TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/12/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
UD TI
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza Contestuale
nella causa iscritta nel registro generale in grado di appello sotto il
numero d'ordine
2315/2023
TRA
Parte_1
c.f.: , P.IVA_1
avente sede in Piazza Matteotti 1, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Grazioso in al Viale Pt_1
Porta Pia n. 22,
c.f.: , C.F._1
Appellante contro
Controparte_1
( ) CodiceFiscale_2
abilitata a stare in giudizio personalmente, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in alla via Dalmazia n.21/a, Pt_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 882/2023 del UD di Pace di resa nel giudizio iscritto al n. 480/2023 R.G. (Cron. 440/2023) Pt_1 depositata in cancelleria il 12.5.2023, non notificata, con la quale, su conforme ricorso proposto da , ha dichiarato l'annullamento del verbale Controparte_1 di contravvenzione n. 003630/X/22 elevato dalla Polizia Municipale di Pt_1 in data 15.12.2022.
FATTO
Con ricorso del 5.2.2023 ha proposto, in proprio, Controparte_1 opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. 003630/X/22 con cui il
Comando di Polizia Municipale le ha contestato la violazione dell'art. 146, comma 3 e 3 bis, C.d.S., venendo irrogata la sanzione pecuniaria di € 172,00
(comprensiva di spese) con contestuale decurtazione di 6 punti dalla patente.
Nella specie, si evince dal verbale di cui sopra, che in data 15.11.2022, alla guida del veicolo Ford, tg. FH557DG, approssimandosi all'incrocio tra Via
Sant'Angelo e la Complanare SS 16, ha “proseguito la marcia sebbene la segnalazione del semaforo lo vietasse” perché proiettante luce rossa, tanto in violazione della citata disposizione normativa.
L'opponente instava per la declaratoria di annullamento del verbale impugnato.
Costituendosi in giudizio il con la rappresentanza del Parte_1 funzionario delegato, Vice Comandante Avv. Teodoro Nigro, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma dello stesso verbale di contravvenzione.
All'esito dell'udienza di comparizione e discussione dell'11.5.2023, il
UD, con sentenza n. 882/2023 (n. 480/2023 R.G.) statuiva testualmente: “accoglie il ricorso e annulla il verbale n. 3630/X/22 del 15.11.2022 del
[...]
. Parte_1
Avverso la indicata sentenza il ha proposto appello per Parte_1
ERRONEITÀ E VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 384 D.P.R. 495/92, 200
E 201 C.D.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 146, COMMA 3, D.LGS. 295/92, per i motivi sviluppati in ricorso, che saranno scrutinati nella parte motiva.
Con comparsa depositata telematicamente in data 20.09.2023, si costituiva parte appellata che concludeva per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza del 3.12.2023, dopo la discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Motivi della Decisione
Il proposto appello deve essere accolto.
Ed invero, da un lato non vi sono dubbi sulla fondatezza della elevata contravvenzione, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, alla luce delle foto (all. 1,2 e 3) allegati al ricorso in appello.
Dalla semplice visione di dette foto si evince, senza ombra di dubbio il n. di targa della vettura condotta dalla appellata ( Ford, tg. FH557DG) e la prosecuzione di marcia di detto veicolo nonostante lo stop obbligato per il semaforo rosso.
Quanto alla mancata contestazione contestuale, è noto il principio secondo il quale “la multa per passaggio con il semaforo rosso è valida anche in assenza della contestazione immediata da parte degli agenti accertatori, dovendo ritenere sufficiente la fotografia scattata dal dispositivo elettronico di accertamento” (Cass. Civ., sent. 27.4.2016, n.
8285).
La Cassazione ha poi affermato che “è necessario dare continuità all'indirizzo ormai consolidato della stessa Corte a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 201, comma 1-ter, C.d.S., e già affermato in precedenti pronunce secondo cui “I documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia” (Cass. Civ., sent. 19.10.2011, n.
21605).
Pertanto, il verbale di contravvenzione è legittimo e valido anche se notificato in un momento successivo rispetto alla violazione accertata tramite gli strumenti di rilevamento automatico;
dall'altro, corollario di tale principio, non
è necessaria la presenza degli organi di polizia sul posto per poter ritenere pienamente valida e produttiva di effetti anche la relativa sanziona.
Nel caso in esame, si evince chiaramente che ogni riproduzione fotografica contiene (in basso a sinistra) nel dettaglio i valori di riferimento della condotta sanzionata, con particolare riguardo alle circostanze di tempo e di luogo del passaggio all'incrocio semaforizzato e con indicazione altresì dei tempi di durata del giallo: tempo di durata della fase di giallo 5 secondi;
tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso 1,586 secondi (vd. foto 1).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel senso di ritenere utilizzabili e valide le foto che ritraggono l'infrazione allo scopo di legittimare il successivo provvedimento dell'organo accertatore.
Per tali motivi, la impugnata sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha pronunciato l'annullamento del verbale di contravvenzione impugnato per mancanza di “conforto probatorio”, dovendosi, di conseguenza, rigettare l'iniziale ricorso proposto dalla odierna appellata e dichiararsi valido ed efficace il verbale di contestazione n. 3808/X/22 elevato dalla Polizia Municipale di in data 11.01.2023, essendo legittima la contestazione successiva alla Pt_1 data di accertamento della violazione alle norme del C.d.S. e sussistendo la prova della responsabilità del trasgressore”.
Le spese di causa.
Vanno poste a carico della appellata ed in favore del comune appellante, le spese di causa del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
UD TI
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sull'appello interposto dal Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
882/2023 del UD di Pace di resa nel giudizio iscritto al n. Pt_1
480/2023 R.G. (Cron. 440/2023) depositata in cancelleria il 12.5.2023, non notificata, con la quale, su conforme ricorso proposto da , ha Controparte_1 dichiarato l'annullamento del verbale di contravvenzione n. 003630/X/22 elevato dalla Polizia Municipale di in data 15.12.2022, così provvede: Pt_1
1) In totale riforma della impugnata sentenza, rigetta l'iniziale ricorso proposto dalla odierna appellata e dichiara valido ed efficace il verbale di contestazione n. 3808/X/22 elevato dalla Polizia Municipale di in data Pt_1
11.01.2023, essendo legittima la contestazione successiva alla data di accertamento della violazione alle norme del C.d.S. e sussistendo la prova della responsabilità del trasgressore.
2) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio, in favore del in persona del sindaco pro- Parte_1 tempore, che liquida in complessivi € 505,00, oltre accessori come per legge.
Brindisi 3 dicembre 2025 Il UD TI
Dott. Antonio Sardiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
UD TI
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza Contestuale
nella causa iscritta nel registro generale in grado di appello sotto il
numero d'ordine
2315/2023
TRA
Parte_1
c.f.: , P.IVA_1
avente sede in Piazza Matteotti 1, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Grazioso in al Viale Pt_1
Porta Pia n. 22,
c.f.: , C.F._1
Appellante contro
Controparte_1
( ) CodiceFiscale_2
abilitata a stare in giudizio personalmente, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in alla via Dalmazia n.21/a, Pt_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 882/2023 del UD di Pace di resa nel giudizio iscritto al n. 480/2023 R.G. (Cron. 440/2023) Pt_1 depositata in cancelleria il 12.5.2023, non notificata, con la quale, su conforme ricorso proposto da , ha dichiarato l'annullamento del verbale Controparte_1 di contravvenzione n. 003630/X/22 elevato dalla Polizia Municipale di Pt_1 in data 15.12.2022.
FATTO
Con ricorso del 5.2.2023 ha proposto, in proprio, Controparte_1 opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. 003630/X/22 con cui il
Comando di Polizia Municipale le ha contestato la violazione dell'art. 146, comma 3 e 3 bis, C.d.S., venendo irrogata la sanzione pecuniaria di € 172,00
(comprensiva di spese) con contestuale decurtazione di 6 punti dalla patente.
Nella specie, si evince dal verbale di cui sopra, che in data 15.11.2022, alla guida del veicolo Ford, tg. FH557DG, approssimandosi all'incrocio tra Via
Sant'Angelo e la Complanare SS 16, ha “proseguito la marcia sebbene la segnalazione del semaforo lo vietasse” perché proiettante luce rossa, tanto in violazione della citata disposizione normativa.
L'opponente instava per la declaratoria di annullamento del verbale impugnato.
Costituendosi in giudizio il con la rappresentanza del Parte_1 funzionario delegato, Vice Comandante Avv. Teodoro Nigro, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma dello stesso verbale di contravvenzione.
All'esito dell'udienza di comparizione e discussione dell'11.5.2023, il
UD, con sentenza n. 882/2023 (n. 480/2023 R.G.) statuiva testualmente: “accoglie il ricorso e annulla il verbale n. 3630/X/22 del 15.11.2022 del
[...]
. Parte_1
Avverso la indicata sentenza il ha proposto appello per Parte_1
ERRONEITÀ E VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 384 D.P.R. 495/92, 200
E 201 C.D.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 146, COMMA 3, D.LGS. 295/92, per i motivi sviluppati in ricorso, che saranno scrutinati nella parte motiva.
Con comparsa depositata telematicamente in data 20.09.2023, si costituiva parte appellata che concludeva per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza del 3.12.2023, dopo la discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Motivi della Decisione
Il proposto appello deve essere accolto.
Ed invero, da un lato non vi sono dubbi sulla fondatezza della elevata contravvenzione, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, alla luce delle foto (all. 1,2 e 3) allegati al ricorso in appello.
Dalla semplice visione di dette foto si evince, senza ombra di dubbio il n. di targa della vettura condotta dalla appellata ( Ford, tg. FH557DG) e la prosecuzione di marcia di detto veicolo nonostante lo stop obbligato per il semaforo rosso.
Quanto alla mancata contestazione contestuale, è noto il principio secondo il quale “la multa per passaggio con il semaforo rosso è valida anche in assenza della contestazione immediata da parte degli agenti accertatori, dovendo ritenere sufficiente la fotografia scattata dal dispositivo elettronico di accertamento” (Cass. Civ., sent. 27.4.2016, n.
8285).
La Cassazione ha poi affermato che “è necessario dare continuità all'indirizzo ormai consolidato della stessa Corte a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 201, comma 1-ter, C.d.S., e già affermato in precedenti pronunce secondo cui “I documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia” (Cass. Civ., sent. 19.10.2011, n.
21605).
Pertanto, il verbale di contravvenzione è legittimo e valido anche se notificato in un momento successivo rispetto alla violazione accertata tramite gli strumenti di rilevamento automatico;
dall'altro, corollario di tale principio, non
è necessaria la presenza degli organi di polizia sul posto per poter ritenere pienamente valida e produttiva di effetti anche la relativa sanziona.
Nel caso in esame, si evince chiaramente che ogni riproduzione fotografica contiene (in basso a sinistra) nel dettaglio i valori di riferimento della condotta sanzionata, con particolare riguardo alle circostanze di tempo e di luogo del passaggio all'incrocio semaforizzato e con indicazione altresì dei tempi di durata del giallo: tempo di durata della fase di giallo 5 secondi;
tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso 1,586 secondi (vd. foto 1).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel senso di ritenere utilizzabili e valide le foto che ritraggono l'infrazione allo scopo di legittimare il successivo provvedimento dell'organo accertatore.
Per tali motivi, la impugnata sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha pronunciato l'annullamento del verbale di contravvenzione impugnato per mancanza di “conforto probatorio”, dovendosi, di conseguenza, rigettare l'iniziale ricorso proposto dalla odierna appellata e dichiararsi valido ed efficace il verbale di contestazione n. 3808/X/22 elevato dalla Polizia Municipale di in data 11.01.2023, essendo legittima la contestazione successiva alla Pt_1 data di accertamento della violazione alle norme del C.d.S. e sussistendo la prova della responsabilità del trasgressore”.
Le spese di causa.
Vanno poste a carico della appellata ed in favore del comune appellante, le spese di causa del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
UD TI
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sull'appello interposto dal Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
882/2023 del UD di Pace di resa nel giudizio iscritto al n. Pt_1
480/2023 R.G. (Cron. 440/2023) depositata in cancelleria il 12.5.2023, non notificata, con la quale, su conforme ricorso proposto da , ha Controparte_1 dichiarato l'annullamento del verbale di contravvenzione n. 003630/X/22 elevato dalla Polizia Municipale di in data 15.12.2022, così provvede: Pt_1
1) In totale riforma della impugnata sentenza, rigetta l'iniziale ricorso proposto dalla odierna appellata e dichiara valido ed efficace il verbale di contestazione n. 3808/X/22 elevato dalla Polizia Municipale di in data Pt_1
11.01.2023, essendo legittima la contestazione successiva alla data di accertamento della violazione alle norme del C.d.S. e sussistendo la prova della responsabilità del trasgressore.
2) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio, in favore del in persona del sindaco pro- Parte_1 tempore, che liquida in complessivi € 505,00, oltre accessori come per legge.
Brindisi 3 dicembre 2025 Il UD TI
Dott. Antonio Sardiello