TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/10/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1080/2023 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, nella qualità di procuratore generale di Parte_1 Parte_2 [...]
, Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
e eredi legittimi di (deceduta il
[...] Parte_9 Parte_10 Persona_1
19.04.2021), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Riccardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pomigliano d'Arco, via Terracciano n. 233;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Bosone SE, LL IT, AU SE, NE FA, NO NI, SA IO, LU
Marco, AF AD, VI LE ed elettivamente domiciliato presso la Direzione
Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.02.2023, il ricorrente in epigrafe nella qualità riferiva:
- che la de cuius aveva ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per Persona_1 beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.07.2019, in virtù del decreto di omologa del 24.06.2021 emesso dal Tribunale di Nola nel procedimento recante R.G. n. 4978/2019;
- che, pertanto, aveva chiesto, nella spiegata qualità, all' competente il pagamento dei CP_1 ratei maturati dal 01.07.2019 al 19.04.2021 e non riscossi dalla de cuius ; Persona_1
- che, ciò nonostante, l' non aveva provveduto alla liquidazione delle somme spettanti. CP_1
Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del CP_1 lavoro, chiedendo: “1) accertare e dichiarare il diritto della de cuius a percepire Persona_1 le somme spettanti relative ai ratei di indennità di accompagnamento maturati, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria, come riconosciuto dal decreto di omologa del 24/06/2021 emesso dal
Tribunale di Nola, in funzione del Giudice del Lavoro, in relazione alla causa recante R.G. n.
4978/2019; 2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento a favore del Sig. , nella spiegata qualità o (pro quota) a favore di Parte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 CP_2 Parte_5 Parte_6 [...]
ed tutti in qualità di eredi della de Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 cuius , dei relativi ratei dal 01.07.2021, o di qualunque altra data, fino al soddisfo, Persona_1 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, come riconosciuto dal decreto di omologa del
24.06.2021 del Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro in relazione alla causa recante
n R.G. 4978/2019, da determinarsi nel loro ammontare mediante CTU la cui nomina sin da ora si chiede disporsi;
3) condannare, infine, l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore anticipatario e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 deducendo che “diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, si rappresenta che lo scrivente istituto in data 01/06/2022 comunicava a mezzo PEC al patronato - sede zonale di CP_3
Nola - la reiezione della domanda di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi - rif. domanda n.
2109926800049 (cfr. avviso di consegna della comunicazione PEC, che si offre in produzione).
Si precisa che la comunicazione veniva inviata anche a mezzo lettera raccomandata A/R al ricorrente, sig. ma la notifica non si perfezionava per “destinatario sconosciuto” Parte_1
(cfr. raccomandata a/r allegata). In particolare, con la suddetta comunicazione il resistente istituto invitava il sig. Parte_1
a trasmettere nuovamente la domanda di ratei maturati e non riscossi, inserendo come
“richiedenti” tutti gli eredi legittimi del de cuius sig.ra e allegando la delega in Persona_1 favore del sig. . Parte_1
Si specificava, inoltre, la necessità di indicare il sig. come soggetto “delegato” Parte_1 all'incasso ma non come richiedente.
Tuttavia, ad oggi non risulta pervenuta alcuna nuova domanda di liquidazione dei ratei maturati
e non riscossi, inoltrata secondo le modalità indicate nella lettera di reiezione sopra indicata”.
Concludeva per la reiezione della domanda, con vittoria di spese di giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. La domanda è fondata.
Va preliminarmente rilevato come sia incontestato il diritto alla prestazione in capo alla de cuius
, stante il decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 24.06.2021. Persona_1
Secondo la prospettazione dell' , l'impedimento alla liquidazione agli eredi legittimi dei CP_1 ratei dell'indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dalla de cuius è costituito dalla parziale omessa indicazione dei dati del procuratore generale e degli eredi nella compilazione della domanda di liquidazione.
Si osserva, tuttavia, che non vi è prova della ricezione della comunicazione di reiezione CP_1 dell'istanza del giugno 2022 né da parte del richiedente – non essendo andata a buon fine la raccomandata a/r – né al Patronato.
In ogni caso, l'erronea compilazione della domanda amministrativa – nella misura in cui è individuabile la prestazione, il beneficiario ed il richiedente – certamente non può essere ostativa, in questa sede, al riconoscimento delle somme spettanti agli eredi legittimi della de cuius
[...]
, non essendo in discussione la sussistenza del loro diritto alla percezione dei ratei maturati Per_1
e non riscossi.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va disposta la condanna dell' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente procuratore generale degli eredi di dei ratei di indennità di Persona_1 accompagnamento maturati e non riscossi con decorrenza dal 01.07.2019 sino al decesso dell'avente diritto, oltre interessi legali come per legge.
4. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite nella msiura di un mezzo;
la restante parte va liquidata come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi in ragione della natura documentale della causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di nella CP_1 Parte_1 qualità di procuratore generale di , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Persona_2
eredi legittimi di (deceduta il 19.04.2021), dei ratei di indennità di
[...] Persona_1 accompagnamento maturati e non riscossi con decorrenza dal 01.07.2019 sino al decesso dell'avente diritto, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite – compensate della metà – che si CP_1 liquidano in complessivi € 1.300,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 08/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1080/2023 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, nella qualità di procuratore generale di Parte_1 Parte_2 [...]
, Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
e eredi legittimi di (deceduta il
[...] Parte_9 Parte_10 Persona_1
19.04.2021), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Riccardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pomigliano d'Arco, via Terracciano n. 233;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Bosone SE, LL IT, AU SE, NE FA, NO NI, SA IO, LU
Marco, AF AD, VI LE ed elettivamente domiciliato presso la Direzione
Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.02.2023, il ricorrente in epigrafe nella qualità riferiva:
- che la de cuius aveva ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per Persona_1 beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.07.2019, in virtù del decreto di omologa del 24.06.2021 emesso dal Tribunale di Nola nel procedimento recante R.G. n. 4978/2019;
- che, pertanto, aveva chiesto, nella spiegata qualità, all' competente il pagamento dei CP_1 ratei maturati dal 01.07.2019 al 19.04.2021 e non riscossi dalla de cuius ; Persona_1
- che, ciò nonostante, l' non aveva provveduto alla liquidazione delle somme spettanti. CP_1
Tanto premesso, conveniva l' innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del CP_1 lavoro, chiedendo: “1) accertare e dichiarare il diritto della de cuius a percepire Persona_1 le somme spettanti relative ai ratei di indennità di accompagnamento maturati, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria, come riconosciuto dal decreto di omologa del 24/06/2021 emesso dal
Tribunale di Nola, in funzione del Giudice del Lavoro, in relazione alla causa recante R.G. n.
4978/2019; 2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento a favore del Sig. , nella spiegata qualità o (pro quota) a favore di Parte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 CP_2 Parte_5 Parte_6 [...]
ed tutti in qualità di eredi della de Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 cuius , dei relativi ratei dal 01.07.2021, o di qualunque altra data, fino al soddisfo, Persona_1 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, come riconosciuto dal decreto di omologa del
24.06.2021 del Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro in relazione alla causa recante
n R.G. 4978/2019, da determinarsi nel loro ammontare mediante CTU la cui nomina sin da ora si chiede disporsi;
3) condannare, infine, l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore anticipatario e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 deducendo che “diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, si rappresenta che lo scrivente istituto in data 01/06/2022 comunicava a mezzo PEC al patronato - sede zonale di CP_3
Nola - la reiezione della domanda di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi - rif. domanda n.
2109926800049 (cfr. avviso di consegna della comunicazione PEC, che si offre in produzione).
Si precisa che la comunicazione veniva inviata anche a mezzo lettera raccomandata A/R al ricorrente, sig. ma la notifica non si perfezionava per “destinatario sconosciuto” Parte_1
(cfr. raccomandata a/r allegata). In particolare, con la suddetta comunicazione il resistente istituto invitava il sig. Parte_1
a trasmettere nuovamente la domanda di ratei maturati e non riscossi, inserendo come
“richiedenti” tutti gli eredi legittimi del de cuius sig.ra e allegando la delega in Persona_1 favore del sig. . Parte_1
Si specificava, inoltre, la necessità di indicare il sig. come soggetto “delegato” Parte_1 all'incasso ma non come richiedente.
Tuttavia, ad oggi non risulta pervenuta alcuna nuova domanda di liquidazione dei ratei maturati
e non riscossi, inoltrata secondo le modalità indicate nella lettera di reiezione sopra indicata”.
Concludeva per la reiezione della domanda, con vittoria di spese di giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. La domanda è fondata.
Va preliminarmente rilevato come sia incontestato il diritto alla prestazione in capo alla de cuius
, stante il decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 24.06.2021. Persona_1
Secondo la prospettazione dell' , l'impedimento alla liquidazione agli eredi legittimi dei CP_1 ratei dell'indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dalla de cuius è costituito dalla parziale omessa indicazione dei dati del procuratore generale e degli eredi nella compilazione della domanda di liquidazione.
Si osserva, tuttavia, che non vi è prova della ricezione della comunicazione di reiezione CP_1 dell'istanza del giugno 2022 né da parte del richiedente – non essendo andata a buon fine la raccomandata a/r – né al Patronato.
In ogni caso, l'erronea compilazione della domanda amministrativa – nella misura in cui è individuabile la prestazione, il beneficiario ed il richiedente – certamente non può essere ostativa, in questa sede, al riconoscimento delle somme spettanti agli eredi legittimi della de cuius
[...]
, non essendo in discussione la sussistenza del loro diritto alla percezione dei ratei maturati Per_1
e non riscossi.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va disposta la condanna dell' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente procuratore generale degli eredi di dei ratei di indennità di Persona_1 accompagnamento maturati e non riscossi con decorrenza dal 01.07.2019 sino al decesso dell'avente diritto, oltre interessi legali come per legge.
4. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite nella msiura di un mezzo;
la restante parte va liquidata come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi in ragione della natura documentale della causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di nella CP_1 Parte_1 qualità di procuratore generale di , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Persona_2
eredi legittimi di (deceduta il 19.04.2021), dei ratei di indennità di
[...] Persona_1 accompagnamento maturati e non riscossi con decorrenza dal 01.07.2019 sino al decesso dell'avente diritto, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite – compensate della metà – che si CP_1 liquidano in complessivi € 1.300,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 08/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno