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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dr. ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 4931 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
P. IVA Agente di Riscossione per la Provincia di Napoli, subentrato a titolo
[...] P.IVA_1
universale nei rapporti di dal 01/07/2017 ex l. 225/16, Parte_1
in pers. del responsabile p.t. Controparte_1
, in virtù di atto notarile per Notaio del 25/02/2021, rep 46100 , racc.
[...] Persona_1
26703,, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Piccolo, CF: ( ) presso il cui C.F._1
studio elett.te domiciliata ,in Somma Vesuviana, alla via A. Moro n. 136, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, c.f. CP_2 C.F._2
APPELLATO contumace
Nonché
in persona del l. r. p.t. Controparte_1
APPELLATO contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza 1453/24 del Giudice di Pace di Napoli Nord pubblicata in data 17/05/2024.
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: difetto di giurisdizione del giudice di prime cure per essere la questione di competenza del giudice tributario;
inammissibilità della domanda per non essere stata tempestivamente impugnata la cartella esattoriale e per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo;
responsabilità della mancata prova della regolare notifica degli atti presupposti in capo all'Ente Creditore, rimasto contumace;
mancata considerazione, nel merito, degli atti interruttivi prodotti dall'appellante. Sulla scorta di tale premessa l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con rigetto dell'avversa pretesa e vittoria delle spese relative al doppio grado di giudizio, in subordine il riconoscimento della responsabilità dell'Ente creditore.
All'udienza celebratasi in data 10.12.2024 il giudice, verificata la regolare citazione degli appellati, ne dichiarava la contumacia. Quindi, raccolto il consenso dell'unica parte costituita a decidere sulla scorta degli atti prodotti, sulle relative conclusioni, tratteneva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che “appartengono
alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie
comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative,
comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata
tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali
continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n.
7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura
tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il
discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla
giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i
fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati
fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente
avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o
nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di
legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della
notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di
pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Quindi, qualora si deduca un fatto estintivo del credito tributario di cui non si sia venuti a conoscenza a causa della dedotta omessa o invalida notifica della cartella, sussiste la giurisdizione tributaria fino alla notifica dell'atto esecutivo.
Nel caso di specie, poiché l'attore in primo grado aveva dedotto di essere venuto a conoscenza della cartella avente ad oggetto una pretesa tributaria relativa alla tassa automobilistica non a seguito della notifica di un atto esecutivo, bensì mediante il rilascio di un estratto di ruolo, sussisteva la giurisdizione del giudice tributario.
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente
Commissione Tributaria Provinciale.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1453/24 del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata il 17.5.2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n. 1453/24 pubblicata il 17.5.2024,
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Commissione
Tributaria;
- compensa integralmente le spese del presente grado tra le parti.
Così deciso in Aversa il 9.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone