Articolo 17 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46
Articolo 16Articolo 18
Versione
14 marzo 1982
Art. 17.
Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.
Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.
Entrata in vigore il 14 marzo 1982