvenza di normalità al piccolo, Per_1
che esasperata dal protrarsi delle condotte minacciose e insultanti da parte del compagno, lo allontanava definitivamente dalla casa familiare, chiedeva al tribunale di intervenire in via d'urgenza, ai sensi dell'art 473bis.15 cpc, disponendo l'affido esclusivo del minore alla madre, la previsione dello spazio neutro per gli incontri tra padre e figlio e un contributo per il mantenimento del bambino da parte del padre di €
500,00 oltre al 50% di tutte le spese straordinarie da sostenersi per lo stesso. Il Giudice Delegato, rilevato, con riferimento alla richiesta di provvedimento indifferibile ed urgente ai sensi dell'art 473bis 15 cpc, come non risultasse provato il requisito dell'imminenza del pregiudizio che deriverebbe al minore dall'attesa del tempo necessario alla celebrazione dell'udienza di comparizione parti, fissava udienza ai sensi dell'art 473bis.21 cpc al 1° giugno 2023.
Si costituiva nella procedura il resistente, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e chiedendo disporsi l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, modalità di visita libere da parte del padre con limitazioni temporali solo in ragione della tenera età del bambino, e aderendo, quanto alle domande di contenuto economiche, a quelle avanzata dalla ricorrente.
Istruita la causa attraverso l'audizione di sommari informatori, disposta la presa in carico da parte del servizio sociale territorialmente competente, intrapreso dalle parti il percorso di mediazione familiare, nelle more le parti precisavano congiuntamente le conclusioni nel senso in epigrafe indicato e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, rilevato che all'esito dei percorsi intrapresi e alla luce di quanto emerge delle relazioni dei servizi sociali che hanno in carico il nucleo familiare, non vi siano motivi per derogare alla regola generale dell'affido condiviso, di talchè le condizioni concordate tra le parti non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese compensate come richiesto dalle parti
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
presso la madre;
pone a carico del l'obbligo di versare alla entro il giorno dieci CP_1 Pt_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, un assegno di euro 500,00 mensili comprensivo degli assegni familiari e/o dell'assegno unico, adeguabile annualmente ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore secondo linee guida del protocollo del Tribunale di Verbania, spese tutte da previamente concordare e da documentare;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo la Per_1
programmazione che di volta in volta verrà concordata con il mediatore familiare;
- per i mesi di febbraio e marzo 2025: Il sabato mattina, dalle 9:30 alle 12:00 per un tempo complessivo di 2,5 ore;
- per i mesi aprile, maggio e giugno 2025: Quindicinalmente, la domenica, alternando un incontro dalle 9:30 alle 12:00 ad uno dalle 10:00 alle 14:00;
- per i mesi di luglio e agosto 2025: Quindicinalmente, alternando un incontro il sabato dalle 17:00 alle 21:00 ad uno la domenica dalle 10:00 alle 14:00. Un giorno la settimana dalle 18:00 alle 21:00;
- per il mese di settembre 2025: Quindicinalmente, la domenica, alternando un incontro il dalle 9:30 alle 12:00 ad uno dalle 10:00 alle 14:00. Il venerdì sera dalle
18:00 alle 21:00;
- il e la si impegnano a mantenere attivi periodici momenti di CP_1 Pt_1
verifica con gli operatori del Servizio Sociale. Indicativamente con frequenza settimanale per i mesi di marzo e aprile e quindicinale dal mese di maggio;
- il e la si impegnano a programmare, entro il 30/9/2025, i periodi CP_1 Pt_1
nei quali il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio da ottobre 2025 a Per_1
dicembre 2025;
- il e la si impegnano a programmare, entro il 31/12/2025 i periodi CP_1 Pt_1
nei quali il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio da gennaio 2026 in avanti;
Per_1
- fatti salvi i diversi accordi che dovessero intervenire con l'aiuto del mediatore familiare
Spese e compensi di giudizio compensati.
Così deciso in Verbania il 27.3.2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco