Articolo 2 della Legge 8 agosto 1995, n. 340
Articolo 1
Versione
2 settembre 1995
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12,15 miliardi per l'anno 1995, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 2 settembre 1995