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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 2202/2024, promosso con ricorso depositato in data 9.5.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Parolin giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Bassano del Grappa, via Ognissanti n. 65;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 10.6.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
1) disporre che la casa coniugale venga assegnata alla moglie che ivi vivrà assieme ai figli;
2) disporre l'affido super esclusivo dei figli alla madre con collocazione prevalente degli stessi presso quest'ultima;
3) disporre che il padre possa vedere i figli in ambiente protetto sotto la supervisione dei Servizi Sociali competenti e secondo il calendario di visite all'uopo predisposto;
4) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli nella somma di € 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio) o nella diversa somma che il Giudice riterrà congrua oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale;
5) nessun assegno di mantenimento venga disposto per l'uno o l'altro coniuge;
6) gli assegni unici vengano percepiti al 100% a favore della signora Pt_1
7) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni,
8) spese di lite rifuse o compensate.
9)disporsi le annotazioni di legge.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.5.2024, la signora proponeva ricorso cumulato per separazione e Pt_1
scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ., esponendo di aver contratto matrimonio in data 10.8.2010 in Albania con il signor e che, dalla loro unione, erano nati i figli _1
il 5.7.2009 e l'8.12.2017. Per_1 Per_2
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno, anche in ragione delle gravi condotte tenute dal signor e della sua dipendenza dall'alcol. _1
2 Nel mese di luglio 2023, l'odierno resistente abbandonava la casa familiare, omettendo di pagare la quota parte del mutuo (cointestato ad entrambi i coniugi) e di versare qualsivoglia somma per il mantenimento dei figli. Inoltre, si rendeva difficilmente reperibile al momento dell'assunzione delle decisioni di maggior interesse per e , con gravi ripercussioni sui figli. Per_1 Per_2
In questo quadro, la signora si determinava all'instaurazione del presente procedimento, Pt_1
chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 13.5.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per il signor nonostante la regolare notifica del decreto di _1
fissazione e del ricorso.
La ricorrente depositava quindi memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 10.9.2024, il Giudice relatore dichiarava la contumacia del resistente.
Sentiva, inoltre, la ricorrente personalmente e, all'esito, pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il giudizio di separazione veniva istruito mediante acquisizione, attraverso ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni dei redditi del signor nonché acquisizione di relazioni _1
da parte dei Servizi Sociali incaricati della predisposizione dello Spazio Neutro per gli incontri con i figli. Inoltre, all'udienza dell'8.5.2025, il Giudice relatore procedeva all'ascolto della figlia minore
Per_1
All'esito di tale incombente, il Giudice fissava udienza per trattenere la causa in decisione ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ. e assegnava alla parte ricorrente termine per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni (avendo la stessa rinunciato alla concessione di ulteriore termine per il deposito di comparsa conclusionale).
3 La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
* * *
1) Sulla separazione personale dei coniugi
Dal certificato anagrafico di matrimonio (doc. 5 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Synej (Albania) il 10.8.2010 e che l'atto non è stato trascritto in Italia.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente ed il comportamento processuale del resistente, non costituitosi né mai comparso, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
La domanda di separazione personale merita dunque accoglimento.
2) Sull'affidamento dei figli minori e , sulla loro collocazione e sugli Per_1 Per_2
incontri con il padre
Con riferimento all'affidamento dei due figli minori, questo Collegio ritiene che, nonostante le previsioni della legge n. 54/2006 impongano di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Le ragioni di tale valutazione risiedono nel disinteresse morale e materiale dimostrato dal signor _1
nei confronti dei figli, peraltro narrata anche da nel corso del suo ascolto. Per_1
In particolare, la ragazza ha confermato di non vedere né sentire il padre, dimostrando peraltro di soffrire molto per il disinteresse del signor nei suoi confronti. Il fratello , secondo il _1 Per_2
narrato di avrebbe maggiori rapporti col padre, ma molto saltuari e principalmente telefonici Per_1
(quantomeno fino all'attivazione dello Spazio Neutro).
4 Del resto, a quanto consta, gradirebbe una frequentazione con il padre, che di fatto non è Per_2
finora avvenuta a causa dell'inerzia del resistente stesso, mentre rifiuta categoricamente ogni Per_1
incontro con lui.
La condotta del resistente è evidentemente idonea ad incidere negativamente sulla vita e sull'equilibrio psicofisico dei minori ed è sintomaticia della indisponibilità del genitore a soddisfare le esigenze affettive dei figli.
Inoltre, a detta della ricorrente, il resistente omette qualsivoglia versamento per il mantenimento ordinario per i figli e non ha mai provveduto al rimborso delle spese straordinarie.
Alla luce di tali considerazioni, l'affidamento esclusivo alla madre pare l'unico in grado di soddisfare l'interesse di e . Per_1 Per_2
Le evidenti difficoltà di comunicazione tra ricorrente e resistente e la “latitanza” di quest'ultimo suggeriscono a questo Collegio di disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” ex art. 337 quater, comma terzo, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo
“ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
La collocazione prevalente di e deve poi essere disposta presso la madre, che di Per_1 Per_2
fatto si occupa in via esclusiva di loro ormai da due anni.
Quanto al diritto di visita, a parere di questo Collegio è opportuno operare una distinzione tra i due fratelli, proprio in ragione del differente approccio dei due minori. ha infatti categoricamente escluso ogni possibilità di incontrare il padre, ribadendo la sua Per_1
volontà in occasione dell'ascolto davanti al Giudice e agli Assistenti Sociali. In questo contesto, confermando la linea intrapresa dai Servizi Sociali di non forzare un riavvicinamento, pare opportuno
5 confermare che, nel caso di maggiore disponibilità di ad incontrare il padre, questo possa Per_1
avvenire all'interno di un ambito adeguato e tutelante per la ragazza, ovvero lo Spazio Neutro.
Quanto a , le relazioni dei Servizi Sociali attestano il buon rapporto e il forte legame affettivo Per_2
tra padre e figlio. Le interazioni osservate portano a ritenere l'adeguatezza del signor _1
nell'approccio con il figlio e dunque, a parere di questo Collegio, la superfluità dello Spazio Neutro nella gestione di tale relazione.
Conseguentemente, e ciò solo ove perduri l'atteggiamento adeguato del signor nei confronti di _1
, il figlio minore potrà incontrare il padre liberamente, a weekend alternati, nella giornata del Per_2
sabato e della domenica (dalle ore 10 alle ore 20), con esclusione del pernottamento.
La prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile consentirà di valutare se tale modalità sia consona e adeguatamente tutelante per il minore, mediante le relazioni periodiche che i Servizi Sociali invieranno al Giudice relatore.
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
Per tale ragione, la casa familiare – in comproprietà tra i coniugi – deve essere assegnata alla signora affinché vi abiti con i figli. Pt_1
4) Sul mantenimento ordinario e straordinario dei minori
L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
6 L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete esigenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio stima equo porre a carico del signor a titolo _1
di contributo al mantenimento ordinario di e , l'obbligo di corrispondere Per_1 Per_2
mensilmente alla signora la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), Pt_1
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
Tale onere è stato determinato in considerazione dei redditi del resistente evincibili dalla C.U. acquisita mediante ordine di esibizione, dei tempi di permanenza – pressoché esclusivi, n.d.r. – di e Per_1
presso la madre e delle attuali esigenze dei minori (parametrate all'età degli stessi). Per_2
La signora ha dichiarato di svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato, con stipendio di € Pt_1
1.200,00 (sostanzialmente conforme alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi prodotte dall'Agenzia delle Entrate). Il signor invece, percepisce uno stipendio superiore, pari a circa € 1.500,00 al netto _1
delle imposte.
Peraltro, occorre considerare che la signora risulta gravata per intero della rata del mutuo (pari ad Pt_1
€ 477,00), che il signor ha smesso di pagare nonostante la cointestazione del finanziamento e _1
dell'immobile.
Con riferimento, invece, alle spese straordinarie necessarie, individuate e disciplinate sulla base del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, esse saranno ripartite al 50% tra i genitori, come peraltro richiesto dalla ricorrente.
7 L'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla signora affidataria in via esclusiva dei figli Pt_1
minori.
5) Sulle spese di lite del giudizio di separazione
Pur avendo parte ricorrente scelto di avvalersi della possibilità di cumulo oggi prevista dall'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. (e dunque il giudizio deve proseguire per la domanda divorzile), si ritiene necessario regolare le spese di lite con riguardo al giudizio di separazione, conclusosi con la presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite del giudizio di separazione segue la soccombenza del resistente;
le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (valori medi per le fasi di studio e introduttiva, valori minimi per la fase istruttoria, con esclusione della fase decisionale dato che la ricorrente ha rinunciato alla concessione dei termini per gli scritti conclusivi).
* * *
Si rileva nuovamente che la ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e, pertanto, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi (o della sola ricorrente) di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 _1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], coniugatisi a Synej (Albania) il 10.8.2010, atto non _1
trascritto in Italia;
2) dispone l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre , con Per_1 Per_2 Parte_1
8 conferma del collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna;
3) dispone che tutte le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
4) dispone che eventuali incontri tra il padre e la figlia avvengano in Spazio Neutro, con Per_1
incarico affidato ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
5) dispone altresì che gli incontri tra il padre e il figlio avvengano secondo le modalità meglio Per_2
descritte in narrativa;
6) invita i Servizi Sociali territorialmente competenti a fornire una relazione trimestrale sull'andamento degli eventuali incontri in Spazio Neutro con e delle visite paterne a;
Per_1 Per_2
7) dispone l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente affinché vi abiti con i figli;
8) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'obbligo di versare _1
l'importo complessivo di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Foi, oltre il
50% delle spese straordinarie per la cui individuazione si rimanda al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso;
8) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente da;
Parte_1
9) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali del giudizio di _1 Parte_1
separazione, che liquida in complessivi € 3.808,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
9 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 2202/2024, promosso con ricorso depositato in data 9.5.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Parolin giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Bassano del Grappa, via Ognissanti n. 65;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 10.6.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
1) disporre che la casa coniugale venga assegnata alla moglie che ivi vivrà assieme ai figli;
2) disporre l'affido super esclusivo dei figli alla madre con collocazione prevalente degli stessi presso quest'ultima;
3) disporre che il padre possa vedere i figli in ambiente protetto sotto la supervisione dei Servizi Sociali competenti e secondo il calendario di visite all'uopo predisposto;
4) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli nella somma di € 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio) o nella diversa somma che il Giudice riterrà congrua oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale;
5) nessun assegno di mantenimento venga disposto per l'uno o l'altro coniuge;
6) gli assegni unici vengano percepiti al 100% a favore della signora Pt_1
7) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni,
8) spese di lite rifuse o compensate.
9)disporsi le annotazioni di legge.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.5.2024, la signora proponeva ricorso cumulato per separazione e Pt_1
scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ., esponendo di aver contratto matrimonio in data 10.8.2010 in Albania con il signor e che, dalla loro unione, erano nati i figli _1
il 5.7.2009 e l'8.12.2017. Per_1 Per_2
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno, anche in ragione delle gravi condotte tenute dal signor e della sua dipendenza dall'alcol. _1
2 Nel mese di luglio 2023, l'odierno resistente abbandonava la casa familiare, omettendo di pagare la quota parte del mutuo (cointestato ad entrambi i coniugi) e di versare qualsivoglia somma per il mantenimento dei figli. Inoltre, si rendeva difficilmente reperibile al momento dell'assunzione delle decisioni di maggior interesse per e , con gravi ripercussioni sui figli. Per_1 Per_2
In questo quadro, la signora si determinava all'instaurazione del presente procedimento, Pt_1
chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 13.5.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per il signor nonostante la regolare notifica del decreto di _1
fissazione e del ricorso.
La ricorrente depositava quindi memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 10.9.2024, il Giudice relatore dichiarava la contumacia del resistente.
Sentiva, inoltre, la ricorrente personalmente e, all'esito, pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il giudizio di separazione veniva istruito mediante acquisizione, attraverso ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni dei redditi del signor nonché acquisizione di relazioni _1
da parte dei Servizi Sociali incaricati della predisposizione dello Spazio Neutro per gli incontri con i figli. Inoltre, all'udienza dell'8.5.2025, il Giudice relatore procedeva all'ascolto della figlia minore
Per_1
All'esito di tale incombente, il Giudice fissava udienza per trattenere la causa in decisione ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ. e assegnava alla parte ricorrente termine per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni (avendo la stessa rinunciato alla concessione di ulteriore termine per il deposito di comparsa conclusionale).
3 La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
* * *
1) Sulla separazione personale dei coniugi
Dal certificato anagrafico di matrimonio (doc. 5 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Synej (Albania) il 10.8.2010 e che l'atto non è stato trascritto in Italia.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente ed il comportamento processuale del resistente, non costituitosi né mai comparso, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
La domanda di separazione personale merita dunque accoglimento.
2) Sull'affidamento dei figli minori e , sulla loro collocazione e sugli Per_1 Per_2
incontri con il padre
Con riferimento all'affidamento dei due figli minori, questo Collegio ritiene che, nonostante le previsioni della legge n. 54/2006 impongano di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Le ragioni di tale valutazione risiedono nel disinteresse morale e materiale dimostrato dal signor _1
nei confronti dei figli, peraltro narrata anche da nel corso del suo ascolto. Per_1
In particolare, la ragazza ha confermato di non vedere né sentire il padre, dimostrando peraltro di soffrire molto per il disinteresse del signor nei suoi confronti. Il fratello , secondo il _1 Per_2
narrato di avrebbe maggiori rapporti col padre, ma molto saltuari e principalmente telefonici Per_1
(quantomeno fino all'attivazione dello Spazio Neutro).
4 Del resto, a quanto consta, gradirebbe una frequentazione con il padre, che di fatto non è Per_2
finora avvenuta a causa dell'inerzia del resistente stesso, mentre rifiuta categoricamente ogni Per_1
incontro con lui.
La condotta del resistente è evidentemente idonea ad incidere negativamente sulla vita e sull'equilibrio psicofisico dei minori ed è sintomaticia della indisponibilità del genitore a soddisfare le esigenze affettive dei figli.
Inoltre, a detta della ricorrente, il resistente omette qualsivoglia versamento per il mantenimento ordinario per i figli e non ha mai provveduto al rimborso delle spese straordinarie.
Alla luce di tali considerazioni, l'affidamento esclusivo alla madre pare l'unico in grado di soddisfare l'interesse di e . Per_1 Per_2
Le evidenti difficoltà di comunicazione tra ricorrente e resistente e la “latitanza” di quest'ultimo suggeriscono a questo Collegio di disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” ex art. 337 quater, comma terzo, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo
“ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
La collocazione prevalente di e deve poi essere disposta presso la madre, che di Per_1 Per_2
fatto si occupa in via esclusiva di loro ormai da due anni.
Quanto al diritto di visita, a parere di questo Collegio è opportuno operare una distinzione tra i due fratelli, proprio in ragione del differente approccio dei due minori. ha infatti categoricamente escluso ogni possibilità di incontrare il padre, ribadendo la sua Per_1
volontà in occasione dell'ascolto davanti al Giudice e agli Assistenti Sociali. In questo contesto, confermando la linea intrapresa dai Servizi Sociali di non forzare un riavvicinamento, pare opportuno
5 confermare che, nel caso di maggiore disponibilità di ad incontrare il padre, questo possa Per_1
avvenire all'interno di un ambito adeguato e tutelante per la ragazza, ovvero lo Spazio Neutro.
Quanto a , le relazioni dei Servizi Sociali attestano il buon rapporto e il forte legame affettivo Per_2
tra padre e figlio. Le interazioni osservate portano a ritenere l'adeguatezza del signor _1
nell'approccio con il figlio e dunque, a parere di questo Collegio, la superfluità dello Spazio Neutro nella gestione di tale relazione.
Conseguentemente, e ciò solo ove perduri l'atteggiamento adeguato del signor nei confronti di _1
, il figlio minore potrà incontrare il padre liberamente, a weekend alternati, nella giornata del Per_2
sabato e della domenica (dalle ore 10 alle ore 20), con esclusione del pernottamento.
La prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile consentirà di valutare se tale modalità sia consona e adeguatamente tutelante per il minore, mediante le relazioni periodiche che i Servizi Sociali invieranno al Giudice relatore.
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
Per tale ragione, la casa familiare – in comproprietà tra i coniugi – deve essere assegnata alla signora affinché vi abiti con i figli. Pt_1
4) Sul mantenimento ordinario e straordinario dei minori
L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
6 L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete esigenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio stima equo porre a carico del signor a titolo _1
di contributo al mantenimento ordinario di e , l'obbligo di corrispondere Per_1 Per_2
mensilmente alla signora la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), Pt_1
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
Tale onere è stato determinato in considerazione dei redditi del resistente evincibili dalla C.U. acquisita mediante ordine di esibizione, dei tempi di permanenza – pressoché esclusivi, n.d.r. – di e Per_1
presso la madre e delle attuali esigenze dei minori (parametrate all'età degli stessi). Per_2
La signora ha dichiarato di svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato, con stipendio di € Pt_1
1.200,00 (sostanzialmente conforme alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi prodotte dall'Agenzia delle Entrate). Il signor invece, percepisce uno stipendio superiore, pari a circa € 1.500,00 al netto _1
delle imposte.
Peraltro, occorre considerare che la signora risulta gravata per intero della rata del mutuo (pari ad Pt_1
€ 477,00), che il signor ha smesso di pagare nonostante la cointestazione del finanziamento e _1
dell'immobile.
Con riferimento, invece, alle spese straordinarie necessarie, individuate e disciplinate sulla base del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, esse saranno ripartite al 50% tra i genitori, come peraltro richiesto dalla ricorrente.
7 L'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla signora affidataria in via esclusiva dei figli Pt_1
minori.
5) Sulle spese di lite del giudizio di separazione
Pur avendo parte ricorrente scelto di avvalersi della possibilità di cumulo oggi prevista dall'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. (e dunque il giudizio deve proseguire per la domanda divorzile), si ritiene necessario regolare le spese di lite con riguardo al giudizio di separazione, conclusosi con la presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite del giudizio di separazione segue la soccombenza del resistente;
le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (valori medi per le fasi di studio e introduttiva, valori minimi per la fase istruttoria, con esclusione della fase decisionale dato che la ricorrente ha rinunciato alla concessione dei termini per gli scritti conclusivi).
* * *
Si rileva nuovamente che la ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e, pertanto, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi (o della sola ricorrente) di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 _1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], coniugatisi a Synej (Albania) il 10.8.2010, atto non _1
trascritto in Italia;
2) dispone l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre , con Per_1 Per_2 Parte_1
8 conferma del collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna;
3) dispone che tutte le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
4) dispone che eventuali incontri tra il padre e la figlia avvengano in Spazio Neutro, con Per_1
incarico affidato ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
5) dispone altresì che gli incontri tra il padre e il figlio avvengano secondo le modalità meglio Per_2
descritte in narrativa;
6) invita i Servizi Sociali territorialmente competenti a fornire una relazione trimestrale sull'andamento degli eventuali incontri in Spazio Neutro con e delle visite paterne a;
Per_1 Per_2
7) dispone l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente affinché vi abiti con i figli;
8) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'obbligo di versare _1
l'importo complessivo di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Foi, oltre il
50% delle spese straordinarie per la cui individuazione si rimanda al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso;
8) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente da;
Parte_1
9) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali del giudizio di _1 Parte_1
separazione, che liquida in complessivi € 3.808,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
9 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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