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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1366/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMMARATA Parte_1 C.F._1 MARIO OTTONE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA 32 20122 MILANOpresso il difensore avv. CAMMARATA MARIO OTTONE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDASSINI Controparte_1 P.IVA_1 LORENZO e dell'avv. CECCARELLI ENRICO ( ) VIA LA MARMORA 45 C.F._2
50121 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA LA MARMORA 45 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. BALDASSINI LORENZO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2024 già dipendente della società Parte_1
assunto in data 1 settembre 2022 con mansioni di general Manager e Controparte_1
inquadramento come dirigente ai sensi del CCNL per i dirigenti delle Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, impugnava giudizialmente il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo intimatogli con lettera del 13 ottobre 2023, denunciandone in tesi la nullità ( poiché ritorsivo) e in ipotesi la illegittimità (perché irrogato in violazione dell'art
7 stat lav, in assenza della dedotta giusta causa e comunque della necessaria giustificatezza, anche con riguardo al dedotto motivo oggettivo).
Allegava, inoltre, di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione variabile per l'anno 2023 connessa al raggiungimento degli obiettivi (MBO) prevista nel contratto di assunzione e di aver subito un grave danno all'immagine professionale poiché dopo essere stato demansionato ed essere stato costretto a lavorare esclusivamente da remoto ( a partire dal 6 settembre 2023) , era stato oggetto di una sospensione cautelare (a seguito del ricevimento della lettera di contestazione
1 degli addebiti avvenuta in data 28 settembre 2023) e quindi era stato improvvisamente estromesso dall'accesso a tutti i canali di comunicazione aziendale (mail e intranet).
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni
A.1.) In via principale e nel merito:
a) Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento comminato da al Controparte_1
dott. perché comminato per ragioni ritorsive e/o discriminatorie. Pt_1
b) Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore:
- alla reintegrazione in servizio del dott. nel posto di lavoro precedentemente Parte_1
occupato, con la medesima retribuzione globale di fatto, nella medesima sede e con identiche mansioni a quelle in precedenza svolte;
- al pagamento delle retribuzioni mensili maturate e maturande dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, , basandosi sulla retribuzione mensile globale di fatto pari ad €. 25.666,67, con il relativo versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso predetto periodo e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
A.2.) In via subordinata: accertare e dichiarare la illegittimità e/o infondatezza e/o ingiustificatezza del licenziamento per assenza di giusta causa e di giustificato motivo e, per
l'effetto, condannare in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del dott. Pt_1
- dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di euro 154.000,00 oltre all'incidenza sul
TFR, pari a euro 11.407,40 e quindi per il complessivo importo di euro 165.407,40, o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e con interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dell'indennità supplementare pari quindi all'importo di €.205.333,36 (ma comunque non inferiore al minimo pari ad €. 102.666,68) o quelle altre maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, con interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
A.3.) In via ulteriormente gradata, nel caso in cui codesto Ill.mo signor Giudice dovesse ritenere legittimo il recesso de quo sotto il profilo della giustificatezza, condannare Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
[...]
dott. - dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di euro 154.000,00 oltre Parte_2 all'incidenza sul TFR, pari a euro 11.407,40 e quindi per il complessivo importo di euro
165.407,40, o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e con interessi
2 moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- della retribuzione del mese di ottobre
2023 pari a euro 25.666,67, o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e con interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
* B) In ogni caso e comunque:
a) In ogni caso e comunque, accertare e dichiarare il diritto del dott. al pagamento Pt_1
Contr Cont dell' e dell' 2022, nelle misure che saranno accertate in corso di causa, previo ordine di esibizione alla Società dei dati consuntivati in merito al raggiungimento degli obiettivi, condannare in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore del dott. dei relativi importi maturati, con interessi legali e Pt_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, in misura comunque non inferiore a quella indicata in ricorso.
b) Accertare e dichiarare, infine, che a causa dell'illegittima condotta aziendale il dott. Pt_1 ha subito un danno all'immagine e, pertanto, condannare in persona del Controparte_1
proprio legale rappresentante pro tempore, a risarcire ilsuddetto danno pagando in favore del dott. la somma ritenuta di giustizia in via equitativa. Pt_1
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, maggiorate del 30% in conseguenza del collegamento ipertestuale ex art. 4, co. 1 bis, D.M. n. 55/2014, nonché rimborso del contributo unificato
, regolarmente costituitasi contestava la fondatezza nel merito di ciascuna Controparte_1 delle domande proposte e concludeva per l'integrale rigetto del ricorso.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria , la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il procedimento disciplinare
E' pacifico in atti che il ricorrente abbia ricevuto dettagliata contestazione degli addebiti in data
28 settembre 2023, abbia reso le sue giustificazioni scritte in data 3 ottobre 2023 e sia stato licenziato con lettera del successivo 13 ottobre .
Tali dati escludono la dedotta violazione del diritto di difesa.
La circostanza che il ricorrente sia stato sospeso cautelativamente all'inizio del procedimento cautelare non inficia la correttezza del procedimento stesso atteso che la sospensione cautelare, anche se non espressamente prevista dal CCNL applicabile al rapporto ( o dalla disciplina legale), costituisce esercizio del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro.
Nel caso, come quello all'esame del giudice, in cui la sospensione sia stata decisa in assenza di
3 previsione legale o contrattuale , parte datoriale resta comunque tenuta al pagamento della retribuzione ( cfr tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 89 del 08/01/2003; conf Cass
Sez. L, Sentenza n. 13732 del 14/06/2006) salvo l'esistenza della giusta causa che ai sensi dell'art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012, comporta la retrodatazione degli effetti del recesso al giorno della comunicazione di avvio del procedimento, rendendo giustificato il rifiuto della prestazione con conseguente perdita "ex tunc" della retribuzione dalla data dalla sospensione.
Sospensione cautelare ( che per definizione viene irrogata in pendenza di procedimento disciplinare) e licenziamento sono dunque due atti distinti, che possono risultare sovrapponibili negli effetti in presenza di giusta causa.
Ne consegue la infondatezza delle doglianze avanzate sul punto da parte ricorrente.
Le condotte sanzionate e la giusta causa di recesso
Nella lettera 28 settembre 2023 risultano contestate le seguenti condotte disciplinarmente rilevanti:
a) non aver svolto attività lavorativa a partire dal 6 settembre 2023, poiché il non Pt_1 aveva interagito “ con i reparti da lei presieduti, via mail o via telefono che sia”, non aveva avuto contatti con il nuovo amministratore delegato su nessuna questione aziendale o tematica lavorativa ( tranne un'unica mail), non aveva partecipato a nessun video-incontro previsto in agenda, quali gli incontri relativi alla situazione sulla liquidità aziendale del 11, 18 e 25 settembre l'incontro con il reparto informatico del 19 settembre, l'incontro con il responsabile del team data del 12 e 26 settembre;
aveva smesso di interagire e di curare le trattative con Geodis, potenziale e fornitore della logistica b) avere gestito in maniera negligente la questione relativa rischio incendi nel magazzino di
Montelupo poiché aveva fatto concludere alla società un contratto per l'affitto di un magazzino
GXO a Montelupo F.no contenente una clausola che prevedeva la rinuncia di alla CP_4
rivalsa sul locatore in caso di incendio, senza verificare che l'edificio avesse i necessari permessi per estendere la polizza assicurativa della società sulla merce ivi depositata, senza aver rappresentato alla proprietà il rischio e omettendo di fornire al broker assicurativo i documenti necessari per estendere la copertura della polizza alla merce ( del valore di oltre 10 milioni di euro) ricoverata nel magazzino.
Rispetto alla condotta sub b) i seguenti fatti sono pacifici ( cfr allegazioni contenute nella memoria di costituzione non oggetto di specifica contestazione).
Il ricorrente, nella sua qualità di Direttore Generale della società convenuta si è occupato del
4 reperimento del magazzino di Montelupo e delle successive fasi volte alla conclusione del contratto di locazione.
L'edificio oggetto del contratto non era dotato – al momento della stipula - di un valido
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e, tuttavia il contratto di locazione sottoscritto dalle parti (e approvato dal prevedeva l'espressa rinuncia della società conduttrice alla Pt_1
rivalsa nei confronti del locatore in caso di incendio.
In assenza di CPI l' impresa assicuratrice della resistente non copre il rischio incendio.
Nel magazzino in questione, a partire da maggio 2023, sono state ricoverate merci del valore di oltre 10 milioni di euro non coperte da assicurazione anticendio senza che il Direttore Generale informasse l'amministratore delegato o il CDA della particolare circostanza.
Al momento della contestazione degli addebiti e, quindi, a distanza di circa 5 mesi dal trasferimento delle merci nel magazzino, le stesse non erano ancora assicurate per il caso di
Cont incendio, in quanto mancava il necessario
Il broker assicurativo di sig al quale era stato chiesto di estendere la CP_1 CP_6
copertura assicurativa anticendio alle merci stivate nel magazzino di Montelupo aveva richiesto con mail del 7 giugno 2023 ( cfr doc 17 conv) la documentazione tecnica necessaria ( CPI valido e piantina dell'edificio con layout sistemi anticendio e muri separazione REI) ma a al 21 settembre 2023 – nonostante i numerosi solleciti effettuati, anche direttamente all'odierno ricorrente -, non aveva avuto riscontro (cfr doc 16).
Dalla suddetta ricostruzione risulta dunque che il Direttore generale ha violato elementari regole di diligenza nel:
- accettare la clausola limitativa della responsabilità del locatore senza verificare il possesso di
Cont valido elativo all'edificio oggetto del contratto;
- consentire lo spostamento delle merci nel magazzino locato, in assenza di valido CPI (quindi senza alcuna certezza sull'entità del rischio incendi), di assicurazione contro gli incendi e di possibilità di rivalsa verso il locatore, mettendo così a grave repentaglio il patrimonio societario;
- omettere di rappresentare la particolare situazione al CDA ( condotta necessaria, attesa l'importanza del rischio assunto).
Le suddette violazioni non possono dirsi escluse o comunque rese meno gravi per il fatto che il ricorrente in una call del 4 agosto 2023, abbia chiesto “al signor , responsabile Persona_1
del magazzino di a suo diretto riporto, di inoltrare a broker CP_1 CP_1 Parte_3 assicurativo, le certificazioni che erano state richieste per il magazzino di Montelupo” o che nel corso di un altro meeting di aggiornamento sulla logistica, tenutosi in data 12 settembre 2023,
5 abbia “ nuovamente chiesto al signor di inviare a la ricevuta di Per_1 Parte_3 presentazione della pratica del cpi di Montelupo ottenuta da GXO”. e di spedire (con lui in Cont copia, oltre al CEO, CFO e Responsabile tesoreria di ) una mail a GXO, che in sostanza metteva in mora il fornitore, addebitandogli gli eventuali danni non coperti o, infine che il 22 settembre 2023 abbia chiesto nuovamente al signor di fare pressione su GXO Persona_1
affinché fornissero un update sulla situazione” ( cfr giustificazioni rese in sede disciplinare nonché difese contenute in ricorso).
Al contrario, tali difese dimostrano che il Direttore dopo aver contribuito a creare la Pt_1
situazione di rischio succitata, non ha trovato altro modo per risolvere il problema che chiedere
(in data 4 agosto 2023 e, quindi a distanza di tre mesi dal trasferimento delle merci) al suo sottoposto di “inoltrare a le certificazioni richieste”, dimostrando in Per_1 Parte_3
tal modo di non sapere che le stesse non esistevano, e, quindi, dopo aver accertato - a settembre- che esisteva solo una ricevuta di presentazione della pratica per il rilascio del CPI, chiedere al di inviare al la suddetta ricevuta, comunque insufficiente ai fini della Per_1 CP_6
polizza.
Le negligenze accertate, alla luce dell'entità del danno potenzialmente derivante dalle stesse e delle mansioni dirigenziali svolte , appaiono idonee minare la fiducia nella futura correttezza dell'adempimento e costituiscono giusta causa di recesso.
Deve infatti richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è differenziata l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono e che il fatto concreto deve essere valutato nella sua portata oggettiva e oggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass. n. 17092/2011; conforme, fra altre, Cass. n. 12263/2005)
Nel caso in cui il dipendente abbia la qualifica di dirigente, gli obblighi di fedeltà, di correttezza e buona fede cui è tenuto il lavoratore subordinato, sono particolarmente accentuati, in quanto tale qualifica lo pone in un diretto e stretto rapporto di collaborazione con il datore di lavoro, del quale è un alter ego ( cfr Sez. L - , Ordinanza n. 31202 del 02/11/2021).
L'accertata esistenza della giusta causa di licenziamento esclude la necessità di valutare l'esistenza delle ulteriori violazioni contestate (condotte sub a) e la rilevanza del denunciato
6 motivo ritorsivo (che in ogni caso non sarebbe unico e determinante cfr tra le altre Cass..
Sez. L - , Sentenza n. 9468 del 04/04/2019) e comporta l'assorbimento delle domande relative:
- al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- al pagamento della retribuzione di ottobre 2023 , atteso che- come sopra motivato- ai sensi dell''art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012 gli effetti del licenziamento per giusta causa retroagiscono alla data della contestazione ( nel caso di specie 28 settembre 2023) e quindi il rifiuto datoriale della prestazione risulta legittimo;
- al risarcimento del danno all'immagine, che presuppone l'illegittimità dell'atto cui il danno causalmente si ricollega.
La retribuzione variabile relativa all'anno 2023
Contr La domanda relativa al pagamento della 2023 ( non assorbita) non può essere accolta per difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi della domanda.
Il contratto sottoscritto dalle parti prevede per il Dirigente una “retribuzione variabile sotto forma di management by objectives (d'ora in.avanti "MBO") di importo massimo pari al 40% della
RAL, subordinatamente al conseguimento dei seguenti obiettivi annuali di budget:
a) 10% della RAL in caso di ricavi annui almeno pari al budget approvato. In caso di ricavi inferiori al budget ma almeno pari al 90% dello stesso, il bonus sari pari al 5% della RAL;
b) 30% della RAL in caso di annuo almeno pari al budget approvato. In caso di CP_8
EBITDA inferiori al budget ma almeno pari al 75% delle, stesso, il bonus sarà pari al 15% della
RAL”
Parte ricorrente non ha indicato l'entità del budget approvato per l'anno in questione né ha chiesto di acquisire documenti dai quale accertarne l'entità, il che rende irrilevanti tutte le deduzioni circa l'aumento dei ricavi e del fatturato nell'anno 2023 rispetto all'anno precedente contenute nella memoria conclusiva.
E' evidente infatti che, in assenza di individuazione parametro di riferimento costituito dal budget annuale , la sola entità dei ricavi ottenuti , anche qualora accertata, non consentirebbe di verificare né l'an né tantomeno il quantum del diritto azionato.
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come di dispositivo sul valore dichiarato della
7 controversia (€ 370.740,76)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1366/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMMARATA Parte_1 C.F._1 MARIO OTTONE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA 32 20122 MILANOpresso il difensore avv. CAMMARATA MARIO OTTONE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDASSINI Controparte_1 P.IVA_1 LORENZO e dell'avv. CECCARELLI ENRICO ( ) VIA LA MARMORA 45 C.F._2
50121 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA LA MARMORA 45 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. BALDASSINI LORENZO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2024 già dipendente della società Parte_1
assunto in data 1 settembre 2022 con mansioni di general Manager e Controparte_1
inquadramento come dirigente ai sensi del CCNL per i dirigenti delle Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, impugnava giudizialmente il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo intimatogli con lettera del 13 ottobre 2023, denunciandone in tesi la nullità ( poiché ritorsivo) e in ipotesi la illegittimità (perché irrogato in violazione dell'art
7 stat lav, in assenza della dedotta giusta causa e comunque della necessaria giustificatezza, anche con riguardo al dedotto motivo oggettivo).
Allegava, inoltre, di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione variabile per l'anno 2023 connessa al raggiungimento degli obiettivi (MBO) prevista nel contratto di assunzione e di aver subito un grave danno all'immagine professionale poiché dopo essere stato demansionato ed essere stato costretto a lavorare esclusivamente da remoto ( a partire dal 6 settembre 2023) , era stato oggetto di una sospensione cautelare (a seguito del ricevimento della lettera di contestazione
1 degli addebiti avvenuta in data 28 settembre 2023) e quindi era stato improvvisamente estromesso dall'accesso a tutti i canali di comunicazione aziendale (mail e intranet).
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni
A.1.) In via principale e nel merito:
a) Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento comminato da al Controparte_1
dott. perché comminato per ragioni ritorsive e/o discriminatorie. Pt_1
b) Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore:
- alla reintegrazione in servizio del dott. nel posto di lavoro precedentemente Parte_1
occupato, con la medesima retribuzione globale di fatto, nella medesima sede e con identiche mansioni a quelle in precedenza svolte;
- al pagamento delle retribuzioni mensili maturate e maturande dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, , basandosi sulla retribuzione mensile globale di fatto pari ad €. 25.666,67, con il relativo versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso predetto periodo e con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
A.2.) In via subordinata: accertare e dichiarare la illegittimità e/o infondatezza e/o ingiustificatezza del licenziamento per assenza di giusta causa e di giustificato motivo e, per
l'effetto, condannare in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del dott. Pt_1
- dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di euro 154.000,00 oltre all'incidenza sul
TFR, pari a euro 11.407,40 e quindi per il complessivo importo di euro 165.407,40, o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e con interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dell'indennità supplementare pari quindi all'importo di €.205.333,36 (ma comunque non inferiore al minimo pari ad €. 102.666,68) o quelle altre maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, con interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
A.3.) In via ulteriormente gradata, nel caso in cui codesto Ill.mo signor Giudice dovesse ritenere legittimo il recesso de quo sotto il profilo della giustificatezza, condannare Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
[...]
dott. - dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di euro 154.000,00 oltre Parte_2 all'incidenza sul TFR, pari a euro 11.407,40 e quindi per il complessivo importo di euro
165.407,40, o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e con interessi
2 moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- della retribuzione del mese di ottobre
2023 pari a euro 25.666,67, o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e con interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
* B) In ogni caso e comunque:
a) In ogni caso e comunque, accertare e dichiarare il diritto del dott. al pagamento Pt_1
Contr Cont dell' e dell' 2022, nelle misure che saranno accertate in corso di causa, previo ordine di esibizione alla Società dei dati consuntivati in merito al raggiungimento degli obiettivi, condannare in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore del dott. dei relativi importi maturati, con interessi legali e Pt_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, in misura comunque non inferiore a quella indicata in ricorso.
b) Accertare e dichiarare, infine, che a causa dell'illegittima condotta aziendale il dott. Pt_1 ha subito un danno all'immagine e, pertanto, condannare in persona del Controparte_1
proprio legale rappresentante pro tempore, a risarcire ilsuddetto danno pagando in favore del dott. la somma ritenuta di giustizia in via equitativa. Pt_1
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, maggiorate del 30% in conseguenza del collegamento ipertestuale ex art. 4, co. 1 bis, D.M. n. 55/2014, nonché rimborso del contributo unificato
, regolarmente costituitasi contestava la fondatezza nel merito di ciascuna Controparte_1 delle domande proposte e concludeva per l'integrale rigetto del ricorso.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria , la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il procedimento disciplinare
E' pacifico in atti che il ricorrente abbia ricevuto dettagliata contestazione degli addebiti in data
28 settembre 2023, abbia reso le sue giustificazioni scritte in data 3 ottobre 2023 e sia stato licenziato con lettera del successivo 13 ottobre .
Tali dati escludono la dedotta violazione del diritto di difesa.
La circostanza che il ricorrente sia stato sospeso cautelativamente all'inizio del procedimento cautelare non inficia la correttezza del procedimento stesso atteso che la sospensione cautelare, anche se non espressamente prevista dal CCNL applicabile al rapporto ( o dalla disciplina legale), costituisce esercizio del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro.
Nel caso, come quello all'esame del giudice, in cui la sospensione sia stata decisa in assenza di
3 previsione legale o contrattuale , parte datoriale resta comunque tenuta al pagamento della retribuzione ( cfr tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 89 del 08/01/2003; conf Cass
Sez. L, Sentenza n. 13732 del 14/06/2006) salvo l'esistenza della giusta causa che ai sensi dell'art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012, comporta la retrodatazione degli effetti del recesso al giorno della comunicazione di avvio del procedimento, rendendo giustificato il rifiuto della prestazione con conseguente perdita "ex tunc" della retribuzione dalla data dalla sospensione.
Sospensione cautelare ( che per definizione viene irrogata in pendenza di procedimento disciplinare) e licenziamento sono dunque due atti distinti, che possono risultare sovrapponibili negli effetti in presenza di giusta causa.
Ne consegue la infondatezza delle doglianze avanzate sul punto da parte ricorrente.
Le condotte sanzionate e la giusta causa di recesso
Nella lettera 28 settembre 2023 risultano contestate le seguenti condotte disciplinarmente rilevanti:
a) non aver svolto attività lavorativa a partire dal 6 settembre 2023, poiché il non Pt_1 aveva interagito “ con i reparti da lei presieduti, via mail o via telefono che sia”, non aveva avuto contatti con il nuovo amministratore delegato su nessuna questione aziendale o tematica lavorativa ( tranne un'unica mail), non aveva partecipato a nessun video-incontro previsto in agenda, quali gli incontri relativi alla situazione sulla liquidità aziendale del 11, 18 e 25 settembre l'incontro con il reparto informatico del 19 settembre, l'incontro con il responsabile del team data del 12 e 26 settembre;
aveva smesso di interagire e di curare le trattative con Geodis, potenziale e fornitore della logistica b) avere gestito in maniera negligente la questione relativa rischio incendi nel magazzino di
Montelupo poiché aveva fatto concludere alla società un contratto per l'affitto di un magazzino
GXO a Montelupo F.no contenente una clausola che prevedeva la rinuncia di alla CP_4
rivalsa sul locatore in caso di incendio, senza verificare che l'edificio avesse i necessari permessi per estendere la polizza assicurativa della società sulla merce ivi depositata, senza aver rappresentato alla proprietà il rischio e omettendo di fornire al broker assicurativo i documenti necessari per estendere la copertura della polizza alla merce ( del valore di oltre 10 milioni di euro) ricoverata nel magazzino.
Rispetto alla condotta sub b) i seguenti fatti sono pacifici ( cfr allegazioni contenute nella memoria di costituzione non oggetto di specifica contestazione).
Il ricorrente, nella sua qualità di Direttore Generale della società convenuta si è occupato del
4 reperimento del magazzino di Montelupo e delle successive fasi volte alla conclusione del contratto di locazione.
L'edificio oggetto del contratto non era dotato – al momento della stipula - di un valido
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e, tuttavia il contratto di locazione sottoscritto dalle parti (e approvato dal prevedeva l'espressa rinuncia della società conduttrice alla Pt_1
rivalsa nei confronti del locatore in caso di incendio.
In assenza di CPI l' impresa assicuratrice della resistente non copre il rischio incendio.
Nel magazzino in questione, a partire da maggio 2023, sono state ricoverate merci del valore di oltre 10 milioni di euro non coperte da assicurazione anticendio senza che il Direttore Generale informasse l'amministratore delegato o il CDA della particolare circostanza.
Al momento della contestazione degli addebiti e, quindi, a distanza di circa 5 mesi dal trasferimento delle merci nel magazzino, le stesse non erano ancora assicurate per il caso di
Cont incendio, in quanto mancava il necessario
Il broker assicurativo di sig al quale era stato chiesto di estendere la CP_1 CP_6
copertura assicurativa anticendio alle merci stivate nel magazzino di Montelupo aveva richiesto con mail del 7 giugno 2023 ( cfr doc 17 conv) la documentazione tecnica necessaria ( CPI valido e piantina dell'edificio con layout sistemi anticendio e muri separazione REI) ma a al 21 settembre 2023 – nonostante i numerosi solleciti effettuati, anche direttamente all'odierno ricorrente -, non aveva avuto riscontro (cfr doc 16).
Dalla suddetta ricostruzione risulta dunque che il Direttore generale ha violato elementari regole di diligenza nel:
- accettare la clausola limitativa della responsabilità del locatore senza verificare il possesso di
Cont valido elativo all'edificio oggetto del contratto;
- consentire lo spostamento delle merci nel magazzino locato, in assenza di valido CPI (quindi senza alcuna certezza sull'entità del rischio incendi), di assicurazione contro gli incendi e di possibilità di rivalsa verso il locatore, mettendo così a grave repentaglio il patrimonio societario;
- omettere di rappresentare la particolare situazione al CDA ( condotta necessaria, attesa l'importanza del rischio assunto).
Le suddette violazioni non possono dirsi escluse o comunque rese meno gravi per il fatto che il ricorrente in una call del 4 agosto 2023, abbia chiesto “al signor , responsabile Persona_1
del magazzino di a suo diretto riporto, di inoltrare a broker CP_1 CP_1 Parte_3 assicurativo, le certificazioni che erano state richieste per il magazzino di Montelupo” o che nel corso di un altro meeting di aggiornamento sulla logistica, tenutosi in data 12 settembre 2023,
5 abbia “ nuovamente chiesto al signor di inviare a la ricevuta di Per_1 Parte_3 presentazione della pratica del cpi di Montelupo ottenuta da GXO”. e di spedire (con lui in Cont copia, oltre al CEO, CFO e Responsabile tesoreria di ) una mail a GXO, che in sostanza metteva in mora il fornitore, addebitandogli gli eventuali danni non coperti o, infine che il 22 settembre 2023 abbia chiesto nuovamente al signor di fare pressione su GXO Persona_1
affinché fornissero un update sulla situazione” ( cfr giustificazioni rese in sede disciplinare nonché difese contenute in ricorso).
Al contrario, tali difese dimostrano che il Direttore dopo aver contribuito a creare la Pt_1
situazione di rischio succitata, non ha trovato altro modo per risolvere il problema che chiedere
(in data 4 agosto 2023 e, quindi a distanza di tre mesi dal trasferimento delle merci) al suo sottoposto di “inoltrare a le certificazioni richieste”, dimostrando in Per_1 Parte_3
tal modo di non sapere che le stesse non esistevano, e, quindi, dopo aver accertato - a settembre- che esisteva solo una ricevuta di presentazione della pratica per il rilascio del CPI, chiedere al di inviare al la suddetta ricevuta, comunque insufficiente ai fini della Per_1 CP_6
polizza.
Le negligenze accertate, alla luce dell'entità del danno potenzialmente derivante dalle stesse e delle mansioni dirigenziali svolte , appaiono idonee minare la fiducia nella futura correttezza dell'adempimento e costituiscono giusta causa di recesso.
Deve infatti richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è differenziata l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono e che il fatto concreto deve essere valutato nella sua portata oggettiva e oggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass. n. 17092/2011; conforme, fra altre, Cass. n. 12263/2005)
Nel caso in cui il dipendente abbia la qualifica di dirigente, gli obblighi di fedeltà, di correttezza e buona fede cui è tenuto il lavoratore subordinato, sono particolarmente accentuati, in quanto tale qualifica lo pone in un diretto e stretto rapporto di collaborazione con il datore di lavoro, del quale è un alter ego ( cfr Sez. L - , Ordinanza n. 31202 del 02/11/2021).
L'accertata esistenza della giusta causa di licenziamento esclude la necessità di valutare l'esistenza delle ulteriori violazioni contestate (condotte sub a) e la rilevanza del denunciato
6 motivo ritorsivo (che in ogni caso non sarebbe unico e determinante cfr tra le altre Cass..
Sez. L - , Sentenza n. 9468 del 04/04/2019) e comporta l'assorbimento delle domande relative:
- al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- al pagamento della retribuzione di ottobre 2023 , atteso che- come sopra motivato- ai sensi dell''art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012 gli effetti del licenziamento per giusta causa retroagiscono alla data della contestazione ( nel caso di specie 28 settembre 2023) e quindi il rifiuto datoriale della prestazione risulta legittimo;
- al risarcimento del danno all'immagine, che presuppone l'illegittimità dell'atto cui il danno causalmente si ricollega.
La retribuzione variabile relativa all'anno 2023
Contr La domanda relativa al pagamento della 2023 ( non assorbita) non può essere accolta per difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi della domanda.
Il contratto sottoscritto dalle parti prevede per il Dirigente una “retribuzione variabile sotto forma di management by objectives (d'ora in.avanti "MBO") di importo massimo pari al 40% della
RAL, subordinatamente al conseguimento dei seguenti obiettivi annuali di budget:
a) 10% della RAL in caso di ricavi annui almeno pari al budget approvato. In caso di ricavi inferiori al budget ma almeno pari al 90% dello stesso, il bonus sari pari al 5% della RAL;
b) 30% della RAL in caso di annuo almeno pari al budget approvato. In caso di CP_8
EBITDA inferiori al budget ma almeno pari al 75% delle, stesso, il bonus sarà pari al 15% della
RAL”
Parte ricorrente non ha indicato l'entità del budget approvato per l'anno in questione né ha chiesto di acquisire documenti dai quale accertarne l'entità, il che rende irrilevanti tutte le deduzioni circa l'aumento dei ricavi e del fatturato nell'anno 2023 rispetto all'anno precedente contenute nella memoria conclusiva.
E' evidente infatti che, in assenza di individuazione parametro di riferimento costituito dal budget annuale , la sola entità dei ricavi ottenuti , anche qualora accertata, non consentirebbe di verificare né l'an né tantomeno il quantum del diritto azionato.
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come di dispositivo sul valore dichiarato della
7 controversia (€ 370.740,76)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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