Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 984/2022 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 984/2022 R.G., avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli al Largo Parte_1 C.F._1
Torraca n. 71, presso lo studio degli Avv.ti Fabrizio Castaldo e Paola Ernestina Frese che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce all'atto di ricorso ATTORE
CONTRO
Part (C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Diocleziano n. 121, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cadavero che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione e risposta CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il dott. esponeva di avere assunto incarico per Parte_1
l'espletamento di attività professionale di consulenza del lavoro, avendo ricevuto apposito incarico dal dott. amministratore p.t. del in Napoli, Persona_1 Controparte_1
al fine di curare tutti gli aspetti retributivi, fiscali e previdenziali del rapporto di lavoro intrattenuto tra il stesso ed il sig. , custode dello stabile. CP_1 CP_2
Tale attività era stata svolta dal 01.01.2013 sino al 31.12.2021 ed era consistita nella elaborazione delle buste paga, del modello “CUD”, del modello “770”, delle autoliquidazioni INAIL e del fondo
TFR annuale. Per tale attività, le parti avevano pattuito il compenso pari ad € 1.000,00 annui, oltre ad un compenso forfettario di € 300,00 per la sola ricostruzione del fondo TFR del custode, fino all'anno 2012. Tuttavia, nonostante i numerosi solleciti, il compenso non era mai stato versato.
A sostegno delle proprie richieste, depositava i documenti redatti nel corso del rapporto contrattuale e chiedeva al Giudice adito la condanna del Controparte_3 in persona dell'amministratore p.t., al pagamento del corrispettivo pattuito, e mai corrisposto, per un ammontare complessivo di € 9.300,00.
B) Depositato il ricorso, il Giudice, con decreto del 09.02.22, fissava l'udienza del 23.03.23 per la comparizione delle parti, assegnando al resistente termine per la sua costituzione fino a 10 giorni prima della detta udienza. Onerava, inoltre, la parte ricorrente di notificare al il ricorso CP_1 ed il decreto di fissazione dell'udienza, entro il termine di legge.
All'udienza del 23.03.23, svoltasi in modalità telematica con il deposito di note scritte solo della parte ricorrente, il Giudice rilevava che il ricorso ex art. 702bis c.p.c. non conteneva l'avvertimento delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., come prescritto dall'art. 163 n.7 c.p.c. Pertanto, rinviava la causa all'udienza del 12.06.23, disponendo , a cura del ricorrente,la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente.
C) Il , costituitosi con comparsa, chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in CP_1
fatto ed in diritto.
In particolare, deduceva l'inesistenza del conferimento dell'incarico professionale, evidenziando di non aver mai sottoscritto alcun accordo con il professionista. La giurisprudenza consolidata, difatti, imporrebbe al prestatore d'opera di fornire in giudizio la prova del conferimento dell'incarico, ed il titolo costitutivo del rapporto contrattuale, qualora agisca per la condanna al pagamento di un credito professionale. Invero, la documentazione prodotta a sostegno della domanda risultava priva di elementi essenziali, quali sottoscrizioni, timbri o altre evidenze utili a dimostrare la ricezione e la conoscibilità da parte del delle prestazioni asseritamente svolte dal consulente. CP_1
Il rappresentava, inoltre, un evidente difetto di quantificazione dell'importo richiesto CP_1
dal professionista, in quanto il quantum sarebbe stato calcolato in assenza di specifici parametri legali e senza alcuna specificazione in merito alle attività svolte.
D) All'udienza del 12.03.23 il Giudice, rilevato che la controversia appariva incompatibile con un'istruttoria sommaria, disponeva, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., il mutamento del rito, fissando l'udienza dell'11.09.23,ex art. 183 c.p.c. A tale udienza, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa al 22.01.2024. Rigettate le richieste istruttorie della parte ricorrente/attrice, fissava, poi, l'udienza del 16.12.2024 per la discussione e la decisione della causa, ex art. 281sexies c.p.c., concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive;
disponeva, infine, che tale udienza fosse sostituita da note di trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi di seguito precisati.
Occorre, anzitutto, evidenziare che “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte.”
(Cassazione civile, sez. II, 20/08/2019, n. 21522).
Nel caso di specie, il professionista, dott. , non ha adeguatamente provato né Parte_1 il conferimento dell'incarico professionale, né il titolo da cui deriva la pretesa creditoria avanzata con la presente controversia.
Giova rammentare che, nei contratti d'opera professionale, la forma scritta ad substantiam non rappresenta elemento essenziale dell'accordo, a pena di nullità del contratto. Tuttavia, la giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha evidenziato che in tali ipotesi incombe sul professionista provare la valida instaurazione del rapporto contrattuale, l'effettivo espletamento delle attività conferite e l'entità delle stesse, anche attraverso presunzioni.
Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo non emerge in maniera chiara, e neanche in via presuntiva, il valido conferimento dell'incarico di consulenza al professionista ricorrente né ad opera del Condominio, attraverso l'organo assembleare, né ad opera dell'Amministratore p.t. Difatti,
a fronte della produzione documentale avente ad oggetto l'attività svolta quale l'elaborazione delle buste paga, del modello “CUD”, del modello “770”, delle autoliquidazioni INAIL e del fondo TFR annuale, utile a garantire la valida gestione della posizione lavorativa del custode dello stabile di
, non vi è alcun altro atto utile a rintracciare la valida instaurazione del rapporto Controparte_1
contrattuale con la compagine condominiale.
Per approfondire ulteriormente il tema, occorre, a questo punto, distinguere tra gli incarichi professionali di “straordinaria amministrazione”, per i quali vi è la necessità dell'approvazione dell'assemblea condominiale, ed incarichi di ordinaria amministrazione che, al contrario, possono essere conferiti dal solo amministratore. Ebbene, nel caso di specie, seppur l'attività appare rientrare nella ordinaria amministrazione, non vi è prova del conferimento dell'incarico né da parte del rappresentante dei condomini, né da parte dell'assemblea condominiale.
Dalla produzione documentale agli atti del giudizio, si evince che il rapporto intercorreva unicamente tra il dott. ed il custode del Condominio, sig. (cfr. e-mail allegate al Pt_1 CP_2
ricorso). Nei molteplici scambi epistolari non emerge ,invece, un sia pur minimo intervento, né del vecchio amministratore condominiale dott. né del nuovo rappresentante dei condomini, “ Per_1 [...]
. Controparte_4
E' opportuno evidenziare, altresì, che le attività svolte dal professionista non appaiono essere state sottoposte alla cognizione dell'assemblea condominiale, né da questa stessa mai, in qualche modo, approvate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto della domanda proposta.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità bassa della controversia, del valore della stessa come da condanna ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 55/14, e dell'effettiva attività processuale espletata, che non ha richiesto attività istruttoria, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Cadavero dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna il dott. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 del in persona dell'Amministratore Controparte_3
p.t.- in persona del l.r.p.t- che liquida in complessivi € Controparte_4
1.700,00 per compenso avvocato, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Cadavero dichiaratosi antistatario.
Napoli,14.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Lucia Vietri
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.
Alessandro Di Gennaro.