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Sentenza 20 agosto 2024
Sentenza 20 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/08/2024, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2024 |
Testo completo
N. 1450/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1450/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. CAMPUS IA ANTONELLA, CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._4 CP_3 C.F._5 Controparte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._6 CP_5 C.F._7
(C.F. ), FU Controparte_6 C.F._8 CP_7 CP_5
, IA FU VED. NA ,MA FU
[...] Persona_1 Per_2 CP_5
, MA FU NI VED NA LEORI MANCA, EF DI RO
[...]
, , ET DI RO , Pt_1 Controparte_8 Pt_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
pagina 1 di 5 2) Dichiarare nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] c.f. e ivi residente in [...] C.F._9
proprietari per intervenuta usucapione del terreno distinto al catasto dei Terreni del medesimo
Comune al foglio 13 mappale 931,mappale 1025e mappale 1026(ex mappale 933).
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”
Per parte resistente: nessuna conclusione stante la contumacia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e chiedevano l'accertamento del Parte_1 Parte_2
diritto di proprietà per intervenuta usucapione dei terreni siti in Nule, loc. “Osusule”, distinti al Catasto
Terreni del medesimo Comune al Foglio 13, mappali nn. 931, 1025 e 1026.
Più nel dettaglio, i ricorrenti esponevano:
- di aver acquistato i predetti terreni da e con atto pubblico datato Controparte_2 CP_1
24.6.2021;
- di essere succeduti nel possesso sui beni dei precedenti possessori e, più in dettaglio, che i terreni erano stati nel godimento dei coniugi e (nonni di ) per oltre CP_9 CP_2 Parte_1
cinquanta anni e che, poi, venivano acquisiti da (padre di ); Persona_3 Parte_1
- che il possesso veniva successivamente trasferito ai figli di ossia l'odierno Persona_3
ricorrente nonché e (deceduto nel 1999 lasciando come erede sua Controparte_2 Persona_4
figlia ); CP_1
- di aver avuto il possesso e il godimento dei predetti terreni dal 1997 e di aver provveduto, nel corso del tempo, alla potatura degli alberi da frutto, alla coltivazione dell'orto, all'aratura del terreno nonché alla realizzazione della recinzione con un muretto in blocchetti;
- di aver altresì esercitato il possesso sui terreni mediante concessione in comodato gratuito a CP_10
e a
[...] Per_5
- di aver posseduto congiuntamente e per quote uguali i beni;
- di avere interesse alla pronuncia dichiarativa di usucapione.
I resistenti non si costituivano e, rilevata la regolarità della notifica eseguita sia per vie ordinarie e ) che per pubblici proclami (intestatari non identificabili), ne CP_1 Controparte_2
veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
pagina 2 di 5 All'udienza del 3.7.2024, disposta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter
c.p.c., i ricorrenti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.
*
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Peraltro, anche ai fini dell'acquisto per usucapione, è ammissibile l'unione nel possesso ex art. 1146, co. 2, c.c. secondo cui il successore particolare, che possegga i beni ereditari, può invocare il possesso esercitato dal proprio dante causa.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dai ricorrenti, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione delle parti ricorrenti).
I resistenti, rimanendo contumaci, non si opponevano a quanto allegato e dedotto nel ricorso.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali emerge che i coniugi e Parte_1 Parte_2
possiedono, da oltre venti anni, i terreni oggetto di causa, avendo essi compiuto attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste compaesano dei ricorrenti, dimostrava di conoscere in dettaglio i Testimone_1 terreni de quibus e il loro utilizzo a partire da circa l'anno 1998: “il terreno si trova in Via Grazia
Deledda, nella periferia di Nule. Preciso la mia abitazione è l'ultima della Via Foscolo, che fa angolo con Via Deledda. Nella via Deledda vi è appunto questo terreno, che è edificabile.
Io ho costruito la mia casa nel 1998, prima vi era un vigneto (…). Con gli interventi del 1990 l'area è stata lottizzata, quindi, anche il fondo dei è passato ad essere zona fabbricabile, con Pt_1
abbandono del vigneto”.
Il teste rappresentava che aveva utilizzato il bene sin dal 1998, in conformità con la Parte_1
destinazione del terreno, sia mediante attività personalmente eseguite (pulitura e decespugliatura) sia mediante concessione del terreno a favore di terzi (ricovero per i cavalli di terze persone e utilizzo del terreno come orto;
cfr. teste “io ho anche usato il terreno come orto: preciso che ho chiesto la CP_10
pagina 3 di 5 disponibilità a e alla moglie per poter piantare degli ortaggi su quel terreno, lui mi ha detto di sì. Pt_1
Il nostro accordo era che lui mi dava la disponibilità del terreno e che i frutti venivano divisi tra i due, a chi serviva veniva dato il prodotto. Questo orto l'ho gestito per circa 6-7 anni negli anni 2000/2010; dopo di me ha fatto la stessa cosa anche un'altra persona per due o tre anni (dovrebbe essere il sig. ”. Per_5
I due ricorrente avevano altresì delimitato l'area al fine di escludere l'utilizzo altrui: “è recintato sui quattro
lati con blocchetti di cemento. per entrare vi è un cancello con lucchetto alto circa 150 cm/120 cm, è un
cancelletto”.
La gestione del terreno era svolta da entrambi i coniugi congiuntamente.
Anche il teste vicino di casa dei ricorrenti, confermava tali circostanze, Testimone_2
dichiarando che lui stesso aveva visto occuparsi del terreno (cfr. “io vedo il sig. Parte_1
gestire le piante e raccogliere i frutti. Lo vedo perché sta vicino a casa mia”). Pt_1
Quanto al dato temporale, il teste riferiva che il godimento esclusivo dei ricorrenti era iniziato circa nel
1996, ossia nel periodo di decesso del padre.
Entrambe i testimoni rappresentavano, infine, che nella comunità di Nule il terreno è considerato in possesso della famiglia Parte_3
Considerata la natura del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dei terreni in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
e sono titolari pro quota della proprietà. Parte_1 Parte_2
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietari esclusivi per quote uguali per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di e dei terreni siti in Nule, loc. “Osusule”, Parte_1 Parte_2
distinti al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 13, mapp. 931, 1025 e 1026;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
pagina 4 di 5 competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 20.8.2024
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1450/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. CAMPUS IA ANTONELLA, CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._4 CP_3 C.F._5 Controparte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._6 CP_5 C.F._7
(C.F. ), FU Controparte_6 C.F._8 CP_7 CP_5
, IA FU VED. NA ,MA FU
[...] Persona_1 Per_2 CP_5
, MA FU NI VED NA LEORI MANCA, EF DI RO
[...]
, , ET DI RO , Pt_1 Controparte_8 Pt_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
pagina 1 di 5 2) Dichiarare nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] c.f. e ivi residente in [...] C.F._9
proprietari per intervenuta usucapione del terreno distinto al catasto dei Terreni del medesimo
Comune al foglio 13 mappale 931,mappale 1025e mappale 1026(ex mappale 933).
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”
Per parte resistente: nessuna conclusione stante la contumacia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e chiedevano l'accertamento del Parte_1 Parte_2
diritto di proprietà per intervenuta usucapione dei terreni siti in Nule, loc. “Osusule”, distinti al Catasto
Terreni del medesimo Comune al Foglio 13, mappali nn. 931, 1025 e 1026.
Più nel dettaglio, i ricorrenti esponevano:
- di aver acquistato i predetti terreni da e con atto pubblico datato Controparte_2 CP_1
24.6.2021;
- di essere succeduti nel possesso sui beni dei precedenti possessori e, più in dettaglio, che i terreni erano stati nel godimento dei coniugi e (nonni di ) per oltre CP_9 CP_2 Parte_1
cinquanta anni e che, poi, venivano acquisiti da (padre di ); Persona_3 Parte_1
- che il possesso veniva successivamente trasferito ai figli di ossia l'odierno Persona_3
ricorrente nonché e (deceduto nel 1999 lasciando come erede sua Controparte_2 Persona_4
figlia ); CP_1
- di aver avuto il possesso e il godimento dei predetti terreni dal 1997 e di aver provveduto, nel corso del tempo, alla potatura degli alberi da frutto, alla coltivazione dell'orto, all'aratura del terreno nonché alla realizzazione della recinzione con un muretto in blocchetti;
- di aver altresì esercitato il possesso sui terreni mediante concessione in comodato gratuito a CP_10
e a
[...] Per_5
- di aver posseduto congiuntamente e per quote uguali i beni;
- di avere interesse alla pronuncia dichiarativa di usucapione.
I resistenti non si costituivano e, rilevata la regolarità della notifica eseguita sia per vie ordinarie e ) che per pubblici proclami (intestatari non identificabili), ne CP_1 Controparte_2
veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
pagina 2 di 5 All'udienza del 3.7.2024, disposta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter
c.p.c., i ricorrenti precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.
*
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Peraltro, anche ai fini dell'acquisto per usucapione, è ammissibile l'unione nel possesso ex art. 1146, co. 2, c.c. secondo cui il successore particolare, che possegga i beni ereditari, può invocare il possesso esercitato dal proprio dante causa.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dai ricorrenti, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione delle parti ricorrenti).
I resistenti, rimanendo contumaci, non si opponevano a quanto allegato e dedotto nel ricorso.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali emerge che i coniugi e Parte_1 Parte_2
possiedono, da oltre venti anni, i terreni oggetto di causa, avendo essi compiuto attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste compaesano dei ricorrenti, dimostrava di conoscere in dettaglio i Testimone_1 terreni de quibus e il loro utilizzo a partire da circa l'anno 1998: “il terreno si trova in Via Grazia
Deledda, nella periferia di Nule. Preciso la mia abitazione è l'ultima della Via Foscolo, che fa angolo con Via Deledda. Nella via Deledda vi è appunto questo terreno, che è edificabile.
Io ho costruito la mia casa nel 1998, prima vi era un vigneto (…). Con gli interventi del 1990 l'area è stata lottizzata, quindi, anche il fondo dei è passato ad essere zona fabbricabile, con Pt_1
abbandono del vigneto”.
Il teste rappresentava che aveva utilizzato il bene sin dal 1998, in conformità con la Parte_1
destinazione del terreno, sia mediante attività personalmente eseguite (pulitura e decespugliatura) sia mediante concessione del terreno a favore di terzi (ricovero per i cavalli di terze persone e utilizzo del terreno come orto;
cfr. teste “io ho anche usato il terreno come orto: preciso che ho chiesto la CP_10
pagina 3 di 5 disponibilità a e alla moglie per poter piantare degli ortaggi su quel terreno, lui mi ha detto di sì. Pt_1
Il nostro accordo era che lui mi dava la disponibilità del terreno e che i frutti venivano divisi tra i due, a chi serviva veniva dato il prodotto. Questo orto l'ho gestito per circa 6-7 anni negli anni 2000/2010; dopo di me ha fatto la stessa cosa anche un'altra persona per due o tre anni (dovrebbe essere il sig. ”. Per_5
I due ricorrente avevano altresì delimitato l'area al fine di escludere l'utilizzo altrui: “è recintato sui quattro
lati con blocchetti di cemento. per entrare vi è un cancello con lucchetto alto circa 150 cm/120 cm, è un
cancelletto”.
La gestione del terreno era svolta da entrambi i coniugi congiuntamente.
Anche il teste vicino di casa dei ricorrenti, confermava tali circostanze, Testimone_2
dichiarando che lui stesso aveva visto occuparsi del terreno (cfr. “io vedo il sig. Parte_1
gestire le piante e raccogliere i frutti. Lo vedo perché sta vicino a casa mia”). Pt_1
Quanto al dato temporale, il teste riferiva che il godimento esclusivo dei ricorrenti era iniziato circa nel
1996, ossia nel periodo di decesso del padre.
Entrambe i testimoni rappresentavano, infine, che nella comunità di Nule il terreno è considerato in possesso della famiglia Parte_3
Considerata la natura del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dei terreni in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
e sono titolari pro quota della proprietà. Parte_1 Parte_2
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietari esclusivi per quote uguali per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di e dei terreni siti in Nule, loc. “Osusule”, Parte_1 Parte_2
distinti al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 13, mapp. 931, 1025 e 1026;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
pagina 4 di 5 competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 20.8.2024
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5