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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4193/2018 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
25.9.2024, tra:
- (P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Di Monte (C.F.:
) C.F._1
- appellante-
e
- (P. Iva: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Lauritano (C.F.: ) C.F._2
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la società in epigrafe indicata,
premettendo di essere stata beneficiaria, in virtù di decreto dirigenziale regionale n° 166 del
1 9.5.2006, di una agevolazione per euro 142.395,00 concessa ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n° 15/2002 e che tale agevolazione era stata revocata con decreto dirigenziale n°
295 del 23.5.2011, conveniva in giudizio la affinché venisse annullato il detto CP_2
decreto di revoca.
Si costituiva in giudizio la , avanzando domanda riconvenzionale di restituzione di CP_2
quella parte di contributo che era stata già versata.
Con sentenza n° 1041/2018, pubblicata in data 1.2.2018, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di parte attrice ed accoglieva la domanda riconvenzionale.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la chiedendo che, in riforma Controparte_1
della sentenza impugnata, venga accolta la domanda originariamente proposta e venga dichiarato che nulla è dovuto da essa appellante alla . Controparte_2
Si è costituita in giudizio la . CP_2
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
25.9.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il decreto dirigenziale di revoca sia nullo, non essendo stato rispettato il disposto dell'art. 3 legge 241/1990, che prevede, al comma 4, che in ogni atto notificato dalla pubblica amministrazione “devono essere indicati il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere”; avrebbe errato il primo giudice a ritenere che tale indicazione non fosse dovuta sul presupposto che l'azione di impugnazione del provvedimento di revoca del contributo non sia altro che una mera azione di accertamento negativo, non sottoposta a termini di decadenza;
al contrario, l'azione proposta è diretta ad ottenere l'annullamento del decreto di revoca.
Il motivo è manifestamente infondato.
2 E' pacifico, in giurisprudenza, che la conseguenza del mancato rispetto del disposto dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990 non è la nullità dell'atto, ma esclusivamente il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (cfr. Cass., sez. 5, n° 19189 del 06/09/2006: “La mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere
proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non
inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della
scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente”;
Cass., Sezioni Unite, n° 20602 del 30/07/2008: “In tema d'esercizio del diritto d'azione contro atti della P.A. (nella specie un provvedimento del Magistrato delle Acque), mediante
impugnazione da proporsi entro un certo termine a pena di decadenza (nella specie
mediante impugnazione innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche), si applica la
regola posta dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (secondo il quale "in ogni atto notificato
al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere"), la cui violazione impedisce la decadenza stessa”; Cass., sez. 2, n° 1740 del 27/01/2020:
“L'omessa o erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento), del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a
decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determinano,
"ex se", invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la
decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate
non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi”).
Ciò posto, sia che si qualifichi l'azione contro il provvedimento di revoca dell'agevolazione come mera azione di accertamento negativo, che mira a dimostrare l'insussistenza delle condizioni per procedere alla revoca del beneficio (come ha ritenuto il primo giudice), sia che la si voglia qualificare, come invece vuole l'appellante, come azione costitutiva volta a conseguire un vero e proprio annullamento del provvedimento di revoca, resta il fatto che si tratta di azione non sottoposta ad alcun termine di decadenza, tanto è vero che l'appellante
3 l'ha validamente proposta in primo grado e che essa è stata rigettata esclusivamente nel merito, e non certo dichiarata inammissibile per tardività.
Ne consegue che l'omessa indicazione, nel provvedimento di revoca, del termine per impugnarlo (che, invero, non esiste) e dell'autorità giudiziaria presso la quale operare l'impugnazione non è destinata a sortire alcun effetto, a prescindere da ogni considerazione sul raggiungimento dello scopo, visto che l'azione di impugnativa è stata nel caso di specie comunque proposta e, come si è detto, è stata rigettata nel merito.
…
Con il secondo motivo di appello l'appellante si duole che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto ad essa imputabile il non avere destinato l'agevolazione agli scopi per i quali era stata concessa;
al contrario essa appellante, subito dopo l'ammissione al contributo, aveva formalizzato la richiesta per ottenere i titoli abilitativi necessari per realizzare l'impianto di cui all'investimento nell'area individuata in sede di presentazione della domanda, ma il di aveva negato l'autorizzazione richiesta per non CP_3 CP_4
conformità allo strumento urbanistico dell'impianto da realizzare;
di poi essa appellante aveva chiesto al medesimo l'assegnazione di un lotto in area P.I.P., ma al CP_3
momento del decreto di revoca il procedimento non si era ancora completato per ritardi imputabili esclusivamente al CP_3
Il motivo è manifestamente infondato ed ai limiti dell'ammissibilità, essendo basato su argomentazioni già adeguatamente confutate dal primo giudice ed in questa sede meramente riproposte senza elementi di novità.
Va premesso che l'agevolazione è stata revocata perché essa era stata concessa, con decreto del 9.5.2006, per un investimento riguardante una attività di “recupero, trattamento
e riciclaggio di residui da costruzione e materiali edili in genere”, laddove invece, con accertamento del 6.4.2011, era emerso che la società beneficiaria svolgeva un'attività diversa da quella finanziata, e cioè di mera demolizione di edifici.
Orbene, il primo giudice ha evidenziato:
- che la revoca dell'agevolazione prescinde dall'imputabilità alla beneficiaria della mancata realizzazione del programma finanziato: sul punto l'appellante nulla ha replicato con l'atto di appello;
4 - che, ad ogni buon conto, sarebbe stato onere della società verificare che vi fossero le condizioni urbanistiche per realizzare l'attività finanziata nell'area indicata al momento della presentazione della domanda;
la mancata effettuazione di tale controllo urbanistico preventivo è circostanza che rende imputabile all'attrice l'inadempimento contestato dalla
: in proposito nell'atto di appello la società si limita ad adombrare l'illegittimità del CP_2
provvedimento con il quale il aveva negato, per non conformità allo strumento CP_3
urbanistico, l'autorizzazione richiesta (“Nonostante l'inaspettato diniego e la convinzione della sua illegittimità…”), ma non allega alcuna concreta circostanza atta a dimostrare che il detto diniego sia stato effettivamente illegittimo e che quindi essa appellante, allorquando aveva avanzato la richiesta dell'agevolazione regionale, aveva legittimamente fatto affidamento sulla concedibilità dell'autorizzazione comunale.
Va da sé che l'appellante, nel momento in cui non è stata sollecita a verificare, allorquando ha presentato la domanda di agevolazione, che l'area da essa individuata allo scopo fosse idonea da un punto di vista urbanistico, essa non si può dolere dei successivi ritardi del nell'assegnarle la nuova all'area all'uopo richiesta in zona P.I.P., essendo stato CP_3
suo onere quello di avere a disposizione un'area idonea allo scopo già al momento della concessione del contributo;
e peraltro anche la circostanza che il procedimento di assegnazione della nuova area non si sia completato tempestivamente “a causa di gravi ritardi imputabili esclusivamente al è meramente affermata, senza alcuna concreta CP_3
allegazione e prova a sostegno.
Ha aggiunto il primo giudice che “Quanto ai cinque anni richiamati in citazione, trattasi del termine entro cui la può effettuare i controlli circa l'effettiva destinazione Controparte_2
dell'investimento allo scopo destinato nel programma e non del termine entro cui tale scopo può essere attuato”: in proposito nulla si replica nell'atto di appello e solo in comparsa conclusionale, e quindi del tutto tardivamente, si afferma che “La suddetta revoca è intervenuta quando il procedimento di assegnazione dei lotti in area P.I.P. era ancora in
corso ed il disciplinare prevede che la verifica da parte della doveva essere attuata CP_2
entro 5 anni dal completamento dell'investimento, termine non ancora decorso al momento della revoca”; peraltro le stesse parole dell'appellante confermano la bontà dell'interpretazione fornita dal primo giudice, e cioè che il termine di cinque anni non è quello concesso al beneficiario per completare l'investimento, bensì è quello entro il quale la
[... doveva effettuare le sue verifiche sulla corretta destinazione dell'investimento allo Pt_1
scopo per il quale esso era stato destinato, e peraltro il termine di cinque anni era il termine
ultimo per effettuare i controlli, non certo il termine prima del quale tali controlli non potessero essere effettuati.
…
Essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo le spese relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento a favore dell'appellata della somma di euro 7.400,00 per onorari (fase di studio: euro 2.200,00; fase introduttiva: euro 1.400,00;
fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.800,00), attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12 per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità del contributo di cui si disputa), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n° 1041/2018, Controparte_1
pubblicata in data 1.2.2018, dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata di spese Controparte_2
ed onorari di giudizio, liquidati in euro 7.400,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
6 - dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.5.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4193/2018 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
25.9.2024, tra:
- (P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Di Monte (C.F.:
) C.F._1
- appellante-
e
- (P. Iva: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Lauritano (C.F.: ) C.F._2
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la società in epigrafe indicata,
premettendo di essere stata beneficiaria, in virtù di decreto dirigenziale regionale n° 166 del
1 9.5.2006, di una agevolazione per euro 142.395,00 concessa ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n° 15/2002 e che tale agevolazione era stata revocata con decreto dirigenziale n°
295 del 23.5.2011, conveniva in giudizio la affinché venisse annullato il detto CP_2
decreto di revoca.
Si costituiva in giudizio la , avanzando domanda riconvenzionale di restituzione di CP_2
quella parte di contributo che era stata già versata.
Con sentenza n° 1041/2018, pubblicata in data 1.2.2018, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di parte attrice ed accoglieva la domanda riconvenzionale.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la chiedendo che, in riforma Controparte_1
della sentenza impugnata, venga accolta la domanda originariamente proposta e venga dichiarato che nulla è dovuto da essa appellante alla . Controparte_2
Si è costituita in giudizio la . CP_2
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
25.9.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il decreto dirigenziale di revoca sia nullo, non essendo stato rispettato il disposto dell'art. 3 legge 241/1990, che prevede, al comma 4, che in ogni atto notificato dalla pubblica amministrazione “devono essere indicati il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere”; avrebbe errato il primo giudice a ritenere che tale indicazione non fosse dovuta sul presupposto che l'azione di impugnazione del provvedimento di revoca del contributo non sia altro che una mera azione di accertamento negativo, non sottoposta a termini di decadenza;
al contrario, l'azione proposta è diretta ad ottenere l'annullamento del decreto di revoca.
Il motivo è manifestamente infondato.
2 E' pacifico, in giurisprudenza, che la conseguenza del mancato rispetto del disposto dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990 non è la nullità dell'atto, ma esclusivamente il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (cfr. Cass., sez. 5, n° 19189 del 06/09/2006: “La mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere
proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non
inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della
scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente”;
Cass., Sezioni Unite, n° 20602 del 30/07/2008: “In tema d'esercizio del diritto d'azione contro atti della P.A. (nella specie un provvedimento del Magistrato delle Acque), mediante
impugnazione da proporsi entro un certo termine a pena di decadenza (nella specie
mediante impugnazione innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche), si applica la
regola posta dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (secondo il quale "in ogni atto notificato
al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere"), la cui violazione impedisce la decadenza stessa”; Cass., sez. 2, n° 1740 del 27/01/2020:
“L'omessa o erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento), del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a
decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determinano,
"ex se", invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la
decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate
non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi”).
Ciò posto, sia che si qualifichi l'azione contro il provvedimento di revoca dell'agevolazione come mera azione di accertamento negativo, che mira a dimostrare l'insussistenza delle condizioni per procedere alla revoca del beneficio (come ha ritenuto il primo giudice), sia che la si voglia qualificare, come invece vuole l'appellante, come azione costitutiva volta a conseguire un vero e proprio annullamento del provvedimento di revoca, resta il fatto che si tratta di azione non sottoposta ad alcun termine di decadenza, tanto è vero che l'appellante
3 l'ha validamente proposta in primo grado e che essa è stata rigettata esclusivamente nel merito, e non certo dichiarata inammissibile per tardività.
Ne consegue che l'omessa indicazione, nel provvedimento di revoca, del termine per impugnarlo (che, invero, non esiste) e dell'autorità giudiziaria presso la quale operare l'impugnazione non è destinata a sortire alcun effetto, a prescindere da ogni considerazione sul raggiungimento dello scopo, visto che l'azione di impugnativa è stata nel caso di specie comunque proposta e, come si è detto, è stata rigettata nel merito.
…
Con il secondo motivo di appello l'appellante si duole che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto ad essa imputabile il non avere destinato l'agevolazione agli scopi per i quali era stata concessa;
al contrario essa appellante, subito dopo l'ammissione al contributo, aveva formalizzato la richiesta per ottenere i titoli abilitativi necessari per realizzare l'impianto di cui all'investimento nell'area individuata in sede di presentazione della domanda, ma il di aveva negato l'autorizzazione richiesta per non CP_3 CP_4
conformità allo strumento urbanistico dell'impianto da realizzare;
di poi essa appellante aveva chiesto al medesimo l'assegnazione di un lotto in area P.I.P., ma al CP_3
momento del decreto di revoca il procedimento non si era ancora completato per ritardi imputabili esclusivamente al CP_3
Il motivo è manifestamente infondato ed ai limiti dell'ammissibilità, essendo basato su argomentazioni già adeguatamente confutate dal primo giudice ed in questa sede meramente riproposte senza elementi di novità.
Va premesso che l'agevolazione è stata revocata perché essa era stata concessa, con decreto del 9.5.2006, per un investimento riguardante una attività di “recupero, trattamento
e riciclaggio di residui da costruzione e materiali edili in genere”, laddove invece, con accertamento del 6.4.2011, era emerso che la società beneficiaria svolgeva un'attività diversa da quella finanziata, e cioè di mera demolizione di edifici.
Orbene, il primo giudice ha evidenziato:
- che la revoca dell'agevolazione prescinde dall'imputabilità alla beneficiaria della mancata realizzazione del programma finanziato: sul punto l'appellante nulla ha replicato con l'atto di appello;
4 - che, ad ogni buon conto, sarebbe stato onere della società verificare che vi fossero le condizioni urbanistiche per realizzare l'attività finanziata nell'area indicata al momento della presentazione della domanda;
la mancata effettuazione di tale controllo urbanistico preventivo è circostanza che rende imputabile all'attrice l'inadempimento contestato dalla
: in proposito nell'atto di appello la società si limita ad adombrare l'illegittimità del CP_2
provvedimento con il quale il aveva negato, per non conformità allo strumento CP_3
urbanistico, l'autorizzazione richiesta (“Nonostante l'inaspettato diniego e la convinzione della sua illegittimità…”), ma non allega alcuna concreta circostanza atta a dimostrare che il detto diniego sia stato effettivamente illegittimo e che quindi essa appellante, allorquando aveva avanzato la richiesta dell'agevolazione regionale, aveva legittimamente fatto affidamento sulla concedibilità dell'autorizzazione comunale.
Va da sé che l'appellante, nel momento in cui non è stata sollecita a verificare, allorquando ha presentato la domanda di agevolazione, che l'area da essa individuata allo scopo fosse idonea da un punto di vista urbanistico, essa non si può dolere dei successivi ritardi del nell'assegnarle la nuova all'area all'uopo richiesta in zona P.I.P., essendo stato CP_3
suo onere quello di avere a disposizione un'area idonea allo scopo già al momento della concessione del contributo;
e peraltro anche la circostanza che il procedimento di assegnazione della nuova area non si sia completato tempestivamente “a causa di gravi ritardi imputabili esclusivamente al è meramente affermata, senza alcuna concreta CP_3
allegazione e prova a sostegno.
Ha aggiunto il primo giudice che “Quanto ai cinque anni richiamati in citazione, trattasi del termine entro cui la può effettuare i controlli circa l'effettiva destinazione Controparte_2
dell'investimento allo scopo destinato nel programma e non del termine entro cui tale scopo può essere attuato”: in proposito nulla si replica nell'atto di appello e solo in comparsa conclusionale, e quindi del tutto tardivamente, si afferma che “La suddetta revoca è intervenuta quando il procedimento di assegnazione dei lotti in area P.I.P. era ancora in
corso ed il disciplinare prevede che la verifica da parte della doveva essere attuata CP_2
entro 5 anni dal completamento dell'investimento, termine non ancora decorso al momento della revoca”; peraltro le stesse parole dell'appellante confermano la bontà dell'interpretazione fornita dal primo giudice, e cioè che il termine di cinque anni non è quello concesso al beneficiario per completare l'investimento, bensì è quello entro il quale la
[... doveva effettuare le sue verifiche sulla corretta destinazione dell'investimento allo Pt_1
scopo per il quale esso era stato destinato, e peraltro il termine di cinque anni era il termine
ultimo per effettuare i controlli, non certo il termine prima del quale tali controlli non potessero essere effettuati.
…
Essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo le spese relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento a favore dell'appellata della somma di euro 7.400,00 per onorari (fase di studio: euro 2.200,00; fase introduttiva: euro 1.400,00;
fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.800,00), attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12 per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità del contributo di cui si disputa), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n° 1041/2018, Controparte_1
pubblicata in data 1.2.2018, dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata di spese Controparte_2
ed onorari di giudizio, liquidati in euro 7.400,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
6 - dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.5.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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