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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4645 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/11/2025 innanzi al Giudice Dott. GI EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 16310/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:03 sono presenti l'avv. CURSERI MA RO per parte ricorrente nonché l'avv. MAUCERI DANIELA per la Cassa Forense
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Curseri insiste sulla compensazione delle spese;
l'avv.
AU insiste sulla vittoria di spese.
Rileva, a tal fine che la parte ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione ancor prima della proposizione del ricorso senza farne menzione in atti, sussistendo quindi i requisiti per la lite temeraria ex art. 96
C.p.c.
L'avv. Curseri rileva che l'istanza di rateizzazione è stata proposta al solo fine di bloccare l'azione esecutiva.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:05 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
GI EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16310 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CURSERI Parte_1
MA RO e CU NG
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv.
- resistente - oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_4
2 complessivamente in euro 290,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
-compensa le spese tra le altre parti.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la , Controparte_4
e l' , proponendo opposizione avverso la Controparte_3
comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202400007046000 relativa ad un conguaglio di contributi integrativi,
e relative sanzioni ed interessi dovuti alla convenuta , per un importo CP_4
di euro 995,62, asseritamente notificata con cartella di pagamento in data
02.02.2023, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto presupposto e intercorsa prescrizione, chiedendone per questo l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il CP_4
rigetto; non si costituiva viceversa la convenuta , di cui va dichiarata CP_1
la contumacia.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente dichiarava di voler rinunciare agli atti, in ragione del principio di pagamento giusta istanza di rateizzazione presentata presso gli uffici dell'agente della riscossione.
All'udienza odierna le parti formulavano concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la resistente
[...]
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in ragione CP_4
della proposizione del ricorso e della volontà di abbandonare lo stesso, incardinato inoltre dopo la presentazione di istanza di rateizzazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in
3 giudizio.
Avuto riguardo al regime delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, deve disporsi la condanna alle spese di lite del ricorrente, dovute sia in caso di rinuncia agli atti che in caso di dichiarata cessazione della materia del contendere, per il solo fatto di abbandono del giudizio e indipendentemente dalla presentazione di istanza di rateizzazione prima del ricorso e dei motivi addotti dal ricorrente sul punto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 03/11/2025
Il Giudice Onorario
GI EN
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/11/2025 innanzi al Giudice Dott. GI EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 16310/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:03 sono presenti l'avv. CURSERI MA RO per parte ricorrente nonché l'avv. MAUCERI DANIELA per la Cassa Forense
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Curseri insiste sulla compensazione delle spese;
l'avv.
AU insiste sulla vittoria di spese.
Rileva, a tal fine che la parte ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione ancor prima della proposizione del ricorso senza farne menzione in atti, sussistendo quindi i requisiti per la lite temeraria ex art. 96
C.p.c.
L'avv. Curseri rileva che l'istanza di rateizzazione è stata proposta al solo fine di bloccare l'azione esecutiva.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:05 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
GI EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16310 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CURSERI Parte_1
MA RO e CU NG
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv.
- resistente - oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_4
2 complessivamente in euro 290,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
-compensa le spese tra le altre parti.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la , Controparte_4
e l' , proponendo opposizione avverso la Controparte_3
comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202400007046000 relativa ad un conguaglio di contributi integrativi,
e relative sanzioni ed interessi dovuti alla convenuta , per un importo CP_4
di euro 995,62, asseritamente notificata con cartella di pagamento in data
02.02.2023, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto presupposto e intercorsa prescrizione, chiedendone per questo l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il CP_4
rigetto; non si costituiva viceversa la convenuta , di cui va dichiarata CP_1
la contumacia.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente dichiarava di voler rinunciare agli atti, in ragione del principio di pagamento giusta istanza di rateizzazione presentata presso gli uffici dell'agente della riscossione.
All'udienza odierna le parti formulavano concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la resistente
[...]
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in ragione CP_4
della proposizione del ricorso e della volontà di abbandonare lo stesso, incardinato inoltre dopo la presentazione di istanza di rateizzazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in
3 giudizio.
Avuto riguardo al regime delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, deve disporsi la condanna alle spese di lite del ricorrente, dovute sia in caso di rinuncia agli atti che in caso di dichiarata cessazione della materia del contendere, per il solo fatto di abbandono del giudizio e indipendentemente dalla presentazione di istanza di rateizzazione prima del ricorso e dei motivi addotti dal ricorrente sul punto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 03/11/2025
Il Giudice Onorario
GI EN
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