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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16406 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Vasapollo ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74 presso lo studio professionale dell'avvocato
Appellante
CONTRO
- - rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._1
RE DR e NI ER elettivamente domiciliato in Roma, VIA Maria Barbara Tosatti, 77, presso lo studio professionale dei difensori come da procura in atti rilasciata in primo grado.
Appellato
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CP_2
EL RI IO, ed elettivamente domiciliata come in atti.
Appellata
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9245/2024 pubblicata in data 23.09.2024.
conclusioni: come in atti.
pagina1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto alla sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Roma n. 9245/2024 è fondato e la sentenza dev'esser riformata.
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
L'attore impugnava in primo grado, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 09720190076706410000, notificatagli in data 11.10.2021 ovvero, chiedeva - in subordine - dichiarare come dovute solo le diverse minori somme ritenute eque e di giustizia. Questa cartella faceva riferimento a tre titoli esecutivi, precisamente tre distinti verbali di contravvenzione, segnatamente: il VE 13151127887 del 30/06/2015; VE 15150001615 del 20/02/2015; 3) VE 92150019600 del 12/11/2015; ma la pretesa doveva ritenersi prescritta, ed estinto il credito essendo decorso un termine assai superiore ai cinque anni previsti dalla legge tra le contravvenzioni che ne costituivano il fondamento e la notifica della cartella.
Si costituiva in primo grado e l'ente territoriale, che chiedevano il rigetto CP_3 dell'opposizione. Con laconica sentenza ce di prime cure dava ragione all'opponente, non ritenendo fondate le eccezioni di controparte anche con riferimento alla mancata maturazione della prescrizione per effetto della sospensione della riscossione ed in ragione della disciplina emergenziale.
E' stato proposto appello alla pronuncia da parte dell' . Con il Parte_1 gravame in epigrafe di duole del fatto che il giudice di prime cure non abbia fatto buon uso dei CP_3 propri poteri di inte ne della fattispecie – in fatto ed in diritto – sotto un duplice profilo: da un lato iscriveva all'indice il carattere apparente della motivazione, qualificazione che emergeva dall'esame della stessa, dall'altro si doleva della erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva riconosciuto la maturazione della prescrizione e la conseguente estinzione del credito, anche per effetto della sospensione della prescrizione originata dalla disciplina emergenziale pandemia COVID 12(art. 67 e 68 commi 1, 2, 2 bis e 4 bis del D.L 18/2020 ed art 12 D.lgs 159/2015).
Si è costituito in giudizio l' che ha aderito al gravame sollevato Controparte_4 dalla Pt_1
Si è costituito in giudizio l'appellato che ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
Questi ha chiesto la conferma della pronuncia di prime cure evidenziando che nell'atto introduttivo non si era inteso contestare la rituale notifica dei verbali di contravvenzione posti a base della cartella ma – semplicemente – che tra la data di notifica degli stessi (così come indicata in cartella) e la data di notifica della cartella (così come risultante dall'atto prodotto) sarebbe intercorso un lasso di tempo assai superiore rispetto al quinquennio previsto quale periodo prescrizionale di riferimento anche tenendo conto del periodo di sospensione menzionato dall tra il verbale VE Pt_1
15150001615 del 20/02/2015 e la notifica della cartella di pagamento, avvenuta come detto l'11/10/2021, erano intercorsi circa 6 anni ed otto mesi, mentre tra il verbale VE 13151127887 del 30/06/2015 e la notifica della cartella risultava trascorso un periodo di sei anni e 4 mesi e con riferimento al verbale VE 92150019600 del 12/11/2015, non vi era prova che il periodo di tempo della sospensione non fosse stato consumato.
Dato atto di quanto dedotto, in difetto di richieste istruttorie la causa è giunta alla decisione.
pagina2 di 4 In merito alla contestazione di motivazione apparente, anche se il Tribunale è apparso tentato dalla qualificazione della sentenza proposta dalla parte appellante, deve – nondimeno – ritenersi che la motivazione iper-sintetica consenta all'interprete in filigrana e per relationem, individuare i motivi dell'accoglimento della domanda che si risolvono nella non operatività della prescrizione eccepita.
Sia come sia, deve in ogni caso rilevarsi che – come reiteratamente rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione - la prescrizione è un fatto estintivo del credito che può essere fatto valere senza limiti di tempo;
tale prescrizione può essere fatta valere anche con atti successivi alla cartella, se maturata prima della notifica di quest'ultima; l'intervenuta prescrizione deve essere valutata dal Giudice anche se è impugnato un atto successivo alla cartella;
la prescrizione può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma anche con un'altra azione con oggetto l'accertamento negativo del credito.
Tuttavia, nella fattispecie deve tenersi conto della normativa emergenziale ( D.L. 18/2020, c.d. cura Italia) che all'articolo 67 ha disposto la sospensione delle attività di liquidazione controllo accertamento e riscossione e contenzioso nel periodo della pandemia per giorni 85. Ma per effetto del comma 4 del medesimo articolo questo periodo di sospensione si è riflesso in un allungamento del termine decadenziale coincidente per il medesimo periodo. Ed in effetti, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività negli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga all'art. 3 della Legge 27.7.2000 n. 212 l'articolo 12 comma 2, del decreto legislativo 24.09.2015 n. 159. Questa norma e recita: “termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. L' non procede Controparte_5 alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al com
In ragione di ciò deve riconoscersi che le sospensioni hanno inciso sia sull'allungamento dei termini di accertamento ( giorni 85, poi prorogati ex D.L. 73/2021 il c.d. decreto sostegni bis fino al 31.08.2021) che sull'allungamento del termine di prescrizione propriamente detto.
Il combinato disposto delle richiamate disposizioni e (d.l. 18/2020, dl. 73/2021) e l'effetto della retta interpretazione dell'art. 12 comma 1 Legge 159/2015 rendono valida a fini interruttivi, per tutti i verbali richiamati, la notifica della cartella di pagamento n. 09720190076706410000 del 11.10.2021 con l'effetto della mancata integrazione della prescrizione del diritto di credito vantata dall'ente territoriale ritenuta dal primo giudice.
L'accoglimento della domanda determina la riforma della sentenza del Giudice di primo grado nei termini di cui in parte motiva. Le spese processuali di questo giudizio devono esser poste a carico della parte convenuta soccombente e si liquidano ex DM 55/2014, come in Controparte_1 dispositivo. Ed a carico di costui gravano anche le spese processuali di Parte_1
per il processo di primo grado.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a RG n. 46263/2024:
accoglie l'atto di appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Roma n. 9245 ed in riforma della pagina3 di 4 stessa rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720190076706410000 notificata a in data 11.10.2021 Controparte_1
Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio in favore di cia costituite, l'opponente e la convenuta CP_3 [...]
, che liquida per ciascuna parte ( e nella misura di € 994,00 oltre rimborso CP_2 CP_3 CP_2 io spese generali nonché Iva e C
Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali di primo grado Controparte_1 sostenute dalle altre parti che liqu i € 519,00 omnia per ciascuna.
Roma li 21.11.2025.
Il giudice dr. Claudio Patruno.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Vasapollo ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74 presso lo studio professionale dell'avvocato
Appellante
CONTRO
- - rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._1
RE DR e NI ER elettivamente domiciliato in Roma, VIA Maria Barbara Tosatti, 77, presso lo studio professionale dei difensori come da procura in atti rilasciata in primo grado.
Appellato
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CP_2
EL RI IO, ed elettivamente domiciliata come in atti.
Appellata
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9245/2024 pubblicata in data 23.09.2024.
conclusioni: come in atti.
pagina1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto alla sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Roma n. 9245/2024 è fondato e la sentenza dev'esser riformata.
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
L'attore impugnava in primo grado, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 09720190076706410000, notificatagli in data 11.10.2021 ovvero, chiedeva - in subordine - dichiarare come dovute solo le diverse minori somme ritenute eque e di giustizia. Questa cartella faceva riferimento a tre titoli esecutivi, precisamente tre distinti verbali di contravvenzione, segnatamente: il VE 13151127887 del 30/06/2015; VE 15150001615 del 20/02/2015; 3) VE 92150019600 del 12/11/2015; ma la pretesa doveva ritenersi prescritta, ed estinto il credito essendo decorso un termine assai superiore ai cinque anni previsti dalla legge tra le contravvenzioni che ne costituivano il fondamento e la notifica della cartella.
Si costituiva in primo grado e l'ente territoriale, che chiedevano il rigetto CP_3 dell'opposizione. Con laconica sentenza ce di prime cure dava ragione all'opponente, non ritenendo fondate le eccezioni di controparte anche con riferimento alla mancata maturazione della prescrizione per effetto della sospensione della riscossione ed in ragione della disciplina emergenziale.
E' stato proposto appello alla pronuncia da parte dell' . Con il Parte_1 gravame in epigrafe di duole del fatto che il giudice di prime cure non abbia fatto buon uso dei CP_3 propri poteri di inte ne della fattispecie – in fatto ed in diritto – sotto un duplice profilo: da un lato iscriveva all'indice il carattere apparente della motivazione, qualificazione che emergeva dall'esame della stessa, dall'altro si doleva della erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva riconosciuto la maturazione della prescrizione e la conseguente estinzione del credito, anche per effetto della sospensione della prescrizione originata dalla disciplina emergenziale pandemia COVID 12(art. 67 e 68 commi 1, 2, 2 bis e 4 bis del D.L 18/2020 ed art 12 D.lgs 159/2015).
Si è costituito in giudizio l' che ha aderito al gravame sollevato Controparte_4 dalla Pt_1
Si è costituito in giudizio l'appellato che ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
Questi ha chiesto la conferma della pronuncia di prime cure evidenziando che nell'atto introduttivo non si era inteso contestare la rituale notifica dei verbali di contravvenzione posti a base della cartella ma – semplicemente – che tra la data di notifica degli stessi (così come indicata in cartella) e la data di notifica della cartella (così come risultante dall'atto prodotto) sarebbe intercorso un lasso di tempo assai superiore rispetto al quinquennio previsto quale periodo prescrizionale di riferimento anche tenendo conto del periodo di sospensione menzionato dall tra il verbale VE Pt_1
15150001615 del 20/02/2015 e la notifica della cartella di pagamento, avvenuta come detto l'11/10/2021, erano intercorsi circa 6 anni ed otto mesi, mentre tra il verbale VE 13151127887 del 30/06/2015 e la notifica della cartella risultava trascorso un periodo di sei anni e 4 mesi e con riferimento al verbale VE 92150019600 del 12/11/2015, non vi era prova che il periodo di tempo della sospensione non fosse stato consumato.
Dato atto di quanto dedotto, in difetto di richieste istruttorie la causa è giunta alla decisione.
pagina2 di 4 In merito alla contestazione di motivazione apparente, anche se il Tribunale è apparso tentato dalla qualificazione della sentenza proposta dalla parte appellante, deve – nondimeno – ritenersi che la motivazione iper-sintetica consenta all'interprete in filigrana e per relationem, individuare i motivi dell'accoglimento della domanda che si risolvono nella non operatività della prescrizione eccepita.
Sia come sia, deve in ogni caso rilevarsi che – come reiteratamente rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione - la prescrizione è un fatto estintivo del credito che può essere fatto valere senza limiti di tempo;
tale prescrizione può essere fatta valere anche con atti successivi alla cartella, se maturata prima della notifica di quest'ultima; l'intervenuta prescrizione deve essere valutata dal Giudice anche se è impugnato un atto successivo alla cartella;
la prescrizione può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma anche con un'altra azione con oggetto l'accertamento negativo del credito.
Tuttavia, nella fattispecie deve tenersi conto della normativa emergenziale ( D.L. 18/2020, c.d. cura Italia) che all'articolo 67 ha disposto la sospensione delle attività di liquidazione controllo accertamento e riscossione e contenzioso nel periodo della pandemia per giorni 85. Ma per effetto del comma 4 del medesimo articolo questo periodo di sospensione si è riflesso in un allungamento del termine decadenziale coincidente per il medesimo periodo. Ed in effetti, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività negli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga all'art. 3 della Legge 27.7.2000 n. 212 l'articolo 12 comma 2, del decreto legislativo 24.09.2015 n. 159. Questa norma e recita: “termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. L' non procede Controparte_5 alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al com
In ragione di ciò deve riconoscersi che le sospensioni hanno inciso sia sull'allungamento dei termini di accertamento ( giorni 85, poi prorogati ex D.L. 73/2021 il c.d. decreto sostegni bis fino al 31.08.2021) che sull'allungamento del termine di prescrizione propriamente detto.
Il combinato disposto delle richiamate disposizioni e (d.l. 18/2020, dl. 73/2021) e l'effetto della retta interpretazione dell'art. 12 comma 1 Legge 159/2015 rendono valida a fini interruttivi, per tutti i verbali richiamati, la notifica della cartella di pagamento n. 09720190076706410000 del 11.10.2021 con l'effetto della mancata integrazione della prescrizione del diritto di credito vantata dall'ente territoriale ritenuta dal primo giudice.
L'accoglimento della domanda determina la riforma della sentenza del Giudice di primo grado nei termini di cui in parte motiva. Le spese processuali di questo giudizio devono esser poste a carico della parte convenuta soccombente e si liquidano ex DM 55/2014, come in Controparte_1 dispositivo. Ed a carico di costui gravano anche le spese processuali di Parte_1
per il processo di primo grado.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a RG n. 46263/2024:
accoglie l'atto di appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Roma n. 9245 ed in riforma della pagina3 di 4 stessa rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720190076706410000 notificata a in data 11.10.2021 Controparte_1
Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio in favore di cia costituite, l'opponente e la convenuta CP_3 [...]
, che liquida per ciascuna parte ( e nella misura di € 994,00 oltre rimborso CP_2 CP_3 CP_2 io spese generali nonché Iva e C
Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali di primo grado Controparte_1 sostenute dalle altre parti che liqu i € 519,00 omnia per ciascuna.
Roma li 21.11.2025.
Il giudice dr. Claudio Patruno.
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