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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 634/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 4.4.2022, promossa con atto di citazione da
Parte_1
(c.f. ), con l'avv. Cristina
[...] P.IVA_1
LUCCHESI; appellante contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con l'avv. Matteo LEVANTINO;
C.F._2
appellati
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
1 appello avverso la sentenza n. 211/2022 del Tribunale di Venezia.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 210/2022 del Tribunale di Venezia, che in accoglimento dell'opposizione proposta da e , aveva Controparte_1 Controparte_2
revocato il decreto ingiuntivo n.1195/2018 dello stesso Tribunale di Venezia e condannato l'ingiungente opposta al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.
e si sono costituiti contestando la fondatezza del gravame. Controparte_1 Controparte_2
Le parti costituite hanno richiesto alcuni rinvii della trattazione della causa dapprima per la pendenza di trattative tra le parti poi per consentire l'attuazione degli accordi raggiunti.
Nessuna delle parti ha depositato note scritte nel termine del 12.6.2025 assegnato ex art. 127
c.p.c. in sostituzione dell'udienza.
La Corte ha dunque dato atto della sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c. ed assegnato ulteriore termine per il deposito di note scritte al 26.6.2025, avvertendo le parti che, in caso di ulteriore mancato deposito di note scritte, sarebbe stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 127 ter comma 4 parte seconda c.p.c., di cancellazione della causa dal ruolo con dichiarazione di estinzione del processo.
Il decreto è stato comunicato dalla cancelleria ai procuratori delle parti in data 16.6.2025.
Anche nel termine del 26.6.2025 nessuna delle parti ha depositato nota scritta.
Disponendosi di conseguenza, le spese processuali restano a carico delle parti (art. 310, ultimo comma, c.p.c.).
P. Q. M.
2 la Corte d'Appello di Venezia:
- dispone la cancellazione dal ruolo del presente giudizio di appello;
- dichiara estinta la causa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
3
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 634/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 4.4.2022, promossa con atto di citazione da
Parte_1
(c.f. ), con l'avv. Cristina
[...] P.IVA_1
LUCCHESI; appellante contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con l'avv. Matteo LEVANTINO;
C.F._2
appellati
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
1 appello avverso la sentenza n. 211/2022 del Tribunale di Venezia.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 210/2022 del Tribunale di Venezia, che in accoglimento dell'opposizione proposta da e , aveva Controparte_1 Controparte_2
revocato il decreto ingiuntivo n.1195/2018 dello stesso Tribunale di Venezia e condannato l'ingiungente opposta al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.
e si sono costituiti contestando la fondatezza del gravame. Controparte_1 Controparte_2
Le parti costituite hanno richiesto alcuni rinvii della trattazione della causa dapprima per la pendenza di trattative tra le parti poi per consentire l'attuazione degli accordi raggiunti.
Nessuna delle parti ha depositato note scritte nel termine del 12.6.2025 assegnato ex art. 127
c.p.c. in sostituzione dell'udienza.
La Corte ha dunque dato atto della sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c. ed assegnato ulteriore termine per il deposito di note scritte al 26.6.2025, avvertendo le parti che, in caso di ulteriore mancato deposito di note scritte, sarebbe stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 127 ter comma 4 parte seconda c.p.c., di cancellazione della causa dal ruolo con dichiarazione di estinzione del processo.
Il decreto è stato comunicato dalla cancelleria ai procuratori delle parti in data 16.6.2025.
Anche nel termine del 26.6.2025 nessuna delle parti ha depositato nota scritta.
Disponendosi di conseguenza, le spese processuali restano a carico delle parti (art. 310, ultimo comma, c.p.c.).
P. Q. M.
2 la Corte d'Appello di Venezia:
- dispone la cancellazione dal ruolo del presente giudizio di appello;
- dichiara estinta la causa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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