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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2130/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FR LU Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU UL Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 2130/2024 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra:
C.F. , nata a [...] il 17 Parte_1 C.F._1 febbraio 1971 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Chiara Castellani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in BI (RM), viale della Rep ubblica n. 11, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nato a [...] il 25 Controparte_1 C.F._2 febbraio 1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in BI (Roma), viale della Repubblica n. 31, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024, la sig.ra ha Parte_1 chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
BI (RM) il 29 giugno 1996 con il sig. esponendo che Controparte_1 dall'unione sono nati i figli (il 24 febbraio 1999) e Persona_1 Per_2
(il 10 novembre 2001) e precisando che, a far data dall'udienza fissata per
[...] la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli, nel procedimento di separazione consensuale (RG 4151/2015) definito con decreto di omologazione del 10 maggio 2016, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio la ricorrente ha chiesto di disporre: “che Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, fintantoché la sig.ra CP_2 resterà impiegata presso il “Panificio f.lli le parti convengono, fin da Parte_2 ora, che qualora la sig.ra erda il posto di lavoro presso i l suddetto Parte_1
Panificio, il sig. le verserà un assegno di mantenimento di € Controparte_1
1.000,00; qualora invece la stessa se ne allontani volontariamente, il contributo a carico del sarà limitato ad € 500,00 mensili.”; l'obbligo a carico del Parte_3 sig. di corrispondere un assegno perequativo per il mantenimento Controparte_1 dei due figli fino alla loro indipendenza economica dell'importo di euro 300 mensili per ciascuno di essi, oltre al 50% delle spese straordinarie “con espressa statuizione che riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 gg) ovvero in un term ine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il tutto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la Fideuram IBAN: Parte_1
[...]” e a carico dei coniugi il “reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;”.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il sig. aderendo alla Controparte_1 domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando parzialmente la fondatezza delle ulteriori domande.
2 In particolare, il resistente ha dedotto che la ricorrente riveste il ruolo di amministratore unico e legale rappresentante del e che Parte_4 il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, risiede Per_2 stabilmente presso la dimora paterna.
Il sig. ha quindi chiesto di disporre “che ciascuno dei coniugi Controparte_1 provvederà al proprio mantenimento, fintantoché perda il posto di Parte_1 lavoro presso il suddetto panificio, il sig. le verserà un assegno di Controparte_1 mantenimento di euro 1.000,00” e di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere un assegno perequativo per il mantenimento della sola figlia
[...] nella misura di euro 300 mensili “finché la stessa non avrà raggiunto Persona_1 la piena indipendenza economica”, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19 maggio 2025 le parti sono comparse personalmente davanti alla giudice delegata ed hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
La giudice, in precedenza assegnataria del procedimento, ha dunque assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“b) Disporre che Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, fintantoché la sig.ra i resterà impiegata presso il “Panificio f.lli Panzini CP_2
s.r.l”le parti convengono, fin da ora, che qualora la sig.ra erda Parte_1 il posto di lavoro presso il suddetto Panificio, il sig. le verserà un Controparte_1 assegno di mantenimento di € 1.000,00; qualora invece la stessa se ne allontani volontariamente, il contributo a carico del sarà limitato ad € 500,00 Controparte_1 mensili. Per quanto attiene la sola clausola sulle dimissioni volontarie, le parti ne limitano concordemente la durata a 3 (tre anni) dalla sottoscrizione del presente accordo, mentre resta invariata, e senza limiti di tempo, la clausola sull'eventuale licenziamento.
c) 4) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia residente con la Persona_1 madre, la somma di € 300,00 (trecento,00) mensili mentre provvederà al
3 mantenimento diretto nei confronti dell'altro figlio sul Persona_2 presupposto della residenza dello stesso presso il padre. Il sig. Controparte_1 contribuirà altresì, per il 50%, al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Tivoli. Gli importi verranno corrisposti mensilmente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la BCC di Palestrina, Parte_1 sul c/c n. 15/ 301925 IBAN : [...].
d) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
e)Spese di giudizio compensate.”.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
data da cui è perdurata la separazione, la quale deve presumersi ininterrotta.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare inoltre irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti con le note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 24 novembre 2025.
4. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole. Le stesse possono pertanto essere recepite dal
Collegio e poste a fondamento della decisione.
5. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 29 settembre 1996 in BI (RM), Parte_1 Controparte_1
4 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BI al n. 36, parte
II, serie A, Ufficio 1, anno 1996, alle condizioni da essi concordate e trascritte in motivazione;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU UL FR LU
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FR LU Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU UL Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 2130/2024 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra:
C.F. , nata a [...] il 17 Parte_1 C.F._1 febbraio 1971 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Chiara Castellani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in BI (RM), viale della Rep ubblica n. 11, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nato a [...] il 25 Controparte_1 C.F._2 febbraio 1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in BI (Roma), viale della Repubblica n. 31, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024, la sig.ra ha Parte_1 chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
BI (RM) il 29 giugno 1996 con il sig. esponendo che Controparte_1 dall'unione sono nati i figli (il 24 febbraio 1999) e Persona_1 Per_2
(il 10 novembre 2001) e precisando che, a far data dall'udienza fissata per
[...] la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli, nel procedimento di separazione consensuale (RG 4151/2015) definito con decreto di omologazione del 10 maggio 2016, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio la ricorrente ha chiesto di disporre: “che Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, fintantoché la sig.ra CP_2 resterà impiegata presso il “Panificio f.lli le parti convengono, fin da Parte_2 ora, che qualora la sig.ra erda il posto di lavoro presso i l suddetto Parte_1
Panificio, il sig. le verserà un assegno di mantenimento di € Controparte_1
1.000,00; qualora invece la stessa se ne allontani volontariamente, il contributo a carico del sarà limitato ad € 500,00 mensili.”; l'obbligo a carico del Parte_3 sig. di corrispondere un assegno perequativo per il mantenimento Controparte_1 dei due figli fino alla loro indipendenza economica dell'importo di euro 300 mensili per ciascuno di essi, oltre al 50% delle spese straordinarie “con espressa statuizione che riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 gg) ovvero in un term ine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il tutto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la Fideuram IBAN: Parte_1
[...]” e a carico dei coniugi il “reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;”.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il sig. aderendo alla Controparte_1 domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando parzialmente la fondatezza delle ulteriori domande.
2 In particolare, il resistente ha dedotto che la ricorrente riveste il ruolo di amministratore unico e legale rappresentante del e che Parte_4 il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, risiede Per_2 stabilmente presso la dimora paterna.
Il sig. ha quindi chiesto di disporre “che ciascuno dei coniugi Controparte_1 provvederà al proprio mantenimento, fintantoché perda il posto di Parte_1 lavoro presso il suddetto panificio, il sig. le verserà un assegno di Controparte_1 mantenimento di euro 1.000,00” e di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere un assegno perequativo per il mantenimento della sola figlia
[...] nella misura di euro 300 mensili “finché la stessa non avrà raggiunto Persona_1 la piena indipendenza economica”, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19 maggio 2025 le parti sono comparse personalmente davanti alla giudice delegata ed hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
La giudice, in precedenza assegnataria del procedimento, ha dunque assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“b) Disporre che Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, fintantoché la sig.ra i resterà impiegata presso il “Panificio f.lli Panzini CP_2
s.r.l”le parti convengono, fin da ora, che qualora la sig.ra erda Parte_1 il posto di lavoro presso il suddetto Panificio, il sig. le verserà un Controparte_1 assegno di mantenimento di € 1.000,00; qualora invece la stessa se ne allontani volontariamente, il contributo a carico del sarà limitato ad € 500,00 Controparte_1 mensili. Per quanto attiene la sola clausola sulle dimissioni volontarie, le parti ne limitano concordemente la durata a 3 (tre anni) dalla sottoscrizione del presente accordo, mentre resta invariata, e senza limiti di tempo, la clausola sull'eventuale licenziamento.
c) 4) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia residente con la Persona_1 madre, la somma di € 300,00 (trecento,00) mensili mentre provvederà al
3 mantenimento diretto nei confronti dell'altro figlio sul Persona_2 presupposto della residenza dello stesso presso il padre. Il sig. Controparte_1 contribuirà altresì, per il 50%, al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Tivoli. Gli importi verranno corrisposti mensilmente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la BCC di Palestrina, Parte_1 sul c/c n. 15/ 301925 IBAN : [...].
d) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
e)Spese di giudizio compensate.”.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
data da cui è perdurata la separazione, la quale deve presumersi ininterrotta.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare inoltre irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti con le note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 24 novembre 2025.
4. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole. Le stesse possono pertanto essere recepite dal
Collegio e poste a fondamento della decisione.
5. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 29 settembre 1996 in BI (RM), Parte_1 Controparte_1
4 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BI al n. 36, parte
II, serie A, Ufficio 1, anno 1996, alle condizioni da essi concordate e trascritte in motivazione;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU UL FR LU
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