Art. 17.
Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.
Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.
Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.
Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.