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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 849/2024 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
UC AN
APPELLANTE
E
non costituito CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8613/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
4.10.2023
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla , ha dichiarato non dovuta la pretesa creditoria oggetto Parte_1
CP_ dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000483206 per l'importo eccedente €. 10.000,00.
Il tutto con rigetto del ricorso nel resto e compensazione delle spese di giudizio.
Ha proposto appello la società, contestando la fondatezza della decisione gravata.
Ciò posto, va dichiarato improcedibile l'appello. Infatti a seguito dell'udienza del 24.9.2024, nella quale la Corte ha concesso termine di giorni 30, precedenti la presente udienza del 3.6.2025, per il deposito dell'appello notificato, l'appellante non ha provveduto e nessuna delle parti è comparsa all' udienza stessa.
Ora, la Suprema Corte di Cassazione, ordinanza 2005/2015 ha affermato che, nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato.
Secondo il menzionato indirizzo, dunque, la mancata notificazione dell'appello alla parte appellata determina improcedibilità dell'impugnazione, che preclude e precede anche l'eventuale pronuncia di improcedibilità per la vicenda processuale della mancata doppia comparizione dell'appellante ex art. 348 c.p.c..
Tale principio, della prevalenza della mancata rituale instaurazione del contraddittorio sulle eventuali successive vicende processuali comunque idonee a precludere una definizione dell'appello nel merito, è applicabile, secondo questa Corte territoriale, anche al caso della mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 309 c.p.c, fattispecie processuale che si differenzia da quella di cui all'art. 348 c.p.c. (sulla quale si è pronunciata la Cassazione affermando il principio sopra richiamato) solo perché la non comparizione dell'appellante per due udienze consecutive avviene in udienze successive alla prima.
L'appello, quindi, deve essere dichiarato improcedibile.
La mancata costituzione dell'appellata esoneri il Collegio dalla pronuncia sulle spese del presente grado.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza delle condizioni oggettive, per l'appellante, per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello;
Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive, per l'appellante, per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 03/06/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 849/2024 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
UC AN
APPELLANTE
E
non costituito CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8613/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
4.10.2023
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla , ha dichiarato non dovuta la pretesa creditoria oggetto Parte_1
CP_ dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000483206 per l'importo eccedente €. 10.000,00.
Il tutto con rigetto del ricorso nel resto e compensazione delle spese di giudizio.
Ha proposto appello la società, contestando la fondatezza della decisione gravata.
Ciò posto, va dichiarato improcedibile l'appello. Infatti a seguito dell'udienza del 24.9.2024, nella quale la Corte ha concesso termine di giorni 30, precedenti la presente udienza del 3.6.2025, per il deposito dell'appello notificato, l'appellante non ha provveduto e nessuna delle parti è comparsa all' udienza stessa.
Ora, la Suprema Corte di Cassazione, ordinanza 2005/2015 ha affermato che, nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato.
Secondo il menzionato indirizzo, dunque, la mancata notificazione dell'appello alla parte appellata determina improcedibilità dell'impugnazione, che preclude e precede anche l'eventuale pronuncia di improcedibilità per la vicenda processuale della mancata doppia comparizione dell'appellante ex art. 348 c.p.c..
Tale principio, della prevalenza della mancata rituale instaurazione del contraddittorio sulle eventuali successive vicende processuali comunque idonee a precludere una definizione dell'appello nel merito, è applicabile, secondo questa Corte territoriale, anche al caso della mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 309 c.p.c, fattispecie processuale che si differenzia da quella di cui all'art. 348 c.p.c. (sulla quale si è pronunciata la Cassazione affermando il principio sopra richiamato) solo perché la non comparizione dell'appellante per due udienze consecutive avviene in udienze successive alla prima.
L'appello, quindi, deve essere dichiarato improcedibile.
La mancata costituzione dell'appellata esoneri il Collegio dalla pronuncia sulle spese del presente grado.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza delle condizioni oggettive, per l'appellante, per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello;
Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive, per l'appellante, per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 03/06/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi