Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4656 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 11.6.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7672/2024 R.G. PREVIDENZA
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Matrone.
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Carmine Barone.
RESISTENTE oggetto: accredito contributi. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2024 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di essere stata assunta in data 11.01.2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'11.01.2022, dalla
Training & Job Coop. a r.l., avente sede in 80044 Ottaviano alla via Pentelete snc;
che il rapporto lavorativo di cui innanzi era regolato dalle condizioni di cui alla lettera di assunzione versata in atti
(allegato sub 2) e della predetta assunzione era data regolare comunicazione all'Istituto previdenziale con trasmissione del modello Unilav del 07.01.2022 (allegato sub 3);
3. che la stessa, per il periodo innanzi indicato, svolgeva mansioni di collaboratore scolastico, con qualifica professionale di operaio part-time, inquadrata nel II livello del CCNL Scuole Private Aninsei-
Assoscuola;
4. che l'attività lavorativa si svolgeva presso la sede della cooperativa, sita in 80044
Ottaviano (NA) alla via Pentelete snc, per 6 ore settimanali, generalmente nella giornata del mercoledì, con orario di lavoro dalle 14,00 alle 20,00; che era addetta al riassetto ad alla pulizia delle
1
che la stessa, nell'espletamento delle sue mansioni, era tenuta a rispettare orari e giorni di lavoro stabiliti oltre a dover giustificare eventuali ritardi, richieste di permessi o assenze al datore di lavoro;
che, per l'attività svolta, riceveva regolare busta paga
(come da allegati sub 4 e 5) nonché regolari pagamenti mensili a mezzo bonifico bancario (come da documentazione contabile allegata sub 6); che, consultato il proprio estratto conto previdenziale, apprendeva che non risultavano accreditati contributi previdenziali per il periodo di lavoro dall'11.02.2022 al 31.10.2022, prestato alle dipendenze della Training & Job Coop. a r.l.; che è suo interesse vedersi riconosciuto come reale ed effettivo il rapporto di lavoro per il periodo dall'11.02.2022 al 31.10.2022, prestato alle dipendenze della Training & Job Coop., e consequenzialmente vedersi accreditato tale periodo contributivo, sia al fine di poter accedere alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge sia, altresì, al fine di poter veder riconosciuta detta contribuzione in vista del prossimo aggiornamento delle graduatorie ministeriali, provinciali e d'istituto per l'accesso all'impiego nella scuola pubblica. Ha quindi convenuto in giudizio l rassegnando le seguenti conclusioni “1. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riconoscersi CP_1 come reale ed effettivo il rapporto il periodo di lavoro dall'11.02.2022 al 31.10.2022, prestato dalla ricorrente alle dipendenze della Training & Job Coop.; 2. ordinare, consequenzialmente, al Controparte_2 resistente di procedere all'accredito dei contributi previdenziali in favore della ricorrente per il periodo di lavoro dall'11.02.2022 al 31.10.2022, prestato alle dipendenze della Training & Job Coop;
3. condannare la parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne CP_1 bis in idem;
in via subordinata nel merito, l'infondatezza della domanda essendo intervenuto il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato formalmente intercorso tra la ricorrente e la Soc.
Coop Training & Job per il periodo dal 11.01.2022 al 31.01.2023 a seguito del Verbale Ispettivo
Unico di accertamento e notificazione n. 2022007277/DDL del 01/02/2023 (Doc. 3, completo di allegato) col quale gli Ispettori hanno accertato la non genuinità dei rapporti di lavoro subordinato tra la Coop. ed i soggetti (tra cui la ricorrente) riportati negli elenchi di cui a pagg 4 e 5 del Verbale
e dettagliatamente nel pedissequo Elenco allegato;
che il periodo di contribuzione relativo alla ricorrente dall'11.1.2022 al 31.10.2022 è stato oggetto di disconoscimento operato dagli Ispettori di vigilanza. Ha quindi chiesto “in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem;
in via subordinata e nel merito rigettare la domanda. Il tutto con vittoria di spese”.
In data odierna, scaduto il termine ex art. 127 ter c.p.c. e lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
Il giudizio involge l'accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l'accredito dei contributi previdenziali, in conseguenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso dall'11.02.2022 al 31.10.2022 alle dipendenze della Training & Job Coop.
2 Tra le parti risulta pronunciata dalla scrivente la sentenza n. 746 del 31.01.2024 con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
La tesi dell secondo cui la pronuncia resa preclude la riproposizione del medesimo CP_1 giudizio per intervenuto giudicato tra le parti, non è meritevole di condivisione dal momento che sia il contenuto della sentenza sia il dispositivo orientano nel senso di attribuire alla pronuncia una statuizione in rito. In tale evenienza “la statuizione su una questione di rito dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass., sez. III Civile, sentenza 24 ottobre – 16 dicembre 2014, n.
26377).
Ciò posto la riproposizione della medesima questione incentrata sul medesimo petitum e causa petendi, va esaminata alla luce della sentenza n. 701/2024 e dell'ulteriore evoluzione giurisprudenziale intervenuta sulla fattispecie per cui è causa.
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio di diritto secondo cui il nostro ordinamento non prevede alcuna azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato: ciò che residua in tali casi in favore dell'assicurato è unicamente il rimedio risarcitorio nei confronti del datore di lavoro di cui al secondo comma dell'art. 2116 cod. civ., salva la possibilità del lavoratore di surrogarsi in luogo del datore (e di esser tenuto indenne da quest'ultimo) per la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 2164/2021 e n. 6722/2021, nonché Cass. n. 26002/2023 e n. 26248/2023, tutte sulla scorta di Cass. n. 6569/2010 e n. 3491/2014).
Tale assunto deriva dalla dualità dei rapporti contributivo e previdenziale;
infatti, mentre l'obbligazione contributiva ha per soggetto attivo l'ente previdenziale e per soggetto passivo il datore di lavoro -che è debitore di tali contributi nella loro interezza (artt. 2115, co. 2, cod. civ. e 19 della legge n. 218/1952) il lavoratore è unicamente il beneficiario delle prestazioni previdenziali dovutegli dagli enti, restando del tutto estraneo al rapporto contributivo e non potendo vantare alcun diritto di natura risarcitoria nei confronti dell'ente medesimo, nemmeno nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia tempestivamente attivato nei confronti del datore di lavoro per il loro recupero.
Ad avviso della Cassazione n. 701/2024 “Salvo il caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi, di cui alla l. n. 29/1979, e salva altresì la speciale ipotesi di cui all'art. 3, d.lgs. n. 80/1992, il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116, comma 1°, c.c., non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in
3 parte dal datore di lavoro, ma consiste nel garantire al lavoratore le prestazioni previdenziali cui ha diritto ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi. In ragione della tutela assicuratagli dal principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116, comma 1°, c.c., e di quella risarcitoria di cui all'art. 2116, comma
2°, c.c., il lavoratore, in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto alla recupero dei contributi dovuti dal datore di lavoro e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro ove l'inadempimento dell'obbligo contributivo abbia comportato la perdita delle prestazioni previdenziali. L'art. 54, l. n. 88/1989, garantisce al lavoratore un diritto alla corretta informazione circa la consistenza della sua posizione contributiva, il quale, ove sia rimasto insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente previdenziale, può esser fatto valere in giudizio contro quest'ultimo esclusivamente in ordine alla responsabilità per i danni eventualmente derivati dall'inesatta informazione, non derogando in alcun modo tale disposizione alla norma di cui all'art. 2116 comma 2° c.c., secondo cui del danno da mancata o irregolare contribuzione, che si sia tradotto in una perdita totale o parziale delle prestazioni dovute al lavoratore ai sensi dell'art. 2114 c.c., è responsabile il datore di lavoro.»
La successiva sentenza del 02/05/2024 n.11730 nel richiamare il costante orientamento della suprema Corte (cfr. Cass. n. 7212 del 18.3.2024) ha rimarcato tali principi giungendo alla conclusione che “"Posto che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, se ne è desunto che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c., mentre, prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso" (Così, Sez. L, n.
5825/1995, e in senso conforme Sez. L n. 10528/1997, n. 22751/2004; Sez. L, n. 26990/2005; n.
13997/2007; n. 2630/2014, n. 21300/2014; n. 1179/201 ; n. 22660/2016 e le altre prima citate).
4 Avuto riguardo al caso in esame, essendo incontroverso il mancato versamento dei contributi,
l'azione esperita non è funzionale al bene preteso dal momento che la pretesa regolarizzazione contributiva risulta richiesta nei confronti del solo istituto previdenziale e risulterebbe inopponibile al datore di lavoro, l'auspicata pronuncia non essendovi spazio per sostenere un giudicato riflesso.
Tale conclusione, per effetto del più recente orientamento di legittimità in materia, conduce CP_ al rigetto del ricorso nuovamente proposto nei confronti del solo
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte ricorrente, essendo inapplicabile l'art 152 disp att cpc valevole per i soli giudizi proposti per ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore dell delle spese di lite liquidate in € 1.508,80 CP_1 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute.
Napoli, 11.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
5