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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/07/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3184/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 3184/2021 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: Tutela del diritto di proprietà
e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Lucia Parte_1
Busiello a ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
E
, e , tutti rappresentati e difesi, in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio
Izzo ed elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTI
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio, complessivamente considerato, , sulla base delle argomentazioni in atti, domandava al Parte_1
Tribunale adito di:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa che le condotte dei convenuti sono in spregio del dettato normativo e limitano il diritto all'uso della cosa comune dell'attrice;
- condannare i convenuti nelle rispettive qualità al ripristino dello stato dei luoghi con l'eliminazione dei cancelli e della porta di ferro arbitrariamente apposti sulle parti comuni del fabbricato;
- condannare i convenuti nelle rispettive qualità alla rimozione dell'impianto di videosorveglianza installato che lede la privacy dell'attrice;
- condannare, per l'effetto, i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura ritenuta equa e/o nella somma maggiore o minore ritenuta congrua dal Tribunale adito;
- condannare i convenuti alla refusione delle spese, diritti ed onorari da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti, che chiedevano, sulla base delle argomentazioni di cui agli atti, il rigetto di ogni avversa domanda, in quanto del tutto inammissibile e, comunque, infondata, sia in fatto che in diritto e la condanna di parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, con I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Ammesse solo in parte per i condivisibili motivi esposti nell'ordinanza depositata in data
14.06.2022 (alla quale si rinvia) ed esperite nei limiti in cui erano state ammesse da questo
2 Tribunale in diversa composizione le prove testimoniali articolate dall'attrice, nonché la prova contraria dei convenuti sugli stessi capi e con gli stessi testi di parte attrice, non ammessa, sempre da questo Tribunale in diversa composizione, la consulenza tecnica d'ufficio chiesta dall'attrice, reputata esplorativa, all'udienza del 08.05.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c. dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del presente giudizio in data 11.02.2025, così come risulta dallo “Storico” del fascicolo telematico.
Tanto premesso, le domande di parte attrice vanno accolte solo in parte.
Ebbene, per quanto attiene alla domanda attorea volta a che i convenuti ripristino lo stato precedente dell'area comune antistante l'ingresso del fabbricato, dove essi avrebbero apposto, delimitando tale area, grate di ferro e cancelli con serrature, utilizzando, poi, il predetto spazio comune “come autorimessa personale”, il Tribunale rileva che
[...]
, alla luce di quanto complessivamente esposto a pagina 3 e a pagina 4 della CP_2
comparsa di costituzione dei convenuti, ha ammesso di essere l'unico artefice delle condotte lamentate dall'attrice adesso in esame.
Infatti, ivi si legge che queste condotte non sono minimamente addebitabili a
[...]
e e che “l'area antistante l'ingresso del fabbricato, delimitata con CP_1 CP_3
grate di ferro e cancelli con serrature non costituisce area comune ma bensì “corte” di proprietà esclusiva di;
lo stesso, infatti: Controparte_2
- ha acquistato la piena proprietà dell'appartamento sito in OM SU (NA) alla Via
Circumvallazione, già via Castello n. 50, riportato nel Catasto Fabbricati di OM
SU (NA) al foglio 21, particella 172, sub 24, composto di un vano e servizi e corte annessa, in virtù di “atto di compravendita” per notaio di Napoli Persona_1
repertorio n. 17520, raccolta n. 7919, del 24/07/2018”.
3 Ciò posto, siffatta tesi di parte convenuta deve ritenersi provata sulla base di quanto si legge a pagina 3 del tiolo di proprietà di , sub allegato 3 della produzione dei Controparte_2
convenuti.
Conseguentemente, la domanda attorea in esame deve essere rigettata, essendo infondata.
Con riferimento, poi, alla domanda attorea volta alla rimozione del cancello con chiusura a chiave nella cassa scala tra il secondo ed il terzo piano dell'immobile di causa, sito nel
Comune di OM SU (NA) alla Via Circumvallazione n. 164 (già Via Castello n.
50), essa va accolta, nei limiti di seguito precisati, nei confronti del solo , Controparte_1
che, alla luce del tenore complessivo di pagina 4 e pagina 5 della comparsa di costituzione dei convenuti, ha inequivocabilmente ammesso di essere stato l'unico artefice, sia pure “ab immemorabile”, dell'apposizione del cancello de quo.
Va in proposito osservato preliminarmente che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, rientra tra le facoltà del comproprietario l'installazione di un cancello nell'area comune con consegna delle chiavi agli altri comproprietari, in quanto essa non impedisce l'altrui pari uso. Pertanto, essa rappresenta un atto compiuto nell'alveo dell'esercizio del diritto di apportare alla cosa comune le modifiche necessarie per il suo miglioramento, e non può configurarsi come spoglio, né come turbativa o molestia del compossesso degli altri comproprietari (Tribunale di Arezzo, 13/02/2020, n.158).
Ora, risulta che le chiavi non sono state consegnate all'attrice.
Irrilevante è, invero, a parere del Tribunale, la disponibilità manifestata prima del giudizio dal suindicato convenuto (si veda la lettera a mezzo PEC sub allegato 7 della produzione dei convenuti) a consegnare le chiavi del cancello in questione, poiché è incontestato che tale consegna non ha avuto luogo per inerzia di . Infatti, la circostanza della Controparte_1
mancata consegna imputabile a , ribadita tempestivamente e puntualmente Controparte_1
da parte attrice nella sua memoria ex art. 183 co. 6, n. 1) c.p.c., non è stata contestata dalla
4 controparte nella sua memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 c.p.c.
Pertanto, si tratta di un fatto provato, alla luce del disposto dell'art. 115., co.1 c.p.c.
Anche la consegna banco iudicis, alla quale si è dichiarato disponibile, non Controparte_1
ha avuto luogo. Essa, inoltre, non è stata neanche espressamente ribadita nelle note depositate dalla parte de qua per la partecipazione all'ultima udienza, indicata sopra.
Ciò posto, poiché, secondo la succitata giurisprudenza, l'effettiva consegna delle chiavi è sufficiente a rendere legittima l'apposizione del cancello – il che renderebbe eccessiva una condanna alla rimozione dello stesso – il convenuto dovrà essere Controparte_1
condannato, appunto, alla consegna a parte attrice delle chiavi del cancello qui considerato.
Esaminando adesso la domanda attorea avente ad oggetto la rimozione del vano finestrone antistante la porta di ingresso della proprietà , mediante l'apposizione ad esso di una Pt_1
porta di ferro con serratura, il Tribunale osserva che a pagina 6 e a pagina 7 Controparte_2
della comparsa di costituzione dei convenuti ha affermato che e Controparte_1 CP_3
“non hanno assolutamente posto in essere la contestata condotta. La porta di ferro
[...]
con serratura apposta innanzi al vano finestrone antistante la porta di ingresso della proprietà attorea è stata, infatti, legittimamente installata da . Controparte_2
Lo stesso, invero - quale proprietario dell'appartamento sito in OM SU (NA) alla
Via Circumvallazione, già via Castello n. 50, riportato nel Catasto Fabbricati di OM
SU (NA) al foglio 21, particella 172, sub 24 – ben poteva “accedere alla sua proprietà anche attraverso la scala comune tra e , creandosi Parte_2 Controparte_1
un accesso di apertura sulla scala stessa”, dal momento che tale facoltà era stata espressamente riconosciuta alla sua dante causa, , con l'atto di “divisione Per_2
ereditaria con collazione per imputazione” per notaio di Napoli rep n. Persona_3
26515 del 23.07.2007 (doc. 04), posto in essere, tra gli altri, anche con , dante Parte_2
causa dell'odierna attrice”.
5 Tanto chiarito, parte attrice a pagina 3 e a pagina 4 della propria memoria ex art. 183 co. 6,
N. 2) c.p.c. ha affermato: “E' documentato dagli atti in giudizio la facoltà del sig.
[...]
di accedere alla propria proprietà attraverso la scala comune tra e CP_2 Parte_2
, creando un accesso di apertura sulla scala, ma tale accesso è stato creato Controparte_1
non in corrispondenza con la proprietà anzidetta ma bensì oltre l'unità immobiliare identificata in catasto al foglio 21 particella 172 sub 24. In effetti l'apertura realizzata non dà accesso all'interno della proprietà, ma soprattutto ha limitato completamente la luce all'appartamento dell'odierna attrice, in quanto dove era ubicato un vano finestrone oggi esiste una porta di ferro con serratura senza aver lasciato lo spazio necessario per consentire l'ingresso della luce naturale avendo tra l'altro per apporre la porta di ferra ridotto anche il vano stesso”.
Orbene, parte attrice ha dimostrato la fondatezza di questa sua tesi difensiva.
Pertanto, la condotta ora considerata, posta in essere dal solo alla luce delle Controparte_2
affermazioni contenute a pagina 6 e a pagina 7 della comparsa di costituzione dei convenuti, riportate sopra, deve ritenersi illecita.
Va preliminarmente osservato che all'udienza del 20.04.2023 la difesa dei convenuti ha sollevato tempestivamente l'eccezione di incapacità a testimoniare della teste , Parte_2
subito dopo l'escussione di tale testimone, sulla base del rilievo secondo cui quest'ultima, essendo “condomina dell'immobile di cui trattasi”, sarebbe “portatrice di un interesse proprio”.
Ebbene, questa eccezione risulta infondata, poiché, in considerazione del thema decidendum, la summenzionata qualità di è inidonea a radicare in capo alla stessa l'interesse a Parte_2
partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 c.p.c., che, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, “si identifica con l'interesse
a proporre la domanda e a contraddirvi ex art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi
6 colpito da detta incapacità chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 10832 del
17.07.2002).
Ebbene, siffatto interesse non si ravvisa in capo a , estranea ai fatti prospettati Parte_2
dalle parti.
Tanto evidenziato, entrambi i testi escussi su indicazione di parte attrice, – Tes_1
ingegnere libero professionista, indifferente, che si è occupato di ristrutturazioni presso il fabbricato di parte attrice – e, appunto, , suocera dell'attrice, sorella di Parte_2 [...]
e zia di e , hanno confermato le circostanze di cui ai CP_1 CP_3 Controparte_2
capi G) (del seguente tenore: “Vero è che il sig. ha chiuso il vano finestrone Controparte_2
installando una porta di ferro con chiavi sul pianerottolo antistante la porta di ingresso proprietà limitando la luce naturale) e H) (del seguente tenore: “Vero è che il sig. Pt_1
ha aperto un vano nella cassa scala che non dà accesso al vano di sua Controparte_2
proprietà”) (si veda, per le deposizioni di entrambi i testimoni, il verbale dell'udienza del
20.04.2023).
Di conseguenza, , in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda in Controparte_2
esame, deve essere condannato al ripristino del vano finestrone di cui sopra mediante la rimozione della porta di ferro al medesimo apposta dal suindicato convenuto.
Va, invece, rigettata, essendo infondata, la domanda attorea tendente alla rimozione dell'impianto di videosorveglianza asseritamente installato su più parti comuni del fabbricato (androne e corte comune: così a pagina 4 della citazione) asseritamente lesivo della privacy dell'attrice.
Infatti, quest'ultima non ha provato la fondatezza di tale domanda.
7 Ora, il teste , alla domanda sulle circostanze di cui al capo M) della memoria Tes_1
attorea ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. (del seguente tenore: “Vero è che le telecamere intercettano anche parti di esclusiva proprietà della dott.ssa ledendo la sua Pt_1
privacy”), ha risposto: “Sono a conoscenza dell'esistenza di telecamere intorno al fabbricato, sono due o tre, non ricordo dove sono posizionate”.
La teste , sentita sul medesimo capo, ha dichiarato: “Confermo che ci sono Parte_2
telecamere, una prende parte del giardino e del garage, una parte del palazzo e delle scale,
e un'altra guarda le scale esterne, le ha messe mio fratello ” (si veda, per Controparte_1
le deposizioni di entrambi i testimoni sempre il verbale dell'udienza del 20.04.2023).
Dunque, da tali dichiarazioni non è possibile desumere con la necessaria tranquillizzante certezza la condotta “invasiva” di – secondo quanto asserito da Controparte_1 Parte_2
– ai danni dell'attrice nell'aver installato le telecamere di videosorveglianza, non avendo la menzionata teste chiarito come tale condotta abbia leso la privacy di parte attrice, pur essendo tale circostanza oggetto specifico del capo sottopostole.
Pertanto, lo stesso sistema di videosorveglianza è da ritenersi legittimamente collocato.
La domanda attorea de qua va, quindi, rigettata, essendo infondata, come anticipato sopra.
Non merita di essere accolta neanche la domanda attorea volta al risarcimento degli asseriti danni.
Con rifermento a quelli asseritamente conseguiti dalle condotte oggetto delle domande di ripristino del precedente stato dei luoghi da rigettarsi, puntualmente indicate sopra, non può essere riconosciuto alcun risarcimento danni, stante, a monte, la liceità delle condotte che tali danni avrebbero causato all'attrice, essendo incompatibile il verificarsi di qualsivoglia danno con un comportamento che non sia illecito.
Anche in relazione alle summenzionate domande meritevoli di accoglimento per quanto di ragione, il diritto al risarcimento dei danni asseritamente conseguenti dalle condotte
8 censurate dall'attrice con le medesime domande non può essere riconosciuto.
Carattere dirimente ed assorbente ai fini del raggiungimento di tale conclusione riveste la circostanza che parte attrice non ha fornito la prova, necessariamente documentale, del quantum dei danni dei quali chiede in questa sede il risarcimento.
Non è, poi, possibile giungere a diverse conclusioni in applicazione dell'art. 1226 c.c., invocato da parte attrice sin dall'atto di citazione.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha opportunamente precisato che “l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n.
3794 del 15.02.2008).
Il danneggiato, per essere risarcito, non può, pertanto, ritenere che il risarcimento sia una conseguenza automatica dell'illecito, né che la liquidazione del danno possa essere fatta in via puramente equitativa, senza essere fondata su alcun elemento, il cui reperimento e la cui allegazione restano a carico dell'attore.
Ebbene, tale onere di parte attrice risulta totalmente disatteso, non avendo la stessa fornito neanche dei parametri plausibili di quantificazione.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, in considerazione della soccombenza reciproca insita nell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, nonché dell'esistenza di altre (rispetto a quelle
9 espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni idonee ad indurre il Tribunale a disporre la suindicata compensazione.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, di non irrilevante complessità e dall'esito incerto.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
a) in accoglimento parziale delle domande attoree:
– condanna alla consegna a parte attrice delle chiavi del cancello con Controparte_1
chiusura a chiave posto nella cassa scala tra il secondo ed il terzo piano dell'immobile di causa, sito nel Comune di OM SU (NA) alla Via Circumvallazione n. 164 (già
Via Castello n. 50);
– condanna al ripristino del vano finestrone antistante la porta di ingresso Controparte_2
della proprietà nell'immobile di causa, sito nel Comune di OM SU (NA) Pt_1
alla Via Circumvallazione n. 164 (già Via Castello n. 50), mediante la rimozione della porta di ferro con serratura apposta da al medesimo finestrone;
CP_1
b) rigetta tutte le altre domande di parte attrice;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola, lì 30.07.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 3184/2021 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: Tutela del diritto di proprietà
e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Lucia Parte_1
Busiello a ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
E
, e , tutti rappresentati e difesi, in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio
Izzo ed elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTI
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio, complessivamente considerato, , sulla base delle argomentazioni in atti, domandava al Parte_1
Tribunale adito di:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa che le condotte dei convenuti sono in spregio del dettato normativo e limitano il diritto all'uso della cosa comune dell'attrice;
- condannare i convenuti nelle rispettive qualità al ripristino dello stato dei luoghi con l'eliminazione dei cancelli e della porta di ferro arbitrariamente apposti sulle parti comuni del fabbricato;
- condannare i convenuti nelle rispettive qualità alla rimozione dell'impianto di videosorveglianza installato che lede la privacy dell'attrice;
- condannare, per l'effetto, i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura ritenuta equa e/o nella somma maggiore o minore ritenuta congrua dal Tribunale adito;
- condannare i convenuti alla refusione delle spese, diritti ed onorari da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti, che chiedevano, sulla base delle argomentazioni di cui agli atti, il rigetto di ogni avversa domanda, in quanto del tutto inammissibile e, comunque, infondata, sia in fatto che in diritto e la condanna di parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, con I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Ammesse solo in parte per i condivisibili motivi esposti nell'ordinanza depositata in data
14.06.2022 (alla quale si rinvia) ed esperite nei limiti in cui erano state ammesse da questo
2 Tribunale in diversa composizione le prove testimoniali articolate dall'attrice, nonché la prova contraria dei convenuti sugli stessi capi e con gli stessi testi di parte attrice, non ammessa, sempre da questo Tribunale in diversa composizione, la consulenza tecnica d'ufficio chiesta dall'attrice, reputata esplorativa, all'udienza del 08.05.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c. dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del presente giudizio in data 11.02.2025, così come risulta dallo “Storico” del fascicolo telematico.
Tanto premesso, le domande di parte attrice vanno accolte solo in parte.
Ebbene, per quanto attiene alla domanda attorea volta a che i convenuti ripristino lo stato precedente dell'area comune antistante l'ingresso del fabbricato, dove essi avrebbero apposto, delimitando tale area, grate di ferro e cancelli con serrature, utilizzando, poi, il predetto spazio comune “come autorimessa personale”, il Tribunale rileva che
[...]
, alla luce di quanto complessivamente esposto a pagina 3 e a pagina 4 della CP_2
comparsa di costituzione dei convenuti, ha ammesso di essere l'unico artefice delle condotte lamentate dall'attrice adesso in esame.
Infatti, ivi si legge che queste condotte non sono minimamente addebitabili a
[...]
e e che “l'area antistante l'ingresso del fabbricato, delimitata con CP_1 CP_3
grate di ferro e cancelli con serrature non costituisce area comune ma bensì “corte” di proprietà esclusiva di;
lo stesso, infatti: Controparte_2
- ha acquistato la piena proprietà dell'appartamento sito in OM SU (NA) alla Via
Circumvallazione, già via Castello n. 50, riportato nel Catasto Fabbricati di OM
SU (NA) al foglio 21, particella 172, sub 24, composto di un vano e servizi e corte annessa, in virtù di “atto di compravendita” per notaio di Napoli Persona_1
repertorio n. 17520, raccolta n. 7919, del 24/07/2018”.
3 Ciò posto, siffatta tesi di parte convenuta deve ritenersi provata sulla base di quanto si legge a pagina 3 del tiolo di proprietà di , sub allegato 3 della produzione dei Controparte_2
convenuti.
Conseguentemente, la domanda attorea in esame deve essere rigettata, essendo infondata.
Con riferimento, poi, alla domanda attorea volta alla rimozione del cancello con chiusura a chiave nella cassa scala tra il secondo ed il terzo piano dell'immobile di causa, sito nel
Comune di OM SU (NA) alla Via Circumvallazione n. 164 (già Via Castello n.
50), essa va accolta, nei limiti di seguito precisati, nei confronti del solo , Controparte_1
che, alla luce del tenore complessivo di pagina 4 e pagina 5 della comparsa di costituzione dei convenuti, ha inequivocabilmente ammesso di essere stato l'unico artefice, sia pure “ab immemorabile”, dell'apposizione del cancello de quo.
Va in proposito osservato preliminarmente che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, rientra tra le facoltà del comproprietario l'installazione di un cancello nell'area comune con consegna delle chiavi agli altri comproprietari, in quanto essa non impedisce l'altrui pari uso. Pertanto, essa rappresenta un atto compiuto nell'alveo dell'esercizio del diritto di apportare alla cosa comune le modifiche necessarie per il suo miglioramento, e non può configurarsi come spoglio, né come turbativa o molestia del compossesso degli altri comproprietari (Tribunale di Arezzo, 13/02/2020, n.158).
Ora, risulta che le chiavi non sono state consegnate all'attrice.
Irrilevante è, invero, a parere del Tribunale, la disponibilità manifestata prima del giudizio dal suindicato convenuto (si veda la lettera a mezzo PEC sub allegato 7 della produzione dei convenuti) a consegnare le chiavi del cancello in questione, poiché è incontestato che tale consegna non ha avuto luogo per inerzia di . Infatti, la circostanza della Controparte_1
mancata consegna imputabile a , ribadita tempestivamente e puntualmente Controparte_1
da parte attrice nella sua memoria ex art. 183 co. 6, n. 1) c.p.c., non è stata contestata dalla
4 controparte nella sua memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 c.p.c.
Pertanto, si tratta di un fatto provato, alla luce del disposto dell'art. 115., co.1 c.p.c.
Anche la consegna banco iudicis, alla quale si è dichiarato disponibile, non Controparte_1
ha avuto luogo. Essa, inoltre, non è stata neanche espressamente ribadita nelle note depositate dalla parte de qua per la partecipazione all'ultima udienza, indicata sopra.
Ciò posto, poiché, secondo la succitata giurisprudenza, l'effettiva consegna delle chiavi è sufficiente a rendere legittima l'apposizione del cancello – il che renderebbe eccessiva una condanna alla rimozione dello stesso – il convenuto dovrà essere Controparte_1
condannato, appunto, alla consegna a parte attrice delle chiavi del cancello qui considerato.
Esaminando adesso la domanda attorea avente ad oggetto la rimozione del vano finestrone antistante la porta di ingresso della proprietà , mediante l'apposizione ad esso di una Pt_1
porta di ferro con serratura, il Tribunale osserva che a pagina 6 e a pagina 7 Controparte_2
della comparsa di costituzione dei convenuti ha affermato che e Controparte_1 CP_3
“non hanno assolutamente posto in essere la contestata condotta. La porta di ferro
[...]
con serratura apposta innanzi al vano finestrone antistante la porta di ingresso della proprietà attorea è stata, infatti, legittimamente installata da . Controparte_2
Lo stesso, invero - quale proprietario dell'appartamento sito in OM SU (NA) alla
Via Circumvallazione, già via Castello n. 50, riportato nel Catasto Fabbricati di OM
SU (NA) al foglio 21, particella 172, sub 24 – ben poteva “accedere alla sua proprietà anche attraverso la scala comune tra e , creandosi Parte_2 Controparte_1
un accesso di apertura sulla scala stessa”, dal momento che tale facoltà era stata espressamente riconosciuta alla sua dante causa, , con l'atto di “divisione Per_2
ereditaria con collazione per imputazione” per notaio di Napoli rep n. Persona_3
26515 del 23.07.2007 (doc. 04), posto in essere, tra gli altri, anche con , dante Parte_2
causa dell'odierna attrice”.
5 Tanto chiarito, parte attrice a pagina 3 e a pagina 4 della propria memoria ex art. 183 co. 6,
N. 2) c.p.c. ha affermato: “E' documentato dagli atti in giudizio la facoltà del sig.
[...]
di accedere alla propria proprietà attraverso la scala comune tra e CP_2 Parte_2
, creando un accesso di apertura sulla scala, ma tale accesso è stato creato Controparte_1
non in corrispondenza con la proprietà anzidetta ma bensì oltre l'unità immobiliare identificata in catasto al foglio 21 particella 172 sub 24. In effetti l'apertura realizzata non dà accesso all'interno della proprietà, ma soprattutto ha limitato completamente la luce all'appartamento dell'odierna attrice, in quanto dove era ubicato un vano finestrone oggi esiste una porta di ferro con serratura senza aver lasciato lo spazio necessario per consentire l'ingresso della luce naturale avendo tra l'altro per apporre la porta di ferra ridotto anche il vano stesso”.
Orbene, parte attrice ha dimostrato la fondatezza di questa sua tesi difensiva.
Pertanto, la condotta ora considerata, posta in essere dal solo alla luce delle Controparte_2
affermazioni contenute a pagina 6 e a pagina 7 della comparsa di costituzione dei convenuti, riportate sopra, deve ritenersi illecita.
Va preliminarmente osservato che all'udienza del 20.04.2023 la difesa dei convenuti ha sollevato tempestivamente l'eccezione di incapacità a testimoniare della teste , Parte_2
subito dopo l'escussione di tale testimone, sulla base del rilievo secondo cui quest'ultima, essendo “condomina dell'immobile di cui trattasi”, sarebbe “portatrice di un interesse proprio”.
Ebbene, questa eccezione risulta infondata, poiché, in considerazione del thema decidendum, la summenzionata qualità di è inidonea a radicare in capo alla stessa l'interesse a Parte_2
partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 c.p.c., che, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, “si identifica con l'interesse
a proporre la domanda e a contraddirvi ex art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi
6 colpito da detta incapacità chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 10832 del
17.07.2002).
Ebbene, siffatto interesse non si ravvisa in capo a , estranea ai fatti prospettati Parte_2
dalle parti.
Tanto evidenziato, entrambi i testi escussi su indicazione di parte attrice, – Tes_1
ingegnere libero professionista, indifferente, che si è occupato di ristrutturazioni presso il fabbricato di parte attrice – e, appunto, , suocera dell'attrice, sorella di Parte_2 [...]
e zia di e , hanno confermato le circostanze di cui ai CP_1 CP_3 Controparte_2
capi G) (del seguente tenore: “Vero è che il sig. ha chiuso il vano finestrone Controparte_2
installando una porta di ferro con chiavi sul pianerottolo antistante la porta di ingresso proprietà limitando la luce naturale) e H) (del seguente tenore: “Vero è che il sig. Pt_1
ha aperto un vano nella cassa scala che non dà accesso al vano di sua Controparte_2
proprietà”) (si veda, per le deposizioni di entrambi i testimoni, il verbale dell'udienza del
20.04.2023).
Di conseguenza, , in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda in Controparte_2
esame, deve essere condannato al ripristino del vano finestrone di cui sopra mediante la rimozione della porta di ferro al medesimo apposta dal suindicato convenuto.
Va, invece, rigettata, essendo infondata, la domanda attorea tendente alla rimozione dell'impianto di videosorveglianza asseritamente installato su più parti comuni del fabbricato (androne e corte comune: così a pagina 4 della citazione) asseritamente lesivo della privacy dell'attrice.
Infatti, quest'ultima non ha provato la fondatezza di tale domanda.
7 Ora, il teste , alla domanda sulle circostanze di cui al capo M) della memoria Tes_1
attorea ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. (del seguente tenore: “Vero è che le telecamere intercettano anche parti di esclusiva proprietà della dott.ssa ledendo la sua Pt_1
privacy”), ha risposto: “Sono a conoscenza dell'esistenza di telecamere intorno al fabbricato, sono due o tre, non ricordo dove sono posizionate”.
La teste , sentita sul medesimo capo, ha dichiarato: “Confermo che ci sono Parte_2
telecamere, una prende parte del giardino e del garage, una parte del palazzo e delle scale,
e un'altra guarda le scale esterne, le ha messe mio fratello ” (si veda, per Controparte_1
le deposizioni di entrambi i testimoni sempre il verbale dell'udienza del 20.04.2023).
Dunque, da tali dichiarazioni non è possibile desumere con la necessaria tranquillizzante certezza la condotta “invasiva” di – secondo quanto asserito da Controparte_1 Parte_2
– ai danni dell'attrice nell'aver installato le telecamere di videosorveglianza, non avendo la menzionata teste chiarito come tale condotta abbia leso la privacy di parte attrice, pur essendo tale circostanza oggetto specifico del capo sottopostole.
Pertanto, lo stesso sistema di videosorveglianza è da ritenersi legittimamente collocato.
La domanda attorea de qua va, quindi, rigettata, essendo infondata, come anticipato sopra.
Non merita di essere accolta neanche la domanda attorea volta al risarcimento degli asseriti danni.
Con rifermento a quelli asseritamente conseguiti dalle condotte oggetto delle domande di ripristino del precedente stato dei luoghi da rigettarsi, puntualmente indicate sopra, non può essere riconosciuto alcun risarcimento danni, stante, a monte, la liceità delle condotte che tali danni avrebbero causato all'attrice, essendo incompatibile il verificarsi di qualsivoglia danno con un comportamento che non sia illecito.
Anche in relazione alle summenzionate domande meritevoli di accoglimento per quanto di ragione, il diritto al risarcimento dei danni asseritamente conseguenti dalle condotte
8 censurate dall'attrice con le medesime domande non può essere riconosciuto.
Carattere dirimente ed assorbente ai fini del raggiungimento di tale conclusione riveste la circostanza che parte attrice non ha fornito la prova, necessariamente documentale, del quantum dei danni dei quali chiede in questa sede il risarcimento.
Non è, poi, possibile giungere a diverse conclusioni in applicazione dell'art. 1226 c.c., invocato da parte attrice sin dall'atto di citazione.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha opportunamente precisato che “l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n.
3794 del 15.02.2008).
Il danneggiato, per essere risarcito, non può, pertanto, ritenere che il risarcimento sia una conseguenza automatica dell'illecito, né che la liquidazione del danno possa essere fatta in via puramente equitativa, senza essere fondata su alcun elemento, il cui reperimento e la cui allegazione restano a carico dell'attore.
Ebbene, tale onere di parte attrice risulta totalmente disatteso, non avendo la stessa fornito neanche dei parametri plausibili di quantificazione.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, in considerazione della soccombenza reciproca insita nell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, nonché dell'esistenza di altre (rispetto a quelle
9 espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni idonee ad indurre il Tribunale a disporre la suindicata compensazione.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, di non irrilevante complessità e dall'esito incerto.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
a) in accoglimento parziale delle domande attoree:
– condanna alla consegna a parte attrice delle chiavi del cancello con Controparte_1
chiusura a chiave posto nella cassa scala tra il secondo ed il terzo piano dell'immobile di causa, sito nel Comune di OM SU (NA) alla Via Circumvallazione n. 164 (già
Via Castello n. 50);
– condanna al ripristino del vano finestrone antistante la porta di ingresso Controparte_2
della proprietà nell'immobile di causa, sito nel Comune di OM SU (NA) Pt_1
alla Via Circumvallazione n. 164 (già Via Castello n. 50), mediante la rimozione della porta di ferro con serratura apposta da al medesimo finestrone;
CP_1
b) rigetta tutte le altre domande di parte attrice;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola, lì 30.07.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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