Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.7/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Bugugnoli;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Simona Brescini;
CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza del 25.3.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“Viene raggiunto il seguente accordo sulle condizioni del divorzio:
l'affidamento, il collocamento e il calendario dei tempi di permanenza dei figli vengono regolati come indicato ai punti da 1 a 6 del ricorso depositato dal sig.
; Pt_1
viene confermato che il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 25 di Pt_1 CP_1 ogni mese per il mantenimento ordinario dei due figli l'importo di euro 800,00,
pagina 1 di 6
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
a partire da oggi le spese straordinarie dei due figli verranno divise a metà tra i genitori e saranno individuate e concordate come da protocollo in materia di famiglia predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro d'intesa con il
Tribunale; le parti concordano che è facoltà del sig. trattenere la quota Pt_1
di ½ delle spese straordinarie di competenza della sig.ra dal CP_1
mantenimento ordinario del mese successivo qualora la sig.ra non abbia CP_1
rimborsato la sua parte;
le parti dichiarano di non vantare alcuna pendenza per spese ordinarie o straordinarie per il periodo anteriore al presente accordo;
spese di causa compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.1.2025 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con il 3.11.2007 a CP_1
Fano.
Si è costituita CP_1
Nel corso della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1983) e Parte_1 CP_1
(nata nel 1984) hanno contratto matrimonio il 3.11.2007 a Fano (doc.1 del ricorrente). La coppia ha avuto due figli, nato nel 2009 e ato Per_1 Per_2
nel 2014. Con la sentenza n.89/2024, emessa il 23.1.2024, il Tribunale di
Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate (doc.6 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 2 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n.898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico e vengono recepite dal Tribunale, incluse quelle riguardanti l'affidamento dei figli, dettagliatamente esposte ai punti da 1 a 6 del ricorso (“1. I pagina 2 di 6 coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza dove riterranno opportuno, comunicandosi immediatamente ogni mutamento di indirizzo.
2. I coniugi acconsentiranno, reciprocamente, al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed il Sig. dichiara di aver provveduto a munire i figli minori Pt_1
ed di personale documento di identità valido anche ai fini Per_1 Per_2 dell'espatrio.
3. I minori ed saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Persona_3
entrambi i genitori al fine di assicurare loro il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I minori saranno collocati presso la madre e continueranno ad avere la residenza a Cartoceto (PU) in Via
Piave n. 6.
4. Il padre avrà la facoltà di vedere i figli minori durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì, prelevandoli dalla casa di residenza della Sig.ra alle ore 18.00 per tenerli con sé e li riaccompagnerà CP_1
dalla madre entro le ore 21.30 durante tutto il periodo scolastico ed entro le ore
22.00 nel periodo estivo. Il padre nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con quest'ultimo, con cadenza alternata con la sig.ra terrà CP_1
con sé i figli il martedì dalle ore 18.00 ed il venerdì dalle ore 18.30 sino alla domenica sera, ivi compreso il pernottamento e provvederà a riaccompaganrli a casa entro le ore 21.30 durante tutto il periodo scolastico ed entro le ore 22.00 nel periodo estivo. I figli minori trascorreranno le festività canoniche ad anni alterni una volta con il padre e la volta successiva con la madre in modo tale che il genitore che avrà tenuto con sé i minori a Pasqua non potrà averli a Natale e viceversa, comunque qualora i minori trascorrano il
Natale e Santo Stefano con uno dei due genitori passeranno il Capodanno con l'altro; stessa regola si applicherà per il giorno del compleanno dei minori. Quanto a tutte le altre festività infrasettimanali cadenti durante il periodo scolastico (Santo Patrono, 25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno, I
Novembre, 8 Dicembre, ecc) i figli trascorreranno le suddette con uno dei due genitori previo accordo tra gli stessi almeno 5 giorni prima. Per ciò che attiene il pagina 3 di 6 periodo di vacanza estivo, indicativamente, tra il mese di luglio ed i primi dieci giorni di settembre, ciascun genitore terrà con sé i figli per almeno 7 giorni consecutivi, con sospensione del diritto di visita da parte dell'altro genitore. Il genitore che avrà tenuto con sé i figli per un periodo consecutivo di 7 giorni, nei successivi 7 giorni, sospenderà il diritto di visita ed il diritto di tenere con sé i minori, come sopra previsto, per lasciare all'altro genitore il diritto di trascorrere i successivi 7 giorni da solo con i figli. Suddetti periodi di vacanza con i minori che comportano la sospensione del diritto di visita da parte dell'altro genitore dovranno essere conmunicati con anticipo di almeno 2 settimane.
Il padre si occuperà altresì di seguire il minore nell'attività Per_1
sportiva di calcio, quindi durante la settimana, compatibilmente con i propri orari di lavoro, nei giorni in cui il minore sarà con lui, lo accompagnerà agli allenamenti e lo andrà a riprendere al termine. Si impegnerà altresì ad accompagnarlo alle partite del sabato e/o della domenica. Negli orari in cui il sarà al lavoro, il minore durante la settimana e fuori dai Pt_1 Per_1
giorni di visita dello stesso sarà accompagnato agli allenamenti dalla madre o da i nonni materni. Rimane salva la possibilità per i genitori di apportare modifiche ai periodi ed agli orari di permanenza dei figli presso ciascuno di loro e la facoltà del padre di vedere e tenere con sé i figli, anche al di fuori dei tempi sopra indicati, ogniqualvolta lo desideri previo accordo con la Sig.ra e compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche, CP_1
sportive e ricreative dei ragazzi, sempre nel rispetto del superiore interesse dei minori.
5. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
6. Le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli potranno essere prese anche disgiuntamente da ciascuno dei coniugi mentre le decisioni di maggiore interesse per i minori riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.”).
Non si ravvisa la necessità di procedere all'ascolto dei minori, in quanto non emergono profili di disagio o costrizione dei figli e le condizioni concordate consentono ai ragazzi di mantenere un rapporto costante e assiduo con ciascun genitore.
pagina 4 di 6 Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.7/2025 R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
il 3.11.2007 a Fano, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Fano al n.71, parte prima, anno 2007;
B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
C) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti:
“l'affidamento, il collocamento e il calendario dei tempi di permanenza dei figli vengono regolati come indicato ai punti da 1 a 6 del ricorso depositato dal sig.
; Pt_1
viene confermato che il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 25 di Pt_1 CP_1 ogni mese per il mantenimento ordinario dei due figli l'importo di euro 800,00, importo che tiene conto del fatto che l'AUU – attualmente pari a euro 467,00 mensili - viene incassato dal sig. ; Pt_1
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
a partire da oggi le spese straordinarie dei due figli verranno divise a metà tra i genitori e saranno individuate e concordate come da protocollo in materia di famiglia predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro d'intesa con il
Tribunale; le parti concordano che è facoltà del sig. trattenere la quota Pt_1
di ½ delle spese straordinarie di competenza della sig.ra dal CP_1 pagina 5 di 6 mantenimento ordinario del mese successivo qualora la sig.ra non abbia CP_1
rimborsato la sua parte;
le parti dichiarano di non vantare alcuna pendenza per spese ordinarie o straordinarie per il periodo anteriore al presente accordo;
spese di causa compensate.”
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro il 25 marzo
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6