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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/09/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del
22 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1522/2019
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Venera Cosima Nicita ed Emanuele
Calderone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Correnti, giusta procura in atti
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati
Mariantonietta Piras e Alessandro Doa
RESISTENTI
OGGETTO: controversia in materia di previdenza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 19 marzo 2019, premetteva di aver Parte_1 ricevuto, in data 30 settembre 2010, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 295 2010
9019921629, derivante dalla cartella n. 295 2002 0076824641, asseritamente notificatagli il 5 febbraio 2003, a titolo di contributi 1992 -1993 -1994 – 1995 – 2000 – 2001, CP_3 per un totale di euro 12.851,72, e di aver conseguentemente depositato, il 5 ottobre 2010, regolare ricorso, instaurando il relativo giudizio iscritto al N.R.G. 6625/2010, conclusosi con la Sent. n. 296/2016 di parziale accoglimento;
Esponeva ancora, di aver depositato, in data 11 marzo 2016, l'atto d'Appello, iscritto al
N.R.G.118/2016, conclusosi con la Sentenza n. 124/2018 che, in accoglimento totale, aveva annullato l'intimazione e la relativa cartella, sentenza che era stata regolarmente notificata alla in data 12 aprile 2018 e ciò nonostante, in data 9 Controparte_2 gennaio 2019, la Direzione Provinciale dell' di Messina, gli aveva inviato CP_3 telematicamente una comunicazione con cui informava ed egli Controparte_2 ricorrente che l'Ufficio non avrebbe provveduto allo sgravio totale delle somme CP_3 iscritte a ruolo, sostenendo che ciò non fosse di sua competenza, in virtù di una segnalazione della Direzione Centrale di Roma. CP_3
Deduceva l'illegittimità, l'infondatezza e l'arbitrarietà della predetta CP_4
, alla luce della Sentenza d'Appello, regolarmente notificata alla CP_3 Controparte_2
e conosciuta anche dall' , in veste di altra parte processuale.
[...] CP_5
Precisava che anche la si era rifiutata a provvedere allo sgravio Controparte_2 totale della somma iscritta a ruolo, sostenendo di non essere titolare del presunto credito iscritto a ruolo.
Rilevava che a causa del mancato provvedimento amministrativo di sgravio integrale della somma iscritta a ruolo - che era stata invece annullata e cancellata dall'autorità giudiziaria - rischiava di non poter ottenere un eventuale credito, di subire un futuro fermo amministrativo, di subire un pignoramento mobiliare presso terzi e di subire disagi e contrattempi ai fini pensionistici.
Osservava, inoltre, che la condotta sia dell' , che della CP_5 Controparte_2
in persona dei propri rappresentanti legali pro tempore, lambiva sotto il profilo
[...] penale l'ipotesi di reato ex artt. 650 e 388 c.p..
Chiedeva, pertanto, nel merito, che venisse dichiarata nulla ed inefficace la
IC Amministrativa inviata telematicamente il 9 gennaio 2019, e che CP_3 venisse ordinato sia all' , che alla di procedere allo sgravio CP_3 Controparte_2 integrale amministrativo delle somme iscritte a ruolo, in adempimento della Sentenza n.
124/2018, emessa dalla Corte d'Appello di Messina – Sezione Lavoro, e regolarmente notificata, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. 2.- La ora , costituendosi Controparte_2 Controparte_1 in giudizio, rilevava che nessuna contestazione del giudicato era stata fatta dall'Ente impositore, per cui non si comprendeva l'interesse alla proposizione del ricorso.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata inammissibile, improcedibile ed infondata la domanda di parte ricorrente e, se del caso, in subordine e salvo gravame, che venisse declinata la competenza in favore del Giudice dell'Esecuzione, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava preliminarmente che gli atti per cui era CP_3 causa rientravano nella competenza esclusiva del concessionario, evidenziando che i crediti portati in cartella non solo erano stati parzialmente sgravati, ma le restanti partite debitorie, erano state annullate dall'Agente della Riscossione, in applicazione dell'art. 4, co. 1, D. L. 119/2018 convertito nella L. 136/2018 e non sussisteva, pertanto, più alcun interesse al giudizio.
Chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere e che le spese venissero compensate nei propri confronti, non avendo esso dato causa alla lite. CP_3
4.- L'udienza del 22 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
5.- Preliminarmente va rilevato che l' ha chiesto la cancellazione delle frasi CP_3 utilizzate da parte ricorrente nelle note depositate in data 8 febbraio 2023 “'ASSURDA –
ARBITRARIA ed ILLEGITTIMA “COMUN. AMM. 09/01/2019” (si fa notare che il richiamo all'art. 4, comma I D.l.vo 119/2018 conv. in Legge 186/18 svolto dai Legali CP_ NON HA ALCUNA PERTINENZA ED ATTINENZA col caso specifico e mira artatamente solo a deviare il processo decisionale dell'organo giudicante per indurlo in errore).”
L'istanza appare infondata e va, pertanto, rigettata richiamando l'orientamento della
Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “ la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 c.p.c., va esclusa allorchè l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incomposto intento dispregiativo - rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte - ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (vedi, per tutte: Cass.20 gennaio 2004, n. 805; Cass.27 febbraio 2003, n. 2954; Cass. 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass. 29 novembre 2006, n. 25250; Cass. 4 giugno 2007, n. 12952; Cass.5 maggio 2009,
n. 10288). 1.4”.(Cass. civ. sez. lav., 18 ottobre 2016, n.21031).
Nel caso di specie, le frasi utilizzate dalle parti non appaiono sconvenienti ed offensive.
Va, infatti, rilevato che la frase suindicata appare utilizzata da parte ricorrente per esigenze difensive, al fine di rafforzare la propria posizione.
6.- Nel merito, il ricorrente agisce in giudizio, affinché venga dichiarata nulla ed inefficace la IC , inviatagli telematicamente in data 9 gennaio 2019, CP_3 avente ad oggetto la Sentenza 124/2018 della Corte d'Appello di Messina, con la quale l'Istituto lo ha informato sulla propria intenzione di non adottare “provvedimenti in merito, in quanto, come segnalato dalla Direzione Centrale un giudicato che vede CP_3 la soccombenza dell' a causa dell'accertata non conformità dell'attività degli CP_3
Agenti di Riscossione, non legittima l'adozione di provvedimenti di sgravio diretti alla cancellazione o alla riduzione del credito affidato all'Agente.”
Con la suindicata sentenza della Corte d'Appello è stata dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520109019921629 e, conseguentemente, sono stati dichiarati non dovuti i contributi di cui alla presupposta cartella esattoriale n.
29520020076824641.
Come ritenuto da questo Tribunale, con argomentazioni condivise da questo decidente,
“Invero, a fronte dell'accertamento dell'estinzione del credito previdenziale vantato dall' , il dovere di procedere allo sgravio delle relative somme in esecuzione del CP_3 giudicato non può che spettare al predetto , quale titolare della pretesa sostanziale. CP_3
E' stato infatti rilevato come sia l' l'ente creditore, nel suo ruolo di ente CP_3 previdenziale deputato all'attuazione della procedura di imposizione-riscossione dei contributi previdenziali ed unico destinatario delle somme indicate nelle cartelle di pagamento. Di contro, – oggi – è privo di qualsiasi Controparte_2 CP_6 potere di influire sul merito della pretesa creditoria e, correlativamente, del potere di annullarla, essendo competente soltanto nell'ambito delle attività materiali e giuridiche finalizzate alla riscossione del credito. Conseguentemente, essendo evidente che dalla sentenza suindicata discenda il diritto del ricorrente ad ottenere il chiesto provvedimento di sgravio del relativo credito previdenziale ormai prescritto, va ordinato all'Istituto di procedere in tal senso” ( Trib. di Messina, sez. lav., n. 264/2022).
7.- Va tuttavia rilevato che l' ha depositato in atti documentazione da cui risulta che, CP_3 in relazione alla cartella n. 29520020076824641, il credito di euro 7.241,01, è stato sgravato, e il credito residuale di euro 3.044, 65, è stato stralciato ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente non si è opposta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere insistendo nella richiesta di condanna di controparte al pagamento delle spese per il principio di soccombenza virtuale.
In ragione di quanto esposto, va dunque dichiarata cessata la materia del contendere.
8.- Tenuto conto delle ragioni della decisione e in forza del principio di soccombenza virtuale, le spese vengono poste a carico dell' , titolare della pretesa creditoria, in CP_3 favore di e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, Parte_1
n. 55, applicando i minimi previsti, tenuto conto della semplicità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
vengono invece interamente compensate le spese nei confronti della Controparte_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_3 favore di delle spese giudiziali che si liquidano in € 2. 695,5 oltre € Parte_1
43,00 a titolo di c.u., iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
c) compensa le spese giudiziali nei confronti dell' . Controparte_1
Messina, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del
22 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1522/2019
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Venera Cosima Nicita ed Emanuele
Calderone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Correnti, giusta procura in atti
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati
Mariantonietta Piras e Alessandro Doa
RESISTENTI
OGGETTO: controversia in materia di previdenza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 19 marzo 2019, premetteva di aver Parte_1 ricevuto, in data 30 settembre 2010, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 295 2010
9019921629, derivante dalla cartella n. 295 2002 0076824641, asseritamente notificatagli il 5 febbraio 2003, a titolo di contributi 1992 -1993 -1994 – 1995 – 2000 – 2001, CP_3 per un totale di euro 12.851,72, e di aver conseguentemente depositato, il 5 ottobre 2010, regolare ricorso, instaurando il relativo giudizio iscritto al N.R.G. 6625/2010, conclusosi con la Sent. n. 296/2016 di parziale accoglimento;
Esponeva ancora, di aver depositato, in data 11 marzo 2016, l'atto d'Appello, iscritto al
N.R.G.118/2016, conclusosi con la Sentenza n. 124/2018 che, in accoglimento totale, aveva annullato l'intimazione e la relativa cartella, sentenza che era stata regolarmente notificata alla in data 12 aprile 2018 e ciò nonostante, in data 9 Controparte_2 gennaio 2019, la Direzione Provinciale dell' di Messina, gli aveva inviato CP_3 telematicamente una comunicazione con cui informava ed egli Controparte_2 ricorrente che l'Ufficio non avrebbe provveduto allo sgravio totale delle somme CP_3 iscritte a ruolo, sostenendo che ciò non fosse di sua competenza, in virtù di una segnalazione della Direzione Centrale di Roma. CP_3
Deduceva l'illegittimità, l'infondatezza e l'arbitrarietà della predetta CP_4
, alla luce della Sentenza d'Appello, regolarmente notificata alla CP_3 Controparte_2
e conosciuta anche dall' , in veste di altra parte processuale.
[...] CP_5
Precisava che anche la si era rifiutata a provvedere allo sgravio Controparte_2 totale della somma iscritta a ruolo, sostenendo di non essere titolare del presunto credito iscritto a ruolo.
Rilevava che a causa del mancato provvedimento amministrativo di sgravio integrale della somma iscritta a ruolo - che era stata invece annullata e cancellata dall'autorità giudiziaria - rischiava di non poter ottenere un eventuale credito, di subire un futuro fermo amministrativo, di subire un pignoramento mobiliare presso terzi e di subire disagi e contrattempi ai fini pensionistici.
Osservava, inoltre, che la condotta sia dell' , che della CP_5 Controparte_2
in persona dei propri rappresentanti legali pro tempore, lambiva sotto il profilo
[...] penale l'ipotesi di reato ex artt. 650 e 388 c.p..
Chiedeva, pertanto, nel merito, che venisse dichiarata nulla ed inefficace la
IC Amministrativa inviata telematicamente il 9 gennaio 2019, e che CP_3 venisse ordinato sia all' , che alla di procedere allo sgravio CP_3 Controparte_2 integrale amministrativo delle somme iscritte a ruolo, in adempimento della Sentenza n.
124/2018, emessa dalla Corte d'Appello di Messina – Sezione Lavoro, e regolarmente notificata, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. 2.- La ora , costituendosi Controparte_2 Controparte_1 in giudizio, rilevava che nessuna contestazione del giudicato era stata fatta dall'Ente impositore, per cui non si comprendeva l'interesse alla proposizione del ricorso.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata inammissibile, improcedibile ed infondata la domanda di parte ricorrente e, se del caso, in subordine e salvo gravame, che venisse declinata la competenza in favore del Giudice dell'Esecuzione, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava preliminarmente che gli atti per cui era CP_3 causa rientravano nella competenza esclusiva del concessionario, evidenziando che i crediti portati in cartella non solo erano stati parzialmente sgravati, ma le restanti partite debitorie, erano state annullate dall'Agente della Riscossione, in applicazione dell'art. 4, co. 1, D. L. 119/2018 convertito nella L. 136/2018 e non sussisteva, pertanto, più alcun interesse al giudizio.
Chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere e che le spese venissero compensate nei propri confronti, non avendo esso dato causa alla lite. CP_3
4.- L'udienza del 22 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
5.- Preliminarmente va rilevato che l' ha chiesto la cancellazione delle frasi CP_3 utilizzate da parte ricorrente nelle note depositate in data 8 febbraio 2023 “'ASSURDA –
ARBITRARIA ed ILLEGITTIMA “COMUN. AMM. 09/01/2019” (si fa notare che il richiamo all'art. 4, comma I D.l.vo 119/2018 conv. in Legge 186/18 svolto dai Legali CP_ NON HA ALCUNA PERTINENZA ED ATTINENZA col caso specifico e mira artatamente solo a deviare il processo decisionale dell'organo giudicante per indurlo in errore).”
L'istanza appare infondata e va, pertanto, rigettata richiamando l'orientamento della
Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “ la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 c.p.c., va esclusa allorchè l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incomposto intento dispregiativo - rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte - ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (vedi, per tutte: Cass.20 gennaio 2004, n. 805; Cass.27 febbraio 2003, n. 2954; Cass. 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass. 29 novembre 2006, n. 25250; Cass. 4 giugno 2007, n. 12952; Cass.5 maggio 2009,
n. 10288). 1.4”.(Cass. civ. sez. lav., 18 ottobre 2016, n.21031).
Nel caso di specie, le frasi utilizzate dalle parti non appaiono sconvenienti ed offensive.
Va, infatti, rilevato che la frase suindicata appare utilizzata da parte ricorrente per esigenze difensive, al fine di rafforzare la propria posizione.
6.- Nel merito, il ricorrente agisce in giudizio, affinché venga dichiarata nulla ed inefficace la IC , inviatagli telematicamente in data 9 gennaio 2019, CP_3 avente ad oggetto la Sentenza 124/2018 della Corte d'Appello di Messina, con la quale l'Istituto lo ha informato sulla propria intenzione di non adottare “provvedimenti in merito, in quanto, come segnalato dalla Direzione Centrale un giudicato che vede CP_3 la soccombenza dell' a causa dell'accertata non conformità dell'attività degli CP_3
Agenti di Riscossione, non legittima l'adozione di provvedimenti di sgravio diretti alla cancellazione o alla riduzione del credito affidato all'Agente.”
Con la suindicata sentenza della Corte d'Appello è stata dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520109019921629 e, conseguentemente, sono stati dichiarati non dovuti i contributi di cui alla presupposta cartella esattoriale n.
29520020076824641.
Come ritenuto da questo Tribunale, con argomentazioni condivise da questo decidente,
“Invero, a fronte dell'accertamento dell'estinzione del credito previdenziale vantato dall' , il dovere di procedere allo sgravio delle relative somme in esecuzione del CP_3 giudicato non può che spettare al predetto , quale titolare della pretesa sostanziale. CP_3
E' stato infatti rilevato come sia l' l'ente creditore, nel suo ruolo di ente CP_3 previdenziale deputato all'attuazione della procedura di imposizione-riscossione dei contributi previdenziali ed unico destinatario delle somme indicate nelle cartelle di pagamento. Di contro, – oggi – è privo di qualsiasi Controparte_2 CP_6 potere di influire sul merito della pretesa creditoria e, correlativamente, del potere di annullarla, essendo competente soltanto nell'ambito delle attività materiali e giuridiche finalizzate alla riscossione del credito. Conseguentemente, essendo evidente che dalla sentenza suindicata discenda il diritto del ricorrente ad ottenere il chiesto provvedimento di sgravio del relativo credito previdenziale ormai prescritto, va ordinato all'Istituto di procedere in tal senso” ( Trib. di Messina, sez. lav., n. 264/2022).
7.- Va tuttavia rilevato che l' ha depositato in atti documentazione da cui risulta che, CP_3 in relazione alla cartella n. 29520020076824641, il credito di euro 7.241,01, è stato sgravato, e il credito residuale di euro 3.044, 65, è stato stralciato ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente non si è opposta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere insistendo nella richiesta di condanna di controparte al pagamento delle spese per il principio di soccombenza virtuale.
In ragione di quanto esposto, va dunque dichiarata cessata la materia del contendere.
8.- Tenuto conto delle ragioni della decisione e in forza del principio di soccombenza virtuale, le spese vengono poste a carico dell' , titolare della pretesa creditoria, in CP_3 favore di e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, Parte_1
n. 55, applicando i minimi previsti, tenuto conto della semplicità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
vengono invece interamente compensate le spese nei confronti della Controparte_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_3 favore di delle spese giudiziali che si liquidano in € 2. 695,5 oltre € Parte_1
43,00 a titolo di c.u., iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
c) compensa le spese giudiziali nei confronti dell' . Controparte_1
Messina, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga