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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il giudice unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3807 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), con l'Avv. Maria Ernesta Bianco, Parte_1 C.F._1 appellante E (p.i. , CP_1 P.IVA_1 appellata – non costituita All'udienza del 16.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che la proponeva appello avverso la sentenza n. 840/23, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 31.03.2023, con la quale era stata rigettata la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante di pagamento dell'indennizzo assicurativo relativo ad un sinistro (danno alla propria abitazione) assertivamente verificatosi il 12.11.2019, che avrebbe provocato il danneggiamento del lastrico solare pregiudicando la funzione impermeabilizzante dello stesso;
l'appellante lamentava: 1) errata ricostruzione dei fatti ad opera del giudice di primo grado. errata valutazione della scheda di polizza n. 731819242 depositata dall'attore. Violazione art. 116 c.p.c.; 2) omessa pronuncia del giudice di pace sulla domanda formulata da parte attrice in via subordinata. Violazione art. 112 c.p.c.; rilevato che l'appellata non si costituiva;
ritenuto che
l'appello non possa trovare accoglimento, in quanto: a) quand'anche si condividesse la doglianza costituente il primo motivo di impugnazione e si ritenesse, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, che l'evento lamentato (assertivamente verificatosi il 12.11.2019) fosse coperto dalla polizza n. 704352854, sostituita nel 2020 dalla polizza n. 731819242, deve osservarsi che non è stato comunque adeguatamente dimostrato in primo grado che i pregiudizi lamentati siano da ricondurre alla causa allegata in citazione, vale a dire ad un eccezionale evento atmosferico (tempesta di vento tramutatasi in tromba d'aria) che si sarebbe in tesi verificato il 12.11.2020 nel luogo in cui insiste l'abitazione della infatti, in primo grado la parte attrice rinunziava all'ascolto dell'unico testimone, Pt_1 una volta appreso che lo stesso, marito dell'attrice, era in comunione legale con quest'ultima; inoltre, l'ing. , tecnico incaricato dall'attrice, nella propria Persona_1 consulenza stragiudiziale, quanto alla riconducibilità del pregiudizio all'evento del 12.11.2019, si esprimeva in termini dubitativi, rilevando che “[…] La causa potrebbe essere riferibile alla tempesta di vento verificatasi il12/11/2019 […]”, richiamando un bollettino della Protezione Civile della che veniva allegato alla relazione e che faceva CP_2 riferimento ad eventi atmosferici di rilevante intensità effettivamente verificatisi in diversi territori della regione e richiamando anche il dato relativo alla velocità del vento registrato dalla stazione anemometrica per la città di Taranto;
detta relazione, datata 16.06.2021 e con sopralluogo dichiarato come effettuato il 25.03.2020 (di molto successivo all'allegato evento del 12.11.2019), è obiettivamente insufficiente a dimostrare il nesso causale fra l'evento ed il pregiudizio lamentato dall'attrice, sia perché, per il tono dubitativo utilizzato, sembra affermare una compatibilità astratta di detto pregiudizio con un evento quale quelli emergenti dal cennato bollettino, sia in quanto non giustifica detta affermata riconducibilità in termini sufficientemente convincenti, in particolare non esprimendosi in ordine all'esclusione della loro riconducibilità a cause alternative, quali un difetto di manutenzione o un vizio nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
nessuna prova adeguata poi emerge sulla concreta ed effettiva portata dell'evento nello specifico luogo in cui insiste l'abitazione dell'attrice, posto che il cennato bollettino regionale riporta gli eventi per macroaree e non si conosce specificamente a quali specifici luoghi della provincia si riferisca la registrazione (relativa alla velocità del vento) della stazione anemometrica per la città di Taranto;
b) analoga considerazione deve farsi con riguardo al secondo motivo di appello, posto che, se obiettivamente deve rilevarsi che il primo giudice non si è espresso con riguardo alla domanda subordinata di rimborso della spesa sopportata per l'espletamento della consulenza stragiudiziale dell'ing. , deve anche rilevarsi che detta domanda non può trovare Per_1 accoglimento, in quanto non è stata offerta alcuna prova adeguata del fatto che l'incarico al predetto professionista sia stato conferito (come sostenuto dall'attrice) su specifica richiesta della compagnia di assicurazione, tanto non emergendo dal carteggio prodotto, da cui, invece, si evince che la compagnia incaricava la né è stato prodotto alcun CP_3 documento proveniente dalla compagnia o dalla contenente la richiesta rivolta CP_3 alla di incaricare un tecnico per la valutazione dei danni e la individuazione delle Pt_1 relative cause;
né può farsi ricorso al principio di non contestazione, posto che la compagnia non si costituiva nemmeno nel giudizio di primo grado ed è noto che, a norma dell'art. 115 c.p.c., detto principio può trovare applicazione solo nel caso in cui la parte costituita non contesti specificamente i fatti allegati dalla controparte;
ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere rigettato, nulle disponendosi sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell'appellata; deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta;
nulla per le spese;
dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 18.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il giudice unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3807 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), con l'Avv. Maria Ernesta Bianco, Parte_1 C.F._1 appellante E (p.i. , CP_1 P.IVA_1 appellata – non costituita All'udienza del 16.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che la proponeva appello avverso la sentenza n. 840/23, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 31.03.2023, con la quale era stata rigettata la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante di pagamento dell'indennizzo assicurativo relativo ad un sinistro (danno alla propria abitazione) assertivamente verificatosi il 12.11.2019, che avrebbe provocato il danneggiamento del lastrico solare pregiudicando la funzione impermeabilizzante dello stesso;
l'appellante lamentava: 1) errata ricostruzione dei fatti ad opera del giudice di primo grado. errata valutazione della scheda di polizza n. 731819242 depositata dall'attore. Violazione art. 116 c.p.c.; 2) omessa pronuncia del giudice di pace sulla domanda formulata da parte attrice in via subordinata. Violazione art. 112 c.p.c.; rilevato che l'appellata non si costituiva;
ritenuto che
l'appello non possa trovare accoglimento, in quanto: a) quand'anche si condividesse la doglianza costituente il primo motivo di impugnazione e si ritenesse, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, che l'evento lamentato (assertivamente verificatosi il 12.11.2019) fosse coperto dalla polizza n. 704352854, sostituita nel 2020 dalla polizza n. 731819242, deve osservarsi che non è stato comunque adeguatamente dimostrato in primo grado che i pregiudizi lamentati siano da ricondurre alla causa allegata in citazione, vale a dire ad un eccezionale evento atmosferico (tempesta di vento tramutatasi in tromba d'aria) che si sarebbe in tesi verificato il 12.11.2020 nel luogo in cui insiste l'abitazione della infatti, in primo grado la parte attrice rinunziava all'ascolto dell'unico testimone, Pt_1 una volta appreso che lo stesso, marito dell'attrice, era in comunione legale con quest'ultima; inoltre, l'ing. , tecnico incaricato dall'attrice, nella propria Persona_1 consulenza stragiudiziale, quanto alla riconducibilità del pregiudizio all'evento del 12.11.2019, si esprimeva in termini dubitativi, rilevando che “[…] La causa potrebbe essere riferibile alla tempesta di vento verificatasi il12/11/2019 […]”, richiamando un bollettino della Protezione Civile della che veniva allegato alla relazione e che faceva CP_2 riferimento ad eventi atmosferici di rilevante intensità effettivamente verificatisi in diversi territori della regione e richiamando anche il dato relativo alla velocità del vento registrato dalla stazione anemometrica per la città di Taranto;
detta relazione, datata 16.06.2021 e con sopralluogo dichiarato come effettuato il 25.03.2020 (di molto successivo all'allegato evento del 12.11.2019), è obiettivamente insufficiente a dimostrare il nesso causale fra l'evento ed il pregiudizio lamentato dall'attrice, sia perché, per il tono dubitativo utilizzato, sembra affermare una compatibilità astratta di detto pregiudizio con un evento quale quelli emergenti dal cennato bollettino, sia in quanto non giustifica detta affermata riconducibilità in termini sufficientemente convincenti, in particolare non esprimendosi in ordine all'esclusione della loro riconducibilità a cause alternative, quali un difetto di manutenzione o un vizio nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
nessuna prova adeguata poi emerge sulla concreta ed effettiva portata dell'evento nello specifico luogo in cui insiste l'abitazione dell'attrice, posto che il cennato bollettino regionale riporta gli eventi per macroaree e non si conosce specificamente a quali specifici luoghi della provincia si riferisca la registrazione (relativa alla velocità del vento) della stazione anemometrica per la città di Taranto;
b) analoga considerazione deve farsi con riguardo al secondo motivo di appello, posto che, se obiettivamente deve rilevarsi che il primo giudice non si è espresso con riguardo alla domanda subordinata di rimborso della spesa sopportata per l'espletamento della consulenza stragiudiziale dell'ing. , deve anche rilevarsi che detta domanda non può trovare Per_1 accoglimento, in quanto non è stata offerta alcuna prova adeguata del fatto che l'incarico al predetto professionista sia stato conferito (come sostenuto dall'attrice) su specifica richiesta della compagnia di assicurazione, tanto non emergendo dal carteggio prodotto, da cui, invece, si evince che la compagnia incaricava la né è stato prodotto alcun CP_3 documento proveniente dalla compagnia o dalla contenente la richiesta rivolta CP_3 alla di incaricare un tecnico per la valutazione dei danni e la individuazione delle Pt_1 relative cause;
né può farsi ricorso al principio di non contestazione, posto che la compagnia non si costituiva nemmeno nel giudizio di primo grado ed è noto che, a norma dell'art. 115 c.p.c., detto principio può trovare applicazione solo nel caso in cui la parte costituita non contesti specificamente i fatti allegati dalla controparte;
ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere rigettato, nulle disponendosi sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell'appellata; deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta;
nulla per le spese;
dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 18.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco