CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Angela Quitadamo Presidente rel.
2. dr. Arianna Sbano Consigliere
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 255 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro
TRA
, , , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi per procura alle liti in atti dall'Avv. Andrea Bartolomei del Foro di Fermo
Appellanti
E
L' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, anche nella veste di Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della ex
, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv.Marina Brunetti del Foro di Ascoli Piceno
Controparte_3
, in persona del legale
[...]
rappresentante, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Antonella Di Vincenzo del
Foro di Macerata
contumace CP_4 Controparte_5
Appellati
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 luglio 2024 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello avverso la sentenza del 10 maggio 2024 con la quale il Tribunale di
[...] Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda di essi ricorrenti – tutti
Parte dipendenti della iscritti nell'albo dell' come Tecnici della prevenzione Parte_5
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - intesa ad ottenere l'annullamento degli illegittimi provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottati nei loro confronti a motivo della mancata ottemperanza all'obbligo di sottoporsi a vaccinazione anti sars-cov-2. Hanno dedotto gli appellanti in primo luogo l'errore del Tribunale nell'assumere la decisione senza dare corso alle prove orali ma solo su base documentale, in violazione dei criteri di riparto degli oneri probatori, sulla scorta di quanto prospettato ma non provato dalla controparte, laddove sarebbe stato onere
Parte dell' datrice di lavoro e dell'Ordine Professionale di appartenenza fornire “idonea prova” della regolarità e legittimità dei provvedimenti adottati;
in ogni caso, hanno criticato l'erronea ricostruzione dei fatti di causa, nonché l'omessa valutazione di comprovati fatti essenziali che, se scrupolosamente scrutinati, avrebbero inevitabilmente portato ad una critica revisione del procedimento sull'obbligo vaccinale e dei conseguenti provvedimenti sospensivi adottati;
in particolare, hanno criticato l'automatica assegnazione ad essi iscritti-dipendenti dello status di
“operatori sanitari”, invece che di tecnici della prevenzione, non rientranti tra le categorie professionali per le quali vigesse un obbligo di vaccinazione anti-covid, né tenuti necessariamente a prestare attività all'interno dei locali aziendali, ben potendo fruire della modalità di lavoro in smart- working;
hanno, inoltre, censurato l'omesso esame della normativa emergenziale, alla stregua della quale l'atto di sospensione avrebbe dovuto essere adottato dall'Ordine professionale di
Parte appartenenza e non dalla essendo chiaro il disposto dell'art.4, sesto comma, del D.L. Parte n.44/2021, nella formulazione vigente ratione temporis, che imponeva all' di accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e di darne immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza, senza attribuire alla stessa il potere di adottare provvedimenti sospensivi prima che venisse notificata la sospensione adottata dall'Albo
Professionale; hanno, altresì, dedotto la violazione della normativa eurocomunitaria, in tema di palese violazione delle norme sulla libera circolazione dei professionisti;
infine, hanno dedotto il potenziale conflitto esterno di giudicati venutosi a creare per effetto della condanna di essi ricorrenti alla refusione delle spese di lite, laddove esisteva poderosa giurisprudenza di merito favorevole alla declaratoria di illegittimità della sospensione in argomento. Gli appellanti hanno quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi le domande avanzate in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
L e l' CP_6 Controparte_3
, costituiti con distinte memorie, in via preliminare hanno eccepito
[...]
l'inammissibilità del gravame;
nel merito ne hanno chiesto il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno gravame risulta nella quasi totalità inammissibile, in primo luogo a causa dell'esposizione confusa ed oggettivamente incomprensibile degli argomenti in esso trattati, ed in ogni caso per il tenore oltremodo astratto e generico di gran parte delle censure sollevate, del tutto avulse da minimi riferimenti concreti alla vicenda dedotta in causa e agli elementi a questa acquisiti attraverso la produzione documentale, né accompagnate da puntuali e precise argomentazioni ed osservazioni, idonee a costituire critica ragionata alla decisione adottata dal Tribunale. Non figura, in seno al ricorso, alcuna indicazione dei “…comprovati fatti essenziali che, se scrupolosamente scrutinati, avrebbero inevitabilmente portato ad una critica revisione del procedimento sull'obbligo vaccinale e dei conseguenti provvedimenti sospensivi adottati…”, né viene fatto minimo riferimento agli specifici mezzi istruttori che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere, onde evitare di decidere la causa solo su base documentale;
tantomeno si comprende quale sia stato, in concreto,
l'aspetto decisionale postosi in violazione dei criteri di riparto degli oneri probatori fra le parti.
Quanto detto innanzi determina il passaggio in giudicato della sentenza, nelle parti che non sono state attinte da censure specifiche.
Le sole questioni oggetto di impugnativa, rispetto alle quali non risulta del tutto inibito il vaglio in questa sede, vertono sulla qualifica professionale spettante agli originari ricorrenti e sulla legittimazione degli Enti convenuti all'adozione dei provvedimenti impugnati;
rispetto a tali questioni, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Con distinte Determine del Direttore dell'Area vasta n.5, rispettivamente adottate il 5, 15 e 22 novembre 2021 ai sensi dell'art.4, ottavo comma, del D.L. n. 44/2021 convertito nella Legge n. 76 del 28 maggio 2021, gli appellanti sono stati sospesi dal servizio senza retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Con successive Delibere, adottate anche in adeguamento all'evoluzione normativa della materia, il termine della sospensione è stato prorogato sino al 15 giugno 2022 e ancora sino al 31 dicembre 2022.
Invero, l'art.4 del D.L.n. 44/2021, nella formulazione vigente all'epoca della comunicazione dei provvedimenti di sospensione, sotto la rubrica “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”, così recitava:
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie
e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione
e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma
1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Tra gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 rientrano, a mente del chiaro disposto normativo, anche coloro che esercitano professioni tecnico- sanitarie e della prevenzione, nonché coloro i quali svolgano, in forza di un titolo abilitante, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. Gli originari ricorrenti, in qualità di Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, sono senza dubbio professionisti sanitari, addetti a compiti di tutela preventiva della salute e della sicurezza nei vari contesti lavorativi;
sono, dunque, chiamati a svolgere un complesso di attività finalizzate a ridurre al minimo i rischi connessi all'inosservanza delle norme sull'igiene ambientale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. In considerazione della peculiare natura e tipologia dell'attività svolta, i lavoratori in discorso devono possedere il titolo della laurea triennale in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro;
inoltre, l'accesso alla professione è consentito solo previa iscrizione all'Albo professionale.
Appare, dunque, risibile l'argomento secondo cui gli odierni appellanti non sarebbero stati soggetti all'obbligo di vaccinazione anti-covid in base alla normativa vigente all'epoca dei fatti di causa, ed ancor meno pregevole appare l'argomento secondo cui gli stessi avrebbero potuto offrire le proprie prestazioni esclusivamente in modalità “smart working”, anche alla luce dei chiari contenuti del Regolamento adottato con Decreto del Ministro della Sanità il 17 gennaio 1997, n.
58, in seno al quale viene individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, espressamente qualificato come “…l'operatore sanitario
…responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria…… operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza …, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria….”.
Si comprende agevolmente, alla luce della surriferita declaratoria, l'imprescindibilità della costante relazione tra il Tecnico e l'ambiente di lavoro, dunque dell'assidua presenza di costui sui luoghi di lavoro, ai fini un corretto e proficuo svolgimento dei compiti demandatigli;
ciò rende oggettivamente esigibili modalità operative che riducano al minimo il ricorso allo “smart working”, onde non svuotare dei suoi contenuti essenziali la professionalità degli operatori in discorso.
Quanto all'iscrizione dei suindicati operatori sanitari all'Albo professionale, essa è requisito indispensabile all'esercizio dell'attività, senza, tuttavia, incidere sul carattere libero-professionale ovvero subordinato della stessa, determinato unicamente dalla tipologia e natura del contratto di lavoro in concreto stipulato con il soggetto utilizzante. Nel caso di specie, è incontestato che ognuno dei ricorrenti abbia concluso un contratto di lavoro subordinato con l' , a Controparte_1
tutti gli effetti comune datrice di lavoro;
nondimeno, ciascun ricorrente è tenuto ad essere iscritto all'Albo professionale per poter esercitare, a qualsiasi titolo, la professione;
siffatta possibilità di esercizio a sua volta è – in fase di emergenza covid – subordinata alla somministrazione del vaccino, a mente del chiaro disposto dell'art.4, primo comma, del d.l.n. 44/2021. I profili di autonomia e responsabilità rivendicati dagli appellanti nell'esercizio della professione, lungi dallo smentire l'esistenza di un vincolo di subordinazione con l'Amministrazione pubblica, connotano il livello qualitativo delle mansioni da costoro espletate in forza di detto vincolo, e rivestono significato ai soli fini dell'inquadramento giuridico ed economico dei lavoratori, in base alla disciplina legale e contrattuale applicabile al rapporto di lavoro subordinato.
Sotto distinto profilo, il sesto comma dell'art. 4 d.l.n.44/2021 è univoco nel ricollegare immediatamente all'adozione, da parte dell'azienda sanitaria locale, dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale la “…sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 …”.
Privo di pregio è, dunque, l'argomento - per il vero anch'esso di non facile comprensione - degli appellanti che invocano la distinzione tra funzione accertativa e funzione sospensiva della comunicazione attestante l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, posto che l'effetto sospensivo del diritto a svolgere prestazioni lavorative discende in via immediata ed automatica dall'accertamento dell'inottemperanza dell'operatore sanitario all'obbligo in discorso e che, in ogni caso, l' CP_1
convenuta nella specie ha agito non solo in veste di Autorità preposta all'accertamento sanitario, ma, altresì, nell'indiscussa veste di datrice di lavoro, legittimata ad incidere unilateralmente sulle posizioni soggettive dei propri dipendenti nei limiti del corretto esercizio dei poteri organizzativi alla stessa facenti capo.
Quanto all'iniziativa dell' di deliberare in merito all'accertato inadempimento CP_3 dell'obbligo vaccinale, dal tenore del gravame non è dato comprenderne l'effettivo profilo di contrarietà al chiaro dettato dell'art.4, comma settimo, del d.l. n. 44/2021, a mente del quale “… La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza …”.
Infine, immune da vizi appare la statuizione del Tribunale sulle spese di lite, correttamente fondata sul criterio della soccombenza, posto che le sentenze di merito invocate dagli originari ricorrenti, lungi dal rappresentare un autentico filone giurisprudenziale favorevole all'assunto attoreo, costituiscono decisioni sporadiche, adottate rispetto a fattispecie particolari nei confronti di terzi soggetti;
ciò consente di escludere che le stesse abbiano dato luogo al potenziale conflitto esterno di giudicati elevato a motivo di impugnazione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello non può che essere integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di ciascuna parte appellata e costituita
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in euro 3.300,00 in favore di ciascuna delle Amministrazioni appellate e costituite nel presente grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 29 maggio 2025
Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Angela Quitadamo Presidente rel.
2. dr. Arianna Sbano Consigliere
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 255 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro
TRA
, , , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi per procura alle liti in atti dall'Avv. Andrea Bartolomei del Foro di Fermo
Appellanti
E
L' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, anche nella veste di Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della ex
, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv.Marina Brunetti del Foro di Ascoli Piceno
Controparte_3
, in persona del legale
[...]
rappresentante, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Antonella Di Vincenzo del
Foro di Macerata
contumace CP_4 Controparte_5
Appellati
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 luglio 2024 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello avverso la sentenza del 10 maggio 2024 con la quale il Tribunale di
[...] Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda di essi ricorrenti – tutti
Parte dipendenti della iscritti nell'albo dell' come Tecnici della prevenzione Parte_5
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - intesa ad ottenere l'annullamento degli illegittimi provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottati nei loro confronti a motivo della mancata ottemperanza all'obbligo di sottoporsi a vaccinazione anti sars-cov-2. Hanno dedotto gli appellanti in primo luogo l'errore del Tribunale nell'assumere la decisione senza dare corso alle prove orali ma solo su base documentale, in violazione dei criteri di riparto degli oneri probatori, sulla scorta di quanto prospettato ma non provato dalla controparte, laddove sarebbe stato onere
Parte dell' datrice di lavoro e dell'Ordine Professionale di appartenenza fornire “idonea prova” della regolarità e legittimità dei provvedimenti adottati;
in ogni caso, hanno criticato l'erronea ricostruzione dei fatti di causa, nonché l'omessa valutazione di comprovati fatti essenziali che, se scrupolosamente scrutinati, avrebbero inevitabilmente portato ad una critica revisione del procedimento sull'obbligo vaccinale e dei conseguenti provvedimenti sospensivi adottati;
in particolare, hanno criticato l'automatica assegnazione ad essi iscritti-dipendenti dello status di
“operatori sanitari”, invece che di tecnici della prevenzione, non rientranti tra le categorie professionali per le quali vigesse un obbligo di vaccinazione anti-covid, né tenuti necessariamente a prestare attività all'interno dei locali aziendali, ben potendo fruire della modalità di lavoro in smart- working;
hanno, inoltre, censurato l'omesso esame della normativa emergenziale, alla stregua della quale l'atto di sospensione avrebbe dovuto essere adottato dall'Ordine professionale di
Parte appartenenza e non dalla essendo chiaro il disposto dell'art.4, sesto comma, del D.L. Parte n.44/2021, nella formulazione vigente ratione temporis, che imponeva all' di accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e di darne immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza, senza attribuire alla stessa il potere di adottare provvedimenti sospensivi prima che venisse notificata la sospensione adottata dall'Albo
Professionale; hanno, altresì, dedotto la violazione della normativa eurocomunitaria, in tema di palese violazione delle norme sulla libera circolazione dei professionisti;
infine, hanno dedotto il potenziale conflitto esterno di giudicati venutosi a creare per effetto della condanna di essi ricorrenti alla refusione delle spese di lite, laddove esisteva poderosa giurisprudenza di merito favorevole alla declaratoria di illegittimità della sospensione in argomento. Gli appellanti hanno quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi le domande avanzate in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
L e l' CP_6 Controparte_3
, costituiti con distinte memorie, in via preliminare hanno eccepito
[...]
l'inammissibilità del gravame;
nel merito ne hanno chiesto il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno gravame risulta nella quasi totalità inammissibile, in primo luogo a causa dell'esposizione confusa ed oggettivamente incomprensibile degli argomenti in esso trattati, ed in ogni caso per il tenore oltremodo astratto e generico di gran parte delle censure sollevate, del tutto avulse da minimi riferimenti concreti alla vicenda dedotta in causa e agli elementi a questa acquisiti attraverso la produzione documentale, né accompagnate da puntuali e precise argomentazioni ed osservazioni, idonee a costituire critica ragionata alla decisione adottata dal Tribunale. Non figura, in seno al ricorso, alcuna indicazione dei “…comprovati fatti essenziali che, se scrupolosamente scrutinati, avrebbero inevitabilmente portato ad una critica revisione del procedimento sull'obbligo vaccinale e dei conseguenti provvedimenti sospensivi adottati…”, né viene fatto minimo riferimento agli specifici mezzi istruttori che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere, onde evitare di decidere la causa solo su base documentale;
tantomeno si comprende quale sia stato, in concreto,
l'aspetto decisionale postosi in violazione dei criteri di riparto degli oneri probatori fra le parti.
Quanto detto innanzi determina il passaggio in giudicato della sentenza, nelle parti che non sono state attinte da censure specifiche.
Le sole questioni oggetto di impugnativa, rispetto alle quali non risulta del tutto inibito il vaglio in questa sede, vertono sulla qualifica professionale spettante agli originari ricorrenti e sulla legittimazione degli Enti convenuti all'adozione dei provvedimenti impugnati;
rispetto a tali questioni, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Con distinte Determine del Direttore dell'Area vasta n.5, rispettivamente adottate il 5, 15 e 22 novembre 2021 ai sensi dell'art.4, ottavo comma, del D.L. n. 44/2021 convertito nella Legge n. 76 del 28 maggio 2021, gli appellanti sono stati sospesi dal servizio senza retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Con successive Delibere, adottate anche in adeguamento all'evoluzione normativa della materia, il termine della sospensione è stato prorogato sino al 15 giugno 2022 e ancora sino al 31 dicembre 2022.
Invero, l'art.4 del D.L.n. 44/2021, nella formulazione vigente all'epoca della comunicazione dei provvedimenti di sospensione, sotto la rubrica “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”, così recitava:
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie
e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione
e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma
1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Tra gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 rientrano, a mente del chiaro disposto normativo, anche coloro che esercitano professioni tecnico- sanitarie e della prevenzione, nonché coloro i quali svolgano, in forza di un titolo abilitante, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. Gli originari ricorrenti, in qualità di Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, sono senza dubbio professionisti sanitari, addetti a compiti di tutela preventiva della salute e della sicurezza nei vari contesti lavorativi;
sono, dunque, chiamati a svolgere un complesso di attività finalizzate a ridurre al minimo i rischi connessi all'inosservanza delle norme sull'igiene ambientale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. In considerazione della peculiare natura e tipologia dell'attività svolta, i lavoratori in discorso devono possedere il titolo della laurea triennale in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro;
inoltre, l'accesso alla professione è consentito solo previa iscrizione all'Albo professionale.
Appare, dunque, risibile l'argomento secondo cui gli odierni appellanti non sarebbero stati soggetti all'obbligo di vaccinazione anti-covid in base alla normativa vigente all'epoca dei fatti di causa, ed ancor meno pregevole appare l'argomento secondo cui gli stessi avrebbero potuto offrire le proprie prestazioni esclusivamente in modalità “smart working”, anche alla luce dei chiari contenuti del Regolamento adottato con Decreto del Ministro della Sanità il 17 gennaio 1997, n.
58, in seno al quale viene individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, espressamente qualificato come “…l'operatore sanitario
…responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria…… operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza …, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria….”.
Si comprende agevolmente, alla luce della surriferita declaratoria, l'imprescindibilità della costante relazione tra il Tecnico e l'ambiente di lavoro, dunque dell'assidua presenza di costui sui luoghi di lavoro, ai fini un corretto e proficuo svolgimento dei compiti demandatigli;
ciò rende oggettivamente esigibili modalità operative che riducano al minimo il ricorso allo “smart working”, onde non svuotare dei suoi contenuti essenziali la professionalità degli operatori in discorso.
Quanto all'iscrizione dei suindicati operatori sanitari all'Albo professionale, essa è requisito indispensabile all'esercizio dell'attività, senza, tuttavia, incidere sul carattere libero-professionale ovvero subordinato della stessa, determinato unicamente dalla tipologia e natura del contratto di lavoro in concreto stipulato con il soggetto utilizzante. Nel caso di specie, è incontestato che ognuno dei ricorrenti abbia concluso un contratto di lavoro subordinato con l' , a Controparte_1
tutti gli effetti comune datrice di lavoro;
nondimeno, ciascun ricorrente è tenuto ad essere iscritto all'Albo professionale per poter esercitare, a qualsiasi titolo, la professione;
siffatta possibilità di esercizio a sua volta è – in fase di emergenza covid – subordinata alla somministrazione del vaccino, a mente del chiaro disposto dell'art.4, primo comma, del d.l.n. 44/2021. I profili di autonomia e responsabilità rivendicati dagli appellanti nell'esercizio della professione, lungi dallo smentire l'esistenza di un vincolo di subordinazione con l'Amministrazione pubblica, connotano il livello qualitativo delle mansioni da costoro espletate in forza di detto vincolo, e rivestono significato ai soli fini dell'inquadramento giuridico ed economico dei lavoratori, in base alla disciplina legale e contrattuale applicabile al rapporto di lavoro subordinato.
Sotto distinto profilo, il sesto comma dell'art. 4 d.l.n.44/2021 è univoco nel ricollegare immediatamente all'adozione, da parte dell'azienda sanitaria locale, dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale la “…sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 …”.
Privo di pregio è, dunque, l'argomento - per il vero anch'esso di non facile comprensione - degli appellanti che invocano la distinzione tra funzione accertativa e funzione sospensiva della comunicazione attestante l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, posto che l'effetto sospensivo del diritto a svolgere prestazioni lavorative discende in via immediata ed automatica dall'accertamento dell'inottemperanza dell'operatore sanitario all'obbligo in discorso e che, in ogni caso, l' CP_1
convenuta nella specie ha agito non solo in veste di Autorità preposta all'accertamento sanitario, ma, altresì, nell'indiscussa veste di datrice di lavoro, legittimata ad incidere unilateralmente sulle posizioni soggettive dei propri dipendenti nei limiti del corretto esercizio dei poteri organizzativi alla stessa facenti capo.
Quanto all'iniziativa dell' di deliberare in merito all'accertato inadempimento CP_3 dell'obbligo vaccinale, dal tenore del gravame non è dato comprenderne l'effettivo profilo di contrarietà al chiaro dettato dell'art.4, comma settimo, del d.l. n. 44/2021, a mente del quale “… La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza …”.
Infine, immune da vizi appare la statuizione del Tribunale sulle spese di lite, correttamente fondata sul criterio della soccombenza, posto che le sentenze di merito invocate dagli originari ricorrenti, lungi dal rappresentare un autentico filone giurisprudenziale favorevole all'assunto attoreo, costituiscono decisioni sporadiche, adottate rispetto a fattispecie particolari nei confronti di terzi soggetti;
ciò consente di escludere che le stesse abbiano dato luogo al potenziale conflitto esterno di giudicati elevato a motivo di impugnazione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello non può che essere integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore di ciascuna parte appellata e costituita
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in euro 3.300,00 in favore di ciascuna delle Amministrazioni appellate e costituite nel presente grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 29 maggio 2025
Il Presidente est.