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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1526/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA LB MA, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5430/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
Resistente_1 Avv. - CF_Resistente_1
Difensore_4 Avv. - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 844/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
4 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0014083791000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0014083892000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0014083900000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0016595582000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0012383692000 SPESE PROCESS. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0012383692000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0012383692000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0000414171000 REGISTRO 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020239009357760/000 TRIBUTI AR
- sull'appello n. 5480/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
Resistente_1 Avv. - CF_Resistente_1
Difensore_4 Avv. - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 5 Avv. - CF Difensore 5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 844/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
4 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9009357760 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9009357760 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9009357760 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9009357760 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0020297369 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0028167904 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0000183977 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0013377546 001 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2021 0009724245 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio scaturisce dalla richiesta del contribuente, Avv. Resistente_1, di annullamento dell'intimazione di pagamento nr. 100 2023 90093577 60/000, del 26.07.2023 e delle cartelle presupposte.
La pronuncia di prime cure, oltre ad affermare un parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, accoglieva il ricorso del Resistente_1 in assenza di prova della notifica degli atti presupposti.
L'agenzia della riscossione ha proposto appello evidenziando che si era costituita correttamente in giudizio per il tramite di un difensore abilitato ed aveva peraltro confermato la corretta notifica delle cartelle presupposte. Invero il giudice di prime cure avrebbe rilevato erroneamente che non vi fosse prova della CAN (raccomandata informativa).
Secondo l'agenzia della riscossione, tale motivazione sarebbe certamente viziata, in quanto gli atti sono stati consegnati ai familiari conviventi e l'ufficiale notificatore, nella relata di notifica, attesta che “della consegna ho informato il destinatario con raccomandata”. Quindi la prova dell'avviso di avvenuta comunicazione c.d. CAN, è stata fornita dall'attestazione pubblicistica dell'Ufficiale Notificatore.
A conferma dell'invio, in ogni caso, della raccomandata informativa, alle relate di notifica sono stati allegati i modelli di prospetto riepilogativo delle accettazioni delle singole raccomandate spedite
Invero, nel caso di notificazione postale ai sensi della legge n. 890/1982, se la busta che contiene l'atto viene recapitata, presso l'indirizzo del destinatario temporaneamente assente, a mani di soggetto abilitato alla ricezione per suo conto, la comunicazione (Can) con la quale l'agente postale informa il destinatario stesso dell'avvenuta notificazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata “semplice”, ovvero senza avviso di ricevimento.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento del gravame come proposto.
Si costituiva il contribuente con un corposo atto difensivo nel corpo del quale richiamava l'atto di appello parziale, riunito a quello che ci occupa, e sostanzialmente riguardante la mancata condanna dell'ADER alle spese nonostante l'annullamento del carico impugnato per mancata notifica degli atti presupposti.
Inoltre, l'Avv. Resistente_1 ha ribadito di non aver mai avuto contezza delle pretese azionate dall'Agenzia delle Entrate non avendo ricevuto mai alcuna notifica di atti presupposti e di conseguenza la pretesa sottostante a ciascuno di essi deve ritenersi prescritta e comunque oggetto di decadenza. Evidenziava, inoltre l'inammissibilità della difesa dell'ADER da parte di un avvocato del libero foro e l'erroneità di una pronuncia che non aveva dichiarato la nullità integrale e l'inesistenza giuridica delle notificheegli atti presupposti.
Concludeva per l'accoglimento dell'appello riunito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che tanto l'Agenzia delle Entrate, quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione, possono avvalersi di avvocati del libero Foro nelle controversie davanti al giudice tributario, con l'eccezione dei casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato. Con l'ordinanza n. 16040/2025 la Corte di
Cassazione ribadisce che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero Foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato.
Va richiamato sul punto il quadro normativo di riferimento. Invero l'art. 1, comma 8, del d.l. 193/2016, convertito dalla legge 225/2016 autorizza l'Agenzia a scegliere tra Avvocatura dello Stato e avvocati del libero foro, anche sulla base di convenzioni e atti generali. Inoltre, l'art.
4-novies del d.l. 34/2019, norma di interpretazione autentica chiarisce che l'obbligo di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato si applica solo nei giudizi riservati convenzionalmente, e non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura. La convenzione del
22 giugno 2016 tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato, che stabilisce che l'Agenzia può difendersi direttamente o tramite avvocati del libero foro nei giudizi tributari, come quelli innanzi alle commissioni tributarie.
La pronuncia della Suprema Corte appena richiamata fa riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni
Unite (sent. n.30008/2019), che distingue tra giudizi riservati all'Avvocatura dello Stato, dove è necessaria una delibera motivata per avvalersi di avvocati esterni e giudizi non riservati, come quelli tributari, dove l'Agenzia può ricorrere direttamente ad avvocati del libero Foro, nel rispetto dei criteri generali e del codice dei contratti pubblici.
In sintesi, la Cassazione afferma che la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero Foro è legittima nei giudizi tributari, e che non è richiesta alcuna formalità aggiuntiva, né una delibera motivata, allorquando la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura dello Stato.
Inoltre, con riguardo ad altra questione sollevata nel presente giudizio la Suprema Corte con decisione n.
15710 del 12 giugno 2025 ha affermato che nel caso in cui l'indirizzo sia univocamente riconducibile alla
Pa notificante, l'attenzione deve spostarsi dalla mera regolarità formale della casella del mittente alla prova, a carico del contribuente, di un concreto e sostanziale pregiudizio al diritto di difesa. Come già affermato dalle sezioni unite con la pronuncia n. 15979 del 18 maggio 2022, se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo. In riferimento all'onere probatorio posto a carico del contribuente, come anticipato, non è sufficiente allegare l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro
Ini-Pec, ma occorre “invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”, come disposto già dalla Cassazione con la pronuncia n.
18684 del 3 luglio 2023.
Il contribuente avrebbe deve evidenziare, pertanto, quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano eventualmente derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo non presente in tale registro.
La Cassazione era già intervenuta sulla mancata iscrizione in un pubblico registro della casella Pec utilizzata, non considerandolo elemento dirimente ai fini della validità o meno della notifica. Dapprima, non ritenendolo di per sé configurare un vizio tale da determinare l'inesistenza giuridica della notificazione
(cfr Cassazione, sezioni unite, n. 14916/2016), per poi attestarsi sull'esclusione della nullità della notifica. Passando al merito delle questioni sottoposte, nei giudizi riuniti, alla attenzione di questa Corte di
Giustizia tributaria va premesso che oggetto del giudizio rimangono le censure relative alle cartelle notificate a soggetti diversi dal destinatario nonché la correlata questione relativa al perfezionamento del procedimento di notificazione.
Agli atti vi è prova della consegna a soggetti diversi dal destinatario delle cartelle attualmente in contestazione, ma l'Ader ha fornito altresì prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa mediante il deposito agli atti di causa (cfr. allegati alla produzione nel giudizio riunito) dei prospetti riepilogativi di Poste Italiane delle raccomandata spedite e della data di spedizione con riferimento sia al numero dell'atto che al numero di raccomandata.
Tale prova non è stata vinta da alcun altro elemento acquisito al processo.
In ogni caso, pur in presenza dell'ulteriore invio della raccomandata informativa, va evidenziato che in tema di notifica degli avvisi di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e gli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001 prevedono la possibilità del ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata A.R., con la conseguenza che le indicazioni riportate sull'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale. In applicazione del principio la Corte di
Cassazione ha più volte affermato che, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia stato sottoscritto da persona ivi rinvenuta, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare.
Facendo applicazione dei suindicati principi deve accogliersi l'appello dell'Agenzia della riscossione con riguardo alla prova dell'avvenuta notifica delle cartelle presupposte in contestazione.
Di conseguenza deve rigettarsi l'appello parziale proposto da contribuente avverso la medesima sentenza considerato il tenore della presente pronuncia.
Con riguardo alle spese, la natura interpretativa delle questioni trattate suggerisce la integrale compensazione di esse tra le parti in causa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ader
Rigetta l'appello del contribuente
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA LB MA, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5430/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
Resistente_1 Avv. - CF_Resistente_1
Difensore_4 Avv. - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 844/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
4 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0014083791000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0014083892000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0014083900000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0016595582000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0012383692000 SPESE PROCESS. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0012383692000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0012383692000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0000414171000 REGISTRO 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020239009357760/000 TRIBUTI AR
- sull'appello n. 5480/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
Resistente_1 Avv. - CF_Resistente_1
Difensore_4 Avv. - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 5 Avv. - CF Difensore 5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 844/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
4 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9009357760 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9009357760 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9009357760 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9009357760 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0020297369 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0028167904 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0000183977 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0013377546 001 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2021 0009724245 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio scaturisce dalla richiesta del contribuente, Avv. Resistente_1, di annullamento dell'intimazione di pagamento nr. 100 2023 90093577 60/000, del 26.07.2023 e delle cartelle presupposte.
La pronuncia di prime cure, oltre ad affermare un parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, accoglieva il ricorso del Resistente_1 in assenza di prova della notifica degli atti presupposti.
L'agenzia della riscossione ha proposto appello evidenziando che si era costituita correttamente in giudizio per il tramite di un difensore abilitato ed aveva peraltro confermato la corretta notifica delle cartelle presupposte. Invero il giudice di prime cure avrebbe rilevato erroneamente che non vi fosse prova della CAN (raccomandata informativa).
Secondo l'agenzia della riscossione, tale motivazione sarebbe certamente viziata, in quanto gli atti sono stati consegnati ai familiari conviventi e l'ufficiale notificatore, nella relata di notifica, attesta che “della consegna ho informato il destinatario con raccomandata”. Quindi la prova dell'avviso di avvenuta comunicazione c.d. CAN, è stata fornita dall'attestazione pubblicistica dell'Ufficiale Notificatore.
A conferma dell'invio, in ogni caso, della raccomandata informativa, alle relate di notifica sono stati allegati i modelli di prospetto riepilogativo delle accettazioni delle singole raccomandate spedite
Invero, nel caso di notificazione postale ai sensi della legge n. 890/1982, se la busta che contiene l'atto viene recapitata, presso l'indirizzo del destinatario temporaneamente assente, a mani di soggetto abilitato alla ricezione per suo conto, la comunicazione (Can) con la quale l'agente postale informa il destinatario stesso dell'avvenuta notificazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata “semplice”, ovvero senza avviso di ricevimento.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento del gravame come proposto.
Si costituiva il contribuente con un corposo atto difensivo nel corpo del quale richiamava l'atto di appello parziale, riunito a quello che ci occupa, e sostanzialmente riguardante la mancata condanna dell'ADER alle spese nonostante l'annullamento del carico impugnato per mancata notifica degli atti presupposti.
Inoltre, l'Avv. Resistente_1 ha ribadito di non aver mai avuto contezza delle pretese azionate dall'Agenzia delle Entrate non avendo ricevuto mai alcuna notifica di atti presupposti e di conseguenza la pretesa sottostante a ciascuno di essi deve ritenersi prescritta e comunque oggetto di decadenza. Evidenziava, inoltre l'inammissibilità della difesa dell'ADER da parte di un avvocato del libero foro e l'erroneità di una pronuncia che non aveva dichiarato la nullità integrale e l'inesistenza giuridica delle notificheegli atti presupposti.
Concludeva per l'accoglimento dell'appello riunito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che tanto l'Agenzia delle Entrate, quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione, possono avvalersi di avvocati del libero Foro nelle controversie davanti al giudice tributario, con l'eccezione dei casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato. Con l'ordinanza n. 16040/2025 la Corte di
Cassazione ribadisce che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero Foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato.
Va richiamato sul punto il quadro normativo di riferimento. Invero l'art. 1, comma 8, del d.l. 193/2016, convertito dalla legge 225/2016 autorizza l'Agenzia a scegliere tra Avvocatura dello Stato e avvocati del libero foro, anche sulla base di convenzioni e atti generali. Inoltre, l'art.
4-novies del d.l. 34/2019, norma di interpretazione autentica chiarisce che l'obbligo di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato si applica solo nei giudizi riservati convenzionalmente, e non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura. La convenzione del
22 giugno 2016 tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato, che stabilisce che l'Agenzia può difendersi direttamente o tramite avvocati del libero foro nei giudizi tributari, come quelli innanzi alle commissioni tributarie.
La pronuncia della Suprema Corte appena richiamata fa riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni
Unite (sent. n.30008/2019), che distingue tra giudizi riservati all'Avvocatura dello Stato, dove è necessaria una delibera motivata per avvalersi di avvocati esterni e giudizi non riservati, come quelli tributari, dove l'Agenzia può ricorrere direttamente ad avvocati del libero Foro, nel rispetto dei criteri generali e del codice dei contratti pubblici.
In sintesi, la Cassazione afferma che la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero Foro è legittima nei giudizi tributari, e che non è richiesta alcuna formalità aggiuntiva, né una delibera motivata, allorquando la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura dello Stato.
Inoltre, con riguardo ad altra questione sollevata nel presente giudizio la Suprema Corte con decisione n.
15710 del 12 giugno 2025 ha affermato che nel caso in cui l'indirizzo sia univocamente riconducibile alla
Pa notificante, l'attenzione deve spostarsi dalla mera regolarità formale della casella del mittente alla prova, a carico del contribuente, di un concreto e sostanziale pregiudizio al diritto di difesa. Come già affermato dalle sezioni unite con la pronuncia n. 15979 del 18 maggio 2022, se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo. In riferimento all'onere probatorio posto a carico del contribuente, come anticipato, non è sufficiente allegare l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro
Ini-Pec, ma occorre “invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”, come disposto già dalla Cassazione con la pronuncia n.
18684 del 3 luglio 2023.
Il contribuente avrebbe deve evidenziare, pertanto, quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano eventualmente derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo non presente in tale registro.
La Cassazione era già intervenuta sulla mancata iscrizione in un pubblico registro della casella Pec utilizzata, non considerandolo elemento dirimente ai fini della validità o meno della notifica. Dapprima, non ritenendolo di per sé configurare un vizio tale da determinare l'inesistenza giuridica della notificazione
(cfr Cassazione, sezioni unite, n. 14916/2016), per poi attestarsi sull'esclusione della nullità della notifica. Passando al merito delle questioni sottoposte, nei giudizi riuniti, alla attenzione di questa Corte di
Giustizia tributaria va premesso che oggetto del giudizio rimangono le censure relative alle cartelle notificate a soggetti diversi dal destinatario nonché la correlata questione relativa al perfezionamento del procedimento di notificazione.
Agli atti vi è prova della consegna a soggetti diversi dal destinatario delle cartelle attualmente in contestazione, ma l'Ader ha fornito altresì prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa mediante il deposito agli atti di causa (cfr. allegati alla produzione nel giudizio riunito) dei prospetti riepilogativi di Poste Italiane delle raccomandata spedite e della data di spedizione con riferimento sia al numero dell'atto che al numero di raccomandata.
Tale prova non è stata vinta da alcun altro elemento acquisito al processo.
In ogni caso, pur in presenza dell'ulteriore invio della raccomandata informativa, va evidenziato che in tema di notifica degli avvisi di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e gli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001 prevedono la possibilità del ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata A.R., con la conseguenza che le indicazioni riportate sull'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale. In applicazione del principio la Corte di
Cassazione ha più volte affermato che, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia stato sottoscritto da persona ivi rinvenuta, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare.
Facendo applicazione dei suindicati principi deve accogliersi l'appello dell'Agenzia della riscossione con riguardo alla prova dell'avvenuta notifica delle cartelle presupposte in contestazione.
Di conseguenza deve rigettarsi l'appello parziale proposto da contribuente avverso la medesima sentenza considerato il tenore della presente pronuncia.
Con riguardo alle spese, la natura interpretativa delle questioni trattate suggerisce la integrale compensazione di esse tra le parti in causa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ader
Rigetta l'appello del contribuente
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado