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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5886/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli
Avv.ti Edmondo Palmieri e Filomena Fasano, presso il cui studio, sito in via
Rocco Cocchia n. 93, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Vittorio Colomba, Elisa
Parenti e Immacolata Addeo;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e decreto reso all'esito dell'udienza del 19/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5886/2018 – Sentenza proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1264/2018, con il quale è stata ingiunta al pagamento, in favore della opposta, dell'importo complessivo di € 53.405,68 quale saldo debitore rinveniente da tre contratti di finanziamento da lei sottoscritti quale “coobbligata” con la Parte_2
dichiarata fallita, oltre interessi come da domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché spese del procedimento monitorio ed accessori di legge.
L'opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che disconosce le sottoscrizioni a lei apparentemente riconducibili apposte sui contratti di finanziamento posti a fondamento del ricorso monitorio;
quale secondo motivo di opposizione, che il credito oggetto di ingiunzione si è estinto per prescrizione, atteso che gli atti interruttivi della prescrizione sono stati inviati solo alla senza prova del perfezionamento della notifica, Parte_2
mentre nesssun atto è stato inviato a lei;
quale terzo motivo di opposizione, che il Decreto Ingiuntivo è inammissibile, in quanto emesso in violazione degli articoli 51 e ss. della Legge Fallimentare, atteso che il credito contestato si fonda su tre contratti di finanziamento stipulate dalla
[...]
all'epoca “in bonis”, per l'acquisto di n. 3 automezzi destinati a Pt_2
carico, scarico e trasporto merci da utilizzare sui vari cantieri, dunque funzionalmente collegati all'acquisto di beni rientranti nella massa fallimentare, sicchè essendo la società con socio unico (sig.ra Parte_2
), il relativo credito non poteva essere azionato in Parte_1
via monitoria;
quale quarto motivo di opposizione, che i contratti di finanziamento I cui saldi creditori sono stati attivati in via monitoria sono affetti da nullità strutturale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1418, comma 2, e 1346 c.c., in quanto il loro oggetto è indeterminato, non essendo in essi indicati i dati necessari ed essenziali alla corretta identificazione dei veicoli venduti, cioè la targa ed il numero di telaio.
In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato Parte_1
le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Proc. N.R.G.A.C. 5886/2018 – Sentenza Decreto Ingiuntivo n. 1264/2018; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati FILOMENA FASANO e
EDMONDO PALMIERI, dichiaratisi anticipatari;
condannare l'opposta per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che il Controparte_1
disconoscimento formulato dall'opponente è inammisibile, non avendo la sig.ra offerto alcuno spunto probatorio, limitandosi a sostenere Parte_1
che le sottoscrizioni dei contratti di finanziamento da parte sua sarebbero difformi rispetto a quella apposta alla procura in calce all'atto di citazione;
che a dimostrazione della pretestuosità dell'opposizione è sufficiente rilevare come, nonostante il ricevimento di n. 3 raccomandate a/r di notifica di intercorsa cessione del debito, interruzione della prescrizione, richiesta di adempimento e messa in mora, nonché i plurimi solleciti – anche telefonici – ricevuti in tutti questi anni, l'opponente abbia atteso la ricezione in notifica del Decreto Ingiuntivo per affermare la propria estraneità al contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio;
che, dunque, se fosse stata coinvolta illegittimanente in un rapporto contrattuale ad essa estraneo, avrebbe avuto invece interesse a sporgere formale denuncia/querela finalizzata a tutelare, innanzi alle competenti Autorità, le proprie ragioni;
che, in ogni caso, essa intende avvalersi, come di fatto si avvale, delle proposte contrattuali n. 2133390, n. 2186659 e n. 2187574 concluse tra la sig.ra e la Consum.it, nonché delle relative lettere Parte_1
di accettazione, ragion per cui formula istanza di verificazione delle firme;
che non è maturata alcuna prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria, poiché la sig.ra in data 23/4/2015 riceveva n. 3 Parte_1
lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, ognuna relativa ai tre differenti contratti di finanziamento sottoscritti con Consum.it, inviate dallaMonte
Crediti S.R.l. ed aventi ad oggetto la comunicazione della cessione del credito nonché l'intimazione di pagamento e l'interruzione della
Proc. N.R.G.A.C. 5886/2018 – Sentenza prescrizione;
che queste lettere raccomandate vengono prodotte munite del relativo avviso di ricevimento con timbro postale e firma del marito della sig.ra come specificamente indicato dall'addetto dell'ufficio Parte_1
postale nell'avviso di ricevimento della lettera relativa al contratto n.
2133390; che poiché la data di ricevimento indicata dal timbro postale è il
23/4/2015 ed i contratti di finanziamento sono relativi agli anni 2006 e
2007, tanto basterebbe per privare di qualsivoglia fondamento l'eccezione di pescrizione del credito;
che, inoltre, i contratti di finanziamento risultano sottoscritti in data 07/12/2006 (finanziamento n. 2133390) e 26/1/2007
(finanziamenti n. 2186659 e 2187574), rispettivamente per una durata di n.
36 rate mensili (3 anni) a decorrere dal sesto mese successivo alla sottoscrizione e n. 48 rate mensili (4 anni): quindi l'ultima rata sarebbe naturalmente scaduta non prima di Maggio 2010; che il terzo motivo di opposizione è infondato, essendo stati i contratti di finanziamento funzionali all'acquisto di beni stipulati dalla in proprio, mentre la sig.ra Parte_2
li ha conclusi in qualità di “coobbligata”; che la Parte_1
società e la sig.ra sono, da un punto di vista Parte_2 Parte_1
giuridico, due soggetti assolutamente distinti, a nulla rilevando che la società sia una S.R.L. unipersonale con socio unico, in quanto, a seguito del versamento integrale del capitale sociale e all'adempimento della pubblicità di cui all'art. 2470 c.c., la è divenuta a tutti gli effetti una Parte_2
società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta;
che, dunque, è infondata l'eccezione di parte opponente circa l'assorbimento dei tre furgoni acquisiti attraverso il contratto di finanziamento all'interno della massa fallimentare, posto che la presente azione è diretta non alla società fallita ma esclusivamente alla sig.ra la Parte_2 Parte_1
quale, in qualità di coobbligato, rappresenta il soggetto obbligato in solido con il debitore principale alla restituzione del capitale;
che tale affermazione, priva di qualsivoglia corredo probatorio, non trova
Proc. N.R.G.A.C. 5886/2018 – Sentenza fondamento in diritto in quanto, il secondo comma dell'art. 2462 c.c. prevede che il socio unico di una srl unipersonale risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali solo nel caso in cui i conferimenti non siano stati eseguiti secondo quanto previsto dall'art. 2464 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prevista dall'art. 2470 c.c.; che nel caso di specie, , dalla visura storica della società che produce, è possibile Parte_2
rilevare che il capitale sociale pari ad € 98.126,81 è stato intermente versato e che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di pubblicità richiesti dalla legge;
che ne deriva l'autonomia patrimoniale perfetta della società
[...]
e la responsabilità limitata al solo conferimento della sig.ra Pt_2
; che anche l'ultimo motivo di opposizione è infondato, poiché Parte_1
dai tre contratti di finanziamento emerge che essi avevano ad oggetto: - finanziamento n. 2133390 l'acquisto di un'autovettura Renault Trafic
CO ICE (furgone) cilindrata 1.9, anno di immatricolazione 2005; - finanziamenti nn. 2186659 e 2187574 l'acquisto di autovetture Ford NS
CO (furgone) cilindrata 2.0.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato Controparte_1
le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il
Decreto Ingiuntivo n. 1264/2018; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma portata dal decreto ingiuntivo, ovvero di quella somma maggiore o minore ad accertarsi in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto ed onerava le parti di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, ed a tanto provvedeva l'opponente (cfr.
Proc. N.R.G.A.C. 5886/2018 – Sentenza verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 29/5/2020).
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., veniva quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di verificare se le firme apparentemente apposte da sui contratti di Parte_1
finanziamento oggetto di causa fossero autentiche oppure no.
All'udienza del 19/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo l'opponente provveduto ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 29/5/2020).
2 – Ancora, preliminarmente, occorre considerare che l'eccezione di decadenza della opposta in relazione al disposto dell'articolo 1957 c.c., sollevata dalla parte opponente soltanto con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. è tardiva, trattandosi di eccezione in senso stretto, che, come tale, va fatta valere nella prima difesa utile, cioè nel caso di specie con l'atto di citazione opposizione, di talché è inammissibile (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, n. 8023/2024).
3. – Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione la sig.ra ha dedotto di non avere mai sottoscritto in Parte_1
proprio, in qualità di “coobbligata” della all'epoca “in bonis”, i tre Parte_2
contratti di finanziamento i cui saldi creditori sono stati azionati in via monitoria, disconoscendo le sottoscrizioni a lei apparentemente riconducibili apposte su tali contratti.
Proc. N.R.G.A.C. 5886/2018 – Sentenza Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Questo Giudice ritiene di dover fare proprie – sia pure nei limiti di qui a breve precisati - le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato in sede di esame grafologico delle firme oggetto di disconoscimento da parte di
, in quanto esse appaiono immuni da vizi di Parte_1
ordine logico e metodologico, oltre a costituire il risultato di una disamina approfondita ed analitica.
Il C.T.U. nominato Dott.ssa , infatti, all'esito di un accertamento Per_1
peritale particolarmente minuzioso e preciso, in cui ha provveduto ad esaminare diverse scritture comparative (ovvero le firme apposte dall'opponente sulla C.I. n. rilasciata dal Comune di Numero_1
BA (SA) il 16/4/2003, sul cartellino identificativo relativo alla
C.I. n. rilasciata dal Comune di BA (SA) il Numero_2
15/4/2008, sulla C.I. n. rilasciata dal Comune di Numero_2
BA (SA) il 15/4/2008, sulla denuncia di smarrimento, in triplice originale, sporta presso la Stazione dei CC di BA (SA) il
20/3/2018, sul modulo rilascio CIE, con annesso cartellino individuale di rilascio, apposte presso il Comune di BA (SA) il 17/6/2019, sull'originale della C.I. elettronica n. rilasciata dal Comune Numero_3
di BA (SA) il 17/6/2019, sul mandato alle liti senza data) oltre ad avere assunto il saggio grafico dell'opponente ha accertato che:
- “LE NOVE FIRME APPARENTEMENTE RIFERIBILI A Parte_1
(X-X), FIGURANTI SUL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO NR
[...]
2133390 DATATO 07.12.2006 E SULLA MODULISTICA “COMUNICAZIONE
CLIENTE” DATATA 11.12.2006, SONO DA RITENERSI AUTOGRAFE, OSSIA
RICONDUCIBILI ALL'APPARENTE FIRMATARIA.”;
- “CON BUONA PROBABILITA' LE RESTANTI DICIOTTO
SOTTOSCRIZIONI (Y-Y), APPOSTE SUI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO NR
2186659 E NR 2187574 DATATI 26.01.2007, NONCHE' SULLA
Proc. N.R.G.A.C. 5886/2018 – Sentenza MODULISTICA “COMUNICAZIONE CLIENTE” DATATA 01.02.2007, NON
SONO RICONDUCIBILI A SE VA.”.
Dunque, avendo il C.T.U. nominato accertato senza alcun dubbio o incertezza che le firme apparentemente riconducibili a Parte_1
apposte sul contratto n. 2133390 del 07/12/2006 e sulla
[...]
modulistica “comunicazione cliente” dell'11/12/2006 sono da ritenersi autografe, ne consegue che l'opponente è obbligata a corrispondere il relativo importo azionato in via monitoria, ovvero € 14.460,04 (cfr. all. 22 della produzione della fase monitoria).
Per ciò che concerne, invece, le sottoscrizioni apposte sui contratti di finanziamento n. 2186659 e n. 2187574 del 26/1/2007 e sulla
“comunicazione cliente” datata 01/2/2007, stante le conclusioni formulate dall'ausiliario nominato non già in termini di certezza, bensì di
“buona probabilità”, questo Giudice ritiene che di esse non debba tenersi conto, atteso che sulla base di ulteriori elementi probatori, e segnatamente del dato pacifico per cui era, all'epoca della Parte_1
sottoscrizione degli stessi, socia unica della società debitrice principale
[...]
la quale ha beneficiato dei prestiti per l'acquisto di beni mobili Pt_2
registrati funzionali alla sua attività imprenditoriale, oltre che
Amministratrice p.t. unica della predetta società (dal 19/3/1997 al 2009 – cfr. visura camerale della all. 6 della produzione di parte Parte_2
opposta), ragion per cui appare assolutamente inverosimile non solo che la odierna opponente possa avere firmato dei contratti di finanziamento quale legale rappresentante p.t. della e non anche quale “coobbligata”, Parte_2
ma anche ritenere che tali contratti non siano stati sottoscritti dall'odierna opponente, essendo la socia unica della società beneficiaria dei finanziamenti stessi, di talché anche in relazione agli stessi Parte_1
è obbligata a corrispondere i relativi importi.
[...]
4. – Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che
Proc. N.R.G.A.C. 5886/2018 – Sentenza il credito oggetto di ingiunzione si sarebbe estinto per prescrizione, atteso che gli atti interruttivi della prescrizione sono stati inviati solo alla
[...]
senza prova del perfezionamento della notifica, mentre nesssun atto Pt_2
è stato inviato a lei.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Infatti, dalla lettura dei contratti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione, risulta che essi sono stati sottoscritti rispettivamente nel 2006
e nel 2007 (cfr. all.ti 2-3-4-5-6-7-8-9-10 della produzione della fase monitoria), ragion per cui essendo stati gli atti interruttivi della prescrizione notificati all'opponente il 23/4/2015 (cfr. all.ti 3-4 e 5 della produzione di parte opposta), ne consegue che l'eventuale prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. è stata certamente interrotta e, dunque, al momento della notificazione del Decreto Ingiuntivo nel 2018 non era in alcun modo maturata.
5. – Con il terzo motivo di opposizione parte opponente ha poi eccepito che il Decreto Ingiuntivo sarebbe inammissibile, in quanto emesso in violazione degli articoli 51 e ss. della Legge Fallimentare, atteso che il credito contestato si fonda su tre contratti di finanziamento stipulati dalla
[...]
all'epoca “in bonis”, per l'acquisto di n. 3 automezzi destinati a Pt_2
carico, scarico e trasporto merci da utilizzare sui vari cantieri, dunque funzionalmente collegati all'acquisto di beni rientranti nella massa fallimentare, sicchè essendo la società con socio unico Parte_2
), il relativo credito non poteva essere azionato in Parte_1
via monitoria.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Come correttamente eccepito dalla parte opposta, infatti, la e Parte_2
, ancorchè socia unica della prima, sono Parte_1
giuridicamente due soggetti del tutto distinti ed autonomi, non rilevando in
Proc. N.R.G.A.C. 5886/2018 – Sentenza alcun modo la natura unipersonale della società poi dichiarata fallita: infatti, a seguito del versamento integrale del capitale sociale e all'adempimento pubblicitario di cui all'art. 2470 c.c., la è Parte_2
diventata a tutti gli effetti una società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta. Né tantomeno può trovare accoglimento quanto sostenuto dall'opponente, e cioè che il fallimento della stante la Parte_2
sua natura unipersonale, avrebbe comportato di fatto anche il fallimento in estensione della socia unica . L'articolo 2462, co. Parte_1
2, c.c., stabilisce infatti che il socio unico di una società a responsabilità limitata unipersonale risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali solo nel caso in cui i conferimenti non siano stati eseguiti secondo quanto previsto dall'articolo 2464 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prevista dall'art. 2470 c.c.
Nella vicenda in esame, invece, dalla visura storica della (cfr. Parte_2
all. 6 della produzione di parte opposta) risulta che il capitale sociale della stessa, pari ad € 98.126,81, è stato intermente versato e che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di pubblicità imposti dall'ordinamento, ragion per cui non vi è alcuna responsabilità illimitata di Parte_1
.
[...]
Da qui, dunque, l'infondatezza della doglianza dell'opponente dell'attrazione dei tre beni mobili registrati, acquisiti attraverso i tre contratti di finanziamento oggetto di causa alla massa fallimentare della in Parte_2
quanto l'azione sottesa al ricorso per ingiunzione è diretta nei confronti non già della società dichiarata fallita, ma soltanto di Parte_1
quale “coobbligata” della società debitrice principale.
6. – Con il quarto ed ultimo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che i contratti di finanziamento i cui saldi creditori sono stati attivati in via monitoria sono affetti da nullità strutturale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1418, comma 2, e 1346 c.c., in quanto il loro
Proc. N.R.G.A.C. 5886/2018 – Sentenza oggetto è indeterminato, non essendo in essi indicati i dati necessari ed essenziali alla corretta identificazione dei veicoli venduti, cioè targa e numero di telaio.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Dalla lettura dei tre contratti di finanziamento posti alla base del ricorso monitorio (cfr. all.ti 2-3-4-5-6-7-8-9 e 10 della produzione della fase monitoria) emerge che essi avevano ad oggett, quanto al inanziamento n.
2133390, l'acquisto di un'autovettura Renault Trafic CO ICE (furgone) cilindrata 1.9, anno di immatricolazione 2005, mentre i finanziamenti nn.
2186659 e 2187574 l'acquisto di autovetture Ford NS CO (furgone) cilindrata 2.0, sicchè l'oggetto è assolutamente determinato.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1264/2018 va confermato e, stante il disposto dell'articolo 653, co. 1, c.p.c., va dichiarato esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
7 - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e, considerate Parte_1
la natura, il valore (€ 53.405,68, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€
2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
8 - Per effetto della soccombenza anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di
. Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5886/2018 – Sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
1264/2018 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna alla refusione, in favore della Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di Parte_1
.
[...]
Così deciso in Salerno il 20/10/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5886/2018 – Sentenza