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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi ELl'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 311/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in E_ C.F._1
giudizio, dall'avv.to Lucio Martignago, con domicilio eletto presso lo studio ELlo stesso sito in Montebelluna (TV), via Piave n. 71/a, in forza di procura alle liti unita in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._2
giudizio dall'avv.to Francesca De Mori, con domicilio presso lo studio ELla stessa in
1 Treviso, via D. Manin n. 29, in forza di procura alle liti unita in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza EL Tribunale di Treviso n. 1419/2023, pubblicata in data 7 agosto 2023, rimesso in decisione a seguito ELl'udienza ex art. 352 cpc tenutasi con modalità cartolari in data 19 maggio 2025.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Nel merito, in riforma ELl'impugnata sentenza, accertata la sussistenza, in favore EL sig. , EL credito di euro 12.677,59.= a titolo di corrispettivo per E_
la fornitura di mais eseguita nel periodo di tempo tra l'08.08.2016 ed il 25.08.2016, condannarsi il sig. a pagare al sig. la somma di Controparte_1 Parte_2
euro 12.677,59.= maggiorata degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla data EL dovuto al saldo effettivo o quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'escussione dei seguenti testi non sentiti in primo grado, nei rispettivi capitoli, che quivi si trascrivono, con la medesima numerazione ELla seconda memoria ex art. 183/6 cpc: 8) < predisponeva una dichiarazione scritta che P_ chiedeva alla signora , titolare ELl'omonima ditta individuale, di Parte_3 firmare, con la quale quest'ultima avrebbe dovuto confermare di avere incaricato il sig. di ritirare per suo conto le sementi e i concimi dalla ditta E_
e trasportarle presso il proprio magazzino>>; 9) < P_
conferiva al sig. l'incarico di ritirare presso la ditta Parte_3 E_
i soli prodotti fitosanitari e di trasportarli presso la propria sede>>; teste P_
signora di GI EL ON (TV); 12) < Parte_3
predisponeva una dichiarazione scritta che chiedeva al sig. , P_ Parte_4 titolare ELl'omonima ditta individuale, di firmare, con la quale quest'ultima avrebbe dovuto confermare di aver incaricato il sig. di ritirare per suo conto E_
le sementi e i concimi dalla ditta e trasportarle presso il proprio P_
2 magazzino>>; teste sig. di GI EL ON (TV); 13) < Parte_4
che il sig. predisponeva una dichiarazione scritta che chiedeva alla signora P_
, titolare ELl'omonima ditta individuale, di firmare, con la quale Persona_1 quest'ultima avrebbe dovuto confermare di aver incaricato il sig. di E_
ritirare per suo conto le sementi e i concimi dalla ditta e trasportarle presso P_
i proprio magazzino>>; 14) vero che la signora conferiva al sig. Persona_1
l'incarico di ritirare presso la ditta i soli prodotti E_ P_
fitosanitari e di trasportarli presso la propria sede>>; teste signora di Persona_1
GI EL ON (TV); 17) < predisponeva una P_
dichiarazione scritta che chiedeva alla sig.ra , titolare Parte_5 ELl'omonima ditta individuale, di firmare, con la quale quest'ultima avrebbe dovuto confermare di avere incaricato il sig. di ritirare per suo conto le E_
sementi e i concimi dalla ditta e trasportarle presso il proprio P_
magazzino>>; teste signora di GI EL ON (TV). Nonché Parte_5
si chiede che i medesimi testi siano sentiti a prova contraria sul capitolo n. 1) ELla seconda memoria ex art. 183/6 cpc di parte opposta che qui si trascrive: <
Cont nel mese di agosto 2016 ha conferito per mezzo ELl' Agr. Favaro Antonello di
GI EL ON, che ha consegnato per suo ordine e conto alla ditta P_
il mais verde raccolto nella sua proprietà che è stato regolarmente fatturato
[...]
e pagato dalla ditta nel mese di dicembre 2016, come da documentazione P_
contabile che si rammostra al teste>>.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
“Confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 1419/2023 EL Tribunale di
Treviso, con rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie per tutti i motivi di cui in atti. Con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori comprensivi si rimborso spese generali, pari al 15 % EL compenso e CPA secondo aliquote di legge”.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
, titolare ELl'omonima impresa agricola, con atto di citazione E_
EL 28 febbraio 2024, ha interposto appello avverso la sentenza EL Tribunale di
Treviso n. 1419/2023, pubblicata il 7 agosto 2023, a mezzo ELla quale è stata rigettata l'opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto n. 3618/18, emesso dal medesimo ufficio giudiziario il 19 novembre 2018, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 12.745,72.= , a titolo di Controparte_1
residuo corrispettivo, maggiorato di interessi già maturati, dovuto per la fornitura, nel corso EL 2016, di prodotti per l'agricoltura, avendo l'acquirente versato unicamente l'importo di euro 9.540,24.=.
In particolare e per quello che rileva nel presente giudizio di gravame,
l'opponente dinanzi al Giudice di prime cure allegava di essere a sua volta creditore ELl'ingiungente in ragione EL corrispettivo non pagatogli, per l'importo di euro
12.677,59.=, relativo alla fornitura di mais verde tra il giorno 8 agosto 2016 ed il 25 agosto EL medesimo anno, come da ricevute di pesatura redatte su carta intestata di
, come da documento di trasporto sottoscritto dal medesimo ed Controparte_1
attestante la ricezione ELla merce e come da fattura relativa. Così, E_
concludeva per la revoca EL decreto ingiuntivo e la condanna EL convenuto opposto al pagamento ELl'importo rammentato, maggiorato di interessi. A sua volta,
, costituendosi dinanzi al Tribunale di Treviso, negava la Controparte_1
sussistenza EL controcredito fatto valere in via riconvenzionale dall'opponente, asserendo che, in realtà, controparte gli aveva consegnato il mais per conto terzi.
Assunte le prove orali reputate rilevanti ed ammissibili, il primo Giudice riteneva provato il credito fatto valere in via monitoria, confermando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda riconvenzionale azionata da , E_
condannato secondo soccombenza al pagamento ELle spese di lite. In particolare, la pretesa riconvenzionale di pagamento fatta valere dall'opponente veniva rigettata
4 sulla scorta ELla dichiarazione EL teste , introdotto in giudizio da E_
, che a detta EL Tribunale aveva confermato che la consegna EL Controparte_1
mais al medesimo era stata eseguita da parte di per conto di terzi. E_
Come detto, quest'ultimo ha interposto appello avverso la decisione EL primo
Giudice, articolando un unico motivo di gravame relativo al rigetto ELla sua pretesa riconvenzionale.
Nel dettaglio, l'appellante ha evidenziato che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio introdotto ed offerto in giudizio, escutendo peraltro solo parte dei suoi testimoni, nonostante reiterata richiesta in sede di precisazione ELle conclusioni, ovvero ritenendo erroneamente matura la causa per la decisione, nonostante non fossero stati sentiti i testi indicati come rilevanti al fine di smentire l'asserzione di controparte secondo cui il mais gli era stato consegnato per conto terzi e non in quanto vendutogli dall'appellante medesimo. Ad buon conto,
ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che i E_
testi escussi in punto avevano in realtà negato l'asserzione ELl'opponente, mentre altro teste, ovvero certo aveva rilasciato dichiarazione da considerarsi Tes_2
inattendibile. Da altro punto di vista, l'appellante ha anche evidenziato che la deposizione EL teste , su cui il Tribunale ha fondato la propria E_ decisione, peraltro anch'egli inattendibile, sarebbe stata EL tutto smentita ove il primo Giudice avesse dato seguito alla prova testimoniale, invece che reputare la causa matura per la decisione. ha, dunque, concluso chiedendo la E_ riforma ELla sentenza gravata con l'accoglimento ELla sua pretesa riconvenzionale, previa assunzione dei testimoni non sentiti in prime cure.
si è costituito nella presente sede di impugnazione, Controparte_1
resistendo al gravame e chiedendo la conferma ELla sentenza impugnata, previo rigetto ELla domanda riconvenzionale di controparte.
*****
5 1 – Il dato di fatto da cui conviene prendere le mosse ai fini EL giudizio di gravame è dato dall'allegazione di prime cure ELl'odierno appellato secondo cui E_
, nell'agosto EL 2016, gli avrebbe consegnato il mais di cui è preteso il
[...]
pagamento per conto dei terzi partitamente indicati dallo stesso , Controparte_1 cosicché l'appellante, in realtà, non gli avrebbe venduto alcunché, tanto che la fattura per la pretesa fornitura sarebbe stata emessa dopo due anni e solo quando l'appellato avrebbe richiesto il pagamento ELla propria pretesa poi fatta valere al monitorio. In ragione di detta precisa allegazione di deve reputarsi pacifico in Controparte_1
giudizio che il mais consegnato nell'agosto EL 2016 da è stato E_
ricevuto dall'odierno appellante. Tuttavia, oltre a detta pacifica circostanza, la prova anche presuntiva EL titolo in forza EL quale ha richiesto il E_
pagamento ELla pretesa fornitura deve essere data dal medesimo, una volta negata l'esistenza ELla compravendita intervenuta tra le parti avente ad oggetto il mais consegnato.
1.1 – Per la precisione, ha affermato che il mais consegnatogli Controparte_1
per 68,87.= tonnellate tra il giorno 8 agosto ed il 25 agosto 2016, oggetto ELla fattura azionata in via riconvenzionale da controparte, sarebbe quello vendutogli da
, , , Persona_2 Parte_5 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e da , come da autofatture e fatture acquisite in atti Persona_6 Persona_7
(docc. nn. 7 – 13 di fascicolo di parte opposta di primo grado). In primo luogo, al fine di accertare che il mais asseritamente consegnato per conto terzi da E_
a sia stato venduto a quest'ultimo dagli indicati soggetti,
[...] Controparte_1
non può avere rilievo probatorio la produzione ELle autofatture emesse dal medesimo odierno appellato e in particolare le autofatture riferite all'allegato acquisto EL mais da , Persona_2 Parte_5 Persona_3 [...]
, . Peraltro, sentita come testimone ha Per_5 Persona_6 Persona_3
confermato che si sarebbe recato presso la sua abitazione per far Controparte_1
firmare una dichiarazione nella quale si doveva affermare di avere venduto lei il mais e di avere incaricato di eseguire il trasporto presso l'odierno E_
6 appellato, dichiarazione che non sarebbe stata firmata, non avendosi mai avuti rapporti con la ditta . Dello stesso tenore sono le deposizioni di P_ [...]
e di , figlia di , non risultando alcuna Per_6 Testimone_3 Parte_5 vendita di mais all'appellato.
1.2 – In riferimento al fornitore , , al fine di dare Persona_4 Controparte_1 riprova che il mais consegnatogli da nell'agosto EL 2016 sarebbe E_
stato dal medesimo solo trasportato per conto EL venditore, produce la fattura asseritamente emessa dal medesimo nei confronti ELl'appellato. Tuttavia, detta fattura, relativa alla fornitura di 5,6 tonnellate di granone nazionale, inerisce alla consegna eseguita nel settembre EL 2016, come risulta anche dalla bolla di consegna anch'essa prodotta in atti e confermato dallo stesso sentito come Persona_4
testimone, cosicché deve concludersi che detta fornitura abbia avuto ad oggetto successiva consegna rispetto a quella EL precedente agosto e per la quale l'appellante ha preteso il pagamento.
1.3 – Quanto all'asserita consegna EL mais per conto EL venditore , Persona_7
in giudizio è acquisita la fattura apparentemente emessa dal medesimo nei confronti di per la vendita di 12,080 tonnellate di mais, come consegnato Controparte_1
in data 24 agosto 2016, per quanto attestato dalla bolla di consegna prodotta in giudizio. Tuttavia, ha negato di conoscere l'odierno appellato e di Persona_7
avergli mai venduto mais, affermando di non riconoscere i documenti fiscali già citati che peraltro non sono stati redatti su carta intestata ELl'asserito venditore, ma su i medesimi moduli utilizzati dallo stesso appellante per l'emissione ELle già citate autofatture.
1.4 – Nel contempo, il teste , introdotto dall'odierno convenuto, nel E_
riconoscere il prospetto redatto in contraddittorio con l'appellante dei trasporti di mais eseguiti presso il proprio datore di lavoro (doc. n. 15 di Controparte_1
fascicolo di primo grado ELl'ingiungente) ed in cui compaiono i nominativi ELle ditte individuali da cui è affermato che l'appellato avrebbe acquistato il cereale, non ha precipuamente affermato che detto mais consegnato da , E_
7 semplicemente incaricato EL trasporto, fosse stato acquistato dai fornitori già indicati che, per quanto già detto, hanno smentito di avere avuto rapporti con P_
relativi alla vendita di loro cereale.
[...]
1.5 – In altri termini, le deposizioni testimoniali rese dagli asseriti fornitori di cereale a che sarebbero dunque i suoi creditori, posto che, secondo la Controparte_1 prospettazione ELl'appellato, sarebbe stato semplicemente E_ incaricato di eseguire il trasporto EL mais presso l'appellato, smentiscono detto assunto che neppure appare specificamente acclarato dalle dichiarazioni EL teste il quale si è limitato ad affermare di riconoscere il prospetto già E_
citato, indicante per ciascun fornitore la merce consegnata, l'importo dovuto e l'importo da incassare, senza precisazione alcuna di chi fosse il creditore e da chi avesse acquistato il cereale se da , Controparte_1 E_
eventualmente rifornitosi dai terzi, ovvero direttamente da questi ultimi, con incarico assegnato all'appellante semplicemente di consegnare la merce all'acquirente.
Peraltro, è significativo notare che l'appellato, dopo avere affermato di avere ottenuto in consegna la merce, in quanto consegnatagli dall'appellante per conto dei ridetti terzi, non ha dato contezza EL saldo dovuto a questi ultimi, circostanza che avrebbe potuto corroborare la sua allegazione, in realtà smentita e sfornita di riscontro adeguato.
2 – Rimane da verificare se il Tribunale, a fronte degli elementi di prova assunti in giudizio, dovesse correttamente riconoscere la sussistenza EL titolo in forza EL quale ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento EL proprio E_
credito. Come già accennato, la prima circostanza pacifica in atti è che P_
ha effettivamente ricevuto il cereale nell'agosto EL 2016 proprio
[...] dall'appellante, come peraltro attestato dagli scontrini di pesata allegati in atti, così come è pacifico, sulla scorta ELle allegazioni ELl'odierno appellato che il medesimo detti cerali ha acquistato, essendo quindi tenuto al pagamento EL prezzo, salvo affermare che detto acquisto sarebbe stato effettuato da conferitori diversi all'odierno appellante. Inoltre, le prove testimoniali offerte in argomento da E_
8 confermano che gli asseriti terzi conferitori mai avrebbero venduto mais a P_
e che il medesimo avrebbe cercato invano di far loro firmare una dichiarazione scritta in cui essi dovevano attestare di avere venduto allo stesso il cereale consegnatogli dall'appellante. Non avendo in termini assertivi giustificato Controparte_1 diversamente la consegna EL mais da parte di nell'agosto EL E_
2016, consegue che deve concludersi che il medesimo ha acquistato i cereali vendutigli proprio dall'odierno appellante, visto che è smentito che la merce sia stata acquistata dagli altri fornitori dal medesimo indicati. Il fatto, poi, che l'appellante non abbia emesso la relativa fattura al momento ELla fornitura, ma solo dopo due anni, ovvero in data 10 agosto 2018 appare giustificato dall'allegazione secondo cui,
a fronte dei reciproci crediti, potesse ragionevolmente ritenere di E_
non pretendere il pagamento, omettendo, seppure erroneamente, di emettere il relativo documento fiscale, salvo ricredersi dopo la diffida di controparte a cui è seguita l'iniziativa monitoria oggetto di opposizione.
3 – In definitiva, a prescindere dalla assunzione degli ulteriori testi indicati dall'appellante, deve ritenersi che gli elementi acquisiti in giudizio, unitamente alle smentite asserzioni ELl'appellato, dessero sufficiente contezza EL credito corrispettivo vantato da per la fornitura di mais a E_ P_
, così dovendosi condannare il medesimo al pagamento ELl'importo di
[...]
euro 12.677,59.=, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, con conseguente parziale riforma ELla sentenza appellata.
4 – Le spese EL giudizio, per entrambi i gradi, possono essere integralmente compensate, considerato il complessivo esito ELla lite che comporta la reciproca soccombenza, essendo stata rigettata l'opposizione e confermata la condanna di al pagamento EL somma portata al monitorio di importo analogo E_ al credito riconosciuto in favore di quest'ultimo nella presente sede.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma ELla appellata sentenza EL Tribunale di Treviso n. 1419/2023, pubblicata in data 7 agosto 2023, così provvede:
1. condanna l'appellato a pagare in favore ELl'appellante Controparte_1
la somma di euro 12.677,59.=, oltre interessi di mora ex D.Lgs. E_
n. 231/2002;
2. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3. dispone che, ai sensi EL D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione EL presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 21 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi ELl'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 311/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in E_ C.F._1
giudizio, dall'avv.to Lucio Martignago, con domicilio eletto presso lo studio ELlo stesso sito in Montebelluna (TV), via Piave n. 71/a, in forza di procura alle liti unita in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._2
giudizio dall'avv.to Francesca De Mori, con domicilio presso lo studio ELla stessa in
1 Treviso, via D. Manin n. 29, in forza di procura alle liti unita in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza EL Tribunale di Treviso n. 1419/2023, pubblicata in data 7 agosto 2023, rimesso in decisione a seguito ELl'udienza ex art. 352 cpc tenutasi con modalità cartolari in data 19 maggio 2025.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Nel merito, in riforma ELl'impugnata sentenza, accertata la sussistenza, in favore EL sig. , EL credito di euro 12.677,59.= a titolo di corrispettivo per E_
la fornitura di mais eseguita nel periodo di tempo tra l'08.08.2016 ed il 25.08.2016, condannarsi il sig. a pagare al sig. la somma di Controparte_1 Parte_2
euro 12.677,59.= maggiorata degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla data EL dovuto al saldo effettivo o quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'escussione dei seguenti testi non sentiti in primo grado, nei rispettivi capitoli, che quivi si trascrivono, con la medesima numerazione ELla seconda memoria ex art. 183/6 cpc: 8) < predisponeva una dichiarazione scritta che P_ chiedeva alla signora , titolare ELl'omonima ditta individuale, di Parte_3 firmare, con la quale quest'ultima avrebbe dovuto confermare di avere incaricato il sig. di ritirare per suo conto le sementi e i concimi dalla ditta E_
e trasportarle presso il proprio magazzino>>; 9) < P_
conferiva al sig. l'incarico di ritirare presso la ditta Parte_3 E_
i soli prodotti fitosanitari e di trasportarli presso la propria sede>>; teste P_
signora di GI EL ON (TV); 12) < Parte_3
predisponeva una dichiarazione scritta che chiedeva al sig. , P_ Parte_4 titolare ELl'omonima ditta individuale, di firmare, con la quale quest'ultima avrebbe dovuto confermare di aver incaricato il sig. di ritirare per suo conto E_
le sementi e i concimi dalla ditta e trasportarle presso il proprio P_
2 magazzino>>; teste sig. di GI EL ON (TV); 13) < Parte_4
che il sig. predisponeva una dichiarazione scritta che chiedeva alla signora P_
, titolare ELl'omonima ditta individuale, di firmare, con la quale Persona_1 quest'ultima avrebbe dovuto confermare di aver incaricato il sig. di E_
ritirare per suo conto le sementi e i concimi dalla ditta e trasportarle presso P_
i proprio magazzino>>; 14) vero che la signora conferiva al sig. Persona_1
l'incarico di ritirare presso la ditta i soli prodotti E_ P_
fitosanitari e di trasportarli presso la propria sede>>; teste signora di Persona_1
GI EL ON (TV); 17) < predisponeva una P_
dichiarazione scritta che chiedeva alla sig.ra , titolare Parte_5 ELl'omonima ditta individuale, di firmare, con la quale quest'ultima avrebbe dovuto confermare di avere incaricato il sig. di ritirare per suo conto le E_
sementi e i concimi dalla ditta e trasportarle presso il proprio P_
magazzino>>; teste signora di GI EL ON (TV). Nonché Parte_5
si chiede che i medesimi testi siano sentiti a prova contraria sul capitolo n. 1) ELla seconda memoria ex art. 183/6 cpc di parte opposta che qui si trascrive: <
Cont nel mese di agosto 2016 ha conferito per mezzo ELl' Agr. Favaro Antonello di
GI EL ON, che ha consegnato per suo ordine e conto alla ditta P_
il mais verde raccolto nella sua proprietà che è stato regolarmente fatturato
[...]
e pagato dalla ditta nel mese di dicembre 2016, come da documentazione P_
contabile che si rammostra al teste>>.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
“Confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 1419/2023 EL Tribunale di
Treviso, con rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie per tutti i motivi di cui in atti. Con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori comprensivi si rimborso spese generali, pari al 15 % EL compenso e CPA secondo aliquote di legge”.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
, titolare ELl'omonima impresa agricola, con atto di citazione E_
EL 28 febbraio 2024, ha interposto appello avverso la sentenza EL Tribunale di
Treviso n. 1419/2023, pubblicata il 7 agosto 2023, a mezzo ELla quale è stata rigettata l'opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto n. 3618/18, emesso dal medesimo ufficio giudiziario il 19 novembre 2018, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 12.745,72.= , a titolo di Controparte_1
residuo corrispettivo, maggiorato di interessi già maturati, dovuto per la fornitura, nel corso EL 2016, di prodotti per l'agricoltura, avendo l'acquirente versato unicamente l'importo di euro 9.540,24.=.
In particolare e per quello che rileva nel presente giudizio di gravame,
l'opponente dinanzi al Giudice di prime cure allegava di essere a sua volta creditore ELl'ingiungente in ragione EL corrispettivo non pagatogli, per l'importo di euro
12.677,59.=, relativo alla fornitura di mais verde tra il giorno 8 agosto 2016 ed il 25 agosto EL medesimo anno, come da ricevute di pesatura redatte su carta intestata di
, come da documento di trasporto sottoscritto dal medesimo ed Controparte_1
attestante la ricezione ELla merce e come da fattura relativa. Così, E_
concludeva per la revoca EL decreto ingiuntivo e la condanna EL convenuto opposto al pagamento ELl'importo rammentato, maggiorato di interessi. A sua volta,
, costituendosi dinanzi al Tribunale di Treviso, negava la Controparte_1
sussistenza EL controcredito fatto valere in via riconvenzionale dall'opponente, asserendo che, in realtà, controparte gli aveva consegnato il mais per conto terzi.
Assunte le prove orali reputate rilevanti ed ammissibili, il primo Giudice riteneva provato il credito fatto valere in via monitoria, confermando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda riconvenzionale azionata da , E_
condannato secondo soccombenza al pagamento ELle spese di lite. In particolare, la pretesa riconvenzionale di pagamento fatta valere dall'opponente veniva rigettata
4 sulla scorta ELla dichiarazione EL teste , introdotto in giudizio da E_
, che a detta EL Tribunale aveva confermato che la consegna EL Controparte_1
mais al medesimo era stata eseguita da parte di per conto di terzi. E_
Come detto, quest'ultimo ha interposto appello avverso la decisione EL primo
Giudice, articolando un unico motivo di gravame relativo al rigetto ELla sua pretesa riconvenzionale.
Nel dettaglio, l'appellante ha evidenziato che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio introdotto ed offerto in giudizio, escutendo peraltro solo parte dei suoi testimoni, nonostante reiterata richiesta in sede di precisazione ELle conclusioni, ovvero ritenendo erroneamente matura la causa per la decisione, nonostante non fossero stati sentiti i testi indicati come rilevanti al fine di smentire l'asserzione di controparte secondo cui il mais gli era stato consegnato per conto terzi e non in quanto vendutogli dall'appellante medesimo. Ad buon conto,
ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che i E_
testi escussi in punto avevano in realtà negato l'asserzione ELl'opponente, mentre altro teste, ovvero certo aveva rilasciato dichiarazione da considerarsi Tes_2
inattendibile. Da altro punto di vista, l'appellante ha anche evidenziato che la deposizione EL teste , su cui il Tribunale ha fondato la propria E_ decisione, peraltro anch'egli inattendibile, sarebbe stata EL tutto smentita ove il primo Giudice avesse dato seguito alla prova testimoniale, invece che reputare la causa matura per la decisione. ha, dunque, concluso chiedendo la E_ riforma ELla sentenza gravata con l'accoglimento ELla sua pretesa riconvenzionale, previa assunzione dei testimoni non sentiti in prime cure.
si è costituito nella presente sede di impugnazione, Controparte_1
resistendo al gravame e chiedendo la conferma ELla sentenza impugnata, previo rigetto ELla domanda riconvenzionale di controparte.
*****
5 1 – Il dato di fatto da cui conviene prendere le mosse ai fini EL giudizio di gravame è dato dall'allegazione di prime cure ELl'odierno appellato secondo cui E_
, nell'agosto EL 2016, gli avrebbe consegnato il mais di cui è preteso il
[...]
pagamento per conto dei terzi partitamente indicati dallo stesso , Controparte_1 cosicché l'appellante, in realtà, non gli avrebbe venduto alcunché, tanto che la fattura per la pretesa fornitura sarebbe stata emessa dopo due anni e solo quando l'appellato avrebbe richiesto il pagamento ELla propria pretesa poi fatta valere al monitorio. In ragione di detta precisa allegazione di deve reputarsi pacifico in Controparte_1
giudizio che il mais consegnato nell'agosto EL 2016 da è stato E_
ricevuto dall'odierno appellante. Tuttavia, oltre a detta pacifica circostanza, la prova anche presuntiva EL titolo in forza EL quale ha richiesto il E_
pagamento ELla pretesa fornitura deve essere data dal medesimo, una volta negata l'esistenza ELla compravendita intervenuta tra le parti avente ad oggetto il mais consegnato.
1.1 – Per la precisione, ha affermato che il mais consegnatogli Controparte_1
per 68,87.= tonnellate tra il giorno 8 agosto ed il 25 agosto 2016, oggetto ELla fattura azionata in via riconvenzionale da controparte, sarebbe quello vendutogli da
, , , Persona_2 Parte_5 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e da , come da autofatture e fatture acquisite in atti Persona_6 Persona_7
(docc. nn. 7 – 13 di fascicolo di parte opposta di primo grado). In primo luogo, al fine di accertare che il mais asseritamente consegnato per conto terzi da E_
a sia stato venduto a quest'ultimo dagli indicati soggetti,
[...] Controparte_1
non può avere rilievo probatorio la produzione ELle autofatture emesse dal medesimo odierno appellato e in particolare le autofatture riferite all'allegato acquisto EL mais da , Persona_2 Parte_5 Persona_3 [...]
, . Peraltro, sentita come testimone ha Per_5 Persona_6 Persona_3
confermato che si sarebbe recato presso la sua abitazione per far Controparte_1
firmare una dichiarazione nella quale si doveva affermare di avere venduto lei il mais e di avere incaricato di eseguire il trasporto presso l'odierno E_
6 appellato, dichiarazione che non sarebbe stata firmata, non avendosi mai avuti rapporti con la ditta . Dello stesso tenore sono le deposizioni di P_ [...]
e di , figlia di , non risultando alcuna Per_6 Testimone_3 Parte_5 vendita di mais all'appellato.
1.2 – In riferimento al fornitore , , al fine di dare Persona_4 Controparte_1 riprova che il mais consegnatogli da nell'agosto EL 2016 sarebbe E_
stato dal medesimo solo trasportato per conto EL venditore, produce la fattura asseritamente emessa dal medesimo nei confronti ELl'appellato. Tuttavia, detta fattura, relativa alla fornitura di 5,6 tonnellate di granone nazionale, inerisce alla consegna eseguita nel settembre EL 2016, come risulta anche dalla bolla di consegna anch'essa prodotta in atti e confermato dallo stesso sentito come Persona_4
testimone, cosicché deve concludersi che detta fornitura abbia avuto ad oggetto successiva consegna rispetto a quella EL precedente agosto e per la quale l'appellante ha preteso il pagamento.
1.3 – Quanto all'asserita consegna EL mais per conto EL venditore , Persona_7
in giudizio è acquisita la fattura apparentemente emessa dal medesimo nei confronti di per la vendita di 12,080 tonnellate di mais, come consegnato Controparte_1
in data 24 agosto 2016, per quanto attestato dalla bolla di consegna prodotta in giudizio. Tuttavia, ha negato di conoscere l'odierno appellato e di Persona_7
avergli mai venduto mais, affermando di non riconoscere i documenti fiscali già citati che peraltro non sono stati redatti su carta intestata ELl'asserito venditore, ma su i medesimi moduli utilizzati dallo stesso appellante per l'emissione ELle già citate autofatture.
1.4 – Nel contempo, il teste , introdotto dall'odierno convenuto, nel E_
riconoscere il prospetto redatto in contraddittorio con l'appellante dei trasporti di mais eseguiti presso il proprio datore di lavoro (doc. n. 15 di Controparte_1
fascicolo di primo grado ELl'ingiungente) ed in cui compaiono i nominativi ELle ditte individuali da cui è affermato che l'appellato avrebbe acquistato il cereale, non ha precipuamente affermato che detto mais consegnato da , E_
7 semplicemente incaricato EL trasporto, fosse stato acquistato dai fornitori già indicati che, per quanto già detto, hanno smentito di avere avuto rapporti con P_
relativi alla vendita di loro cereale.
[...]
1.5 – In altri termini, le deposizioni testimoniali rese dagli asseriti fornitori di cereale a che sarebbero dunque i suoi creditori, posto che, secondo la Controparte_1 prospettazione ELl'appellato, sarebbe stato semplicemente E_ incaricato di eseguire il trasporto EL mais presso l'appellato, smentiscono detto assunto che neppure appare specificamente acclarato dalle dichiarazioni EL teste il quale si è limitato ad affermare di riconoscere il prospetto già E_
citato, indicante per ciascun fornitore la merce consegnata, l'importo dovuto e l'importo da incassare, senza precisazione alcuna di chi fosse il creditore e da chi avesse acquistato il cereale se da , Controparte_1 E_
eventualmente rifornitosi dai terzi, ovvero direttamente da questi ultimi, con incarico assegnato all'appellante semplicemente di consegnare la merce all'acquirente.
Peraltro, è significativo notare che l'appellato, dopo avere affermato di avere ottenuto in consegna la merce, in quanto consegnatagli dall'appellante per conto dei ridetti terzi, non ha dato contezza EL saldo dovuto a questi ultimi, circostanza che avrebbe potuto corroborare la sua allegazione, in realtà smentita e sfornita di riscontro adeguato.
2 – Rimane da verificare se il Tribunale, a fronte degli elementi di prova assunti in giudizio, dovesse correttamente riconoscere la sussistenza EL titolo in forza EL quale ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento EL proprio E_
credito. Come già accennato, la prima circostanza pacifica in atti è che P_
ha effettivamente ricevuto il cereale nell'agosto EL 2016 proprio
[...] dall'appellante, come peraltro attestato dagli scontrini di pesata allegati in atti, così come è pacifico, sulla scorta ELle allegazioni ELl'odierno appellato che il medesimo detti cerali ha acquistato, essendo quindi tenuto al pagamento EL prezzo, salvo affermare che detto acquisto sarebbe stato effettuato da conferitori diversi all'odierno appellante. Inoltre, le prove testimoniali offerte in argomento da E_
8 confermano che gli asseriti terzi conferitori mai avrebbero venduto mais a P_
e che il medesimo avrebbe cercato invano di far loro firmare una dichiarazione scritta in cui essi dovevano attestare di avere venduto allo stesso il cereale consegnatogli dall'appellante. Non avendo in termini assertivi giustificato Controparte_1 diversamente la consegna EL mais da parte di nell'agosto EL E_
2016, consegue che deve concludersi che il medesimo ha acquistato i cereali vendutigli proprio dall'odierno appellante, visto che è smentito che la merce sia stata acquistata dagli altri fornitori dal medesimo indicati. Il fatto, poi, che l'appellante non abbia emesso la relativa fattura al momento ELla fornitura, ma solo dopo due anni, ovvero in data 10 agosto 2018 appare giustificato dall'allegazione secondo cui,
a fronte dei reciproci crediti, potesse ragionevolmente ritenere di E_
non pretendere il pagamento, omettendo, seppure erroneamente, di emettere il relativo documento fiscale, salvo ricredersi dopo la diffida di controparte a cui è seguita l'iniziativa monitoria oggetto di opposizione.
3 – In definitiva, a prescindere dalla assunzione degli ulteriori testi indicati dall'appellante, deve ritenersi che gli elementi acquisiti in giudizio, unitamente alle smentite asserzioni ELl'appellato, dessero sufficiente contezza EL credito corrispettivo vantato da per la fornitura di mais a E_ P_
, così dovendosi condannare il medesimo al pagamento ELl'importo di
[...]
euro 12.677,59.=, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, con conseguente parziale riforma ELla sentenza appellata.
4 – Le spese EL giudizio, per entrambi i gradi, possono essere integralmente compensate, considerato il complessivo esito ELla lite che comporta la reciproca soccombenza, essendo stata rigettata l'opposizione e confermata la condanna di al pagamento EL somma portata al monitorio di importo analogo E_ al credito riconosciuto in favore di quest'ultimo nella presente sede.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma ELla appellata sentenza EL Tribunale di Treviso n. 1419/2023, pubblicata in data 7 agosto 2023, così provvede:
1. condanna l'appellato a pagare in favore ELl'appellante Controparte_1
la somma di euro 12.677,59.=, oltre interessi di mora ex D.Lgs. E_
n. 231/2002;
2. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3. dispone che, ai sensi EL D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione EL presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 21 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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