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Decreto 12 aprile 2025
Decreto 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 7578/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, depositato in data 19.07.2024, proposto da
(C.F.: – CUI: , nato in [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2
Conakry il 03.04.1998, rappresentato e difeso dall' avv. Fabio Arieta
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito della camera di consiglio del 9.4.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
1 – Il ricorrente, cittadino guineano, ha impugnato il provvedimento adottato dalla in data 2 luglio 2024 e notificatogli il 5 luglio 2024, recante diniego Controparte_1
della domanda di protezione internazionale ed ha chiesto: in via principale lo status di rifugiato, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata la protezione speciale, in via ulteriormente gradata l'asilo costituzionale ex art.10 cost.
Con decreto del 29.07.2024 è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il 18.02.2025. Il sebbene ritualmente evocato, Controparte_2
non si è costituito in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero è comparso, depositando il certificato dei carichi pendenti e l'estratto del casellario giudiziale dai quali non risultano né condanne né procedimenti in corso a carico del ricorrente.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata trattenuta per la decisione.
2 – Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2.1 – Preliminarmente, deve osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria, carenza di motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
Va anzitutto evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla , Controparte_1 sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.
Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla l. n. 46/2017 (nota come “legge
Minniti”) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione
I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, n. 21584 del 7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020). Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente (istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Venendo al merito della controversia, nel corso dell'audizione svoltasi dinanzi alla
Commissione Territoriale in data 14.05.2024, il ricorrente (nato a [...], dove è sempre vissuto fino alla sua partenza, dodici anni di frequenza scolastica, celibe e padre di due figli) ha esposto di aver lasciato il Paese di origine per motivi politici.
In particolare, l'istante ha riferito che: - ha lasciato il Paese dopo che due suoi fratelli sono stati arrestati dai militari, poiché uno dei due era un militante del , in seguito a una CP_3
manifestazione promossa dal citato movimento, cui ha partecipato anche il richiedente;
- i militari hanno fatto irruzione nella casa di famiglia, hanno picchiato tutti i presenti e hanno arrestato i due fratelli del ricorrente, dei quali tuttora non si hanno notizie;
- ha lasciato il suo Paese nel
2020; - teme di tornarvi perché stanco di vivere in un Paese che non rispetta i diritti fondamentali.
In ordine alle emergenze istruttorie s'impone di evidenziare che la motivazione posta a base dell'espatrio non sembra integrare alcuna delle forme di protezione gradatamente richieste in quanto non è emersa la sussistenza di un fondato timore di persecuzione poiché il ricorrente -
a fondamento dell'espatrio- ha dedotto solo il fatto che la Guinea è un Paese in cui non vengono rispettati i diritti democratici e le autorità abusano del proprio potere.
In sostanza, il richiedente non ha neanche prospettato l'esistenza di un pericolo concreto afferente alla sua persona in caso di rientro in Guinea.
Infatti, il ricorrente (i) non è membro attivo di alcun partito (a differenza di suo fratello),
(ii) non è stato né ingiustamente arrestato e (iii) non ha ricevuto minacce.
Ne consegue, stanti le evidenziate criticità riscontrate nel racconto, che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette, infatti, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, è gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.
Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass., S.U., n. 27310/2008).
In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura “meritevoli” dal legislatore (art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può sic et simpliciter accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre,
Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006, n.26822/2007).
Muovendo da tali condivisibili principi di diritto, il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere: - la protezione ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 251/2007, poiché non si rinvengono elementi per ritenere che il medesimo, se facesse ritorno al Paese d'origine, sarebbe perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica né sono state dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta e implacabile;
- la protezione sussidiaria, atteso che in sede di audizione non è emersa l'esistenza di alcuna circostanza sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 14, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 251/07 (e dunque nel concetto di “danno grave”), non sussistendo fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, il ricorrente correrebbe il rischio di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
2.3 – Con riferimento alla previsione di cui alla lett. c) della summenzionata disposizione, va rilevato che la Guinea- Conakry, secondo le informazioni aggiornate, non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata, ossia un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno od internazionale, come emerge dalle informazioni sul Paese di origine sotto riportate.
Com'è noto, in Guinea partiti politici e gruppi etnici sono storicamente legati.
I due principali partiti sono il Rassemblement Populaire GU (RPG), leale all'etnia e l' ( ), leale all'etnia CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
Il primo partito si trova al governo dal 2009, nonostante l'etnia – che anima il partito CP_7 politico rivale – sia la più presente nel Paese: l'etnia gode dell'appoggio delle altre etnie CP_4
minoritarie che, ricompattandosi attorno al fronte del RPG, sottraggono ogni possibilità di vittoria al partito supportato dai L'impossibilità di dar luogo ad un vero e proprio dibattito Per_1
politico accresce così le tensioni in prossimità delle elezioni presidenziali.
La transizione verso un governo eletto democraticamente appare ancora lontana.
Infatti, sebbene l' abbia indicato ufficialmente al generale-presidente il termine CP_8
del 25 aprile 2022 per indicare una roadmap per la transizione2, tale richiesta non è stata accolta dalle forze di governo, che, il 1° maggio 2022, hanno indicato un periodo di 39 mesi necessario per restituire il potere ai civili3.
Nel 2023, oltre al persistere della situazione di tensione con l' sono proseguite CP_8 anche le vessazioni nei confronti dell'opposizione4.
L'associazione formata da gruppi di opposizione e della società civile "Forces vives" ha invitato a protestare pacificamente il 5.9.2023, due anni dopo la presa del potere da parte della giunta militare.
Quanto all'impatto sulla popolazione civile, nel 2023 sono stati registrati 32 eventi totali
(di cui 7 rivolte e 25 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 24 decessi5.
Nel 2024 sono cresciute le preoccupazioni per i potenziali ritardi nel ritorno al governo civile dopo che il presidente alla fine di marzo ha licenziato i membri dei consigli Per_2
comunali e il 9 aprile ha nominato delegati per ricoprire questi incarichi per sei mesi, anche dopo che il governo non è riuscito a pubblicare la bozza della nuova costituzione entro la data promessa di marzo.
In risposta, la coalizione di partiti politici di opposizione e gruppi della società civile
[...]
il 2 aprile ha chiesto "il ripristino delle libertà pubbliche e il Controparte_11
ritorno all'ordine costituzionale prima del 31 dicembre 2024", minacciando di non riconoscere più la giunta come governo legittimo dopo questa data.
Nel frattempo, diversi partiti politici e gruppi della società civile, il 22 aprile, si sono uniti al partito di opposizione Unione delle Forze Democratiche della Guinea er formare la CP_6
coalizione Union Sacrée, che ha anche chiesto elezioni prima del 2025 nella sua prima dichiarazione6.
Per quanto riguarda il 2024, LE ha segnalato in Guinea Conakry 31 eventi (26 episodi di violenza contro i civili, 3 battaglie e 2 esplosioni), che hanno causato 13 decessi7.
Invece, con riferimento al 2025 (dati aggiornati al 21.03.2025) LE ha registrato 5 eventi (1 battaglia e 4 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato una vittima8.
Alla luce delle informazioni ottenute seppur si riscontri nel paese una situazione di instabilità politica, non si ritiene esistente in Guinea una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.lgs. 251/2007 e né che sussista pertanto il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità.
Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
3 – Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo alla domanda di protezione speciale.
Va premesso che al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione, poiché dai fatti è emerso che il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 20.06.2023 e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, poiché la parte potrebbe subire una violazione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, pur in assenza di una disposizione ad hoc di rango primario, la 6 CrisisWatch: tendenze di aprile e allerte di maggio 2024 (crisisgroup.org) https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/april- trends-and-may-alerts-2024#guinea 7 LE Explorer, Country: Guinea, period: 01/01/2024 – 31/12/2024, events: battles, explosions/remote violence, violence against civilians https://acleddata.com/explorer/ posizione personale del richiedente va esaminata in base agli artt. 7 Carta dei diritti dell'UE e 8
CEDU, applicabili direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza
e attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 5, comma 6, D.l.gs.
286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali.
È quanto, di recente, ribadito dalla Corte di Cassazione: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali
(cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (ord. Cass.
Civ. n. 28162/2023).
Tanto doverosamente chiarito e precisato, occorre rimarcare che: 1) non è stata versata in atti documentazione (rappresentata, ad esempio, da Modelli UNILAV, lettere di assunzione, buste-paga, certificazioni uniche et similia) idonea a comprovare (i) l'inserimento del ricorrente nel tessuto sociale, economico e lavorativo italiano (o anche soltanto il tentativo dell'istante di avviare un percorso di integrazione) e (ii) la capacità dello stesso di sostentarsi autonomamente;
2) nulla è stato dedotto in ordine alla sussistenza di un'eventuale situazione familiare o affettiva in Italia idonea ad integrare una condizione valutabile ai sensi dell'art. 8 CEDU;
3) non sono stati prodotti in giudizio (neanche in corso di causa), ad esempio: - contratto di locazione da cui emerga la stabile permanenza dello stesso nell'ambito di un determinato comune italiano;
- attestati o certificati di frequenza a corsi di istruzione, scolarizzazione, formazione et similia atti a dimostrare – unitamente, s'intende, alla allegazione di altre circostanze e alla produzione di altri documenti – la volontà di iniziare concretamente un percorso di inserimento nella realtà sociale italiana.
Nulla è stato dedotto in ordine a condizioni di salute tali da richiedere, in virtù di riscontrate patologie di particolare gravità, complesse cure mediche e assistenza sanitaria.
In definitiva, non è possibile desumere neanche che il richiedente si sia impegnato nel tentativo di inserirsi nel contesto sociale, abitativo, economico e lavorativo del Paese di accoglienza.
Può, pertanto, concludersi che non risulta sussistente il pericolo di una effettiva lesione alla vita privata e familiare della richiedente, mancando allegazioni e prove relative alla possibile violazione di diritti primari della persona, che possa esporla al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti fondamentali che ne integrano la inviolabile dignità.
Donde l'integrale rigetto della domanda poiché manifestamente infondata.
4 - Considerato che la non si è costituita in giudizio, non vi è pronuncia sulle CP_1
spese di lite.
5- In ragione della manifesta infondatezza della domanda (rimasta priva di qualsivoglia supporto probatorio e documentale), va revocata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria e anticipata dal COA Bari con delibera del 16.7.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(C.F. ), così provvede: C.F._1
1) RIGETTA integralmente il ricorso perché manifestamente infondato;
2) NULLA per le spese di lite;
3) REVOCA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Marisa Attollino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Caritas Italiana: Corruzione: ecologia umana lacerata. Popoli in cerca di speranza, migrare è una via d'uscita. Dossier con dati e testimonianze. N. 47, maggio 2019, p. 16, disponibile in https://www.caritas.it/materiali/Mondo/Africa/Guinea/ddt47_guinea2019.pdf, 2 summit of the ECOWAS authority of heads of state and government on the situation in Malii, Controparte_9 Faso, 25 March 2022, https://ecowas.int/wp-content/uploads/2022/03/Eng-Final- Communique%CC%81-Extra-Summit-25-mars-a%CC%80-23h.pdf CP_1 3 ANSA – Guinea: leader annuncia transizione in 39 mesi, 1 maggio 2022 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2022/05/01/guinea-leader-giunta-annuncia-transizione-in-39- mesi_48982a24-ca94-4dbb-af2c-518be8beaf16.html 4 International Crisis Group, Guinea, Febbraio 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23 5 LE Dashboard, Country: Guinea, period: 01/01/2023 – 31/12/2023, events: battles, explosions/remote violence, violence against civilians https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
8 LE Explorer, Country: Guinea, Period: 01.01.25 - 21.03.25, https://acleddata.com/explorer/
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 7578/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, depositato in data 19.07.2024, proposto da
(C.F.: – CUI: , nato in [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2
Conakry il 03.04.1998, rappresentato e difeso dall' avv. Fabio Arieta
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito della camera di consiglio del 9.4.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
1 – Il ricorrente, cittadino guineano, ha impugnato il provvedimento adottato dalla in data 2 luglio 2024 e notificatogli il 5 luglio 2024, recante diniego Controparte_1
della domanda di protezione internazionale ed ha chiesto: in via principale lo status di rifugiato, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata la protezione speciale, in via ulteriormente gradata l'asilo costituzionale ex art.10 cost.
Con decreto del 29.07.2024 è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il 18.02.2025. Il sebbene ritualmente evocato, Controparte_2
non si è costituito in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero è comparso, depositando il certificato dei carichi pendenti e l'estratto del casellario giudiziale dai quali non risultano né condanne né procedimenti in corso a carico del ricorrente.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata trattenuta per la decisione.
2 – Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2.1 – Preliminarmente, deve osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria, carenza di motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
Va anzitutto evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla , Controparte_1 sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.
Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla l. n. 46/2017 (nota come “legge
Minniti”) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione
I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, n. 21584 del 7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020). Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente (istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Venendo al merito della controversia, nel corso dell'audizione svoltasi dinanzi alla
Commissione Territoriale in data 14.05.2024, il ricorrente (nato a [...], dove è sempre vissuto fino alla sua partenza, dodici anni di frequenza scolastica, celibe e padre di due figli) ha esposto di aver lasciato il Paese di origine per motivi politici.
In particolare, l'istante ha riferito che: - ha lasciato il Paese dopo che due suoi fratelli sono stati arrestati dai militari, poiché uno dei due era un militante del , in seguito a una CP_3
manifestazione promossa dal citato movimento, cui ha partecipato anche il richiedente;
- i militari hanno fatto irruzione nella casa di famiglia, hanno picchiato tutti i presenti e hanno arrestato i due fratelli del ricorrente, dei quali tuttora non si hanno notizie;
- ha lasciato il suo Paese nel
2020; - teme di tornarvi perché stanco di vivere in un Paese che non rispetta i diritti fondamentali.
In ordine alle emergenze istruttorie s'impone di evidenziare che la motivazione posta a base dell'espatrio non sembra integrare alcuna delle forme di protezione gradatamente richieste in quanto non è emersa la sussistenza di un fondato timore di persecuzione poiché il ricorrente -
a fondamento dell'espatrio- ha dedotto solo il fatto che la Guinea è un Paese in cui non vengono rispettati i diritti democratici e le autorità abusano del proprio potere.
In sostanza, il richiedente non ha neanche prospettato l'esistenza di un pericolo concreto afferente alla sua persona in caso di rientro in Guinea.
Infatti, il ricorrente (i) non è membro attivo di alcun partito (a differenza di suo fratello),
(ii) non è stato né ingiustamente arrestato e (iii) non ha ricevuto minacce.
Ne consegue, stanti le evidenziate criticità riscontrate nel racconto, che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette, infatti, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, è gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.
Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass., S.U., n. 27310/2008).
In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura “meritevoli” dal legislatore (art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può sic et simpliciter accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre,
Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006, n.26822/2007).
Muovendo da tali condivisibili principi di diritto, il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere: - la protezione ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 251/2007, poiché non si rinvengono elementi per ritenere che il medesimo, se facesse ritorno al Paese d'origine, sarebbe perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica né sono state dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta e implacabile;
- la protezione sussidiaria, atteso che in sede di audizione non è emersa l'esistenza di alcuna circostanza sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 14, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 251/07 (e dunque nel concetto di “danno grave”), non sussistendo fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, il ricorrente correrebbe il rischio di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
2.3 – Con riferimento alla previsione di cui alla lett. c) della summenzionata disposizione, va rilevato che la Guinea- Conakry, secondo le informazioni aggiornate, non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata, ossia un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno od internazionale, come emerge dalle informazioni sul Paese di origine sotto riportate.
Com'è noto, in Guinea partiti politici e gruppi etnici sono storicamente legati.
I due principali partiti sono il Rassemblement Populaire GU (RPG), leale all'etnia e l' ( ), leale all'etnia CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
Il primo partito si trova al governo dal 2009, nonostante l'etnia – che anima il partito CP_7 politico rivale – sia la più presente nel Paese: l'etnia gode dell'appoggio delle altre etnie CP_4
minoritarie che, ricompattandosi attorno al fronte del RPG, sottraggono ogni possibilità di vittoria al partito supportato dai L'impossibilità di dar luogo ad un vero e proprio dibattito Per_1
politico accresce così le tensioni in prossimità delle elezioni presidenziali.
La transizione verso un governo eletto democraticamente appare ancora lontana.
Infatti, sebbene l' abbia indicato ufficialmente al generale-presidente il termine CP_8
del 25 aprile 2022 per indicare una roadmap per la transizione2, tale richiesta non è stata accolta dalle forze di governo, che, il 1° maggio 2022, hanno indicato un periodo di 39 mesi necessario per restituire il potere ai civili3.
Nel 2023, oltre al persistere della situazione di tensione con l' sono proseguite CP_8 anche le vessazioni nei confronti dell'opposizione4.
L'associazione formata da gruppi di opposizione e della società civile "Forces vives" ha invitato a protestare pacificamente il 5.9.2023, due anni dopo la presa del potere da parte della giunta militare.
Quanto all'impatto sulla popolazione civile, nel 2023 sono stati registrati 32 eventi totali
(di cui 7 rivolte e 25 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 24 decessi5.
Nel 2024 sono cresciute le preoccupazioni per i potenziali ritardi nel ritorno al governo civile dopo che il presidente alla fine di marzo ha licenziato i membri dei consigli Per_2
comunali e il 9 aprile ha nominato delegati per ricoprire questi incarichi per sei mesi, anche dopo che il governo non è riuscito a pubblicare la bozza della nuova costituzione entro la data promessa di marzo.
In risposta, la coalizione di partiti politici di opposizione e gruppi della società civile
[...]
il 2 aprile ha chiesto "il ripristino delle libertà pubbliche e il Controparte_11
ritorno all'ordine costituzionale prima del 31 dicembre 2024", minacciando di non riconoscere più la giunta come governo legittimo dopo questa data.
Nel frattempo, diversi partiti politici e gruppi della società civile, il 22 aprile, si sono uniti al partito di opposizione Unione delle Forze Democratiche della Guinea er formare la CP_6
coalizione Union Sacrée, che ha anche chiesto elezioni prima del 2025 nella sua prima dichiarazione6.
Per quanto riguarda il 2024, LE ha segnalato in Guinea Conakry 31 eventi (26 episodi di violenza contro i civili, 3 battaglie e 2 esplosioni), che hanno causato 13 decessi7.
Invece, con riferimento al 2025 (dati aggiornati al 21.03.2025) LE ha registrato 5 eventi (1 battaglia e 4 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato una vittima8.
Alla luce delle informazioni ottenute seppur si riscontri nel paese una situazione di instabilità politica, non si ritiene esistente in Guinea una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.lgs. 251/2007 e né che sussista pertanto il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità.
Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
3 – Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo alla domanda di protezione speciale.
Va premesso che al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione, poiché dai fatti è emerso che il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 20.06.2023 e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, poiché la parte potrebbe subire una violazione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, pur in assenza di una disposizione ad hoc di rango primario, la 6 CrisisWatch: tendenze di aprile e allerte di maggio 2024 (crisisgroup.org) https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/april- trends-and-may-alerts-2024#guinea 7 LE Explorer, Country: Guinea, period: 01/01/2024 – 31/12/2024, events: battles, explosions/remote violence, violence against civilians https://acleddata.com/explorer/ posizione personale del richiedente va esaminata in base agli artt. 7 Carta dei diritti dell'UE e 8
CEDU, applicabili direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza
e attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 5, comma 6, D.l.gs.
286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali.
È quanto, di recente, ribadito dalla Corte di Cassazione: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali
(cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (ord. Cass.
Civ. n. 28162/2023).
Tanto doverosamente chiarito e precisato, occorre rimarcare che: 1) non è stata versata in atti documentazione (rappresentata, ad esempio, da Modelli UNILAV, lettere di assunzione, buste-paga, certificazioni uniche et similia) idonea a comprovare (i) l'inserimento del ricorrente nel tessuto sociale, economico e lavorativo italiano (o anche soltanto il tentativo dell'istante di avviare un percorso di integrazione) e (ii) la capacità dello stesso di sostentarsi autonomamente;
2) nulla è stato dedotto in ordine alla sussistenza di un'eventuale situazione familiare o affettiva in Italia idonea ad integrare una condizione valutabile ai sensi dell'art. 8 CEDU;
3) non sono stati prodotti in giudizio (neanche in corso di causa), ad esempio: - contratto di locazione da cui emerga la stabile permanenza dello stesso nell'ambito di un determinato comune italiano;
- attestati o certificati di frequenza a corsi di istruzione, scolarizzazione, formazione et similia atti a dimostrare – unitamente, s'intende, alla allegazione di altre circostanze e alla produzione di altri documenti – la volontà di iniziare concretamente un percorso di inserimento nella realtà sociale italiana.
Nulla è stato dedotto in ordine a condizioni di salute tali da richiedere, in virtù di riscontrate patologie di particolare gravità, complesse cure mediche e assistenza sanitaria.
In definitiva, non è possibile desumere neanche che il richiedente si sia impegnato nel tentativo di inserirsi nel contesto sociale, abitativo, economico e lavorativo del Paese di accoglienza.
Può, pertanto, concludersi che non risulta sussistente il pericolo di una effettiva lesione alla vita privata e familiare della richiedente, mancando allegazioni e prove relative alla possibile violazione di diritti primari della persona, che possa esporla al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti fondamentali che ne integrano la inviolabile dignità.
Donde l'integrale rigetto della domanda poiché manifestamente infondata.
4 - Considerato che la non si è costituita in giudizio, non vi è pronuncia sulle CP_1
spese di lite.
5- In ragione della manifesta infondatezza della domanda (rimasta priva di qualsivoglia supporto probatorio e documentale), va revocata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria e anticipata dal COA Bari con delibera del 16.7.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(C.F. ), così provvede: C.F._1
1) RIGETTA integralmente il ricorso perché manifestamente infondato;
2) NULLA per le spese di lite;
3) REVOCA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Marisa Attollino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Caritas Italiana: Corruzione: ecologia umana lacerata. Popoli in cerca di speranza, migrare è una via d'uscita. Dossier con dati e testimonianze. N. 47, maggio 2019, p. 16, disponibile in https://www.caritas.it/materiali/Mondo/Africa/Guinea/ddt47_guinea2019.pdf, 2 summit of the ECOWAS authority of heads of state and government on the situation in Malii, Controparte_9 Faso, 25 March 2022, https://ecowas.int/wp-content/uploads/2022/03/Eng-Final- Communique%CC%81-Extra-Summit-25-mars-a%CC%80-23h.pdf CP_1 3 ANSA – Guinea: leader annuncia transizione in 39 mesi, 1 maggio 2022 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2022/05/01/guinea-leader-giunta-annuncia-transizione-in-39- mesi_48982a24-ca94-4dbb-af2c-518be8beaf16.html 4 International Crisis Group, Guinea, Febbraio 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23 5 LE Dashboard, Country: Guinea, period: 01/01/2023 – 31/12/2023, events: battles, explosions/remote violence, violence against civilians https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
8 LE Explorer, Country: Guinea, Period: 01.01.25 - 21.03.25, https://acleddata.com/explorer/