Art. 49. (Sospensione dell'esecuzione e dei processi) 1. Il primo comma dell'articolo 337 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373 401 e 407".
Nota all'art. 49:
- Il testo dell' art. 337 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 337 (Sospensione dell'esecuzione e dei processi). - L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.
Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata".
"L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373 401 e 407".
Nota all'art. 49:
- Il testo dell' art. 337 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 337 (Sospensione dell'esecuzione e dei processi). - L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.
Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata".