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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00425/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 28/01/2026
N. 00088 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00425/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Brescia
Cat.A.12/2023/Immig/II Sez/21BS004104 in data 4.4.2024, notificato in data
12.4.2024, con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE N. 00425/2024 REG.RIC.
per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato presentata da -
OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- -OMISSIS-, cittadino marocchino, giunto in Italia in data 20.6.2016 per ricongiungimento familiare, dapprima titolare di un permesso per motivi familiari, poi convertito in titolo per lavoro subordinato con scadenza al 5.11.2020, in data
17.9.2020 ha richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato.
2.1.- Previo inoltro di un preavviso di diniego nel marzo 2022, fondato sulla sussistenza di “elementi di pericolosità sociale ostativi al mantenimento del titolo di soggiorno”, e preso atto delle memorie difensive del successivo aprile, con provvedimento notificato il 14.4.2023 la Questura di Brescia ha rigettato l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ordinando al contempo l'allontanamento di -OMISSIS- dal territorio nazionale nel termine di dieci giorni e preannunciando – in difetto di ottemperanza - l'avvio alle procedure espulsive.
2.2.- La Questura, richiamato il disposto degli artt. 9, comma 4, 5, comma 5 e 4, comma 3 del D.Lgs. 286/1998, ha desunto la pericolosità sociale dell'istante dalle N. 00425/2024 REG.RIC.
condanne dallo stesso riportate il 4.3.2021 (decreto penale del GIP del Tribunale di
Bergamo, esecutivo, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. e guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, comma 2, lettera b) D.Lgs. 285/1992) ed il
15.6.2021 (sentenza della Corte di Appello di Brescia, in giudicato, per i reati di detenzione illecita di stupefacenti ex art. 73, comma V, D.P.R.309/1990, cessione illecita di stupefacenti in continuazione ex artt. 81 – 73, comma V, D.P.R. 309/1990 e porto d'armi ex art. 4, comma 2, Legge 110/1975), ritenendolo una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ed affermando la recessività, rispetto all'interesse pubblico, della presenza in Italia dei suoi genitori conviventi e concludendo per l'insussistenza dei presupposti tanto per il rilascio del titolo richiesto quanto per il rinnovo del permesso per altre ragioni.
3.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Brescia, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendone l'annullamento.
4.- L'Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando altresì una relazione e documentazione relativa al procedimento.
5.- All'esito dell'udienza pubblica del 22.10.2025 con ordinanza n. 977/2025 è stata ordinata la regolarizzazione del ricorso introduttivo, non depositato in formato nativo digitale, cui il ricorrente ha ottemperato con deposito del 3.11.2025.
6.- All'udienza pubblica del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso lamenta “violazione di legge, eccesso di potere per erronea interpretazione della legge, per manifesta irragionevolezza, per carenza di istruttoria, per insufficienza di motivazione”: richiamando la normativa settoriale di riferimento, il ricorrente lamenta l'applicazione del cd. automatismo ostativo, nonché il difetto istruttorio e motivazionale in relazione all'attualità della propria pericolosità sociale. N. 00425/2024 REG.RIC.
Lo stesso, inoltre, sostiene la mancata considerazione del lasso temporale trascorso dai fatti di reato (tutti collocati negli anni 2019 – 2020), dell'insussistenza di successive condotte di rilievo penale, della propria presenza in Italia da moltissimi anni e delle proprie condizioni lavorative e familiari (convivenza con i genitori e con la sorella).
2.- Il ricorso è infondato.
3.- Gli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 del D.Lgs. 286/1998 stabiliscono, per quanto di rilievo ai fini de quibus, che “Non è ammesso in Italia lo straniero…che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato…o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale…” e che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati
e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato…”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 88/2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme di cui sopra nella parte in cui comprendono, tra le condanne automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/1990 e per il reato di cui all'art. 474, comma 2, c.p., senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
L'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 286/1998, riferito alla specifica ipotesi del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, prevede che lo stesso “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche …di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 38° del codice di procedura penale, nonché, N. 00425/2024 REG.RIC.
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
Per giurisprudenza consolidata il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere emessi per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (c.d. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo – cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, nn. 1078 del 10.2.2025, 627 del
28.1.2025, 6479 del 19.7.2024, 4574 del 22.5.2024, 5660 del 7.7.2022, nonché questa
Sezione, sentenza n. 316 dell'11.4.2025 e ordinanza n. 376 del 25.9.2025).
4.- Nel caso di specie il provvedimento impugnato resiste alle censure di cui al ricorso: nonostante lo stesso contenga un infelice richiamo all'automatismo ostativo – non operante in considerazione del fatto che le condanne riportare dall'EL in materia di stupefacenti siano riferite all'ipotesi di “lieve entità” di cui al comma V dell'art. 73
d.P.R. 309/1990 - a ben vedere la Questura di Brescia ha effettuato una valutazione concreta di pericolosità sociale dell'interessato.
L'Amministrazione, infatti, dopo aver richiamato le svariate sentenze di condanna riportate dal ricorrente (segnatamente - oltre a quelle già menzionate relative al delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti - per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, porto abusivo d'armi), non si è limitata a prendere atto della loro sussistenza, ma ha fondato il giudizio di pericolosità sociale tenendo conto della gravità concreta del comportamento tenuto dall'EL nel corso degli anni, affermando: “lo straniero, con le sue condotte, ha dimostrato una inclinazione N. 00425/2024 REG.RIC.
delinquenziale e l'adesione ad uno stile di vita antigiuridico e pericoloso socialmente, non manifestando quindi la volontà di integrarsi nella comunità; le abitudini di vita infatti costituiscono espressione di reiterate condotte riprovevoli le quali, per la loro estensione temporale, indicano uno scarso inserimento nel tessuto sociale e il quadro complessivo delineato è denso di elementi che suffragano una prognosi sfavorevole del comportamento futuro”.
La Questura, inoltre, a riscontro delle osservazioni procedimentali e bilanciando i contrapporti interessi rilevanti nella fattispecie, pur dando atto di quanto rappresentato dal Comando Carabinieri di Palazzolo sull'Oglio nella nota del 16.3.2022 (ossia convivenza del ricorrente con i genitori, espletamento di attività lavorativa come elettricista e sostituzione della misura della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari, prima, e della presentazione alla PG, dopo, oramai cessata), ha altresì ritenuto che l'elevato allarme sociale creato dai reati commessi comportasse la soccombenza dell'interesse privato rispetto a quello di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
Né può condividersi l'affermazione di non attualità della pericolosità sociale, atteso che le condotte menzionate nel provvedimento gravato sono recenti rispetto alla sua adozione e neppure è stato dedotto l'intervento di riabilitazioni o pronunce equivalenti che – pur non vincolanti, in quanto incidenti su un diverso piano rispetto a quelle compiute in sede amministrativa – la Questura avrebbe potuto prendere in considerazione.
Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, il ricorso va respinto.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00425/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE GA, Presidente
Francesca AR, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca AR GE GA N. 00425/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 28/01/2026
N. 00088 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00425/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Brescia
Cat.A.12/2023/Immig/II Sez/21BS004104 in data 4.4.2024, notificato in data
12.4.2024, con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE N. 00425/2024 REG.RIC.
per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato presentata da -
OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- -OMISSIS-, cittadino marocchino, giunto in Italia in data 20.6.2016 per ricongiungimento familiare, dapprima titolare di un permesso per motivi familiari, poi convertito in titolo per lavoro subordinato con scadenza al 5.11.2020, in data
17.9.2020 ha richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato.
2.1.- Previo inoltro di un preavviso di diniego nel marzo 2022, fondato sulla sussistenza di “elementi di pericolosità sociale ostativi al mantenimento del titolo di soggiorno”, e preso atto delle memorie difensive del successivo aprile, con provvedimento notificato il 14.4.2023 la Questura di Brescia ha rigettato l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ordinando al contempo l'allontanamento di -OMISSIS- dal territorio nazionale nel termine di dieci giorni e preannunciando – in difetto di ottemperanza - l'avvio alle procedure espulsive.
2.2.- La Questura, richiamato il disposto degli artt. 9, comma 4, 5, comma 5 e 4, comma 3 del D.Lgs. 286/1998, ha desunto la pericolosità sociale dell'istante dalle N. 00425/2024 REG.RIC.
condanne dallo stesso riportate il 4.3.2021 (decreto penale del GIP del Tribunale di
Bergamo, esecutivo, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. e guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, comma 2, lettera b) D.Lgs. 285/1992) ed il
15.6.2021 (sentenza della Corte di Appello di Brescia, in giudicato, per i reati di detenzione illecita di stupefacenti ex art. 73, comma V, D.P.R.309/1990, cessione illecita di stupefacenti in continuazione ex artt. 81 – 73, comma V, D.P.R. 309/1990 e porto d'armi ex art. 4, comma 2, Legge 110/1975), ritenendolo una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ed affermando la recessività, rispetto all'interesse pubblico, della presenza in Italia dei suoi genitori conviventi e concludendo per l'insussistenza dei presupposti tanto per il rilascio del titolo richiesto quanto per il rinnovo del permesso per altre ragioni.
3.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Brescia, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendone l'annullamento.
4.- L'Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando altresì una relazione e documentazione relativa al procedimento.
5.- All'esito dell'udienza pubblica del 22.10.2025 con ordinanza n. 977/2025 è stata ordinata la regolarizzazione del ricorso introduttivo, non depositato in formato nativo digitale, cui il ricorrente ha ottemperato con deposito del 3.11.2025.
6.- All'udienza pubblica del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso lamenta “violazione di legge, eccesso di potere per erronea interpretazione della legge, per manifesta irragionevolezza, per carenza di istruttoria, per insufficienza di motivazione”: richiamando la normativa settoriale di riferimento, il ricorrente lamenta l'applicazione del cd. automatismo ostativo, nonché il difetto istruttorio e motivazionale in relazione all'attualità della propria pericolosità sociale. N. 00425/2024 REG.RIC.
Lo stesso, inoltre, sostiene la mancata considerazione del lasso temporale trascorso dai fatti di reato (tutti collocati negli anni 2019 – 2020), dell'insussistenza di successive condotte di rilievo penale, della propria presenza in Italia da moltissimi anni e delle proprie condizioni lavorative e familiari (convivenza con i genitori e con la sorella).
2.- Il ricorso è infondato.
3.- Gli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 del D.Lgs. 286/1998 stabiliscono, per quanto di rilievo ai fini de quibus, che “Non è ammesso in Italia lo straniero…che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato…o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale…” e che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati
e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato…”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 88/2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme di cui sopra nella parte in cui comprendono, tra le condanne automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/1990 e per il reato di cui all'art. 474, comma 2, c.p., senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
L'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 286/1998, riferito alla specifica ipotesi del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, prevede che lo stesso “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche …di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 38° del codice di procedura penale, nonché, N. 00425/2024 REG.RIC.
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
Per giurisprudenza consolidata il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere emessi per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (c.d. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo – cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, nn. 1078 del 10.2.2025, 627 del
28.1.2025, 6479 del 19.7.2024, 4574 del 22.5.2024, 5660 del 7.7.2022, nonché questa
Sezione, sentenza n. 316 dell'11.4.2025 e ordinanza n. 376 del 25.9.2025).
4.- Nel caso di specie il provvedimento impugnato resiste alle censure di cui al ricorso: nonostante lo stesso contenga un infelice richiamo all'automatismo ostativo – non operante in considerazione del fatto che le condanne riportare dall'EL in materia di stupefacenti siano riferite all'ipotesi di “lieve entità” di cui al comma V dell'art. 73
d.P.R. 309/1990 - a ben vedere la Questura di Brescia ha effettuato una valutazione concreta di pericolosità sociale dell'interessato.
L'Amministrazione, infatti, dopo aver richiamato le svariate sentenze di condanna riportate dal ricorrente (segnatamente - oltre a quelle già menzionate relative al delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti - per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, porto abusivo d'armi), non si è limitata a prendere atto della loro sussistenza, ma ha fondato il giudizio di pericolosità sociale tenendo conto della gravità concreta del comportamento tenuto dall'EL nel corso degli anni, affermando: “lo straniero, con le sue condotte, ha dimostrato una inclinazione N. 00425/2024 REG.RIC.
delinquenziale e l'adesione ad uno stile di vita antigiuridico e pericoloso socialmente, non manifestando quindi la volontà di integrarsi nella comunità; le abitudini di vita infatti costituiscono espressione di reiterate condotte riprovevoli le quali, per la loro estensione temporale, indicano uno scarso inserimento nel tessuto sociale e il quadro complessivo delineato è denso di elementi che suffragano una prognosi sfavorevole del comportamento futuro”.
La Questura, inoltre, a riscontro delle osservazioni procedimentali e bilanciando i contrapporti interessi rilevanti nella fattispecie, pur dando atto di quanto rappresentato dal Comando Carabinieri di Palazzolo sull'Oglio nella nota del 16.3.2022 (ossia convivenza del ricorrente con i genitori, espletamento di attività lavorativa come elettricista e sostituzione della misura della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari, prima, e della presentazione alla PG, dopo, oramai cessata), ha altresì ritenuto che l'elevato allarme sociale creato dai reati commessi comportasse la soccombenza dell'interesse privato rispetto a quello di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
Né può condividersi l'affermazione di non attualità della pericolosità sociale, atteso che le condotte menzionate nel provvedimento gravato sono recenti rispetto alla sua adozione e neppure è stato dedotto l'intervento di riabilitazioni o pronunce equivalenti che – pur non vincolanti, in quanto incidenti su un diverso piano rispetto a quelle compiute in sede amministrativa – la Questura avrebbe potuto prendere in considerazione.
Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, il ricorso va respinto.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00425/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE GA, Presidente
Francesca AR, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca AR GE GA N. 00425/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.