Articolo 49 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 48Articolo 50
Versione
1 gennaio 1992
Art. 49. (Sospensione dell'esecuzione e dei processi) 1. Il primo comma dell'articolo 337 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373 401 e 407".
Nota all'art. 49:
- Il testo dell' art. 337 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 337 (Sospensione dell'esecuzione e dei processi). - L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.
Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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