Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5378/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Campagnola 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Consiglio e dall'avv. Chiara Pezzoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta delega in calce al ricorso;
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Chincherè ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Mariano Comense (CO) Via San Francesco 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 4.02.2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“I) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con trasmissione del dispositivo della emananda sentenza all'ufficiale di stato civile per le annotazioni di competenza;
II) La figlia minore resterà affidata in modo condiviso, ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione stabile presso la madre. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i coniugi e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli, verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Il padre potrà vedere la figlia ogni volta che lo desideri (anche extra calendario) compatibilmente con gli impegni dello stesso, quelli della madre, nonché gli impegni scolastici e, in ogni caso, previo accordo dei genitori con almeno due giorni di anticipo, salvo diverso accordo tra le parti. Il padre nei giorni di sua competenza terrà la figlia presso la propria abitazione, sempre salvo accordi diversi che i genitori raggiungeranno. Il padre potrà tenere con sé la figlia una sera a settimana, compresa la cena, che verrà stabilita di volta in volta, previo accordo con la madre che dovrà intervenire settimanalmente e comunque entro il venerdì precedente, avuto riguardo degli impegni dei genitori e di quelli scolastici e parascolastici della figlia;
salvo
trascorrerà la vigilia di Natale
(24 dicembre) con la mamma e il giorno di Natale (25 dicembre) con il papà. I genitori stabiliranno un periodo di vacanza di una settimana successiva al Natale ad anni alterni con ciascun genitore da concordarsi entro il 30 novembre di ogni anno. Salvo diverso e miglior accordo raggiunto dai genitori. La figlia trascorrerà altresì con i genitori, ad anni alterni, metà delle vacanze previste, alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo, salvo diverso e miglior accordo raggiunto dalel parti. Tale alternanza verrà rispettata anche per le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
15 agosto (salvo non ricada nel periodo concordato di ferie estive da trascorrere con l'uno o l'altro genitore), 1° novembre nonché per il 7 e 8 dicembre e le ulteriori festività anche se non qui espressamente elencate salvo verificare quale dei genitori sia libero da impegni lavorativi nei week end e nei ponti di competenza. Il tutto salvo diversi e migliori accordi preventivi che i coniugi raggiungeranno. Con riferimento alle vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di quindici giorni consecutivi con ciascun genitore nel mese di luglio / agosto, da concordarsi previamente tra le parti entro il 30 aprile. Nell'ambito dell'affido condiviso, i coniugi potranno comunque concludere accordi diversi circa i tempi e le modalità della presenza della figlia presso l'uno o l'altro genitore
- ciò con particolare riferimento ai giorni feriali, ai periodi festivi ed ai fine settimana - in ogni caso con prevalente attenzione all'interesse superiore della minore;
III) Porre a carico di l'importo di € 450,00 (di cui € 200,00 per il figlio € Parte_1 Per_2
250,00 per la figlia , da versarsi a in via anticipata, entro il giorno 10 di Per_3 CP_1 ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli (si precisa che per il mese di febbraio 2025 il mantenimento verr versato entro il giorno 5 del mese), il tutto con decorrenza dal mese di febbraio 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da Parte_1 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
IV) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione;
a tal fine le parti dichiarano di riunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa legata a rapporti patrimoniali pregressi con particolare riguardo a spese straordinarie, ordinarie e rivalutazioni;
V) Le parti concordano a che l'assegno unico per i figli a carico continui a essere percepito al 100% da;
CP_1
VI) Le parti si impegnano a comunicare nell'interesse dei figli.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa dal
Tribunale di Monza con verbale del 26.04.2017 e omologato in data 1.02.2018.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della condotta processuale serbata.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 1.08.2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 12.05.2005 (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune CP_1 di Muggiò), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 06.02.2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi