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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2337/2024
REPUBBLICA ITALIANA 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro e in funzione di giudice d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto al n. 2337/2024 R.G., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo
n. 152/2024, depositata in data 10.04.2024
PROMOSSO DA
AVV. FABRIZIO CORSI (C.F. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. C.F._1
– APPELLANTI–
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Carloni
-APPELLATO –
Conclusioni
Per l'appellante “A) In riforma della sentenza impugnata, annullare la cartella esattoriale n°
00797202303283477000 C) Condannare l'appellato alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in quanto
radicalmente infondata in fatto ed in diritto: In tesi: RESPINGERE l'appello proposto perché infondato, in fatto
ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la sentenza di primo grado n. 152/2024 del Giudice di
Pace di Arezzo nella persona dell'Avv. Sergio Nicchi pubblicata in data 10/04/2024; In ipotesi: RESPINGERE
tutte le domande ed eccezioni di parte attrice in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto, secondo le
conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, da intendere qui integralmente trascritte. Con condanna
dell'appellante, in ogni caso, al pagamento delle spese e delle competenze legali del presente grado di giudizio, per
la liquidazione delle quali ci si rimette all'equa determinazione del Tribunale".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Avv. Fabrizio CO ha impugnato la sentenza n. 152/2024 del Giudice di Pace di Arezzo,
depositata in data 10.04.2024 nella causa civile R.G. n. 1199/2023, mediante la quale è stata rigettata 2
l'opposizione proposta dall'avv. CO avverso la cartella esattoriale. n. 00797202303283477000,
relativa a sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Giova riferire succintamente i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
Il 19.01.2019, Fabrizio CO, alla guida del proprio veicolo (Fiat Fiorino targato AY470FP), veniva fermato dalla Polizia Municipale del Comune di Castiglion Fiorentino (AR) e sanzionato, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del Codice della Strada, in quanto circolava senza copertura assicurativa
(sospesa dal 29.11.2018 su richiesta dell'assicurato).
L'avv. CO provvedeva, il 24.1.2019 ossia entro cinque giorni (v. ricevuta di bonifico in atti), al pagamento della sanzione in misura ridotta a ½ del minimo edittale sulla base di quanto previsto dall'art. 193 Cds, che prevede la riduzione dell'importo della sanzione quando l'assicurazione sia resa operante nel termine di cui all' art. 1901 2° comma del codice civile, vale a dire del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza.
A seguito di tale pagamento, ritenuto insufficiente ad estinguere la obbligazione, è stata emessa nei suoi confronti la cartella esattoriale opposta, per un importo pari a € 2.448,27.
L'Avv. CO ha proposto ricorso davanti al Giudice di Pace di Arezzo, sostenendo che il contratto di assicurazione era stato stipulato per il periodo 08/06/2018 – 08/06/2019, con pagamento semestrale;
che in data 29/11/2018 su sua richiesta, veniva sospesa l'assicurazione, che venne riattivata il
08/03/2019 e che, pertanto, la rata scadeva il 17/03/2019, rata regolarmente pagata;
che, quindi, poiché
la contestazione era stata effettuata il 19/01/2019 (in data, cioè, antecedente la riattivazione) e il pagamento della rata era avvenuto entro i 15 giorni dalla scadenza, trovava applicazione l'art. 193,
co. 3, C.d.S., in forza del quale il pagamento della sanzione poteva e doveva essere ridotto alla metà
dell'importo richiesto.
Inoltre, ha sostenuto di aver pagato la sanzione ridotta di € 303,80 entro i 5 giorni previsti dalla legge dopo la contestazione.
Si è costituito in giudizio mediante proprio funzionario il chiedendo Controparte_1
il rigetto del ricorso. La sanzione irrogata era legittima in quanto non solo il veicolo circolava privo di copertura assicurativa, ma non sussistevano neppure motivi per poter ridurre l'importo irrogato.
L' , costituendosi anch'essa mediante proprio funzionario, chiedeva Controparte_3
che fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva in quanto non era titolare di alcun potere
3 decisionale o valutativo rispetto alla legittimità della sanzione alla base della cartella. In subordine chiedeva il rigetto del ricorso e, in ogni caso, che fosse tenuta indenne da eventuali condanne alle spese legali ex art. 39, D.lgs. n. 112/1999 da parte dell'ente impositore.
3. All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace respingeva l'opposizione: l'art. 193,
comma3, C.d.S., prevede la possibilità di ridurre del 50% l'importo della sanzione per mancata copertura assicurativa, ma solo in due specifici casi: i. quando l'assicurazione viene riattivata entro 15
giorni dalla scadenza del premio;
ii. quando il proprietario del veicolo, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione e previa autorizzazione, provvede alla demolizione e radiazione del mezzo.
Nel caso esaminato nessuna di queste condizioni era soddisfatta: il ricorrente aveva sospeso l'assicurazione il 29.11.2018 e l'aveva riattivata soltanto l'8.03.2019, ben oltre il termine di 15 giorni.
Inoltre, non vi era stata alcuna demolizione del veicolo.
4. Con il proprio appello l'Avv. CO impugnava la sentenza di prime cure: evidenziava che secondo quanto riportato nel verbale, la sanzione doveva essere ridotta della metà qualora il trasgressore avesse provveduto a riattivare l'assicurazione entro 15 giorni dalla scadenza del premio e avesse pagato entro 5 giorni dalla contestazione. L'avv. CO, confidando in questa previsione, provvedeva al pagamento ridotto di euro 303,80 entro i cinque giorni previsti, ritenendo così di aver estinto la propria obbligazione.
Riassumeva la situazione assicurativa nei termini che seguono. Il veicolo era effettivamente assicurato con tramite una polizza annuale stipulata l'8.06.2018, con scadenza al 8.06.2019 e Controparte_4
pagamento semestrale. Il 29.11.2018, tuttavia, su richiesta dello stesso CO, la polizza era stata sospesa, come previsto contrattualmente. La compagnia specificava che la riattivazione poteva essere richiesta entro un anno dalla sospensione e che, se tale richiesta fosse stata fatta oltre 90 giorni dopo, la durata della polizza sarebbe stata prorogata per un periodo pari alla sospensione.
La riattivazione effettiva avvenne l'8.03.2019, e il nuovo termine del semestre assicurativo venne fissato al 17.03.2019. Il pagamento del premio fu effettuato il 14.03.2019.
Nel frattempo, CO aveva anche presentato ricorso al Prefetto contro l'importo della sanzione, ma,
secondo le prospettazioni dell'appellante, tale ricorso venne dichiarato inammissibile, poiché il pagamento ridotto era già avvenuto e quindi la sanzione si considerava definitava. Nonostante tutto
4 ciò, nel marzo 2023, l notificava a CO una cartella esattoriale da Controparte_5
€ 2.448,27, con la quale si chiedeva il pagamento integrale della sanzione per mancata copertura assicurativa.
L'appellante contesta la sentenza del Giudice di Pace sostenendo: i. l'erronea applicazione dell'art. 193, comma 3 del Codice della Strada e dell'art. 1901 c.c. in quanto il termine di 15 giorni previsto dall'art. 193, per poter beneficiare della riduzione della sanzione, va riferito alla scadenza della rata del premio assicurativo, non alla data di sospensione del contratto;
ii la mancata considerazione, nella ricostruzione dei fatti, delle vicende relative al rapporto contrattuale con l' assicurazione.
5. Alla prima udienza, verificata la violazione del termine a difesa, il Giudice ha ordinato la rinnovazione della notificazione, tempestivamente effettuata.
6. Si costituiva il , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
7. All'udienza del 22.5.2025, le parti hanno discusso la causa come da verbale. La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c.
8. Non è in contestazione, in questa sede, la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato.
L'art. 193, secondo comma, CdS stabilisce che “Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464 […]”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'illecito in esame ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione riguarda non solo i rapporti di natura contrattuale tra assicurato ed assicuratore, ma anche la posizione degli eventuali terzi danneggiati (cfr.
Cass. Civ. n. 21571/2012 e Cass. 8764/2010).
Nel caso di specie è stato accertato che in data 19.01.2019 l'Avv. Fabrizio CO circolava con un veicolo per il quale la copertura assicurativa era stata sospesa sin dal 29.11.2018, su espressa richiesta dell'assicurato. La successiva riattivazione della polizza, avvenuta solo l'8.03.2019 — e dunque quasi due mesi dopo all'accertamento — non produce alcun effetto retroattivo né può evidentemente escludere la sussistenza dell'illecito.
9. I due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione. Essi non sono fondati.
L'art. 193, comma 3, primo periodo CDS stabilisce che la sanzione amministrativa per l'illecito qui in esame è ridotta alla metà quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma,
5 del codice civile (se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza).
La previsione mira a sanzionare in misura più lieve il trasgressore la cui assicurazione era appena scaduta (sul presupposto della minor gravità della condotta, spesso imputabile a mera dimenticanza)
e che si sia prontamente adoperato per la sua riattivazione.
Detta disposizione non risulta suscettibile di applicazione al ben diverso caso di specie.
L'avv. CO, infatti, al momento del controllo (19.1.2019), circolava con assicurazione non operante perché sospesa, per sua libera decisione, da ben cinquanta giorni (29.11.2018). Solo altri cinquanta giorni dopo (8.3.2019) l'avv. CO ripristinava la vigenza del contratto di assicurazione;
a nulla rileva,
ai fini che qui interessano, che il contratto sospeso abbia, in epoca successiva, ripreso vigore, ciò che non vale evidentemente a comportare una sorta di “remissione in termini” per il pagamento in misura ridotta.
A conclusioni diverse si sarebbe potuti giungere se l'avv. CO avesse chiesto ed ottenuto la cessazione della sospensione del contratto nei 15 gg. successivi alla contestazione, ma così non è stato.
Ne consegue che, al momento del pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore (24.1.2019),
non sussistevano i presupposti normativi per la riduzione della sanzione, di talché il pagamento effettuato non ha avuto efficacia estintiva, se non parziale, della obbligazione.
L'avv. CO invoca il divieto di analogia in materia di sanzioni amministrative;
la censura è priva di pregio: nessuna applicazione analogica è stata effettuata dal Giudice di Pace. Al contrario si è esclusa l'applicabilità, al caso in esame, della attenuante di cui all'art. 193, co. 3, CdS difettandone i relativi presupposti.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate secondo i parametri medi tabellari previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento (da € 1.100 ad € 5.200) dal d.m. n.
55/2014, escluso l'importo per la fase istruttoria, che non si è tenuta nel presente grado di giudizio.
In ragione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
6
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza Giudice di Pace di Arezzo n. 152/2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti del , che liquida in € 1.701,00, per compensi professionali, Controparte_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Arezzo, il 31 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Turturro
REPUBBLICA ITALIANA 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro e in funzione di giudice d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto al n. 2337/2024 R.G., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo
n. 152/2024, depositata in data 10.04.2024
PROMOSSO DA
AVV. FABRIZIO CORSI (C.F. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. C.F._1
– APPELLANTI–
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Carloni
-APPELLATO –
Conclusioni
Per l'appellante “A) In riforma della sentenza impugnata, annullare la cartella esattoriale n°
00797202303283477000 C) Condannare l'appellato alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in quanto
radicalmente infondata in fatto ed in diritto: In tesi: RESPINGERE l'appello proposto perché infondato, in fatto
ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la sentenza di primo grado n. 152/2024 del Giudice di
Pace di Arezzo nella persona dell'Avv. Sergio Nicchi pubblicata in data 10/04/2024; In ipotesi: RESPINGERE
tutte le domande ed eccezioni di parte attrice in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto, secondo le
conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, da intendere qui integralmente trascritte. Con condanna
dell'appellante, in ogni caso, al pagamento delle spese e delle competenze legali del presente grado di giudizio, per
la liquidazione delle quali ci si rimette all'equa determinazione del Tribunale".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Avv. Fabrizio CO ha impugnato la sentenza n. 152/2024 del Giudice di Pace di Arezzo,
depositata in data 10.04.2024 nella causa civile R.G. n. 1199/2023, mediante la quale è stata rigettata 2
l'opposizione proposta dall'avv. CO avverso la cartella esattoriale. n. 00797202303283477000,
relativa a sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Giova riferire succintamente i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
Il 19.01.2019, Fabrizio CO, alla guida del proprio veicolo (Fiat Fiorino targato AY470FP), veniva fermato dalla Polizia Municipale del Comune di Castiglion Fiorentino (AR) e sanzionato, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del Codice della Strada, in quanto circolava senza copertura assicurativa
(sospesa dal 29.11.2018 su richiesta dell'assicurato).
L'avv. CO provvedeva, il 24.1.2019 ossia entro cinque giorni (v. ricevuta di bonifico in atti), al pagamento della sanzione in misura ridotta a ½ del minimo edittale sulla base di quanto previsto dall'art. 193 Cds, che prevede la riduzione dell'importo della sanzione quando l'assicurazione sia resa operante nel termine di cui all' art. 1901 2° comma del codice civile, vale a dire del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza.
A seguito di tale pagamento, ritenuto insufficiente ad estinguere la obbligazione, è stata emessa nei suoi confronti la cartella esattoriale opposta, per un importo pari a € 2.448,27.
L'Avv. CO ha proposto ricorso davanti al Giudice di Pace di Arezzo, sostenendo che il contratto di assicurazione era stato stipulato per il periodo 08/06/2018 – 08/06/2019, con pagamento semestrale;
che in data 29/11/2018 su sua richiesta, veniva sospesa l'assicurazione, che venne riattivata il
08/03/2019 e che, pertanto, la rata scadeva il 17/03/2019, rata regolarmente pagata;
che, quindi, poiché
la contestazione era stata effettuata il 19/01/2019 (in data, cioè, antecedente la riattivazione) e il pagamento della rata era avvenuto entro i 15 giorni dalla scadenza, trovava applicazione l'art. 193,
co. 3, C.d.S., in forza del quale il pagamento della sanzione poteva e doveva essere ridotto alla metà
dell'importo richiesto.
Inoltre, ha sostenuto di aver pagato la sanzione ridotta di € 303,80 entro i 5 giorni previsti dalla legge dopo la contestazione.
Si è costituito in giudizio mediante proprio funzionario il chiedendo Controparte_1
il rigetto del ricorso. La sanzione irrogata era legittima in quanto non solo il veicolo circolava privo di copertura assicurativa, ma non sussistevano neppure motivi per poter ridurre l'importo irrogato.
L' , costituendosi anch'essa mediante proprio funzionario, chiedeva Controparte_3
che fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva in quanto non era titolare di alcun potere
3 decisionale o valutativo rispetto alla legittimità della sanzione alla base della cartella. In subordine chiedeva il rigetto del ricorso e, in ogni caso, che fosse tenuta indenne da eventuali condanne alle spese legali ex art. 39, D.lgs. n. 112/1999 da parte dell'ente impositore.
3. All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace respingeva l'opposizione: l'art. 193,
comma3, C.d.S., prevede la possibilità di ridurre del 50% l'importo della sanzione per mancata copertura assicurativa, ma solo in due specifici casi: i. quando l'assicurazione viene riattivata entro 15
giorni dalla scadenza del premio;
ii. quando il proprietario del veicolo, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione e previa autorizzazione, provvede alla demolizione e radiazione del mezzo.
Nel caso esaminato nessuna di queste condizioni era soddisfatta: il ricorrente aveva sospeso l'assicurazione il 29.11.2018 e l'aveva riattivata soltanto l'8.03.2019, ben oltre il termine di 15 giorni.
Inoltre, non vi era stata alcuna demolizione del veicolo.
4. Con il proprio appello l'Avv. CO impugnava la sentenza di prime cure: evidenziava che secondo quanto riportato nel verbale, la sanzione doveva essere ridotta della metà qualora il trasgressore avesse provveduto a riattivare l'assicurazione entro 15 giorni dalla scadenza del premio e avesse pagato entro 5 giorni dalla contestazione. L'avv. CO, confidando in questa previsione, provvedeva al pagamento ridotto di euro 303,80 entro i cinque giorni previsti, ritenendo così di aver estinto la propria obbligazione.
Riassumeva la situazione assicurativa nei termini che seguono. Il veicolo era effettivamente assicurato con tramite una polizza annuale stipulata l'8.06.2018, con scadenza al 8.06.2019 e Controparte_4
pagamento semestrale. Il 29.11.2018, tuttavia, su richiesta dello stesso CO, la polizza era stata sospesa, come previsto contrattualmente. La compagnia specificava che la riattivazione poteva essere richiesta entro un anno dalla sospensione e che, se tale richiesta fosse stata fatta oltre 90 giorni dopo, la durata della polizza sarebbe stata prorogata per un periodo pari alla sospensione.
La riattivazione effettiva avvenne l'8.03.2019, e il nuovo termine del semestre assicurativo venne fissato al 17.03.2019. Il pagamento del premio fu effettuato il 14.03.2019.
Nel frattempo, CO aveva anche presentato ricorso al Prefetto contro l'importo della sanzione, ma,
secondo le prospettazioni dell'appellante, tale ricorso venne dichiarato inammissibile, poiché il pagamento ridotto era già avvenuto e quindi la sanzione si considerava definitava. Nonostante tutto
4 ciò, nel marzo 2023, l notificava a CO una cartella esattoriale da Controparte_5
€ 2.448,27, con la quale si chiedeva il pagamento integrale della sanzione per mancata copertura assicurativa.
L'appellante contesta la sentenza del Giudice di Pace sostenendo: i. l'erronea applicazione dell'art. 193, comma 3 del Codice della Strada e dell'art. 1901 c.c. in quanto il termine di 15 giorni previsto dall'art. 193, per poter beneficiare della riduzione della sanzione, va riferito alla scadenza della rata del premio assicurativo, non alla data di sospensione del contratto;
ii la mancata considerazione, nella ricostruzione dei fatti, delle vicende relative al rapporto contrattuale con l' assicurazione.
5. Alla prima udienza, verificata la violazione del termine a difesa, il Giudice ha ordinato la rinnovazione della notificazione, tempestivamente effettuata.
6. Si costituiva il , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
7. All'udienza del 22.5.2025, le parti hanno discusso la causa come da verbale. La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c.
8. Non è in contestazione, in questa sede, la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato.
L'art. 193, secondo comma, CdS stabilisce che “Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464 […]”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'illecito in esame ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione riguarda non solo i rapporti di natura contrattuale tra assicurato ed assicuratore, ma anche la posizione degli eventuali terzi danneggiati (cfr.
Cass. Civ. n. 21571/2012 e Cass. 8764/2010).
Nel caso di specie è stato accertato che in data 19.01.2019 l'Avv. Fabrizio CO circolava con un veicolo per il quale la copertura assicurativa era stata sospesa sin dal 29.11.2018, su espressa richiesta dell'assicurato. La successiva riattivazione della polizza, avvenuta solo l'8.03.2019 — e dunque quasi due mesi dopo all'accertamento — non produce alcun effetto retroattivo né può evidentemente escludere la sussistenza dell'illecito.
9. I due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione. Essi non sono fondati.
L'art. 193, comma 3, primo periodo CDS stabilisce che la sanzione amministrativa per l'illecito qui in esame è ridotta alla metà quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma,
5 del codice civile (se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza).
La previsione mira a sanzionare in misura più lieve il trasgressore la cui assicurazione era appena scaduta (sul presupposto della minor gravità della condotta, spesso imputabile a mera dimenticanza)
e che si sia prontamente adoperato per la sua riattivazione.
Detta disposizione non risulta suscettibile di applicazione al ben diverso caso di specie.
L'avv. CO, infatti, al momento del controllo (19.1.2019), circolava con assicurazione non operante perché sospesa, per sua libera decisione, da ben cinquanta giorni (29.11.2018). Solo altri cinquanta giorni dopo (8.3.2019) l'avv. CO ripristinava la vigenza del contratto di assicurazione;
a nulla rileva,
ai fini che qui interessano, che il contratto sospeso abbia, in epoca successiva, ripreso vigore, ciò che non vale evidentemente a comportare una sorta di “remissione in termini” per il pagamento in misura ridotta.
A conclusioni diverse si sarebbe potuti giungere se l'avv. CO avesse chiesto ed ottenuto la cessazione della sospensione del contratto nei 15 gg. successivi alla contestazione, ma così non è stato.
Ne consegue che, al momento del pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore (24.1.2019),
non sussistevano i presupposti normativi per la riduzione della sanzione, di talché il pagamento effettuato non ha avuto efficacia estintiva, se non parziale, della obbligazione.
L'avv. CO invoca il divieto di analogia in materia di sanzioni amministrative;
la censura è priva di pregio: nessuna applicazione analogica è stata effettuata dal Giudice di Pace. Al contrario si è esclusa l'applicabilità, al caso in esame, della attenuante di cui all'art. 193, co. 3, CdS difettandone i relativi presupposti.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate secondo i parametri medi tabellari previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento (da € 1.100 ad € 5.200) dal d.m. n.
55/2014, escluso l'importo per la fase istruttoria, che non si è tenuta nel presente grado di giudizio.
In ragione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
6
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza Giudice di Pace di Arezzo n. 152/2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti del , che liquida in € 1.701,00, per compensi professionali, Controparte_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Arezzo, il 31 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Turturro