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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5955 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. SS Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
-dr. IL HI - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4390/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6795/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 06/07/2022, notificata in data 23/09/2022, pendente
TRA
, (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Di Falco, (C.F.
), come da procura allegata all'atto di citazione in C.F._1
appello;
APPELLANTE
E
, (C.F. , e , (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
, nella qualità di genitori e legali rappresentanti C.F._3 della figlia minore (C.F. Persona_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
SS RR, (C.F. ), giusta procura in calce C.F._5
alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI
NONCHÈ
(C.F. e P.IVA , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'avv.
AN EL, (C.F. ), giusta procura come CodiceFiscale_6
in atti;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: nelle note scritte depositate in data 16.09.2025
l'appellante, , così concludeva: “1) in via Parte_1
preliminare, disporre la rinnovazione della CTU svolta in 1 grado, per essere la relazione di consulenza medica a firma della dott.ssa Per_2
nulla, inutilizzabile ed errata nel contenuto, nel metodo e nella
[...]
motivazione, oltre che sprovvista del carattere inderogabile della collegialità (cfr., Cass. Civ., sentenza n. 15594/2025), alla luce delle ragioni e delle motivazioni analiticamente esposte nei propri scritti difensivi, e conferire incarico peritale ad un collegio composto da un medico legale ed almeno uno specialista in Audiologia, Foniatria ed
Otorinolaringoiatria, con specifica competenza in ambito pediatrico;
pag. 2/30 2) in via principale, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Napoli, n. 6795/2022, depositata in data 06/07/2022, notificata ex artt. 170 e 285 c.p.c. in data 23/09/2022,
a definizione del giudizio di cognizione ordinaria iscritto al R.G. n.
29416/2016 e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale proposta dai sigg.ri e nei confronti dell' , CP_1 CP_2 Parte_1
alla luce delle ragioni e delle motivazioni analiticamente esposte nei propri scritti difensivi;
3) sempre in via principale, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Napoli, n. 6795/2022, depositata in data 06/07/2022, notificata ex artt. 170 e 285 c.p.c. in data
23/09/2022, a definizione del giudizio di cognizione ordinaria iscritto al
R.G. n. 29416/2016 e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale proposta dai sigg.ri e nei confronti dell' CP_1 CP_2 [...]
, siccome infondata sotto il duplice profilo dell'an e Parte_1
del quantum, per i motivi esposti nell'atto di citazione in appello;
4) ancora in via principale, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Napoli, n. 6795/2022, depositata in data 06/07/2022, notificata ex artt. 170 e 285 c.p.c. in data
23/09/2022, a definizione del giudizio di cognizione ordinaria iscritto al
R.G. n. 29416/2016 e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale proposta dai sigg.ri e nei confronti dell' CP_1 CP_2 [...]
, in ragione dell'eccepita ascrivibilità dei fatti in Parte_1
contestazione a circostanze impreviste e imprevedibili, ovvero, a fattori causali naturali diversi da quelli prospettati con l'atto introduttivo del pag. 3/30 giudizio di prime cure, che escludono la sussistenza di un valido nesso di causalità tra la condotta contestata alla e il Controparte_4
presunto evento dannoso, alla luce delle ragioni e delle motivazioni analiticamente esposte nell'atto di citazione in appello;
5) in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento dei fatti di causa così come esposti nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e, comunque, previa rinnovazione della CTU, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza resa inter partes dal Tribunale di
Napoli, n. 6795/2022, depositata in data 06/07/2022, notificata ex artt.
170 e 285 c.p.c. in data 23/09/2022, a definizione del giudizio di cognizione ordinaria iscritto al R.G. n. 29416/2016 e, per l'effetto, ridurre, in ogni caso, la quantificazione del danno postulato, tenendo conto della dichiarazione d'invalidità civile rilasciata dall'INPS, sede di
Napoli, in favore della minore , altrimenti Persona_1
profilandosi un ingiustificato arricchimento di parte attrice, percependo per la medesima voce di danno un doppio ristoro;
6) in via ancora più gradata, nella non creduta ipotesi di accertamento dei fatti di causa così come esposti nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e, comunque, previa rinnovazione della CTU, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza resa inter partes dal Tribunale di
Napoli, n. 6795/2022, depositata in data 06/07/2022, notificata ex artt.
170 e 285 c.p.c. in data 23/09/2022, a definizione del giudizio di cognizione ordinaria iscritto al R.G. n. 29416/2016 e, per l'effetto, riqualificare la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori in termini di perdita, o più correttamente, di riduzione di chance e,
pag. 4/30 conseguentemente, ricalcolare il danno non patrimoniale alla luce delle osservazioni e dei rilievi formulati innanzi, espungendo, altresì, dal calcolo del danno non patrimoniale la posta “incremento per sofferenze soggettive” e quella della “personalizzazione” del danno biologico alla luce delle ragioni e delle motivazioni esposte innanzi, e/o limitare il risarcimento del danno in relazione e in misura all'apporto della causa naturale (nella specie: genetica), da cui è affetta la minore;
7) in ogni caso, condannare i sigg.ri e , Controparte_1 CP_2
nella qualità di genitori e legali rapp.ti della figlia minore Persona_1
, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre il
[...]
15% forfettario, ex D.M. n. 147/22 e s.m.i., e al rimborso integrale in favore dell' delle spese di CTU già Parte_1
liquidate.”.
Gli appellati, e , nella comparsa di Controparte_1 CP_2
costituzione in appello, cui rimandavano nelle note scritte depositate in data 18.09.2025, concludevano come segue: “- in via preliminare rigettare l'avversa istanza per la sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado poiché inammissibile e/o comunque infondata nel merito;
- nel merito, rigettare l'avverso appello, sia relativamente alla domanda principale che a quelle articolate in via subordinata, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio. Nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte dovesse valutare l'ammissibilità delle richieste istruttorie articolate da controparte ci si oppone sin d'ora alla richiesta di rinnovo della CTU non pag. 5/30 sussistendo, per tutti i motivi già svolti nel presente atto (vedi punto VI della presente comparsa di costituzione che deve intendersi qui per ribadito e trascritto), i presupposti legittimanti e giustificativi della avversa richiesta. Sempre in via istruttoria, nell'inverosimile e denegata ipotesi in cui l'adita Corte intendesse condividere i rilievi svolti dalla parte appellante si chiede che l'adita Corte convochi il CTU per rendere i chiarimenti richiesti non sussistendo le condizioni per un rinnovo della
CTU (controparte contesta la metodologia adottata e non già la formulazione dei quesiti formulati dal Giudice né propone la formulazione di nuovi quesiti). Sempre in via istruttoria, per scrupolo ed esigenze di completezza difensiva, ove l'adita Corte ne valuti l'opportunità, si chiede ammettere prova testimoniale diretta sui seguenti capi, preceduti dalla locuzione “vero che”: d1) la piccola manifestava al compimento del secondo anno di Persona_1
età un evidente deficit del linguaggio e di reattività all'ambiente esterno;
d2) i genitori della piccola , intorno al Persona_1
compimento del secondo anno di vita della bambina, hanno iniziato a consultare diversi specialisti neuropsichiatri;
d3) dopo l'applicazione delle protesi e l'avvio del percorso riabilitativo la piccola
[...]
ha manifestato un miglioramento dell'apprendimento e Persona_1
del linguaggio nonché della vita relazionale. Si indicano quali testi i sigg.ri: - residente in [...]
Morisani n. 38; - residente in [...]
Carbonara n. 27.”.
pag. 6/30 L' nella comparsa di costituzione, cui occorre Controparte_3
richiamarsi in quanto non presenti in atti le note scritte in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, così concludeva: “per il rigetto della domanda nei confronti dell con condanna Controparte_3
al pagamento delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, ritualmente notificata in data 06.10.2016, CP_1
e , nella qualità di genitori della figlia minore
[...] CP_2
, adivano il Tribunale di Napoli esponendo che: Persona_1
“1. Il 3.12.2009 nasceva presso l di Napoli la piccola Persona_3
, figlia dei coniugi e Persona_1 Controparte_1 CP_2
;
2. nel periodo di degenza post-parto presso l
[...] Persona_3
alla bambina non veniva effettuato lo screening audiometrico neonatale obbligatorio - come da delibere della Regione Campania nn. 3130 del
31.10.2003, 2267 del 30.12.2006 e 267 del 23.2.2009 - né qualsiasi altro esame relativo all'udito;
3. intorno al primo anno di vita, emergeva un grave deficit di linguaggio nella piccola che induceva i Persona_1
genitori a sottoporla a visita neuropsichiatrica infantile;
4. le plurime visite effettuate da medici specialisti, escludendo problemi di natura neuropsichiatrica, consigliavano di sottoporre la bambina ad indagini uditive;
5. i coniugi si rivolgevano, pertanto, al Dipartimento di CP_1
Neuroscienze Controparte_5
dell di Napoli presso il quale
[...] Per_3 Parte_1
il 4.5.2012 la bambina veniva sottoposta ad ABR;
6. l'esito dell'esame era pag. 7/30 refertato come negativo e alla minore era diagnosticato un deficit trasmissivo bilaterale dovuto a secrezione mucosa endo-auricolare, per la quale veniva prescritto un trattamento steroideo a base di Bentelan;
7. contestualmente, ritenendo che il ritardo nell'acquisizione del linguaggio dipendesse da fattori extra uditivi, i medici invitavano i genitori della piccola a sottoporla a terapia logopedica;
8. nei controlli periodici presso
Dipartimento di Neuroscienze
[...]
dell di Controparte_5 Controparte_6
Napoli susseguitisi dal 10.5.2012 al 30.9.2013 veniva costantemente confermata la diagnosi di otite siero-mucosa in presenza di udito refertato nei limiti della norma e, di conseguenza, anche la già prescritta terapia farmacologica;
9. al compimento del quarto anno di età, permanendo il deficit uditivo nonostante le terapie effettuate da anni, su sollecitazione del logopedista e del neuropsichiatra infantile, i coniugi decidevano di sottoporre la bambina a visita specialistica CP_1
presso il Dipartimento Assistenziale Integrato Testa Collo U.O.C. di
Audiologia e Vestibologia dell'A.O.U. ED II di Napoli dalla quale emergeva che la piccola era affetta da "ipoacusia neurosensoriale bilaterale"; 10. riscontrata la difformità tra le diagnosi rese dai due diversi istituti specialistici, i sig.ri si rivolgevano in data CP_1
13.2.2014 all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma presso il quale venivano effettuate nuove indagini che esitavano nella conferma di una
"ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave", in virtù della quale erano immediatamente prescritte alla bambina le protesi acustiche;
11. la diagnosi trovava ulteriore riscontro nei certificati rilasciati dal
Dipartimento di Neuroscienze - Atea Funzionale di Audiologia pag. 8/30 dell'Università degli Studi di Napoli ED II del 17.3.2004, dall'attestazione dell'ASI Napoli 1 del 12.5.2014 (all. 17), e dal referto del
Centro Medico Legale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile di Napoli del 23.7.2014, nonché dal referto della
Commissione ASL di Napoli per Accertamento Handicap del 17.9.2014;
12. dal marzo 2014 la piccola iniziava ad utilizzare le Persona_1
protesi come da prescrizione;
13. i successivi referti dello Studio
Polispecialistico Persico Primi del 29.10.2014 nonché del Distretto
Sanitario di Napoli Controparte_7
del 12.11.2014, pur attestando la persistenza del ritardo del linguaggio, ne riscontravano i primi significativi miglioramenti dovuti all'utilizzo delle protesi;
14. con perizia medico legale redatta congiuntamente dal prof. e dal dott. del 2.3.2015 veniva Persona_4 Persona_5
accertato che il ritardo della diagnosi di ipoacusia neurosensoriale bilaterale profonda e, di conseguenza, del corretto programma terapeutico riabilitativo di almeno due anni ha ridotto le chance di recupero funzionale della bambina, generando un danno biologico permanente all'integrità psicofisica valutabile fra il 15% e il 20%; 15. in data 4.5.2015, su istanza degli odierni attori, veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, con tutte le parti coinvolte nella presente controversia, che si concludeva con verbale negativo.”
Tanto premesso, e adivano il Tribunale Controparte_1 CP_2
chiedendo di: “- accertare e dichiarare in via esclusiva e/o concorrente la responsabilità contrattuale dell Controparte_8
e l
[...] Controparte_8
pag. 9/30 Nazionale di Napoli;
- per l'effetto condannare le Parte_1
parti convenute, individualmente e solidalmente, per quanto di loro ragione, all'integrale risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, subiti dalla piccola Persona_1
connessi alla omessa/ritardata diagnosi e al conseguente
[...]
ritardo nella attivazione del corretto programma terapeutico di recupero funzionale;
ivi compresi il danno biologico, morale, esistenziale da perdita di chance nonché il danno patrimoniale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e consequenziale nella misura che risulterà dall'espletanda CTU medica o nella misura maggiore o minore che il
Giudice riterrà di giustizia o di equità, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data dell'evento all'attualità; -con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre che le spese sostenute dagli attori per l'espletamento obbligatorio della proceduta di mediazione”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l che, nel Controparte_3
resistere alla domanda, ne contestava la fondatezza e ne sollecitava il rigetto.
Si costituiva altresì l eccependo il Parte_1
difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. disponeva una CTU medico legale.
Depositato l'elaborato peritale, precisate dalle parti le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., l'adito Tribunale pronunciava la pag. 10/30 sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) accoglie la domanda formulata dagli attori e, per l'effetto: - condanna l'
[...]
Controparte_9
di Napoli al pagamento in favore della parte attrice di complessivi €
103.744,05, oltre interessi legali sulla somma devalutata al mese di settembre 2012 e di anno in anno rivalutata secondo gli indici istat foi, dal settembre 2012 sino alla pronuncia della presente sentenza;
2) rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti dell'
[...]
di Napoli;
3) condanna la convenuta CP_10 [...]
Controparte_9
di Napoli al rimborso delle spese di lite, in favore degli attori, che liquida in € 526,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi professionali del procuratore, oltre Iva Cpa e spese generali come per legge;
4) compensa le spese di lite tra gli attori e la convenuta di Controparte_10
Napoli; 5) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della convenuta di Napoli.”. Parte_1
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, ad essa notificata in data
23/09/2022, l' interponeva appello, Parte_3
con citazione notificata in data 12.10.2022, nel rispetto del termine ex art. 325 c.p.c., concludendo per l'accoglimento delle istanze sopra trascritte e proponendo istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
pag. 11/30 Si costituivano e , nella predetta Controparte_1 CP_2
qualità, contestando la fondatezza del gravame e sollecitandone il rigetto.
Si costituiva, altresì, l' chiedendo confermarsi il Controparte_3
rigetto di ogni domanda contro di essa proposta.
All'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza del 28.03.2023, rigettava la richiesta di sospensiva formulata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.01.2025.
Differita detta udienza per esigenze di ruolo, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza con la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza resa in data 19.09.2025, previo il relativo scardinamento dal ruolo del dott. e l'assegnazione alla relazione del dott. Controparte_11
IL HI, era trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ridotti, di cui all'art. 190, 2 comma c.p.c., di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per repliche.
Depositati dalle parti gli scritti finali, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, qualificata quella sollevata dall'
[...]
come eccezione di difetto di titolarità e non di Parte_1
legittimazione passiva, ricondotta la fattispecie all'alveo della responsabilità contrattuale, osservava che, in forza di tale pag. 12/30 qualificazione, “il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il
“contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore. Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore
(sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Poste tali premesse, il primo Giudice, in fatto, osservava che “in relazione all'omessa diagnosi lamentata dagli attori nei confronti della convenuta non si rilevano profili di responsabilità, Controparte_3
stante la tempestiva esecuzione dello screening audiologico neonatale pag. 13/30 eseguito dalla struttura convenuta, come si evince dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalla cartella clinica neonatologica e dal registro infermieristico di carico e scarico”.
Con riferimento, invece, alla dedotta responsabilità dell'
[...]
, il giudice, condividendo le conclusioni Parte_1
rassegnate dal nominato CTU medico legale, dott.ssa Persona_2
affermava che: “Una diagnosi tempestiva ed una conseguente tempestiva applicazione delle protesi acustiche avrebbero infatti determinato il miglioramento dell'udito e di riflesso avrebbero potuto determinare anche un miglioramento dell'espressione linguistica. Alla luce di tali considerazioni, l' va condannata al risarcimento dei Parte_1
danni derivanti dalla malpractice medica dedotta in lite”.
§ 4.
Giova premettere che il capo di sentenza che escludeva la responsabilità dell in assenza di impugnazione Controparte_3
incidentale ad opera degli attori originari, sia coperto da giudicato per acquiescenza.
§ 5.
Venendo al merito, con il primo motivo, l'appellante lamentava la nullità assoluta e la conseguente inutilizzabilità della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, cui il primo Giudice aveva prestato adesione, in ragione del fatto che, sebbene il caso di presunta malpractice medica riguardasse il campo medico della Audiologia,
Foniatria ed Otorinolaringoiatria, prettamente in ambito pediatrico, la pag. 14/30 consulenza era stata redatta da un professionista privo di competenze specialistiche, essendo la dott.ssa Cataldi medico legale.
Al riguardo, oltre a stigmatizzare la grave violazione di ordine deontologico in cui la citata professionista era, a suo dire, incorsa, per non essersi avvalsa dell'ausilio di uno specialista, l'appellante invocava la violazione dell'art. 15 della L. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco), che espressamente impone, nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, la nomina per l'espletamento della consulenza tecnica di un medico specializzato in medicina legale e di uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.
§ 6.
La censura, - che l'appellante, in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, ribadiva, richiamando a supporto della stessa la recente sentenza dell'11 giugno 2025 n. 15594, emessa dalla Corte di
Cassazione, la quale, a suo dire, avrebbe confermato il carattere inderogabile della collegialità della CTU, applicandosi la norma a tutti gli atti processuali compiuti dopo l'entrata in vigore della legge, anche quando il giudizio sia stato introdotto in precedenza -, non è fondata.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per pag. 15/30 il futuro, non avendo efficacia retroattiva” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 13060 del 13/05/2024).
Tale indirizzo non è stato sconfessato dalla successiva Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15594 del 11/06/2025, in quanto la stessa, nel ribadire che “L'art. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore”, ha solo chiarito che “anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione”.
Tuttavia, la fattispecie in esame non ricade nell'ambito applicativo dell'ultimo precedente dinanzi richiamato, il quale si riferisce ad un giudizio di merito instaurato in primo grado nel 2018 e, quindi, post legge , atteso che, nel caso in esame, il giudizio di primo CP_12
grado veniva, invece, introdotto nel 2016, in epoca anteriore all'entrata in vigore della medesima legge n. 24 del 2017, irrilevante risultando,
pag. 16/30 pertanto, che, al momento della designazione del CTU da parte del G.I., la legge suddetta fosse già entrata in vigore.
Ne segue che l'obbligo imposto dall'art. 15 della medesima legge non sia applicabile al giudizio in esame e che l'eccepita nullità della CTU per dedotta inosservanza di tale articolo non sia ravvisabile.
Quanto, poi, alla dedotta contrarietà della condotta del CTU ad obblighi di carattere deontologico, è solo il caso di rilevare come si tratti di censura che non rileva nella presente sede, posto che da siffatta assunta violazione non deriva alcun vizio dell'espleta relazione di consulenza tecnica.
§ 7.
Sempre con il primo motivo, l'appellante contestava l'attendibilità e l'utilizzabilità, ai fini della decisione, dell'espletata CTU, stigmatizzando il fatto che l'ausiliare non si era avvalso di accreditata letteratura scientifica di settore, essendosi limitato a redigere un elaborato meramente compilativo attraverso il richiamo di nozioni estrapolate da siti web di dubbia attendibilità.
Inoltre, con lo stesso motivo di gravame ed anche con quello successivo, l'appellante censurava la sentenza, per essersi il Giudice acriticamente appiattito sulle risultanze della CTU, che, proprio in quanto carente di competenze specialistiche, aveva apoditticamente riconosciuto una presunta negligenza dei sanitari dell'
[...]
. Parte_1
pag. 17/30 In particolare, l'appellante opinava che era Persona_1
stata presa in cura dal all'età di due anni e Parte_1
mezzo, quando già si era instaurato il ritardo nello sviluppo del linguaggio conseguente al grave deficit uditivo, al punto che “ogni trattamento che mira al ripristino di un congruo sviluppo linguistico nei soggetti ipoacusici successivamente a tale età risulta, nella quasi totalità dei casi, ampiamente inefficace”.
Ed ancora, al fine di escludere la sussistenza di una condotta negligente dei sanitari, l'appellante opinava che “la piccola è Per_1
probabilmente affetta da una forma di ipoacusia progressiva ad esordio tardivo di carattere genetico a trasmissione autosomica dominante (…) quest'ultima fa parte di quella porzione di soggetti (circa il 26%) affetti da una forma di sordità postnatale che si palesa oltre il periodo usualmente preso in considerazione dalle metodiche di screening (dopo i tre anni di età) in maniera rapida e imprevedibile”.
Inoltre, l'appellante osservava come non vi fossero, relativamente alla paziente de qua, dei fattori di rischio tali da far presupporre un'insorgenza del disturbo e che le linee guida al tempo vigenti “non prevedevano l'esecuzione di controlli strumentali cadenzati nel tempo per i piccoli pazienti risultati “pass” allo screening con otomissioni acustiche alla nascita e privi di qualsivoglia fattore di rischio per ipoacusia neurosensoriale bilaterale”. Sosteneva, pertanto, che, in ottemperanza alle Linee Guida e alle migliori pratiche vigenti, i sanitari, nel periodo in cui la minore era stata seguita presso il , Parte_1
avevano sottoposto la paziente alle congrue indagini specialistiche che pag. 18/30 il caso richiedeva e che la medesima “alle due indagini ABR eseguite nel maggio e nel settembre 2012 presentava esclusivamente una ipoacusia trasmissiva bilaterale per la quale veniva sottoposta ad idonea terapia medica, che portava ad un miglioramento della soglia uditiva ai controlli successivi effettuati tra il 2012 e il 2013”.
L'assunto del CTU, fatto proprio dal Giudice, non era condivisibile, in quanto imponeva di ritenere che, nonostante l'assenza di fattori di rischio, vista la ampia e dimostrata imprevedibilità dell'insorgenza delle forme di ipoacusia neurosensoriale ad insorgenza tardiva e rapida evoluzione, i medici avrebbe dovuto procedere all'esecuzione cronologicamente ravvicinata di numerosi esami ABR in attesa che tale ipotetica ipoacusia neurosensoriale a rapida evoluzione facesse la sua comparsa.
Con il terzo motivo, l'appellante si doleva della sentenza, per avere il
Giudice omesso di prendere posizione in ordine alle numerose censure di carattere tecnico e medico legale che essa istante aveva rivolto all'indirizzo della CTU.
In particolare, richiamando rilievi a suo dire svolti in primo grado,
l'appellante opinava come alcuna motivazione medica e scientifica il
CTU aveva riportato per giustificare l'assunto di un'incidenza causale, in termini negativi sullo sviluppo del trattamento terapeutico della malattia, della condotta dei sanitari dell . Parte_1
Invero, l'ausiliare non aveva neanche individuato analiticamente le lesioni causalmente collegate al postulato inadempimento dell'azienda,
pag. 19/30 avendo, in forma dubitativa, sostenuto che l'errato approccio diagnostico-terapeutico aveva privato la paziente di una significativa probabilità di un soddisfacente recupero funzionale.
Nondimeno, il Giudice aveva omesso di rilevare che gli esiti riferiti dagli attori avrebbero dovuto ascriversi a fattori causali non riconducibili alla condotta dei medici, ma, piuttosto, a circostanze impreviste e imprevedibili tipiche della forma di ipoacusia riportata dalla minore.
Ed ancora, con il quarto motivo, l'appellante obiettava che la sentenza era erronea, per aver riportato nell'alveo del danno iatrogeno il danno da perdita di chance richiesto ex adverso, e, in ogni caso, per averlo quantificato nella misura sovrastimata del 13%. Invero, sosteneva l'appellante, la fattispecie di danno oggetto di lite ineriva alla perdita o alla riduzione della possibilità di giungere alla guarigione, a dei postumi migliori o di ottenere una sopravvivenza più lunga e, del resto, gli stessi attori, in citazione, avevano formulato una “.. richiesta di risarcimento del danno da perdita (rectius: riduzione) di chance di ottenere dei postumi più sfumati a carico dello sviluppo del linguaggio quale conseguenza di una patologia genetica (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) sofferta dalla minore”.
Pertanto, il Giudice non aveva valorizzato l'ontologica differenza tra il danno oggetto di domanda ed il danno biologico riconosciuto dal CTU.
§ 8.
I motivi sono fondati per quanto di ragione.
pag. 20/30 Riguardo alla pretesa inattendibilità della CTU, per avere l'ausiliare fatto ricorso a fonti di non accreditato valore scientifico, si osserva che il rilievo è privo di pregio, non essendo stato documentato dall'appellante che l'ausiliare abbia riportato nel suo elaborato dati scientificamente errati.
Del pari privo di fondamento è, poi, l'assunto teso a sostenere l'erroneità della sentenza, per avere il Giudice, in adesione alla CTU, ritenuto integrata la prova di una condotta negligente dei sanitari.
Ed invero, al riguardo, le conclusioni cui perveniva la CTU non paiono superate dai rilievi dell'appellante.
L'ausiliare, invero, osservava come “si deve ritenere corretta la condotta dei sanitari della predetta fino al settembre 2012 Parte_1
allorquando la bambina fu sottoposta sia ad esami audiometrici sia a due esami ABR (maggio e settembre 2012) che mostravano entrambi una lieve ipoacusia trasmissiva, attribuita ad esiti di otite catarrale cronica”. Ciò posto, il CTU rilevava, poi, che “La paziente veniva, quindi, sottoposta a successivi controlli ambulatoriali presso la predetta struttura, per circa un anno (dal settembre 2012 al settembre 2013), durante il quale ha praticato terapia medica e logopedica.
Di tali controlli, tuttavia riferiti proprio dal dott. della non vi è Pt_4
traccia documentativa eccetto un esame audiometrico del 30/4/13 risultato nella norma ed un altro esame audiometrico del 17/9/13 che mostrava una lieve ipoacusia trasmissiva. In data 28/1/14 la piccola paziente praticava un esame ABR ed un esame audiometrico presso pag. 21/30 l'UOC di Audiologia e Vestibologia dell'AOU ED II di Napoli, con diagnosi di ipoacusia neurosensoriale bilaterale e prescrizione di protesi acustiche e terapia logopedica.
La diagnosi di ipoacusia neurosensoriale bilaterale veniva confermata anche da un controllo audiologico presso l'Ospedale Bambino Gesù del
13/2/14”.
Quindi, secondo il CTU vi era stata una non corretta attività diagnostica, perché i medici del , nell'arco temporale di circa Parte_1
un anno (da settembre 2012 a settembre 2013), si limitavano a sottoporre la bambina solo a “due esami audiometrici (del 30/4/13 e
17/9/13) che alternavano un udito normale ad una conferma di una lieve ipoacusia, esami notoriamente poco affidabili nei bambini sia per la loro scarsa collaborazione sia perché il danno acustico può insorgere tardivamente”.
Del resto, non appare nemmeno fondato sostenere che, nella specie, non vi fossero fattori di rischio tali da dovere indurre la struttura a rinnovare esami diagnostici maggiormente attendibili, quale, in specie, la metodica ABR.
Infatti, anche secondo la difesa dell'appellante (cfr. pag. 24 dell'atto di appello), la prematurità (situazione ricorrente nel caso di specie) è una condizione di elevato rischio per la sordità. Tale dato, unito a quello rappresentato dal ritardo nello sviluppo del linguaggio, che permaneva, nonostante la minore avesse, nell'arco di tempo considerato, osservato la terapia suggerita dai medici del , Parte_1
pag. 22/30 avrebbe dovuto indurre i sanitari a rinnovare l'esame strumentale rappresentato dalla ricerca dei potenziali uditivi ABR, in grado di escludere il rischio di una falsa negatività.
Del resto, se si considera il breve lasso di tempo intercorso tra l'ultimo accertamento svoltosi, a settembre del 2013, presso il e la Parte_1
diagnosi correttamente posta, a gennaio 2014, dalla ED II e, poi, ribadita a febbraio dello stesso anno dall'ospedale Bambin Gesù, è ragionevole ipotizzare che il mancato più tempestivo rilievo della condizione patologica, di ipoacusia neurosensoriale bilaterale, sia da ascrivere ad una carente prestazione assistenziale da parte dell'odierna appellante.
§ 9.
L'appello risulta, invece, ad avviso del Collegio, fondato laddove si è inteso censurare la sentenza per avere il Giudice ritenuto raggiunta la prova del nesso causale tra la carente prestazione diagnostico terapeutica ed il danno iatrogeno differenziale.
Deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza, “in materia perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato pag. 23/30 sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno;
ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3 - , Sentenza n. 5641 del 09/03/2018).
Nella specie, deve escludersi che gli esiti della CTU consentano di ritenere raggiunta la prova, secondo il criterio del più probabile che non, del nesso di causalità.
Ed invero, la dott.ssa affermava che “qualora la metodica Persona_2
ABR fosse stata effettuata anche nel periodo intercorso tra il settembre
2012 ed il gennaio 2014 (cioè quando la bambina era seguita presso l'AO
Santobono) si sarebbe giunti ad una diagnosi più tempestiva del grave danno otologico, con maggiore possibilità di emendare almeno parzialmente il disturbo del linguaggio che attualmente è da ritenere di grado elevato”.
Il concetto era ribadito nella riposta resa in relazione al quesito n. 3, dove si legge che “Con il criterio del “più probabile che non” il ritardo nella formulazione della diagnosi di “ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave” ha indubbiamente inciso sulle condizioni di salute della piccola paziente, con maggiore possibilità di emendare almeno parzialmente il disturbo del linguaggio che attualmente è da ritenere di grado elevato.
pag. 24/30 In altri termini anticipando la protesizzazione, il miglioramento dell'udito avrebbe potuto determinare anche un miglioramento dell'espressione linguistica”.
Orbene, a parte l'imprecisione nella datazione degli eventi, - posto che, per quanto prima osservato, la prestazione assistenziale del Parte_1
si è arrestata a settembre del 2013 -, è, coerente con quanto dinanzi riportato, sostenere che il CTU abbia attestato la perdita, come conseguenza del ritardo diagnostico, di una mera possibilità di una peraltro solo parziale guarigione.
Infatti, ad onta del riferimento al criterio del più probabile che non, il
CTU si esprimeva in termini di mera possibilità di una parziale guarigione.
Del resto, l'affermazione del CTU risulta sostanzialmente coerente con quanto gli stessi CTP degli attori avevano sostenuto nella relazione di consulenza tecnica allegata agli atti del giudizio. Ed invero, quei consulenti, tra i quali figurava anche uno specialista in otorinolaringoiatria, nel soffermarsi sul profilo del nesso causale, esponevano, anzitutto, che, nella specie, a causa della condotta omissiva e negligente del , vi era stato un ritardo diagnostico Parte_1
di circa tre anni, di cui due imputabili all'odierna appellante.
Quindi, asserivano che la condotta omissiva dei medici aveva causato alla minore soprattutto una perdita di chance di recupero funzionale, avendo fatto slittare di circa due anni l'inizio del periodo riabilitativo.
pag. 25/30 Né, invero, in contrario soccorre la successiva affermazione, a tenore della quale vi sarebbe stata una negativa incidenza sull'integrità psicofisica compresa tra il 15 ed il 20%, essendo evidente come il riferimento alla chance, di per sé, escluda la possibilità, per l'ontologica differenza esistente tra i due concetti, di sostenere l'assunto del verificarsi, in conseguenza del ritardo diagnostico, di un aggravamento del danno biologico di per sé correlato alla patologia di base.
Peraltro, a riprova ulteriore di quanto sin qui osservato, deve evidenziarsi come gli stessi CT degli attori sostenevano che la risposta ottimale alla riabilitazione protesica si ottiene, statisticamente, quando la stessa abbia inizio nel corso del primo anno di vita, laddove, nella specie, è pacifico che la minore sia stata presa in carico dal Parte_1
all'età di circa 2 anni e mezzo.
In senso conforme a quanto dinanzi rilevato merita, poi, rimarcare che, dall'esito del “Controllo ambulatoriale presso l'AOU ED II-
Dipartimento di Neuroscienze - Area funzionale di Audiologia.
Sett.protesizzazione acustica e riabilitazione. Responsabile: dott.
(17/3/14)”, riportato dal CTU a pag. 12 del suo Persona_6
elaborato, si desume che “.. la paziente…..è affetta da grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale, ad insorgenza prenatale nonché preverbale che ne ha impedito il normale apprendimento e sviluppo del linguaggio orale .. In considerazione della natura e sede della lesione, il danno uditivo deve essere considerato permanente e non suscettibile di alcun miglioramento a seguito di terapia medica e/o chirurgica, ma esclusivamente correggibile con ausili protesici a permanenza, i quali pag. 26/30 consentiranno comunque un recupero parziale della capacità uditiva, prevalentemente sul versante quantitativo e solo moderatamente su quello qualitativo ..”.
Inoltre, a pag. 13, la CTU trascriveva il contenuto della “Relazione clinica dell'AOU ED II- Dipartimento di Neuroscienze- Area funzionale di Audiologia. Sett. acustica e riabilitazione. Responsabile: dott. (17/3/14)”, in cui si legge che “..Il linguaggio Persona_6
espressivo è ritardato in tutti i domini formali: si evidenzia un bilancio fonetico in evoluzione, un importante deficit fonologico e morfosintattico, un lessico povero per età. Si consiglia l'utilizzo delle protesi per un tempo più continuativo nell'arco della giornata. Il controllo funzionale dei dispositivi protesici evidenzia una modesta resa.
Si richiede revisione della personalizzazione protesica secondo linee guida adeguate a favorire la percezione verbale nella piccola paz….”.
La relazione logopedica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
(14/4/2017), richiamata dal CTU a pagina 16, attesta che, a quella data, successiva di tre anni dall'inizio della protesizzazione, emergeva quanto segue: “Assente la detenzione del fonema fricativo /s/;inclosed set, la bambina compie diverse confusioni percettive tra parole simili che aumentano in open set. Presenti difficoltà di gestione comportamentale, che aumentano in contesto libero. In conclusione: stante il quadro clinico, si ritiene necessario che la bambina riprenda un ciclo di terapia logopedica…..”.
In sostanza, alla luce delle risultanze dinanzi richiamate, deve ritenersi che, nella specie, la condotta omissiva dell'azienda ospedaliera abbia pag. 27/30 cagionato la perdita di una mera possibilità di una solo parziale guarigione, non essendovi (neanche secondo il criterio del più probabile che non) certezza del fatto che, qualora la diagnosi fosse stata posta, anziché a gennaio 2014, a settembre 2012 (quando, secondo il CTU, il percorso diagnostico seguito presso il Parte_1
iniziava a connotarsi in termini di negligenza), la bambina, sottoposta a tempestiva protesizzazione, avrebbe potuto riacquistare una migliore capacità espressiva e di linguaggio rispetto a quella attualmente presente.
Quindi, essendo risultata carente la prova del nesso causale tra la pure accertata omissione diagnostica dell appellante e l'evento di Pt_1
danno lamentato, consistente, appunto, nella maggiore gravità del disturbo del linguaggio, la sentenza impugnata deve essere riformata, risultando, per l'effetto, errata la liquidazione, ad opera del primo
Giudice, del danno biologico iatrogeno differenziale.
Resta, quindi, assorbito l'esame delle restanti censure, sviluppate dall'appellante, concernenti il riconoscimento del danno morale, della personalizzazione e la mancata applicazione della compensatio tra il liquidato danno e quanto all'attrice riconosciuto dall'INPS a titolo di assegno di invalidità.
§ 10.
Posto quanto precede, la Corte osserva che gli appellati, attori originari, pur avendo, in primo grado, formulato, oltre alla domanda di risarcimento del danno biologico, quella da perdita di chance di pag. 28/30 guarigione, costituendosi in questo grado di giudizio, abbiano omesso di riproporla, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in via subordinata, per il caso in cui fosse stata ritenuta la fondatezza dell'appello.
Quindi, trattandosi di un capo di domanda che il primo Giudice non aveva esaminato, ritenendolo implicitamente assorbito in ragione dell'accoglimento della domanda principale, il Collegio non può, in difetto di relativa riproposizione, pronunciarsi al riguardo, dovendosi presumere che tale domanda sia stata oggetto di rinuncia.
§ 11.
All'accoglimento dell'appello deve seguire una rinnovata regolazione delle spese processuali da operarsi in relazione all'esito della lite.
Nella specie, peraltro, avuto riguardo all'oggettiva complessità dell'accertamento in fatto, reso evidente da tutte le considerazioni dinanzi svolte, ed alla, comunque, ritenuta sussistenza di una condotta inadempiente dell'azienda ospedaliera appellante, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per compensare interamente, tra l'appellante e gli attori originari, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, come liquidate dal primo
Giudice, debbono porsi a carico di entrambe le parti (odierna appellante ed attori originari) al 50% ciascuna.
Alcuna statuizione si impone riguardo alle spese dell'appello, nel rapporto tra l'appellante e l' atteso che la notifica a Controparte_3
quest'ultima dell'appello configurava una mera litis denuntiatio.
pag. 29/30
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda di risarcimento dei danni proposta da e , nella qualità Controparte_1 CP_2
di genitori della figlia minore;
Persona_1
b) dichiara interamente compensate, nel rapporto tra l'appellante,
e , le spese processuali di Controparte_1 CP_2
entrambi i gradi di giudizio;
c) pone le spese di CTU, come liquidate dal primo Giudice, a definitivo carico, nella misura del 50% ciascuno, dell
[...]
appellante e di e;
CP_4 Controparte_1 CP_2
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. IL HI dr. SS Cocchiara
pag. 30/30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. SS Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
-dr. IL HI - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4390/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6795/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 06/07/2022, notificata in data 23/09/2022, pendente
TRA
, (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Di Falco, (C.F.
), come da procura allegata all'atto di citazione in C.F._1
appello;
APPELLANTE
E
, (C.F. , e , (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
, nella qualità di genitori e legali rappresentanti C.F._3 della figlia minore (C.F. Persona_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
SS RR, (C.F. ), giusta procura in calce C.F._5
alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI
NONCHÈ
(C.F. e P.IVA , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'avv.
AN EL, (C.F. ), giusta procura come CodiceFiscale_6
in atti;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: nelle note scritte depositate in data 16.09.2025
l'appellante, , così concludeva: “1) in via Parte_1
preliminare, disporre la rinnovazione della CTU svolta in 1 grado, per essere la relazione di consulenza medica a firma della dott.ssa Per_2
nulla, inutilizzabile ed errata nel contenuto, nel metodo e nella
[...]
motivazione, oltre che sprovvista del carattere inderogabile della collegialità (cfr., Cass. Civ., sentenza n. 15594/2025), alla luce delle ragioni e delle motivazioni analiticamente esposte nei propri scritti difensivi, e conferire incarico peritale ad un collegio composto da un medico legale ed almeno uno specialista in Audiologia, Foniatria ed
Otorinolaringoiatria, con specifica competenza in ambito pediatrico;
pag. 2/30 2) in via principale, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Napoli, n. 6795/2022, depositata in data 06/07/2022, notificata ex artt. 170 e 285 c.p.c. in data 23/09/2022,
a definizione del giudizio di cognizione ordinaria iscritto al R.G. n.
29416/2016 e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale proposta dai sigg.ri e nei confronti dell' , CP_1 CP_2 Parte_1
alla luce delle ragioni e delle motivazioni analiticamente esposte nei propri scritti difensivi;
3) sempre in via principale, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Napoli, n. 6795/2022, depositata in data 06/07/2022, notificata ex artt. 170 e 285 c.p.c. in data
23/09/2022, a definizione del giudizio di cognizione ordinaria iscritto al
R.G. n. 29416/2016 e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale proposta dai sigg.ri e nei confronti dell' CP_1 CP_2 [...]
, siccome infondata sotto il duplice profilo dell'an e Parte_1
del quantum, per i motivi esposti nell'atto di citazione in appello;
4) ancora in via principale, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Napoli, n. 6795/2022, depositata in data 06/07/2022, notificata ex artt. 170 e 285 c.p.c. in data
23/09/2022, a definizione del giudizio di cognizione ordinaria iscritto al
R.G. n. 29416/2016 e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale proposta dai sigg.ri e nei confronti dell' CP_1 CP_2 [...]
, in ragione dell'eccepita ascrivibilità dei fatti in Parte_1
contestazione a circostanze impreviste e imprevedibili, ovvero, a fattori causali naturali diversi da quelli prospettati con l'atto introduttivo del pag. 3/30 giudizio di prime cure, che escludono la sussistenza di un valido nesso di causalità tra la condotta contestata alla e il Controparte_4
presunto evento dannoso, alla luce delle ragioni e delle motivazioni analiticamente esposte nell'atto di citazione in appello;
5) in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento dei fatti di causa così come esposti nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e, comunque, previa rinnovazione della CTU, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza resa inter partes dal Tribunale di
Napoli, n. 6795/2022, depositata in data 06/07/2022, notificata ex artt.
170 e 285 c.p.c. in data 23/09/2022, a definizione del giudizio di cognizione ordinaria iscritto al R.G. n. 29416/2016 e, per l'effetto, ridurre, in ogni caso, la quantificazione del danno postulato, tenendo conto della dichiarazione d'invalidità civile rilasciata dall'INPS, sede di
Napoli, in favore della minore , altrimenti Persona_1
profilandosi un ingiustificato arricchimento di parte attrice, percependo per la medesima voce di danno un doppio ristoro;
6) in via ancora più gradata, nella non creduta ipotesi di accertamento dei fatti di causa così come esposti nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e, comunque, previa rinnovazione della CTU, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza resa inter partes dal Tribunale di
Napoli, n. 6795/2022, depositata in data 06/07/2022, notificata ex artt.
170 e 285 c.p.c. in data 23/09/2022, a definizione del giudizio di cognizione ordinaria iscritto al R.G. n. 29416/2016 e, per l'effetto, riqualificare la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori in termini di perdita, o più correttamente, di riduzione di chance e,
pag. 4/30 conseguentemente, ricalcolare il danno non patrimoniale alla luce delle osservazioni e dei rilievi formulati innanzi, espungendo, altresì, dal calcolo del danno non patrimoniale la posta “incremento per sofferenze soggettive” e quella della “personalizzazione” del danno biologico alla luce delle ragioni e delle motivazioni esposte innanzi, e/o limitare il risarcimento del danno in relazione e in misura all'apporto della causa naturale (nella specie: genetica), da cui è affetta la minore;
7) in ogni caso, condannare i sigg.ri e , Controparte_1 CP_2
nella qualità di genitori e legali rapp.ti della figlia minore Persona_1
, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre il
[...]
15% forfettario, ex D.M. n. 147/22 e s.m.i., e al rimborso integrale in favore dell' delle spese di CTU già Parte_1
liquidate.”.
Gli appellati, e , nella comparsa di Controparte_1 CP_2
costituzione in appello, cui rimandavano nelle note scritte depositate in data 18.09.2025, concludevano come segue: “- in via preliminare rigettare l'avversa istanza per la sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado poiché inammissibile e/o comunque infondata nel merito;
- nel merito, rigettare l'avverso appello, sia relativamente alla domanda principale che a quelle articolate in via subordinata, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio. Nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte dovesse valutare l'ammissibilità delle richieste istruttorie articolate da controparte ci si oppone sin d'ora alla richiesta di rinnovo della CTU non pag. 5/30 sussistendo, per tutti i motivi già svolti nel presente atto (vedi punto VI della presente comparsa di costituzione che deve intendersi qui per ribadito e trascritto), i presupposti legittimanti e giustificativi della avversa richiesta. Sempre in via istruttoria, nell'inverosimile e denegata ipotesi in cui l'adita Corte intendesse condividere i rilievi svolti dalla parte appellante si chiede che l'adita Corte convochi il CTU per rendere i chiarimenti richiesti non sussistendo le condizioni per un rinnovo della
CTU (controparte contesta la metodologia adottata e non già la formulazione dei quesiti formulati dal Giudice né propone la formulazione di nuovi quesiti). Sempre in via istruttoria, per scrupolo ed esigenze di completezza difensiva, ove l'adita Corte ne valuti l'opportunità, si chiede ammettere prova testimoniale diretta sui seguenti capi, preceduti dalla locuzione “vero che”: d1) la piccola manifestava al compimento del secondo anno di Persona_1
età un evidente deficit del linguaggio e di reattività all'ambiente esterno;
d2) i genitori della piccola , intorno al Persona_1
compimento del secondo anno di vita della bambina, hanno iniziato a consultare diversi specialisti neuropsichiatri;
d3) dopo l'applicazione delle protesi e l'avvio del percorso riabilitativo la piccola
[...]
ha manifestato un miglioramento dell'apprendimento e Persona_1
del linguaggio nonché della vita relazionale. Si indicano quali testi i sigg.ri: - residente in [...]
Morisani n. 38; - residente in [...]
Carbonara n. 27.”.
pag. 6/30 L' nella comparsa di costituzione, cui occorre Controparte_3
richiamarsi in quanto non presenti in atti le note scritte in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, così concludeva: “per il rigetto della domanda nei confronti dell con condanna Controparte_3
al pagamento delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, ritualmente notificata in data 06.10.2016, CP_1
e , nella qualità di genitori della figlia minore
[...] CP_2
, adivano il Tribunale di Napoli esponendo che: Persona_1
“1. Il 3.12.2009 nasceva presso l di Napoli la piccola Persona_3
, figlia dei coniugi e Persona_1 Controparte_1 CP_2
;
2. nel periodo di degenza post-parto presso l
[...] Persona_3
alla bambina non veniva effettuato lo screening audiometrico neonatale obbligatorio - come da delibere della Regione Campania nn. 3130 del
31.10.2003, 2267 del 30.12.2006 e 267 del 23.2.2009 - né qualsiasi altro esame relativo all'udito;
3. intorno al primo anno di vita, emergeva un grave deficit di linguaggio nella piccola che induceva i Persona_1
genitori a sottoporla a visita neuropsichiatrica infantile;
4. le plurime visite effettuate da medici specialisti, escludendo problemi di natura neuropsichiatrica, consigliavano di sottoporre la bambina ad indagini uditive;
5. i coniugi si rivolgevano, pertanto, al Dipartimento di CP_1
Neuroscienze Controparte_5
dell di Napoli presso il quale
[...] Per_3 Parte_1
il 4.5.2012 la bambina veniva sottoposta ad ABR;
6. l'esito dell'esame era pag. 7/30 refertato come negativo e alla minore era diagnosticato un deficit trasmissivo bilaterale dovuto a secrezione mucosa endo-auricolare, per la quale veniva prescritto un trattamento steroideo a base di Bentelan;
7. contestualmente, ritenendo che il ritardo nell'acquisizione del linguaggio dipendesse da fattori extra uditivi, i medici invitavano i genitori della piccola a sottoporla a terapia logopedica;
8. nei controlli periodici presso
Dipartimento di Neuroscienze
[...]
dell di Controparte_5 Controparte_6
Napoli susseguitisi dal 10.5.2012 al 30.9.2013 veniva costantemente confermata la diagnosi di otite siero-mucosa in presenza di udito refertato nei limiti della norma e, di conseguenza, anche la già prescritta terapia farmacologica;
9. al compimento del quarto anno di età, permanendo il deficit uditivo nonostante le terapie effettuate da anni, su sollecitazione del logopedista e del neuropsichiatra infantile, i coniugi decidevano di sottoporre la bambina a visita specialistica CP_1
presso il Dipartimento Assistenziale Integrato Testa Collo U.O.C. di
Audiologia e Vestibologia dell'A.O.U. ED II di Napoli dalla quale emergeva che la piccola era affetta da "ipoacusia neurosensoriale bilaterale"; 10. riscontrata la difformità tra le diagnosi rese dai due diversi istituti specialistici, i sig.ri si rivolgevano in data CP_1
13.2.2014 all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma presso il quale venivano effettuate nuove indagini che esitavano nella conferma di una
"ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave", in virtù della quale erano immediatamente prescritte alla bambina le protesi acustiche;
11. la diagnosi trovava ulteriore riscontro nei certificati rilasciati dal
Dipartimento di Neuroscienze - Atea Funzionale di Audiologia pag. 8/30 dell'Università degli Studi di Napoli ED II del 17.3.2004, dall'attestazione dell'ASI Napoli 1 del 12.5.2014 (all. 17), e dal referto del
Centro Medico Legale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile di Napoli del 23.7.2014, nonché dal referto della
Commissione ASL di Napoli per Accertamento Handicap del 17.9.2014;
12. dal marzo 2014 la piccola iniziava ad utilizzare le Persona_1
protesi come da prescrizione;
13. i successivi referti dello Studio
Polispecialistico Persico Primi del 29.10.2014 nonché del Distretto
Sanitario di Napoli Controparte_7
del 12.11.2014, pur attestando la persistenza del ritardo del linguaggio, ne riscontravano i primi significativi miglioramenti dovuti all'utilizzo delle protesi;
14. con perizia medico legale redatta congiuntamente dal prof. e dal dott. del 2.3.2015 veniva Persona_4 Persona_5
accertato che il ritardo della diagnosi di ipoacusia neurosensoriale bilaterale profonda e, di conseguenza, del corretto programma terapeutico riabilitativo di almeno due anni ha ridotto le chance di recupero funzionale della bambina, generando un danno biologico permanente all'integrità psicofisica valutabile fra il 15% e il 20%; 15. in data 4.5.2015, su istanza degli odierni attori, veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, con tutte le parti coinvolte nella presente controversia, che si concludeva con verbale negativo.”
Tanto premesso, e adivano il Tribunale Controparte_1 CP_2
chiedendo di: “- accertare e dichiarare in via esclusiva e/o concorrente la responsabilità contrattuale dell Controparte_8
e l
[...] Controparte_8
pag. 9/30 Nazionale di Napoli;
- per l'effetto condannare le Parte_1
parti convenute, individualmente e solidalmente, per quanto di loro ragione, all'integrale risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, subiti dalla piccola Persona_1
connessi alla omessa/ritardata diagnosi e al conseguente
[...]
ritardo nella attivazione del corretto programma terapeutico di recupero funzionale;
ivi compresi il danno biologico, morale, esistenziale da perdita di chance nonché il danno patrimoniale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e consequenziale nella misura che risulterà dall'espletanda CTU medica o nella misura maggiore o minore che il
Giudice riterrà di giustizia o di equità, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data dell'evento all'attualità; -con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre che le spese sostenute dagli attori per l'espletamento obbligatorio della proceduta di mediazione”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l che, nel Controparte_3
resistere alla domanda, ne contestava la fondatezza e ne sollecitava il rigetto.
Si costituiva altresì l eccependo il Parte_1
difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. disponeva una CTU medico legale.
Depositato l'elaborato peritale, precisate dalle parti le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., l'adito Tribunale pronunciava la pag. 10/30 sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) accoglie la domanda formulata dagli attori e, per l'effetto: - condanna l'
[...]
Controparte_9
di Napoli al pagamento in favore della parte attrice di complessivi €
103.744,05, oltre interessi legali sulla somma devalutata al mese di settembre 2012 e di anno in anno rivalutata secondo gli indici istat foi, dal settembre 2012 sino alla pronuncia della presente sentenza;
2) rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti dell'
[...]
di Napoli;
3) condanna la convenuta CP_10 [...]
Controparte_9
di Napoli al rimborso delle spese di lite, in favore degli attori, che liquida in € 526,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi professionali del procuratore, oltre Iva Cpa e spese generali come per legge;
4) compensa le spese di lite tra gli attori e la convenuta di Controparte_10
Napoli; 5) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della convenuta di Napoli.”. Parte_1
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, ad essa notificata in data
23/09/2022, l' interponeva appello, Parte_3
con citazione notificata in data 12.10.2022, nel rispetto del termine ex art. 325 c.p.c., concludendo per l'accoglimento delle istanze sopra trascritte e proponendo istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
pag. 11/30 Si costituivano e , nella predetta Controparte_1 CP_2
qualità, contestando la fondatezza del gravame e sollecitandone il rigetto.
Si costituiva, altresì, l' chiedendo confermarsi il Controparte_3
rigetto di ogni domanda contro di essa proposta.
All'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza del 28.03.2023, rigettava la richiesta di sospensiva formulata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.01.2025.
Differita detta udienza per esigenze di ruolo, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza con la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza resa in data 19.09.2025, previo il relativo scardinamento dal ruolo del dott. e l'assegnazione alla relazione del dott. Controparte_11
IL HI, era trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ridotti, di cui all'art. 190, 2 comma c.p.c., di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per repliche.
Depositati dalle parti gli scritti finali, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, qualificata quella sollevata dall'
[...]
come eccezione di difetto di titolarità e non di Parte_1
legittimazione passiva, ricondotta la fattispecie all'alveo della responsabilità contrattuale, osservava che, in forza di tale pag. 12/30 qualificazione, “il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il
“contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore. Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore
(sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Poste tali premesse, il primo Giudice, in fatto, osservava che “in relazione all'omessa diagnosi lamentata dagli attori nei confronti della convenuta non si rilevano profili di responsabilità, Controparte_3
stante la tempestiva esecuzione dello screening audiologico neonatale pag. 13/30 eseguito dalla struttura convenuta, come si evince dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalla cartella clinica neonatologica e dal registro infermieristico di carico e scarico”.
Con riferimento, invece, alla dedotta responsabilità dell'
[...]
, il giudice, condividendo le conclusioni Parte_1
rassegnate dal nominato CTU medico legale, dott.ssa Persona_2
affermava che: “Una diagnosi tempestiva ed una conseguente tempestiva applicazione delle protesi acustiche avrebbero infatti determinato il miglioramento dell'udito e di riflesso avrebbero potuto determinare anche un miglioramento dell'espressione linguistica. Alla luce di tali considerazioni, l' va condannata al risarcimento dei Parte_1
danni derivanti dalla malpractice medica dedotta in lite”.
§ 4.
Giova premettere che il capo di sentenza che escludeva la responsabilità dell in assenza di impugnazione Controparte_3
incidentale ad opera degli attori originari, sia coperto da giudicato per acquiescenza.
§ 5.
Venendo al merito, con il primo motivo, l'appellante lamentava la nullità assoluta e la conseguente inutilizzabilità della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, cui il primo Giudice aveva prestato adesione, in ragione del fatto che, sebbene il caso di presunta malpractice medica riguardasse il campo medico della Audiologia,
Foniatria ed Otorinolaringoiatria, prettamente in ambito pediatrico, la pag. 14/30 consulenza era stata redatta da un professionista privo di competenze specialistiche, essendo la dott.ssa Cataldi medico legale.
Al riguardo, oltre a stigmatizzare la grave violazione di ordine deontologico in cui la citata professionista era, a suo dire, incorsa, per non essersi avvalsa dell'ausilio di uno specialista, l'appellante invocava la violazione dell'art. 15 della L. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco), che espressamente impone, nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, la nomina per l'espletamento della consulenza tecnica di un medico specializzato in medicina legale e di uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.
§ 6.
La censura, - che l'appellante, in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, ribadiva, richiamando a supporto della stessa la recente sentenza dell'11 giugno 2025 n. 15594, emessa dalla Corte di
Cassazione, la quale, a suo dire, avrebbe confermato il carattere inderogabile della collegialità della CTU, applicandosi la norma a tutti gli atti processuali compiuti dopo l'entrata in vigore della legge, anche quando il giudizio sia stato introdotto in precedenza -, non è fondata.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per pag. 15/30 il futuro, non avendo efficacia retroattiva” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 13060 del 13/05/2024).
Tale indirizzo non è stato sconfessato dalla successiva Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15594 del 11/06/2025, in quanto la stessa, nel ribadire che “L'art. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore”, ha solo chiarito che “anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione”.
Tuttavia, la fattispecie in esame non ricade nell'ambito applicativo dell'ultimo precedente dinanzi richiamato, il quale si riferisce ad un giudizio di merito instaurato in primo grado nel 2018 e, quindi, post legge , atteso che, nel caso in esame, il giudizio di primo CP_12
grado veniva, invece, introdotto nel 2016, in epoca anteriore all'entrata in vigore della medesima legge n. 24 del 2017, irrilevante risultando,
pag. 16/30 pertanto, che, al momento della designazione del CTU da parte del G.I., la legge suddetta fosse già entrata in vigore.
Ne segue che l'obbligo imposto dall'art. 15 della medesima legge non sia applicabile al giudizio in esame e che l'eccepita nullità della CTU per dedotta inosservanza di tale articolo non sia ravvisabile.
Quanto, poi, alla dedotta contrarietà della condotta del CTU ad obblighi di carattere deontologico, è solo il caso di rilevare come si tratti di censura che non rileva nella presente sede, posto che da siffatta assunta violazione non deriva alcun vizio dell'espleta relazione di consulenza tecnica.
§ 7.
Sempre con il primo motivo, l'appellante contestava l'attendibilità e l'utilizzabilità, ai fini della decisione, dell'espletata CTU, stigmatizzando il fatto che l'ausiliare non si era avvalso di accreditata letteratura scientifica di settore, essendosi limitato a redigere un elaborato meramente compilativo attraverso il richiamo di nozioni estrapolate da siti web di dubbia attendibilità.
Inoltre, con lo stesso motivo di gravame ed anche con quello successivo, l'appellante censurava la sentenza, per essersi il Giudice acriticamente appiattito sulle risultanze della CTU, che, proprio in quanto carente di competenze specialistiche, aveva apoditticamente riconosciuto una presunta negligenza dei sanitari dell'
[...]
. Parte_1
pag. 17/30 In particolare, l'appellante opinava che era Persona_1
stata presa in cura dal all'età di due anni e Parte_1
mezzo, quando già si era instaurato il ritardo nello sviluppo del linguaggio conseguente al grave deficit uditivo, al punto che “ogni trattamento che mira al ripristino di un congruo sviluppo linguistico nei soggetti ipoacusici successivamente a tale età risulta, nella quasi totalità dei casi, ampiamente inefficace”.
Ed ancora, al fine di escludere la sussistenza di una condotta negligente dei sanitari, l'appellante opinava che “la piccola è Per_1
probabilmente affetta da una forma di ipoacusia progressiva ad esordio tardivo di carattere genetico a trasmissione autosomica dominante (…) quest'ultima fa parte di quella porzione di soggetti (circa il 26%) affetti da una forma di sordità postnatale che si palesa oltre il periodo usualmente preso in considerazione dalle metodiche di screening (dopo i tre anni di età) in maniera rapida e imprevedibile”.
Inoltre, l'appellante osservava come non vi fossero, relativamente alla paziente de qua, dei fattori di rischio tali da far presupporre un'insorgenza del disturbo e che le linee guida al tempo vigenti “non prevedevano l'esecuzione di controlli strumentali cadenzati nel tempo per i piccoli pazienti risultati “pass” allo screening con otomissioni acustiche alla nascita e privi di qualsivoglia fattore di rischio per ipoacusia neurosensoriale bilaterale”. Sosteneva, pertanto, che, in ottemperanza alle Linee Guida e alle migliori pratiche vigenti, i sanitari, nel periodo in cui la minore era stata seguita presso il , Parte_1
avevano sottoposto la paziente alle congrue indagini specialistiche che pag. 18/30 il caso richiedeva e che la medesima “alle due indagini ABR eseguite nel maggio e nel settembre 2012 presentava esclusivamente una ipoacusia trasmissiva bilaterale per la quale veniva sottoposta ad idonea terapia medica, che portava ad un miglioramento della soglia uditiva ai controlli successivi effettuati tra il 2012 e il 2013”.
L'assunto del CTU, fatto proprio dal Giudice, non era condivisibile, in quanto imponeva di ritenere che, nonostante l'assenza di fattori di rischio, vista la ampia e dimostrata imprevedibilità dell'insorgenza delle forme di ipoacusia neurosensoriale ad insorgenza tardiva e rapida evoluzione, i medici avrebbe dovuto procedere all'esecuzione cronologicamente ravvicinata di numerosi esami ABR in attesa che tale ipotetica ipoacusia neurosensoriale a rapida evoluzione facesse la sua comparsa.
Con il terzo motivo, l'appellante si doleva della sentenza, per avere il
Giudice omesso di prendere posizione in ordine alle numerose censure di carattere tecnico e medico legale che essa istante aveva rivolto all'indirizzo della CTU.
In particolare, richiamando rilievi a suo dire svolti in primo grado,
l'appellante opinava come alcuna motivazione medica e scientifica il
CTU aveva riportato per giustificare l'assunto di un'incidenza causale, in termini negativi sullo sviluppo del trattamento terapeutico della malattia, della condotta dei sanitari dell . Parte_1
Invero, l'ausiliare non aveva neanche individuato analiticamente le lesioni causalmente collegate al postulato inadempimento dell'azienda,
pag. 19/30 avendo, in forma dubitativa, sostenuto che l'errato approccio diagnostico-terapeutico aveva privato la paziente di una significativa probabilità di un soddisfacente recupero funzionale.
Nondimeno, il Giudice aveva omesso di rilevare che gli esiti riferiti dagli attori avrebbero dovuto ascriversi a fattori causali non riconducibili alla condotta dei medici, ma, piuttosto, a circostanze impreviste e imprevedibili tipiche della forma di ipoacusia riportata dalla minore.
Ed ancora, con il quarto motivo, l'appellante obiettava che la sentenza era erronea, per aver riportato nell'alveo del danno iatrogeno il danno da perdita di chance richiesto ex adverso, e, in ogni caso, per averlo quantificato nella misura sovrastimata del 13%. Invero, sosteneva l'appellante, la fattispecie di danno oggetto di lite ineriva alla perdita o alla riduzione della possibilità di giungere alla guarigione, a dei postumi migliori o di ottenere una sopravvivenza più lunga e, del resto, gli stessi attori, in citazione, avevano formulato una “.. richiesta di risarcimento del danno da perdita (rectius: riduzione) di chance di ottenere dei postumi più sfumati a carico dello sviluppo del linguaggio quale conseguenza di una patologia genetica (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) sofferta dalla minore”.
Pertanto, il Giudice non aveva valorizzato l'ontologica differenza tra il danno oggetto di domanda ed il danno biologico riconosciuto dal CTU.
§ 8.
I motivi sono fondati per quanto di ragione.
pag. 20/30 Riguardo alla pretesa inattendibilità della CTU, per avere l'ausiliare fatto ricorso a fonti di non accreditato valore scientifico, si osserva che il rilievo è privo di pregio, non essendo stato documentato dall'appellante che l'ausiliare abbia riportato nel suo elaborato dati scientificamente errati.
Del pari privo di fondamento è, poi, l'assunto teso a sostenere l'erroneità della sentenza, per avere il Giudice, in adesione alla CTU, ritenuto integrata la prova di una condotta negligente dei sanitari.
Ed invero, al riguardo, le conclusioni cui perveniva la CTU non paiono superate dai rilievi dell'appellante.
L'ausiliare, invero, osservava come “si deve ritenere corretta la condotta dei sanitari della predetta fino al settembre 2012 Parte_1
allorquando la bambina fu sottoposta sia ad esami audiometrici sia a due esami ABR (maggio e settembre 2012) che mostravano entrambi una lieve ipoacusia trasmissiva, attribuita ad esiti di otite catarrale cronica”. Ciò posto, il CTU rilevava, poi, che “La paziente veniva, quindi, sottoposta a successivi controlli ambulatoriali presso la predetta struttura, per circa un anno (dal settembre 2012 al settembre 2013), durante il quale ha praticato terapia medica e logopedica.
Di tali controlli, tuttavia riferiti proprio dal dott. della non vi è Pt_4
traccia documentativa eccetto un esame audiometrico del 30/4/13 risultato nella norma ed un altro esame audiometrico del 17/9/13 che mostrava una lieve ipoacusia trasmissiva. In data 28/1/14 la piccola paziente praticava un esame ABR ed un esame audiometrico presso pag. 21/30 l'UOC di Audiologia e Vestibologia dell'AOU ED II di Napoli, con diagnosi di ipoacusia neurosensoriale bilaterale e prescrizione di protesi acustiche e terapia logopedica.
La diagnosi di ipoacusia neurosensoriale bilaterale veniva confermata anche da un controllo audiologico presso l'Ospedale Bambino Gesù del
13/2/14”.
Quindi, secondo il CTU vi era stata una non corretta attività diagnostica, perché i medici del , nell'arco temporale di circa Parte_1
un anno (da settembre 2012 a settembre 2013), si limitavano a sottoporre la bambina solo a “due esami audiometrici (del 30/4/13 e
17/9/13) che alternavano un udito normale ad una conferma di una lieve ipoacusia, esami notoriamente poco affidabili nei bambini sia per la loro scarsa collaborazione sia perché il danno acustico può insorgere tardivamente”.
Del resto, non appare nemmeno fondato sostenere che, nella specie, non vi fossero fattori di rischio tali da dovere indurre la struttura a rinnovare esami diagnostici maggiormente attendibili, quale, in specie, la metodica ABR.
Infatti, anche secondo la difesa dell'appellante (cfr. pag. 24 dell'atto di appello), la prematurità (situazione ricorrente nel caso di specie) è una condizione di elevato rischio per la sordità. Tale dato, unito a quello rappresentato dal ritardo nello sviluppo del linguaggio, che permaneva, nonostante la minore avesse, nell'arco di tempo considerato, osservato la terapia suggerita dai medici del , Parte_1
pag. 22/30 avrebbe dovuto indurre i sanitari a rinnovare l'esame strumentale rappresentato dalla ricerca dei potenziali uditivi ABR, in grado di escludere il rischio di una falsa negatività.
Del resto, se si considera il breve lasso di tempo intercorso tra l'ultimo accertamento svoltosi, a settembre del 2013, presso il e la Parte_1
diagnosi correttamente posta, a gennaio 2014, dalla ED II e, poi, ribadita a febbraio dello stesso anno dall'ospedale Bambin Gesù, è ragionevole ipotizzare che il mancato più tempestivo rilievo della condizione patologica, di ipoacusia neurosensoriale bilaterale, sia da ascrivere ad una carente prestazione assistenziale da parte dell'odierna appellante.
§ 9.
L'appello risulta, invece, ad avviso del Collegio, fondato laddove si è inteso censurare la sentenza per avere il Giudice ritenuto raggiunta la prova del nesso causale tra la carente prestazione diagnostico terapeutica ed il danno iatrogeno differenziale.
Deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza, “in materia perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato pag. 23/30 sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno;
ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3 - , Sentenza n. 5641 del 09/03/2018).
Nella specie, deve escludersi che gli esiti della CTU consentano di ritenere raggiunta la prova, secondo il criterio del più probabile che non, del nesso di causalità.
Ed invero, la dott.ssa affermava che “qualora la metodica Persona_2
ABR fosse stata effettuata anche nel periodo intercorso tra il settembre
2012 ed il gennaio 2014 (cioè quando la bambina era seguita presso l'AO
Santobono) si sarebbe giunti ad una diagnosi più tempestiva del grave danno otologico, con maggiore possibilità di emendare almeno parzialmente il disturbo del linguaggio che attualmente è da ritenere di grado elevato”.
Il concetto era ribadito nella riposta resa in relazione al quesito n. 3, dove si legge che “Con il criterio del “più probabile che non” il ritardo nella formulazione della diagnosi di “ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave” ha indubbiamente inciso sulle condizioni di salute della piccola paziente, con maggiore possibilità di emendare almeno parzialmente il disturbo del linguaggio che attualmente è da ritenere di grado elevato.
pag. 24/30 In altri termini anticipando la protesizzazione, il miglioramento dell'udito avrebbe potuto determinare anche un miglioramento dell'espressione linguistica”.
Orbene, a parte l'imprecisione nella datazione degli eventi, - posto che, per quanto prima osservato, la prestazione assistenziale del Parte_1
si è arrestata a settembre del 2013 -, è, coerente con quanto dinanzi riportato, sostenere che il CTU abbia attestato la perdita, come conseguenza del ritardo diagnostico, di una mera possibilità di una peraltro solo parziale guarigione.
Infatti, ad onta del riferimento al criterio del più probabile che non, il
CTU si esprimeva in termini di mera possibilità di una parziale guarigione.
Del resto, l'affermazione del CTU risulta sostanzialmente coerente con quanto gli stessi CTP degli attori avevano sostenuto nella relazione di consulenza tecnica allegata agli atti del giudizio. Ed invero, quei consulenti, tra i quali figurava anche uno specialista in otorinolaringoiatria, nel soffermarsi sul profilo del nesso causale, esponevano, anzitutto, che, nella specie, a causa della condotta omissiva e negligente del , vi era stato un ritardo diagnostico Parte_1
di circa tre anni, di cui due imputabili all'odierna appellante.
Quindi, asserivano che la condotta omissiva dei medici aveva causato alla minore soprattutto una perdita di chance di recupero funzionale, avendo fatto slittare di circa due anni l'inizio del periodo riabilitativo.
pag. 25/30 Né, invero, in contrario soccorre la successiva affermazione, a tenore della quale vi sarebbe stata una negativa incidenza sull'integrità psicofisica compresa tra il 15 ed il 20%, essendo evidente come il riferimento alla chance, di per sé, escluda la possibilità, per l'ontologica differenza esistente tra i due concetti, di sostenere l'assunto del verificarsi, in conseguenza del ritardo diagnostico, di un aggravamento del danno biologico di per sé correlato alla patologia di base.
Peraltro, a riprova ulteriore di quanto sin qui osservato, deve evidenziarsi come gli stessi CT degli attori sostenevano che la risposta ottimale alla riabilitazione protesica si ottiene, statisticamente, quando la stessa abbia inizio nel corso del primo anno di vita, laddove, nella specie, è pacifico che la minore sia stata presa in carico dal Parte_1
all'età di circa 2 anni e mezzo.
In senso conforme a quanto dinanzi rilevato merita, poi, rimarcare che, dall'esito del “Controllo ambulatoriale presso l'AOU ED II-
Dipartimento di Neuroscienze - Area funzionale di Audiologia.
Sett.protesizzazione acustica e riabilitazione. Responsabile: dott.
(17/3/14)”, riportato dal CTU a pag. 12 del suo Persona_6
elaborato, si desume che “.. la paziente…..è affetta da grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale, ad insorgenza prenatale nonché preverbale che ne ha impedito il normale apprendimento e sviluppo del linguaggio orale .. In considerazione della natura e sede della lesione, il danno uditivo deve essere considerato permanente e non suscettibile di alcun miglioramento a seguito di terapia medica e/o chirurgica, ma esclusivamente correggibile con ausili protesici a permanenza, i quali pag. 26/30 consentiranno comunque un recupero parziale della capacità uditiva, prevalentemente sul versante quantitativo e solo moderatamente su quello qualitativo ..”.
Inoltre, a pag. 13, la CTU trascriveva il contenuto della “Relazione clinica dell'AOU ED II- Dipartimento di Neuroscienze- Area funzionale di Audiologia. Sett. acustica e riabilitazione. Responsabile: dott. (17/3/14)”, in cui si legge che “..Il linguaggio Persona_6
espressivo è ritardato in tutti i domini formali: si evidenzia un bilancio fonetico in evoluzione, un importante deficit fonologico e morfosintattico, un lessico povero per età. Si consiglia l'utilizzo delle protesi per un tempo più continuativo nell'arco della giornata. Il controllo funzionale dei dispositivi protesici evidenzia una modesta resa.
Si richiede revisione della personalizzazione protesica secondo linee guida adeguate a favorire la percezione verbale nella piccola paz….”.
La relazione logopedica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
(14/4/2017), richiamata dal CTU a pagina 16, attesta che, a quella data, successiva di tre anni dall'inizio della protesizzazione, emergeva quanto segue: “Assente la detenzione del fonema fricativo /s/;inclosed set, la bambina compie diverse confusioni percettive tra parole simili che aumentano in open set. Presenti difficoltà di gestione comportamentale, che aumentano in contesto libero. In conclusione: stante il quadro clinico, si ritiene necessario che la bambina riprenda un ciclo di terapia logopedica…..”.
In sostanza, alla luce delle risultanze dinanzi richiamate, deve ritenersi che, nella specie, la condotta omissiva dell'azienda ospedaliera abbia pag. 27/30 cagionato la perdita di una mera possibilità di una solo parziale guarigione, non essendovi (neanche secondo il criterio del più probabile che non) certezza del fatto che, qualora la diagnosi fosse stata posta, anziché a gennaio 2014, a settembre 2012 (quando, secondo il CTU, il percorso diagnostico seguito presso il Parte_1
iniziava a connotarsi in termini di negligenza), la bambina, sottoposta a tempestiva protesizzazione, avrebbe potuto riacquistare una migliore capacità espressiva e di linguaggio rispetto a quella attualmente presente.
Quindi, essendo risultata carente la prova del nesso causale tra la pure accertata omissione diagnostica dell appellante e l'evento di Pt_1
danno lamentato, consistente, appunto, nella maggiore gravità del disturbo del linguaggio, la sentenza impugnata deve essere riformata, risultando, per l'effetto, errata la liquidazione, ad opera del primo
Giudice, del danno biologico iatrogeno differenziale.
Resta, quindi, assorbito l'esame delle restanti censure, sviluppate dall'appellante, concernenti il riconoscimento del danno morale, della personalizzazione e la mancata applicazione della compensatio tra il liquidato danno e quanto all'attrice riconosciuto dall'INPS a titolo di assegno di invalidità.
§ 10.
Posto quanto precede, la Corte osserva che gli appellati, attori originari, pur avendo, in primo grado, formulato, oltre alla domanda di risarcimento del danno biologico, quella da perdita di chance di pag. 28/30 guarigione, costituendosi in questo grado di giudizio, abbiano omesso di riproporla, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in via subordinata, per il caso in cui fosse stata ritenuta la fondatezza dell'appello.
Quindi, trattandosi di un capo di domanda che il primo Giudice non aveva esaminato, ritenendolo implicitamente assorbito in ragione dell'accoglimento della domanda principale, il Collegio non può, in difetto di relativa riproposizione, pronunciarsi al riguardo, dovendosi presumere che tale domanda sia stata oggetto di rinuncia.
§ 11.
All'accoglimento dell'appello deve seguire una rinnovata regolazione delle spese processuali da operarsi in relazione all'esito della lite.
Nella specie, peraltro, avuto riguardo all'oggettiva complessità dell'accertamento in fatto, reso evidente da tutte le considerazioni dinanzi svolte, ed alla, comunque, ritenuta sussistenza di una condotta inadempiente dell'azienda ospedaliera appellante, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per compensare interamente, tra l'appellante e gli attori originari, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, come liquidate dal primo
Giudice, debbono porsi a carico di entrambe le parti (odierna appellante ed attori originari) al 50% ciascuna.
Alcuna statuizione si impone riguardo alle spese dell'appello, nel rapporto tra l'appellante e l' atteso che la notifica a Controparte_3
quest'ultima dell'appello configurava una mera litis denuntiatio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda di risarcimento dei danni proposta da e , nella qualità Controparte_1 CP_2
di genitori della figlia minore;
Persona_1
b) dichiara interamente compensate, nel rapporto tra l'appellante,
e , le spese processuali di Controparte_1 CP_2
entrambi i gradi di giudizio;
c) pone le spese di CTU, come liquidate dal primo Giudice, a definitivo carico, nella misura del 50% ciascuno, dell
[...]
appellante e di e;
CP_4 Controparte_1 CP_2
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. IL HI dr. SS Cocchiara
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