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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/09/2024, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.3169/ 2023 introdotta
D A
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA e GIANNATTASIO SALVATORE;
-ricorrente-
CONTRO
PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI ) P.IVA_1
-contumace-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O
INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE 1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui
(Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività 1 didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante i servizi di lavoro prestati alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato – negli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 3.652,86 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. CONDANNARE della convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 3.652,86 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.\
A fondamento delle proprie domande la parte ricorrente deduceva di essere docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali e d'istituto e di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato;
nello specifico:
-a.s. 2019/20: Servizio prestato dal 11/11/2019 al 15/11/2019, dal 16/11/2019 al 29/11/2019, dal
30/11/2019 al 13/12/2019, dal 14/12/2019 al 18/12/2019, dal 16/01/2020 al 29/01/2020, dal
30/01/2020 al 25/02/2020;
-a.s. 2020/21: Servizio prestato dal 29/09/2020 al 30/06/2021;
-a.s. 2021/22: Servizio prestato dal 24/09/2021 al 30/12/2021, dal 31/12/2021 al 31/03/2022, dal
01/04/2022 al 31/05/2022, dal 01/06/2022 al 30/06/2022;
Pertanto, in questa sede, ella lamentava che nei periodi suddetti non aveva ricevuto la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001. Quest'ultima, infatti, veniva corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che Controparte_1
avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, e negata ai docenti che avevano svolto supplenze brevi e saltuarie.
Rivendicava pertanto la spettanza di tale retribuzione in forza del principio di non discriminazione ex artt. 6 D. Lgs. 368/2001, 45 co. 2 D. Lgs. 165/2001 e clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato alla Direttiva del Consiglio U.E. 28.6.1999/70/CEE.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, la quale pertanto, accertata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti, va dichiarata contumace.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
La parte ricorrente, nel presente giudizio, come osservato in punto di fatto, rivendica il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, il quale al comma 1 prevede che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il successivo comma 2 precisa che
“Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella
C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.”.; al comma 3, aggiunge che: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”.
In particolare, è quest'ultimo articolo 25 che individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinandone le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, senza tuttavia prevedere esclusioni a carico del personale precario: “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale
3 docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art.49 del C.C.N.L..
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica”.
Individuato pertanto il quadro normativo di riferimento, sul quale non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), deve osservarsi che la questione di cui è causa è stata già oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità che, per la prima volta con la pronuncia n. 20015/2018, ha affermato “L'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio
4 di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999 , sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall' art. 25 del c.c. n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Tale principio, condiviso da questo GDL, è stato poi ribadito nelle pronunce successive in materia
(ex multis ordinanza n. 6293/2020), le quali hanno riconosciuto il diritto dei docenti alla percezione della retribuzione professionale docenti “non essendo ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”.
Le richiamate pronunce, in particolare, hanno evidenziato che per il personale assunto al fine di espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito. Una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione.
Come rilevato dalla S.C., l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); di conseguenza, “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro,
5 alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
[…]” (Cass. n. 20015/2018).
In altri termini, nella fattispecie in esame, non vi sono elementi per affermare che la parte ricorrente, in qualità di docente supplente, abbia svolto delle mansioni diverse da quelle di un collega docente di ruolo, con la conseguenza che non può giustificarsi l'esclusione del trattamento stipendiale ex art. 7 del CCNL 2001 siccome operata dall'Amministrazione datoriale;
né tantomeno si può individuare altra ragione oggettiva idonea ad avallare l'interpretazione operata dal nel non riconoscere CP_1
tale emolumento.
Come rilevato dalle pronunce espresse in materie, la stessa previsione contrattualistica, contemplando anche criteri di calcolo per servizi inferiori ad un mese, induce a ritenere che l'unica interpretazione conforme al tenore letterale delle disposizioni analizzate, alla luce altresì dei richiamati principi europeistici, sia quella dedotta dalla ricorrente e volta al riconoscimento del compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999.
Per tutte queste ragioni, incontestato lo svolgimento da parte della ricorrente della prestazione nei periodi dedotti in ricorso, provati altresì dalla documentazione versata in atti, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma CP_1 complessiva lorda di € 3.652,86. Tale somma risulta conforme ai minimali giornalieri stabiliti dalle parti sociali e al criterio di calcolo applicabile, come tracciato dal succitato art. 25 del CCNI richiamato.
Deve infine precisarsi che ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, nella fattispecie deve applicarsi la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L.
412/1991 e che, quindi, le somme dovranno essere accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
P. Q. M.
6 Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del , in persona del p.t.; Controparte_1 CP_2
2) dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista ex art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato siccome indicati in parte motiva;
3) per l'effetto, condanna il , in persona del p. t., al pagamento, Controparte_1 CP_2 in favore della parte ricorrente e per il titolo anzidetto, della complessiva somma lorda di €
3.652,86, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo;
4) condanna il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_3
in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1313,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 49,00.
Così deciso in Avellino, lì 25.9.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO dr. Monica d'Agostino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.3169/ 2023 introdotta
D A
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA e GIANNATTASIO SALVATORE;
-ricorrente-
CONTRO
PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI ) P.IVA_1
-contumace-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O
INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE 1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui
(Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività 1 didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante i servizi di lavoro prestati alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato – negli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 3.652,86 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. CONDANNARE della convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 3.652,86 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.\
A fondamento delle proprie domande la parte ricorrente deduceva di essere docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali e d'istituto e di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato;
nello specifico:
-a.s. 2019/20: Servizio prestato dal 11/11/2019 al 15/11/2019, dal 16/11/2019 al 29/11/2019, dal
30/11/2019 al 13/12/2019, dal 14/12/2019 al 18/12/2019, dal 16/01/2020 al 29/01/2020, dal
30/01/2020 al 25/02/2020;
-a.s. 2020/21: Servizio prestato dal 29/09/2020 al 30/06/2021;
-a.s. 2021/22: Servizio prestato dal 24/09/2021 al 30/12/2021, dal 31/12/2021 al 31/03/2022, dal
01/04/2022 al 31/05/2022, dal 01/06/2022 al 30/06/2022;
Pertanto, in questa sede, ella lamentava che nei periodi suddetti non aveva ricevuto la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001. Quest'ultima, infatti, veniva corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che Controparte_1
avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, e negata ai docenti che avevano svolto supplenze brevi e saltuarie.
Rivendicava pertanto la spettanza di tale retribuzione in forza del principio di non discriminazione ex artt. 6 D. Lgs. 368/2001, 45 co. 2 D. Lgs. 165/2001 e clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato alla Direttiva del Consiglio U.E. 28.6.1999/70/CEE.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, la quale pertanto, accertata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti, va dichiarata contumace.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
La parte ricorrente, nel presente giudizio, come osservato in punto di fatto, rivendica il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, il quale al comma 1 prevede che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; il successivo comma 2 precisa che
“Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella
C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.”.; al comma 3, aggiunge che: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”.
In particolare, è quest'ultimo articolo 25 che individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinandone le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, senza tuttavia prevedere esclusioni a carico del personale precario: “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale
3 docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art.49 del C.C.N.L..
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica”.
Individuato pertanto il quadro normativo di riferimento, sul quale non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), deve osservarsi che la questione di cui è causa è stata già oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità che, per la prima volta con la pronuncia n. 20015/2018, ha affermato “L'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio
4 di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999 , sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall' art. 25 del c.c. n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Tale principio, condiviso da questo GDL, è stato poi ribadito nelle pronunce successive in materia
(ex multis ordinanza n. 6293/2020), le quali hanno riconosciuto il diritto dei docenti alla percezione della retribuzione professionale docenti “non essendo ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”.
Le richiamate pronunce, in particolare, hanno evidenziato che per il personale assunto al fine di espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito. Una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione.
Come rilevato dalla S.C., l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); di conseguenza, “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro,
5 alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
[…]” (Cass. n. 20015/2018).
In altri termini, nella fattispecie in esame, non vi sono elementi per affermare che la parte ricorrente, in qualità di docente supplente, abbia svolto delle mansioni diverse da quelle di un collega docente di ruolo, con la conseguenza che non può giustificarsi l'esclusione del trattamento stipendiale ex art. 7 del CCNL 2001 siccome operata dall'Amministrazione datoriale;
né tantomeno si può individuare altra ragione oggettiva idonea ad avallare l'interpretazione operata dal nel non riconoscere CP_1
tale emolumento.
Come rilevato dalle pronunce espresse in materie, la stessa previsione contrattualistica, contemplando anche criteri di calcolo per servizi inferiori ad un mese, induce a ritenere che l'unica interpretazione conforme al tenore letterale delle disposizioni analizzate, alla luce altresì dei richiamati principi europeistici, sia quella dedotta dalla ricorrente e volta al riconoscimento del compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999.
Per tutte queste ragioni, incontestato lo svolgimento da parte della ricorrente della prestazione nei periodi dedotti in ricorso, provati altresì dalla documentazione versata in atti, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma CP_1 complessiva lorda di € 3.652,86. Tale somma risulta conforme ai minimali giornalieri stabiliti dalle parti sociali e al criterio di calcolo applicabile, come tracciato dal succitato art. 25 del CCNI richiamato.
Deve infine precisarsi che ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, nella fattispecie deve applicarsi la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L.
412/1991 e che, quindi, le somme dovranno essere accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
P. Q. M.
6 Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del , in persona del p.t.; Controparte_1 CP_2
2) dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista ex art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato siccome indicati in parte motiva;
3) per l'effetto, condanna il , in persona del p. t., al pagamento, Controparte_1 CP_2 in favore della parte ricorrente e per il titolo anzidetto, della complessiva somma lorda di €
3.652,86, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo;
4) condanna il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_3
in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1313,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 49,00.
Così deciso in Avellino, lì 25.9.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO dr. Monica d'Agostino
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