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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 267/2022 R.G promossa da
(cf: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Fabio Fortuna e Corrado Corindia;
appellante contro
( ; Controparte_1 P.IVA_1
; Controparte_2
entrambi rappr. e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
( , rappr. Controparte_3 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Danilo Vallone;
, rappr. e difesa dall'avv. Marco Mereto;
Controparte_4 P.IVA_3
appellati
All'udienza collegiale del 13 dicembre 2024 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione del novembre 2015, ha convenuto innanzi Parte_1
al Tribunale di Catania gli appellati di cui in epigrafe, esponendo di esser stato coniugato, sino alla separazione congiunta avvenuta il 25.9.2014, con CP_5
alla quale, in data 24.6.2010 era stata casualmente diagnosticata una
[...]
“epatopatia cronica HCV correlata” contratta a seguito di trasfusioni di sangue praticatele presso l'ospedale civile di nel 1973, per come accertato con decreto CP_3
del Ministero della salute dell'11.5.2011 di riconoscimento dei benefici previsti dalla l. 210/1992; ha, altresì, esposto di avere anch'egli subito, iure proprio, conseguenze dannose dalla patologia contratta dalla in termini di compromissione della CP_5
propria qualità della vita, sia per effetto della necessaria adozione di misure precauzionali nella condivisione e utilizzazione di oggetti di uso quotidiano, sia per aver assunto un ruolo predominante nello svolgimento di faccende domestiche e nel soddisfacimento dei bisogni quotidiani, nonché per l'assistenza prestata alla coniuge, sia infine in termini di limitazione della sfera intima/sessuale; ciò premesso, ha chiesto accertare e dichiarare la responsabilità, anche in concorso, dei convenuti nella causazione della patologie da epatite HCV contratta dalla “conseguentemente, CP_5
condannare i convenuti in solido, all'integrale ristoro in favore di Parte_1
di tutti i danni diretti e riflessi dallo stesso subiti, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale alle patologie contratte, nella misura che si quantifica nella somma non inferiore ad € 15.000,00
(40% tabelle di Milano), ovvero in quell'altra misura maggiore o inferiore che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria, o in quella che il giudice riterrà di giustizia o di equità, oltre al risarcimento della inabilità temporanea che risulterà dall'espletanda C.T.U. medica in corso di causa, il tutto con rivalutazione e interessi”. Hanno resistito alle domande il nonché Controparte_1
l e l i quali ultimi hanno eccepito il difetto di Controparte_6 CP_7
legittimazione passiva.
2 Con sentenza n.3317/2021, pubblicata il 19.7.2021, l'adito tribunale ha rigettato ogni domanda, assumendo che l'attore ha anzitutto allegato i danni subiti iure proprio
“genericamente e con argomentazioni aventi ad oggetto astratte interpretazioni giudiziarie”, e comunque non ha invocato alcun elemento di prova concreta in ordine alle dedotte compromissioni della qualità della convivenza, dell'anomala espansione dell'obbligo di solidarietà e della limitazione della sfera intima/sessuale, ad esempio indicando prove testimoniali o evocando prove presuntive con la chiarezza necessaria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'attore, con atto di citazione notificato
(nei termini ex art. 327 c.p.c.) il 18.2.2022.
Ripristinatosi il contraddittorio, la causa è stata quindi posta in decisione. Maturati
i termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, la causa è pervenuta al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante deduce anzitutto di aver articolato i propri mezzi di prova, in seno alle conclusioni dell'atto di citazione, nonché con la memoria ex art. 183 c. 1 n. 2
c.p.c., richiedendo ctu medico legale sulla natura ed entità dei danni da egli lamentati.
E, tuttavia, il giudice ha affermato (pag. 3 ultimo periodo) che la causa non necessitava di alcuna attività istruttoria, lasciando così intendere che i fatti di causa fossero stati ampiamente provati dall'attore o completamente disconosciuti da parte dei convenuti con prove contrarie, salvo poi rigettare la domanda attorea poiché sfornita di prova.
Assume pertanto la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. per contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Erra inoltre il giudice nella parte in cui ha ritenuto necessaria prova testimoniale
(trattasi di questioni intime e personali), nonché per aver ritenuto che l'attore non avesse fornito prove presuntive con la chiarezza necessaria a provare i fatti di causa.
Assume che l'attore non avrebbe potuto provare con testi o con altri mezzi istruttori le compromissioni e limitazioni di cui chiede il risarcimento, se non con presunzioni, trattandosi di elementi che attengono tipicamente alla sfera personale che involge direttamente ed esclusivamente i rapporti anche intimi dei coniugi.
3 Sicchè l'appellante assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cc, nella parte in cui il giudice ritiene non sufficienti le prove presuntive addotte in seno all'atto di citazione e agli atti di causa, idonee ad assolvere l'onere probatorio per legge facente capo all'attore.
2.) Va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti
, Controparte_8 Controparte_3
(e conseguentemente dell'assicuratore in conformità alle eccezioni Controparte_4
in tal senso formulate dalle suddette parti in primo grado, non esaminate dal tribunale, ma espressamente riproposte in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
La domanda risarcitoria proposta trova infatti titolo nella violazione degli obblighi di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, obblighi gravanti in via esclusiva sul (oggi Controparte_9
), anche prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, Controparte_1
n. 107, per come ripetutamente affermato dalla Cassazione con orientamento del tutto consolidato sin da Cass. SU n. 576 del 2008. Ciò comporta, pertanto, l'esclusiva legittimazione del , in relazione alla responsabilità di natura Controparte_1
extracontrattuale per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte dai soggetti emotrasfusi.
Va altresì rilevato che la gravata sentenza non ha mai dubitato della patologia della
(epatite HCV correlata), siccome “dimostrata dalla documentazione prodotta”, CP_5
né del nesso causale tra questa e le trasfusioni praticatele nel 1973 presso l'ospedale di siccome affermato dal richiamato decreto del CP_3 Controparte_1
dell'11.5.2011 di riconoscimento alla dei benefici previsti dalla l. 210/92. CP_5
Tuttavia, la sentenza ha rigettato la domanda dell'attore, già coniuge della CP_5
diretta al risarcimento dei danni in tesi iure proprio subiti, per difetto di specifica allegazione e prova di detti danni.
3.) Ciò premesso, l'appello è infondato sotto entrambi i profili illustrati.
La dedotta illogicità della motivazione appare piuttosto ascrivibile alla mancata comprensione dell'effettiva ratio decidendi.
4 L'unica richiesta istruttoria formulata dall'attore in citazione, ossia la ctu medica volta a quantificare l'inabilità temporanea (non è chiaro di chi: per logica dell'attore), nonché la richiesta istruttoria avanzata nella memoria ex art. 183 comma 1 n. 2 c.p.c., ovvero ctu medico legale sulla persona di , volta ad accertare il Controparte_5
nesso causale, l'invalidità temporanea, nonché la natura ed entità delle lesioni permanenti subite (logicamente della medesima), appaiono del tutto irrilevanti CP_5
al fine di accertare i danni iure proprio, in tesi, subiti dall'attore, in termini di compromissione della propria qualità della vita.
Ora, è pur certo che in nessun modo la gravata sentenza ha affermato (ovvero
“lasciato intendere”) che i fatti di causa fossero stati “ampiamente provati dall'attore”; né tale conclusione può trovare fondamento nell'affermazione, contenuta nella narrativa dello svolgimento del processo, secondo cui “non essendosi resa necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del 2/4/2021 la causa veniva posta in decisione”, la quale trova giustificazione, piuttosto, nella assoluta irrilevanza rispetto al thema decidendum delle (uniche) richieste di ctu medica formulate dalla difesa attorea.
Ciò, del resto, appare coerente con quanto statuito dal primo giudice con l'ordinanza del 6.12.2019 con la quale il tribunale, pronunciandosi sulle richieste istruttorie delle parti, ha ritenuto “inconducente la richiesta di CTU avanzata dall'attore”, rinviando la causa all'udienza di p.c. del 2.4.2021.
3.) Sotto altro profilo, deve qui evidenziarsi che il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione (Cass. 4/11/2019, n.
28220).
Ai fini della prova del danno, in tal caso, può certo farsi ricorso alla prova presuntiva, di cui all'art. 2729 c.c., purché, tuttavia, siano offerti al giudice i fatti noti dai quali poi ricavare, secondo nozioni di comune esperienza, con alto grado di probabilità, quelli ignoti, ossia, nella specie, i danni conseguenza in tesi subiti.
5 Nel caso in esame, va anzitutto evidenziato che, per stessa ammissione dell'attore, solo in data 24 giugno 2010 alla GN fu “casualmente” diagnosticata la epatopatia cronica HCV correlata (com'è ben possibile, nel caso di danno cd. lungolatente qual
è esattamente quello derivante da emotrasfusioni con sangue infetto: Cass. n.
25887/22, n. 5119/23, n. 16628/23). Sicchè, deve logicamente desumersi che - anteriormente alla scoperta del contagio - nessuna compromissione della qualità della convivenza, né anomala espansione dell'obbligo di solidarietà, nè limitazione della sfera intima/sessuale, può essersi verificata in capo al . Pt_1
Né tali dedotti danni possono presumersi successivamente al 25 settembre 2014, allorquando, per stessa ammissione dell'attore, egli ebbe a separarsi consensualmente dalla moglie.
Ma neppure con riferimento al limitato periodo ricompreso tra giugno 2010 e la separazione coniugale (settembre 2014) è possibile formulare alcun giudizio presuntivo di danno, dal momento che, nel processo, nulla si conosce (non essendo stata a tal proposito formulata alcuna idonea richiesta di prova) delle comuni abitudini di vita dei coniugi precedenti alla scoperta del contagio (sì da poterne Parte_2
presuntivamente inferire un mutamento peggiorativo), né, comunque, delle concrete condizioni di salute della in quegli anni (sì da poter inferire una necessaria, CP_5
conseguente, espansione dell'obbligo di solidarietà e mutua assistenza del coniuge).
Circostanze che ben si sarebbe potuto provare anche tramite testimonianze.
4.) In definitiva, il gravame va respinto.
Le spese del presente grado del e dell'assessorato regionale Controparte_1
- unitariamente liquidate in favore della comune difesa erariale, applicata la maggiorazione del 30 % ex art. 4 DM - nonché quelle dell' Controparte_3
seguono la soccombenza, quantificate nella misura specificata in dispositivo, applicati i parametri minimi delle vigenti tabelle, tenuto conto della semplicità delle questioni.
Nulla per le spese di avendo in primo grado l'appellante Controparte_4
rinunziato alla domanda proposta nei suoi confronti, sicchè la notifica del gravame ha assunto il valore di semplice litis denuntiatio.
6 Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello, dato atto del difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, dell' e di Controparte_8 Controparte_3 [...]
CP_4
condanna l'appellante al pagamento in favore del e Controparte_1
dell' delle spese del presente grado, che Controparte_8
liquida in €.2.580,00, oltre rimborso 15 % spese generali;
Contr condanna l'appellante al pagamento in favore dell' di delle spese del CP_3
presente grado, che liquida in €.1.984,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese di Controparte_4
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 267/2022 R.G promossa da
(cf: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Fabio Fortuna e Corrado Corindia;
appellante contro
( ; Controparte_1 P.IVA_1
; Controparte_2
entrambi rappr. e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
( , rappr. Controparte_3 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Danilo Vallone;
, rappr. e difesa dall'avv. Marco Mereto;
Controparte_4 P.IVA_3
appellati
All'udienza collegiale del 13 dicembre 2024 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione del novembre 2015, ha convenuto innanzi Parte_1
al Tribunale di Catania gli appellati di cui in epigrafe, esponendo di esser stato coniugato, sino alla separazione congiunta avvenuta il 25.9.2014, con CP_5
alla quale, in data 24.6.2010 era stata casualmente diagnosticata una
[...]
“epatopatia cronica HCV correlata” contratta a seguito di trasfusioni di sangue praticatele presso l'ospedale civile di nel 1973, per come accertato con decreto CP_3
del Ministero della salute dell'11.5.2011 di riconoscimento dei benefici previsti dalla l. 210/1992; ha, altresì, esposto di avere anch'egli subito, iure proprio, conseguenze dannose dalla patologia contratta dalla in termini di compromissione della CP_5
propria qualità della vita, sia per effetto della necessaria adozione di misure precauzionali nella condivisione e utilizzazione di oggetti di uso quotidiano, sia per aver assunto un ruolo predominante nello svolgimento di faccende domestiche e nel soddisfacimento dei bisogni quotidiani, nonché per l'assistenza prestata alla coniuge, sia infine in termini di limitazione della sfera intima/sessuale; ciò premesso, ha chiesto accertare e dichiarare la responsabilità, anche in concorso, dei convenuti nella causazione della patologie da epatite HCV contratta dalla “conseguentemente, CP_5
condannare i convenuti in solido, all'integrale ristoro in favore di Parte_1
di tutti i danni diretti e riflessi dallo stesso subiti, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale alle patologie contratte, nella misura che si quantifica nella somma non inferiore ad € 15.000,00
(40% tabelle di Milano), ovvero in quell'altra misura maggiore o inferiore che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria, o in quella che il giudice riterrà di giustizia o di equità, oltre al risarcimento della inabilità temporanea che risulterà dall'espletanda C.T.U. medica in corso di causa, il tutto con rivalutazione e interessi”. Hanno resistito alle domande il nonché Controparte_1
l e l i quali ultimi hanno eccepito il difetto di Controparte_6 CP_7
legittimazione passiva.
2 Con sentenza n.3317/2021, pubblicata il 19.7.2021, l'adito tribunale ha rigettato ogni domanda, assumendo che l'attore ha anzitutto allegato i danni subiti iure proprio
“genericamente e con argomentazioni aventi ad oggetto astratte interpretazioni giudiziarie”, e comunque non ha invocato alcun elemento di prova concreta in ordine alle dedotte compromissioni della qualità della convivenza, dell'anomala espansione dell'obbligo di solidarietà e della limitazione della sfera intima/sessuale, ad esempio indicando prove testimoniali o evocando prove presuntive con la chiarezza necessaria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'attore, con atto di citazione notificato
(nei termini ex art. 327 c.p.c.) il 18.2.2022.
Ripristinatosi il contraddittorio, la causa è stata quindi posta in decisione. Maturati
i termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, la causa è pervenuta al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appellante deduce anzitutto di aver articolato i propri mezzi di prova, in seno alle conclusioni dell'atto di citazione, nonché con la memoria ex art. 183 c. 1 n. 2
c.p.c., richiedendo ctu medico legale sulla natura ed entità dei danni da egli lamentati.
E, tuttavia, il giudice ha affermato (pag. 3 ultimo periodo) che la causa non necessitava di alcuna attività istruttoria, lasciando così intendere che i fatti di causa fossero stati ampiamente provati dall'attore o completamente disconosciuti da parte dei convenuti con prove contrarie, salvo poi rigettare la domanda attorea poiché sfornita di prova.
Assume pertanto la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. per contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Erra inoltre il giudice nella parte in cui ha ritenuto necessaria prova testimoniale
(trattasi di questioni intime e personali), nonché per aver ritenuto che l'attore non avesse fornito prove presuntive con la chiarezza necessaria a provare i fatti di causa.
Assume che l'attore non avrebbe potuto provare con testi o con altri mezzi istruttori le compromissioni e limitazioni di cui chiede il risarcimento, se non con presunzioni, trattandosi di elementi che attengono tipicamente alla sfera personale che involge direttamente ed esclusivamente i rapporti anche intimi dei coniugi.
3 Sicchè l'appellante assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cc, nella parte in cui il giudice ritiene non sufficienti le prove presuntive addotte in seno all'atto di citazione e agli atti di causa, idonee ad assolvere l'onere probatorio per legge facente capo all'attore.
2.) Va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti
, Controparte_8 Controparte_3
(e conseguentemente dell'assicuratore in conformità alle eccezioni Controparte_4
in tal senso formulate dalle suddette parti in primo grado, non esaminate dal tribunale, ma espressamente riproposte in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
La domanda risarcitoria proposta trova infatti titolo nella violazione degli obblighi di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, obblighi gravanti in via esclusiva sul (oggi Controparte_9
), anche prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, Controparte_1
n. 107, per come ripetutamente affermato dalla Cassazione con orientamento del tutto consolidato sin da Cass. SU n. 576 del 2008. Ciò comporta, pertanto, l'esclusiva legittimazione del , in relazione alla responsabilità di natura Controparte_1
extracontrattuale per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte dai soggetti emotrasfusi.
Va altresì rilevato che la gravata sentenza non ha mai dubitato della patologia della
(epatite HCV correlata), siccome “dimostrata dalla documentazione prodotta”, CP_5
né del nesso causale tra questa e le trasfusioni praticatele nel 1973 presso l'ospedale di siccome affermato dal richiamato decreto del CP_3 Controparte_1
dell'11.5.2011 di riconoscimento alla dei benefici previsti dalla l. 210/92. CP_5
Tuttavia, la sentenza ha rigettato la domanda dell'attore, già coniuge della CP_5
diretta al risarcimento dei danni in tesi iure proprio subiti, per difetto di specifica allegazione e prova di detti danni.
3.) Ciò premesso, l'appello è infondato sotto entrambi i profili illustrati.
La dedotta illogicità della motivazione appare piuttosto ascrivibile alla mancata comprensione dell'effettiva ratio decidendi.
4 L'unica richiesta istruttoria formulata dall'attore in citazione, ossia la ctu medica volta a quantificare l'inabilità temporanea (non è chiaro di chi: per logica dell'attore), nonché la richiesta istruttoria avanzata nella memoria ex art. 183 comma 1 n. 2 c.p.c., ovvero ctu medico legale sulla persona di , volta ad accertare il Controparte_5
nesso causale, l'invalidità temporanea, nonché la natura ed entità delle lesioni permanenti subite (logicamente della medesima), appaiono del tutto irrilevanti CP_5
al fine di accertare i danni iure proprio, in tesi, subiti dall'attore, in termini di compromissione della propria qualità della vita.
Ora, è pur certo che in nessun modo la gravata sentenza ha affermato (ovvero
“lasciato intendere”) che i fatti di causa fossero stati “ampiamente provati dall'attore”; né tale conclusione può trovare fondamento nell'affermazione, contenuta nella narrativa dello svolgimento del processo, secondo cui “non essendosi resa necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del 2/4/2021 la causa veniva posta in decisione”, la quale trova giustificazione, piuttosto, nella assoluta irrilevanza rispetto al thema decidendum delle (uniche) richieste di ctu medica formulate dalla difesa attorea.
Ciò, del resto, appare coerente con quanto statuito dal primo giudice con l'ordinanza del 6.12.2019 con la quale il tribunale, pronunciandosi sulle richieste istruttorie delle parti, ha ritenuto “inconducente la richiesta di CTU avanzata dall'attore”, rinviando la causa all'udienza di p.c. del 2.4.2021.
3.) Sotto altro profilo, deve qui evidenziarsi che il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione (Cass. 4/11/2019, n.
28220).
Ai fini della prova del danno, in tal caso, può certo farsi ricorso alla prova presuntiva, di cui all'art. 2729 c.c., purché, tuttavia, siano offerti al giudice i fatti noti dai quali poi ricavare, secondo nozioni di comune esperienza, con alto grado di probabilità, quelli ignoti, ossia, nella specie, i danni conseguenza in tesi subiti.
5 Nel caso in esame, va anzitutto evidenziato che, per stessa ammissione dell'attore, solo in data 24 giugno 2010 alla GN fu “casualmente” diagnosticata la epatopatia cronica HCV correlata (com'è ben possibile, nel caso di danno cd. lungolatente qual
è esattamente quello derivante da emotrasfusioni con sangue infetto: Cass. n.
25887/22, n. 5119/23, n. 16628/23). Sicchè, deve logicamente desumersi che - anteriormente alla scoperta del contagio - nessuna compromissione della qualità della convivenza, né anomala espansione dell'obbligo di solidarietà, nè limitazione della sfera intima/sessuale, può essersi verificata in capo al . Pt_1
Né tali dedotti danni possono presumersi successivamente al 25 settembre 2014, allorquando, per stessa ammissione dell'attore, egli ebbe a separarsi consensualmente dalla moglie.
Ma neppure con riferimento al limitato periodo ricompreso tra giugno 2010 e la separazione coniugale (settembre 2014) è possibile formulare alcun giudizio presuntivo di danno, dal momento che, nel processo, nulla si conosce (non essendo stata a tal proposito formulata alcuna idonea richiesta di prova) delle comuni abitudini di vita dei coniugi precedenti alla scoperta del contagio (sì da poterne Parte_2
presuntivamente inferire un mutamento peggiorativo), né, comunque, delle concrete condizioni di salute della in quegli anni (sì da poter inferire una necessaria, CP_5
conseguente, espansione dell'obbligo di solidarietà e mutua assistenza del coniuge).
Circostanze che ben si sarebbe potuto provare anche tramite testimonianze.
4.) In definitiva, il gravame va respinto.
Le spese del presente grado del e dell'assessorato regionale Controparte_1
- unitariamente liquidate in favore della comune difesa erariale, applicata la maggiorazione del 30 % ex art. 4 DM - nonché quelle dell' Controparte_3
seguono la soccombenza, quantificate nella misura specificata in dispositivo, applicati i parametri minimi delle vigenti tabelle, tenuto conto della semplicità delle questioni.
Nulla per le spese di avendo in primo grado l'appellante Controparte_4
rinunziato alla domanda proposta nei suoi confronti, sicchè la notifica del gravame ha assunto il valore di semplice litis denuntiatio.
6 Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello, dato atto del difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, dell' e di Controparte_8 Controparte_3 [...]
CP_4
condanna l'appellante al pagamento in favore del e Controparte_1
dell' delle spese del presente grado, che Controparte_8
liquida in €.2.580,00, oltre rimborso 15 % spese generali;
Contr condanna l'appellante al pagamento in favore dell' di delle spese del CP_3
presente grado, che liquida in €.1.984,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese di Controparte_4
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
7