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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 813/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
, in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
GA QU e RO QU;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellato - Appellante incidentale
OGGETTO: opposizione a verbale unico di accertamento e notificazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 566/2022 del 14.03.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società “ avverso il verbale unico Parte_1
di accertamento e notificazione CT n. 2018015695/DDL/T01/T02 e CP_1
I.T.L. CT n. 19/0726 del 5.11.2019, notificato il 18.11.2019, dichiarava prescritto il credito vantato dall' per le causali di cui al suddetto verbale CP_1
ispettivo per il periodo antecedente al 18.11.2014 e rigettava nel resto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'ente previdenziale, condannava l'Istituto di vigilanza privata al pagamento dei Parte_1
contributi dovuti in ragione delle inadempienze accertate con il predetto verbale unico di accertamento e notificazione con riferimento al periodo
18.11.2014/31.03.2019, in misura pari ad euro 1.886.858,87, da cui andavano detratti i contributi prescritti ed afferenti il periodo
1.10.2014/17.11.2014, nella misura accertata con il suddetto verbale, oltre somme aggiuntive determinate al 30.11.2018 ex art. 116, comma 8, lett. b),
L. 388/2000 e dal 1.12.2018 al 31.12.2019 ex art. 116, comma 8, lett. a), L.
388/2000 fino al dì dell'effettivo soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Impugnava la pronuncia l'Istituto di vigilanza privata con Parte_1
appello depositato in data l1 settembre 2022 per i motivi indicati in ricorso.
Resisteva al gravame l' , proponendo a sua volta appello incidentale. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 28 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, va dato atto che all'udienza cartolare del 9 ottobre 2025 i procuratori delle parti non hanno depositato note scritte. La Corte, con ordinanza debitamente comunicata alle parti, ha assegnato nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte sino al 28 ottobre
2025, con l'avvertimento che il mancato deposito di note avrebbe comportato gli effetti previsti dal comma 4 dell'art. 127 ter c.p.c.
Anche per l'udienza cartolare del 28 ottobre 2025 i procuratori delle parti non hanno depositato note scritte.
A norma del 4 comma dell'art. 127 ter c.p.c., “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese